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60.2025.363

Reclamo della Divisione dell'ambiente contro il decreto Presidente Pretura penale con cui ha sospeso e stralciato il procedimento per contravvenzione alla LF sulla protezione ambiente (per esportazione rifiuti di pneumatici) e ha rinviato atti senza mantenere la pendenza della causa

Ticino ·CRPTI · 2026-08-28 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero - in Ticino - alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 17.10.2025 contro il decreto di stralcio e rinvio atti del 9.10.2025 della presidente della Pretura penale, è tempestivo, in quanto introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP.

E. 2 Si pone, in concreto, il problema della proponibilità del gravame.

E. 2.1 Come indicato, il reclamo, in applicazione all’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP, può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, eccettuate le decisioni ordinatorie.

Queste ultime decisioni - che di principio non pongono fine al procedimento penale - possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (art. 65 cpv. 1 CPP); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (art. 65 cpv. 2 CPP) [decisione TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.].

Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte le decisioni ordinatorie - ossia quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; 138 IV 193 consid. 4.3.1.) - possono nondimeno essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo, rispettivamente, in seguito, con ricorso in materia penale al Tribunale federale, qualora cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 7B_1130/2024 del 26.01.2026 consid. 5.3; 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.). Nozione quest'ultima identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (BSK StPO - P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; decisioni TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.; 1B_2/2023 del 3.03.2023 consid. 2.2.): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura, o l’aumento di lavoro per il procuratore pubblico risultante dal rinvio, o l’aumento dei costi collegati alla causa o, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 7B_825/2023 del 4.04.2024 consid. 1.2.; 1B_308/2020 del 18.06.2020 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.)], che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure un’altra decisione favorevole (decisioni TF 7B_297/2025 del 28.08.2025 consid. 1.2.1.; DTF 148 IV 155 consid. 2.4.).

Spetta alla parte ricorrente dimostrare l’esistenza di un tale pregiudizio (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.).

E. 2.2 Una decisione di sospensione e di rinvio per complemento d’istruzione della procedura - che costituisce una decisione ordinatoria - non causa di principio un pregiudizio irreparabile. Può tuttavia essere il caso quando viene censurato il rischio di prescrizione dell’azione penale o quando viene addotto che il censurato rinvio o la sospensione comporterebbe un serio rischio di un ritardo ingiustificato a pronunciarsi nel merito tale da costituire un diniego di giustizia formale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), segnatamente quando l’incarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.).

A questo riguardo occorre che tale censura evidenzi un rischio serio di violazione del principio di celerità. Pertanto, quando la sospensione contestata interviene a uno stadio del procedimento in cui risulta evidente che il principio di celerità non è violato, oppure quando il ricorrente non dimostra che tale rischio si realizzerà inevitabilmente sul lungo periodo, la giurisprudenza si attiene ai requisiti di cui all’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.).

E. 2.3.1 Nel caso in disamina la presidente della Pretura penale ha giustificato la decisione 9.10.2025 di stralcio e rinvio ex art. 329 CP adducendo che i fatti non sarebbero stati sufficientemente chiariti. A suo giudizio, sarebbe in particolare necessario indagare il modo in cui l’imputato avrebbe omesso di debitamente sorvegliare e istruire il personale con riguardo alla corretta procedura di esportazione. Nessuna delle possibili persone coinvolte sarebbe infatti stata identificata (eccettuato l’imputato) e sentita.

La Divisione dell’ambiente, dal canto suo, sostiene come l’istruttoria sia completa e il reato imputato sia debitamente stato accertato e documentato, a fronte delle ammissioni di PI 1 nella sua veste di amministratore unico della società esportatrice del materiale di scarto per cui andava chiesta l’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente e di cui egli era responsabile. Pertanto, a suo parere, la decisione impugnata, non sorretta da alcun motivo oggettivo e resa in violazione dell’art. 329 cpv. 2 CPP, comporterebbe un ritardo ingiustificato del procedimento penale, configurando una violazione del principio di celerità; essa provocherebbe un danno irreparabile alla reclamante.

