opencaselaw.ch

70.2004.1

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-02-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.1 Tessin Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.1 Ticino Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.1

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 70.2004.1 Barenco Lugano 11 febbraio 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Vista l’istanza 31 dicembre 2003 presentata da __________, tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:

-   6 mesi di detenzione inflitti con sentenza 7.6.1990 delle Assise correzionali di Lugano;

-   30 giorni di detenzione e fr. 1'000.-- di multa (SC 3 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 2.5.1995 del Ministero pubblico, Lugano. Ritenuto:                      -   che con sentenza 7.6.1990 delle Assise Correzionali di Lugano l’istante veniva condannato a 6 mesi di detenzione per furto, furto tentato e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

-   che con decreto d'accusa 2.5.1995 del Ministero pubblico Lugano, l'istante veniva nuovamente condannato a 30 giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente per 3 anni (ammonimento 5.11.1996; revocata 28.7.1997) e fr. 1'000.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà;

-   che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato le pene e ha pagato la multa. Richiamato il preavviso favorevole 9 febbraio 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 16.12.2003 rilasciato dal Municipio di __________. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta:

1.   E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte all'istante ed indicate nei considerandi.

2.   Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.

3.   Intimazione: - all'istante - al procuratore generale ____________ - al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Distinta spese Tassa di giustizia                  fr.       90.-- Spese postali e telefoniche   fr.       10.-- T o t a l e                               fr.     100.-- ═══════