Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale penale cantonale 04.12.2003 70.2003.42 Tessin Tribunale penale cantonale 04.12.2003 70.2003.42 Ticino Tribunale penale cantonale 04.12.2003 70.2003.42
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 70.2003.42 BARENCO Lugano 4 dicembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Vista l’istanza 24 novembre 2003 presentata da __________, tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
- 10 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 16.8.1995) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 26.04.1994 Ministero pubblico, Lugano
- 45 giorni di detenzione (SC 4 anni, revocata 14.5.1996) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 16.08.1995 Ministero pubblico, Lugano. Ritenuto: - che con decreto d'accusa 26.04.1994 del Ministero pubblico l'istante veniva condannata a 10 giorni di detenzione, SC 3 anni (revocata il 16.8.1995), e fr. 1'000.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione;
- che co n decreto d'accusa 16.08.1995 la stessa veniva condannata a 45 gironi di detenzione, SC 4 anni (revocata il 14.5.1996), e fr. 1'000.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato le pene ed ha pagato le multe.. Richiamato il preavviso favorevole 28 novembre 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 28 ottobre 2003 rilasciato dal Municipio di __________. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta:
1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte all'istante ed indicate nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione: - all'istante - al procuratore generale ___________ - al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Distinta spese Tassa di giustizia fr. 90.-- Spese postali e telefoniche fr. 10.-- T o t a l e fr. 100.-- ═══════