E. 2.3.2 Con riguardo alla procedura dibattimentale di primo grado, secondo l’art. 329 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento esamina - fra l’altro - se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente.

Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP).

Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).

La decisione di sospendere il procedimento spetta al tribunale che decide se un caso sospeso (in applicazione dell’art. 329 cpv. 2 CPP) rimane pendente dinanzi ad esso oppure se la pendenza della causa viene rinviata al pubblico ministero. Se il completamento o la rettifica dell’accusa cui deve procedere il pubblico ministero comporta un dispendio di lavoro limitato è opportuno che la pendenza della causa resti presso il tribunale. Se invece è prevedibile che sarà necessario più tempo, può essere opportuno ritrasferire la pendenza della causa al pubblico ministero che assume la direzione del procedimento (ZK StPO - Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 26; CR CPP - P.-H. WINZAP, op. cit., art. 329 CPP n. 8; BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 329 CPP n. 11; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1181 s.).

E. 2.3.3 Ora, che la pendenza del procedimento venga mantenuta o meno presso il giudice di prime cure, non muta il fatto che il rinvio al fine di procedere a complementi istruttori (come ad esempio l’audizione di testimoni) al fine di indagare l’omissione rimproverata al reclamante nel decreto d’accusa della Divisione dell’ambiente - senza che questa Corte entri nel merito della vertenza - non è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, bensì è di natura fattuale, comportando un prolungamento della procedura. L’autorità amministrativa, infatti, con le richieste ulteriori indagini date dal rinvio degli atti, non viene vincolata al punto da non avere più alcuno spazio decisionale né da non poter più rimettere in discussione una decisione, che, a suo avviso, sarebbe contraria al diritto.

Nemmeno dal profilo del principio di celerità è ravvisabile un pregiudizio irreparabile, non ricorrendo in concreto gli estremi di una violazione di tale principio, ritenuto che i fatti - risalenti al settembre 2024 - sono sfociati nel decreto d’accusa 30.05.2025, che - dopo opposizione dell’imputato - è stato riconfermato dall’Ufficio federale dell’ambiente il 17.07.2025 con contemporanea trasmissione degli atti alla Pretura penale. Dopodiché il giudice di prime cure nell’arco di un mese (il 13.08.2025) ha citato le parti a comparire al dibattimento pubblico indetto per il 23.10.2025, fissando loro altresì un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali istanze probatorie, salvo poi annullare il tutto a distanza di tre mesi dalla ricezione degli atti mediante la decisione impugnata (resa il 9.10.2025), dopo disamina della fattispecie in vista dell’udienza pubblica.

Infine, un pregiudizio irreparabile non può in concreto neppure trovare fondamento nel rischio di prescrizione imminente - peraltro nemmeno censurato - ritenuto che per la contravvenzione rimproverata al reclamante di cui all’art. 61 cpv. 1 lit. k LPAmb il termine di prescrizione applicabile di tre anni (art. 109 CP i.c.c. l’art. 333 cpv. 1 CP) verrebbe a scadere tra oltre un anno.

Ne discende che la decisione di rinvio qui impugnata, quale decisione ordinatoria, non cagionando al reclamante un pregiudizio irreparabile, non è censurabile con reclamo davanti a questa Corte.

Di conseguenza il reclamo presentato dalla Divisione dell’ambiente deve essere dichiarato irricevibile.

E. 3 Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). LPer la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RE 1

Incarto n. 60.2025.363

Lugano

28 agosto 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente,

Giovan Maria Tattarletti e Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)

cancelliera:

Elena Tagli Schmid

sedente per statuire sul reclamo 17/20.10.2025 presentato da

RE 1

contro

il decreto 9.10.2025 della presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti mediante il quale ha sospeso e stralciato il procedimento penale presso la Pretura penale (di cui all’inc. __________) dipendente dall’opposizione al decreto d’accusa 30.05.2025 (__________) emanato dalla Divisione dell’ambiente, con rinvio degli atti a tale autorità per la continuazione dell’istruzione;

richiamate le osservazioni 23/24.10.2025 della presidente della Pretura penale, con cui è chiesta la conferma del giudizio impugnato in assenza di un danno irreparabile e di una lesione del principio di celerità, e 30/31.10.2025 di PI 1, con cui ha chiesto la reiezione del gravame per nullità del decreto d’accusa e incompleta istruttoria mancando l’interrogatorio formale dell’imputato;

richiamata la replica 7/10.11.2025 con cui la Divisione dell’ambiente ha ribadito le argomentazioni e conclusioni del reclamo;

preso atto che non sono state presentate osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 23.01.2025 l’Ufficio federale dell’ambiente (abbreviato UFAM) ha presentato denuncia penale alla Divisione dell’ambiente nei confronti di PI 1, quale amministratore unico della __________ in relazione ad un lotto di pneumatici triturati (destinati all’esportazione verso l’Italia tramite tale ditta esportatrice di rifiuti industriali), che controllati il 19.09.2024 alla dogana Sud di Mendrisio Confine e contenendo rifiuti soggetti a controllo (segnatamente tessuto e metallo delle parti interne dei pneumatici), sarebbero stati esportabili solo con l’autorizzazione dell’UFAM, e non - come dichiarato - quali rifiuti esenti da autorizzazione (AI 1, inc. Divisione dell’ambiente).

La Divisione dell’ambiente, il 24.02.2025, ha quindi avviato un procedimento penale in materia di contravvenzioni a carico di PI 1, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte e mezzi di prova (AI 2, inc. Divisione dell’ambiente).

b. Con decreto 30.05.2025 (__________) la Divisione dell’ambiente ha ritenuto PI 1 colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01), per avere, “omesso, nella sua qualità di amministratore unico della __________, di adottare misure adeguate per prevenire violazioni alla LPAmb, in particolare omettendo la dovuta sorveglianza e l’impartizione d’istruzioni appropriate al personale addetto riguardo alla corretta procedura di esportazione in Italia di rifiuti soggetti a controllo, allo scopo di impedire il tentativo di esportazione in Italia - avvenuto il 19 settembre 2024, presso la dogana Sud - Mendrisio Confine TC - di rifiuti di pneumatici triturati presentanti parti metalliche, soggetti a controllo, senza la necessaria autorizzazione dell’Ufficio dell’ambiente (UFAM)”. Ha quindi proposto la sua condanna al pagamento di una multa di CHF 1'500.- oltre alla tassa di giustizia e alle spese (AI 7, inc. Divisione dell’ambiente).

Mediante scritto 10.06.2025 PI 1, per il tramite del proprio patrocinatore avv. PR 1, ha presentato opposizione al decreto 30.05.2025 (AI 8, inc. Divisione dell’ambiente).

In data 17.07.2025 la Divisione dell’ambiente ha confermato il proprio decreto e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento (AI 9, inc. Divisione dell’ambiente).

c. Con decreto 9.10.2025 la presidente della Pretura penale ha sospeso il procedimento nei confronti dell’imputato e, dichiarando di non mantenere la pendenza della causa presso di sé, ha stralciato il procedimento penale di cui all’inc. __________, rinviando gli atti alla Divisione dell’ambiente per la continuazione della procedura secondo l’art. 329 CPP.

In particolare, nell’esaminare gli atti nella fase predibattimentale, il magistrato ha considerato che i fatti non apparivano sufficientemente chiariti, segnatamente che non era stata indagata l’omissione rimproverata all’imputato nel decreto d’accusa, così che gli atti sarebbero stati incompleti.

Ha quindi ricordato come incomba all’autorità inquirente fornire al tribunale di primo grado gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena conformemente all’art. 308 cpv. 3 CPP.

d. Mediante reclamo 17.10.2025 la Divisione dell’ambiente postula l’annullamento del decreto 9.10.2025 e il rinvio degli atti alla Pretura penale affinché proceda con il dibattimento pubblico.

In specie, dopo breve esposizione dei fatti e del diritto nonché della dottrina applicabili, censura una violazione dell’art. 329 cpv. 2 CPP sostenendo che l’incarto sarebbe completo e il reato imputato (violazione della LPAmb) assodato, vista l’ammissione di . Ulteriori atti istruttori sarebbero quindi superflui. La sussistenza del reato sarebbe altresì accertata dall’UFAM, per il fatto di aver - dopo sue valutazioni - sporto denuncia penale per il perseguimento dell’infrazione. A fronte di ciò rimprovera alla presidente della Pretura penale un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, avendo trascurato circostanze di fatto giuridicamente rilevanti.

Lamenta una violazione del diritto di essere sentito avendo la Pretura penale reso il suo provvedimento senza previa comunicazione alle parti e senza consentire loro di esprimersi.

Censura altresì una lesione del principio di celerità sancito dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 5 CPP, sostenendo che la sospensione e lo stralcio pronunciati dalla Pretura penale non sarebbero sor-retti da alcun motivo oggettivo, così che cagionerebbero un ri-tardo ingiustificato.

e. Delle ulteriori argomentazioni, delle osservazioni di PI 1 e della Pretura penale, nonché della replica della Divisione dell’ambiente si dirà - se necessario - ai considerandi che seguono.

in diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero - in Ticino - alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 17.10.2025 contro il decreto di stralcio e rinvio atti del 9.10.2025 della presidente della Pretura penale, è tempestivo, in quanto introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP.

2. Si pone, in concreto, il problema della proponibilità del gravame.

2.1.

Come indicato, il reclamo, in applicazione all’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP, può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, eccettuate le decisioni ordinatorie.

Queste ultime decisioni - che di principio non pongono fine al procedimento penale - possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (art. 65 cpv. 1 CPP); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (art. 65 cpv. 2 CPP) [decisione TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.].

Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte le decisioni ordinatorie - ossia quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; 138 IV 193 consid. 4.3.1.) - possono nondimeno essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo, rispettivamente, in seguito, con ricorso in materia penale al Tribunale federale, qualora cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 7B_1130/2024 del 26.01.2026 consid. 5.3; 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.). Nozione quest'ultima identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (BSK StPO - P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; decisioni TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.; 1B_2/2023 del 3.03.2023 consid. 2.2.): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura, o l’aumento di lavoro per il procuratore pubblico risultante dal rinvio, o l’aumento dei costi collegati alla causa o, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 7B_825/2023 del 4.04.2024 consid. 1.2.; 1B_308/2020 del 18.06.2020 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.)], che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure un’altra decisione favorevole (decisioni TF 7B_297/2025 del 28.08.2025 consid. 1.2.1.; DTF 148 IV 155 consid. 2.4.).

Spetta alla parte ricorrente dimostrare l’esistenza di un tale pregiudizio (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.).

2.2.

Una decisione di sospensione e di rinvio per complemento d’istruzione della procedura - che costituisce una decisione ordinatoria - non causa di principio un pregiudizio irreparabile. Può tuttavia essere il caso quando viene censurato il rischio di prescrizione dell’azione penale o quando viene addotto che il censurato rinvio o la sospensione comporterebbe un serio rischio di un ritardo ingiustificato a pronunciarsi nel merito tale da costituire un diniego di giustizia formale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), segnatamente quando l’incarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.).

A questo riguardo occorre che tale censura evidenzi un rischio serio di violazione del principio di celerità. Pertanto, quando la sospensione contestata interviene a uno stadio del procedimento in cui risulta evidente che il principio di celerità non è violato, oppure quando il ricorrente non dimostra che tale rischio si realizzerà inevitabilmente sul lungo periodo, la giurisprudenza si attiene ai requisiti di cui all’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.).

2.3.

2.3.1.

Nel caso in disamina la presidente della Pretura penale ha giustificato la decisione 9.10.2025 di stralcio e rinvio ex art. 329 CP adducendo che i fatti non sarebbero stati sufficientemente chiariti. A suo giudizio, sarebbe in particolare necessario indagare il modo in cui l’imputato avrebbe omesso di debitamente sorvegliare e istruire il personale con riguardo alla corretta procedura di esportazione. Nessuna delle possibili persone coinvolte sarebbe infatti stata identificata (eccettuato l’imputato) e sentita.

La Divisione dell’ambiente, dal canto suo, sostiene come l’istruttoria sia completa e il reato imputato sia debitamente stato accertato e documentato, a fronte delle ammissioni di PI 1 nella sua veste di amministratore unico della società esportatrice del materiale di scarto per cui andava chiesta l’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente e di cui egli era responsabile. Pertanto, a suo parere, la decisione impugnata, non sorretta da alcun motivo oggettivo e resa in violazione dell’art. 329 cpv. 2 CPP, comporterebbe un ritardo ingiustificato del procedimento penale, configurando una violazione del principio di celerità; essa provocherebbe un danno irreparabile alla reclamante.

2.3.2.

Con riguardo alla procedura dibattimentale di primo grado, secondo l’art. 329 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento esamina - fra l’altro - se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente.

Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP).

Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).

La decisione di sospendere il procedimento spetta al tribunale che decide se un caso sospeso (in applicazione dell’art. 329 cpv. 2 CPP) rimane pendente dinanzi ad esso oppure se la pendenza della causa viene rinviata al pubblico ministero. Se il completamento o la rettifica dell’accusa cui deve procedere il pubblico ministero comporta un dispendio di lavoro limitato è opportuno che la pendenza della causa resti presso il tribunale. Se invece è prevedibile che sarà necessario più tempo, può essere opportuno ritrasferire la pendenza della causa al pubblico ministero che assume la direzione del procedimento (ZK StPO - Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 26; CR CPP - P.-H. WINZAP, op. cit., art. 329 CPP n. 8; BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 329 CPP n. 11; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1181 s.).

2.3.3.

Ora, che la pendenza del procedimento venga mantenuta o meno presso il giudice di prime cure, non muta il fatto che il rinvio al fine di procedere a complementi istruttori (come ad esempio l’audizione di testimoni) al fine di indagare l’omissione rimproverata al reclamante nel decreto d’accusa della Divisione dell’ambiente - senza che questa Corte entri nel merito della vertenza - non è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, bensì è di natura fattuale, comportando un prolungamento della procedura. L’autorità amministrativa, infatti, con le richieste ulteriori indagini date dal rinvio degli atti, non viene vincolata al punto da non avere più alcuno spazio decisionale né da non poter più rimettere in discussione una decisione, che, a suo avviso, sarebbe contraria al diritto.

Nemmeno dal profilo del principio di celerità è ravvisabile un pregiudizio irreparabile, non ricorrendo in concreto gli estremi di una violazione di tale principio, ritenuto che i fatti - risalenti al settembre 2024 - sono sfociati nel decreto d’accusa 30.05.2025, che - dopo opposizione dell’imputato - è stato riconfermato dall’Ufficio federale dell’ambiente il 17.07.2025 con contemporanea trasmissione degli atti alla Pretura penale. Dopodiché il giudice di prime cure nell’arco di un mese (il 13.08.2025) ha citato le parti a comparire al dibattimento pubblico indetto per il 23.10.2025, fissando loro altresì un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali istanze probatorie, salvo poi annullare il tutto a distanza di tre mesi dalla ricezione degli atti mediante la decisione impugnata (resa il 9.10.2025), dopo disamina della fattispecie in vista dell’udienza pubblica.

Infine, un pregiudizio irreparabile non può in concreto neppure trovare fondamento nel rischio di prescrizione imminente - peraltro nemmeno censurato - ritenuto che per la contravvenzione rimproverata al reclamante di cui all’art. 61 cpv. 1 lit. k LPAmb il termine di prescrizione applicabile di tre anni (art. 109 CP i.c.c. l’art. 333 cpv. 1 CP) verrebbe a scadere tra oltre un anno.

Ne discende che la decisione di rinvio qui impugnata, quale decisione ordinatoria, non cagionando al reclamante un pregiudizio irreparabile, non è censurabile con reclamo davanti a questa Corte.

Di conseguenza il reclamo presentato dalla Divisione dell’ambiente deve essere dichiarato irricevibile.

3. Il reclamo è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 CPP i.c.c. art. 429 cpv. 1 lit. a CPP), avendo fatto capo ad un legale tramite cui ha postulato congrue ripetibili,

Per questi motivi,

richiamati gli art. 329 segg., 379 segg., 393 segg. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________ CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). LPer la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera