Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 1.1.
Giusta lart. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista unaltra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero - in Ticino - alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso leccesso e labuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), laccertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, linadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo lart. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare allart. 390 CPP per la forma scritta ed allart. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 17.10.2025 contro il decreto di stralcio e rinvio atti del 9.10.2025 della presidente della Pretura penale, è tempestivo, in quanto introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dellart. 396 cpv. 1 CPP.
E. 2 Si pone, in concreto, il problema della proponibilità del gravame.
E. 2.1 Come indicato, il reclamo, in applicazione allart. 393 cpv. 1 lit. b CPP, può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, eccettuate le decisioni ordinatorie.
Queste ultime decisioni - che di principio non pongono fine al procedimento penale - possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (art. 65 cpv. 1 CPP); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in unautorità giudicante collegiale possono, dufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (art. 65 cpv. 2 CPP) [decisione TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.].
Secondo la giurisprudenza dellAlta Corte le decisioni ordinatorie - ossia quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; 138 IV 193 consid. 4.3.1.) - possono nondimeno essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo, rispettivamente, in seguito, con ricorso in materia penale al Tribunale federale, qualora cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 7B_1130/2024 del 26.01.2026 consid. 5.3; 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.). Nozione quest'ultima identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (BSK StPO - P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; decisioni TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.; 1B_2/2023 del 3.03.2023 consid. 2.2.): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura, o laumento di lavoro per il procuratore pubblico risultante dal rinvio, o laumento dei costi collegati alla causa o, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 7B_825/2023 del 4.04.2024 consid. 1.2.; 1B_308/2020 del 18.06.2020 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.)], che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure unaltra decisione favorevole (decisioni TF 7B_297/2025 del 28.08.2025 consid. 1.2.1.; DTF 148 IV 155 consid. 2.4.).
Spetta alla parte ricorrente dimostrare lesistenza di un tale pregiudizio (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.).
E. 2.2 Una decisione di sospensione e di rinvio per complemento distruzione della procedura - che costituisce una decisione ordinatoria - non causa di principio un pregiudizio irreparabile. Può tuttavia essere il caso quando viene censurato il rischio di prescrizione dellazione penale o quando viene addotto che il censurato rinvio o la sospensione comporterebbe un serio rischio di un ritardo ingiustificato a pronunciarsi nel merito tale da costituire un diniego di giustizia formale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), segnatamente quando lincarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.).
A questo riguardo occorre che tale censura evidenzi un rischio serio di violazione del principio di celerità. Pertanto, quando la sospensione contestata interviene a uno stadio del procedimento in cui risulta evidente che il principio di celerità non è violato, oppure quando il ricorrente non dimostra che tale rischio si realizzerà inevitabilmente sul lungo periodo, la giurisprudenza si attiene ai requisiti di cui allart. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.).
E. 2.3.1 Nel caso in disamina la presidente della Pretura penale ha giustificato la decisione 9.10.2025 di stralcio e rinvio ex art. 329 CP adducendo che i fatti non sarebbero stati sufficientemente chiariti. A suo giudizio, sarebbe in particolare necessario indagare il modo in cui limputato avrebbe omesso di debitamente sorvegliare e istruire il personale con riguardo alla corretta procedura di esportazione. Nessuna delle possibili persone coinvolte sarebbe infatti stata identificata (eccettuato limputato) e sentita.
La Divisione dellambiente, dal canto suo, sostiene come listruttoria sia completa e il reato imputato sia debitamente stato accertato e documentato, a fronte delle ammissioni di PI 1 nella sua veste di amministratore unico della società esportatrice del materiale di scarto per cui andava chiesta lautorizzazione dellUfficio federale dellambiente e di cui egli era responsabile. Pertanto, a suo parere, la decisione impugnata, non sorretta da alcun motivo oggettivo e resa in violazione dellart. 329 cpv. 2 CPP, comporterebbe un ritardo ingiustificato del procedimento penale, configurando una violazione del principio di celerità; essa provocherebbe un danno irreparabile alla reclamante.
E. 2.3.2 Con riguardo alla procedura dibattimentale di primo grado, secondo lart. 329 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento esamina - fra laltro - se latto daccusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente.
Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario rinvia laccusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP).
Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).
La decisione di sospendere il procedimento spetta al tribunale che decide se un caso sospeso (in applicazione dellart. 329 cpv. 2 CPP) rimane pendente dinanzi ad esso oppure se la pendenza della causa viene rinviata al pubblico ministero. Se il completamento o la rettifica dellaccusa cui deve procedere il pubblico ministero comporta un dispendio di lavoro limitato è opportuno che la pendenza della causa resti presso il tribunale. Se invece è prevedibile che sarà necessario più tempo, può essere opportuno ritrasferire la pendenza della causa al pubblico ministero che assume la direzione del procedimento (ZK StPO - Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 26; CR CPP - P.-H. WINZAP, op. cit., art. 329 CPP n. 8; BSK StPO P. GUIDON, 2. ed., art. 329 CPP n. 11; Messaggio concernente lunificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1181 s.).
E. 2.3.3 Ora, che la pendenza del procedimento venga mantenuta o meno presso il giudice di prime cure, non muta il fatto che il rinvio al fine di procedere a complementi istruttori (come ad esempio laudizione di testimoni) al fine di indagare lomissione rimproverata al reclamante nel decreto daccusa della Divisione dellambiente - senza che questa Corte entri nel merito della vertenza - non è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, bensì è di natura fattuale, comportando un prolungamento della procedura. Lautorità amministrativa, infatti, con le richieste ulteriori indagini date dal rinvio degli atti, non viene vincolata al punto da non avere più alcuno spazio decisionale né da non poter più rimettere in discussione una decisione, che, a suo avviso, sarebbe contraria al diritto.
Nemmeno dal profilo del principio di celerità è ravvisabile un pregiudizio irreparabile, non ricorrendo in concreto gli estremi di una violazione di tale principio, ritenuto che i fatti - risalenti al settembre 2024 - sono sfociati nel decreto daccusa 30.05.2025, che - dopo opposizione dellimputato - è stato riconfermato dallUfficio federale dellambiente il 17.07.2025 con contemporanea trasmissione degli atti alla Pretura penale. Dopodiché il giudice di prime cure nellarco di un mese (il 13.08.2025) ha citato le parti a comparire al dibattimento pubblico indetto per il 23.10.2025, fissando loro altresì un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali istanze probatorie, salvo poi annullare il tutto a distanza di tre mesi dalla ricezione degli atti mediante la decisione impugnata (resa il 9.10.2025), dopo disamina della fattispecie in vista delludienza pubblica.
Infine, un pregiudizio irreparabile non può in concreto neppure trovare fondamento nel rischio di prescrizione imminente - peraltro nemmeno censurato - ritenuto che per la contravvenzione rimproverata al reclamante di cui allart. 61 cpv. 1 lit. k LPAmb il termine di prescrizione applicabile di tre anni (art. 109 CP i.c.c. lart. 333 cpv. 1 CP) verrebbe a scadere tra oltre un anno.
Ne discende che la decisione di rinvio qui impugnata, quale decisione ordinatoria, non cagionando al reclamante un pregiudizio irreparabile, non è censurabile con reclamo davanti a questa Corte.
Di conseguenza il reclamo presentato dalla Divisione dellambiente deve essere dichiarato irricevibile.
E. 3 Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). LPer la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RE 1
Incarto n. 60.2025.363
Lugano
28 agosto 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente,
Giovan Maria Tattarletti e Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)
cancelliera:
Elena Tagli Schmid
sedente per statuire sul reclamo 17/20.10.2025 presentato da
RE 1
contro
il decreto 9.10.2025 della presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti mediante il quale ha sospeso e stralciato il procedimento penale presso la Pretura penale (di cui allinc. __________) dipendente dallopposizione al decreto daccusa 30.05.2025 (__________) emanato dalla Divisione dellambiente, con rinvio degli atti a tale autorità per la continuazione dellistruzione;
richiamate le osservazioni 23/24.10.2025 della presidente della Pretura penale, con cui è chiesta la conferma del giudizio impugnato in assenza di un danno irreparabile e di una lesione del principio di celerità, e 30/31.10.2025 di PI 1, con cui ha chiesto la reiezione del gravame per nullità del decreto daccusa e incompleta istruttoria mancando linterrogatorio formale dellimputato;
richiamata la replica 7/10.11.2025 con cui la Divisione dellambiente ha ribadito le argomentazioni e conclusioni del reclamo;
preso atto che non sono state presentate osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 23.01.2025 lUfficio federale dellambiente (abbreviato UFAM) ha presentato denuncia penale alla Divisione dellambiente nei confronti di PI 1, quale amministratore unico della __________ in relazione ad un lotto di pneumatici triturati (destinati allesportazione verso lItalia tramite tale ditta esportatrice di rifiuti industriali), che controllati il 19.09.2024 alla dogana Sud di Mendrisio Confine e contenendo rifiuti soggetti a controllo (segnatamente tessuto e metallo delle parti interne dei pneumatici), sarebbero stati esportabili solo con lautorizzazione dellUFAM, e non - come dichiarato - quali rifiuti esenti da autorizzazione (AI 1, inc. Divisione dellambiente).
La Divisione dellambiente, il 24.02.2025, ha quindi avviato un procedimento penale in materia di contravvenzioni a carico di PI 1, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte e mezzi di prova (AI 2, inc. Divisione dellambiente).
b. Con decreto 30.05.2025 (__________) la Divisione dellambiente ha ritenuto PI 1 colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione dellambiente (LPAmb, RS 814.01), per avere, omesso, nella sua qualità di amministratore unico della __________, di adottare misure adeguate per prevenire violazioni alla LPAmb, in particolare omettendo la dovuta sorveglianza e limpartizione distruzioni appropriate al personale addetto riguardo alla corretta procedura di esportazione in Italia di rifiuti soggetti a controllo, allo scopo di impedire il tentativo di esportazione in Italia - avvenuto il 19 settembre 2024, presso la dogana Sud - Mendrisio Confine TC - di rifiuti di pneumatici triturati presentanti parti metalliche, soggetti a controllo, senza la necessaria autorizzazione dellUfficio dellambiente (UFAM). Ha quindi proposto la sua condanna al pagamento di una multa di CHF 1'500.- oltre alla tassa di giustizia e alle spese (AI 7, inc. Divisione dellambiente).
Mediante scritto 10.06.2025 PI 1, per il tramite del proprio patrocinatore avv. PR 1, ha presentato opposizione al decreto 30.05.2025 (AI 8, inc. Divisione dellambiente).
In data 17.07.2025 la Divisione dellambiente ha confermato il proprio decreto e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento (AI 9, inc. Divisione dellambiente).
c. Con decreto 9.10.2025 la presidente della Pretura penale ha sospeso il procedimento nei confronti dellimputato e, dichiarando di non mantenere la pendenza della causa presso di sé, ha stralciato il procedimento penale di cui allinc. __________, rinviando gli atti alla Divisione dellambiente per la continuazione della procedura secondo lart. 329 CPP.
In particolare, nellesaminare gli atti nella fase predibattimentale, il magistrato ha considerato che i fatti non apparivano sufficientemente chiariti, segnatamente che non era stata indagata lomissione rimproverata allimputato nel decreto daccusa, così che gli atti sarebbero stati incompleti.
Ha quindi ricordato come incomba allautorità inquirente fornire al tribunale di primo grado gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena conformemente allart. 308 cpv. 3 CPP.
d. Mediante reclamo 17.10.2025 la Divisione dellambiente postula lannullamento del decreto 9.10.2025 e il rinvio degli atti alla Pretura penale affinché proceda con il dibattimento pubblico.
In specie, dopo breve esposizione dei fatti e del diritto nonché della dottrina applicabili, censura una violazione dellart. 329 cpv. 2 CPP sostenendo che lincarto sarebbe completo e il reato imputato (violazione della LPAmb) assodato, vista lammissione di . Ulteriori atti istruttori sarebbero quindi superflui. La sussistenza del reato sarebbe altresì accertata dallUFAM, per il fatto di aver - dopo sue valutazioni - sporto denuncia penale per il perseguimento dellinfrazione. A fronte di ciò rimprovera alla presidente della Pretura penale un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, avendo trascurato circostanze di fatto giuridicamente rilevanti.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentito avendo la Pretura penale reso il suo provvedimento senza previa comunicazione alle parti e senza consentire loro di esprimersi.
Censura altresì una lesione del principio di celerità sancito dallart. 29 cpv. 1 Cost. e dallart. 5 CPP, sostenendo che la sospensione e lo stralcio pronunciati dalla Pretura penale non sarebbero sor-retti da alcun motivo oggettivo, così che cagionerebbero un ri-tardo ingiustificato.
e. Delle ulteriori argomentazioni, delle osservazioni di PI 1 e della Pretura penale, nonché della replica della Divisione dellambiente si dirà - se necessario - ai considerandi che seguono.
in diritto
1. 1.1.
Giusta lart. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista unaltra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero - in Ticino - alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso leccesso e labuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), laccertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, linadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo lart. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare allart. 390 CPP per la forma scritta ed allart. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 17.10.2025 contro il decreto di stralcio e rinvio atti del 9.10.2025 della presidente della Pretura penale, è tempestivo, in quanto introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dellart. 396 cpv. 1 CPP.
2. Si pone, in concreto, il problema della proponibilità del gravame.
2.1.
Come indicato, il reclamo, in applicazione allart. 393 cpv. 1 lit. b CPP, può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, eccettuate le decisioni ordinatorie.
Queste ultime decisioni - che di principio non pongono fine al procedimento penale - possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (art. 65 cpv. 1 CPP); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in unautorità giudicante collegiale possono, dufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (art. 65 cpv. 2 CPP) [decisione TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.].
Secondo la giurisprudenza dellAlta Corte le decisioni ordinatorie - ossia quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; 138 IV 193 consid. 4.3.1.) - possono nondimeno essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo, rispettivamente, in seguito, con ricorso in materia penale al Tribunale federale, qualora cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 7B_1130/2024 del 26.01.2026 consid. 5.3; 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.). Nozione quest'ultima identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (BSK StPO - P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; decisioni TF 7B_1032/2024 del 6.11.2025 consid. 2.2.3.; 1B_2/2023 del 3.03.2023 consid. 2.2.): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura, o laumento di lavoro per il procuratore pubblico risultante dal rinvio, o laumento dei costi collegati alla causa o, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 7B_825/2023 del 4.04.2024 consid. 1.2.; 1B_308/2020 del 18.06.2020 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.)], che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure unaltra decisione favorevole (decisioni TF 7B_297/2025 del 28.08.2025 consid. 1.2.1.; DTF 148 IV 155 consid. 2.4.).
Spetta alla parte ricorrente dimostrare lesistenza di un tale pregiudizio (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.).
2.2.
Una decisione di sospensione e di rinvio per complemento distruzione della procedura - che costituisce una decisione ordinatoria - non causa di principio un pregiudizio irreparabile. Può tuttavia essere il caso quando viene censurato il rischio di prescrizione dellazione penale o quando viene addotto che il censurato rinvio o la sospensione comporterebbe un serio rischio di un ritardo ingiustificato a pronunciarsi nel merito tale da costituire un diniego di giustizia formale (decisioni TF 7B_501/2025 del 7.10.2025 consid. 1.3.1.; 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), segnatamente quando lincarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.).
A questo riguardo occorre che tale censura evidenzi un rischio serio di violazione del principio di celerità. Pertanto, quando la sospensione contestata interviene a uno stadio del procedimento in cui risulta evidente che il principio di celerità non è violato, oppure quando il ricorrente non dimostra che tale rischio si realizzerà inevitabilmente sul lungo periodo, la giurisprudenza si attiene ai requisiti di cui allart. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_362/2021 del 6.09.2021 consid. 3.1.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.).
2.3.
2.3.1.
Nel caso in disamina la presidente della Pretura penale ha giustificato la decisione 9.10.2025 di stralcio e rinvio ex art. 329 CP adducendo che i fatti non sarebbero stati sufficientemente chiariti. A suo giudizio, sarebbe in particolare necessario indagare il modo in cui limputato avrebbe omesso di debitamente sorvegliare e istruire il personale con riguardo alla corretta procedura di esportazione. Nessuna delle possibili persone coinvolte sarebbe infatti stata identificata (eccettuato limputato) e sentita.
La Divisione dellambiente, dal canto suo, sostiene come listruttoria sia completa e il reato imputato sia debitamente stato accertato e documentato, a fronte delle ammissioni di PI 1 nella sua veste di amministratore unico della società esportatrice del materiale di scarto per cui andava chiesta lautorizzazione dellUfficio federale dellambiente e di cui egli era responsabile. Pertanto, a suo parere, la decisione impugnata, non sorretta da alcun motivo oggettivo e resa in violazione dellart. 329 cpv. 2 CPP, comporterebbe un ritardo ingiustificato del procedimento penale, configurando una violazione del principio di celerità; essa provocherebbe un danno irreparabile alla reclamante.
2.3.2.
Con riguardo alla procedura dibattimentale di primo grado, secondo lart. 329 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento esamina - fra laltro - se latto daccusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente.
Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario rinvia laccusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP).
Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).
La decisione di sospendere il procedimento spetta al tribunale che decide se un caso sospeso (in applicazione dellart. 329 cpv. 2 CPP) rimane pendente dinanzi ad esso oppure se la pendenza della causa viene rinviata al pubblico ministero. Se il completamento o la rettifica dellaccusa cui deve procedere il pubblico ministero comporta un dispendio di lavoro limitato è opportuno che la pendenza della causa resti presso il tribunale. Se invece è prevedibile che sarà necessario più tempo, può essere opportuno ritrasferire la pendenza della causa al pubblico ministero che assume la direzione del procedimento (ZK StPO - Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 26; CR CPP - P.-H. WINZAP, op. cit., art. 329 CPP n. 8; BSK StPO P. GUIDON, 2. ed., art. 329 CPP n. 11; Messaggio concernente lunificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1181 s.).
2.3.3.
Ora, che la pendenza del procedimento venga mantenuta o meno presso il giudice di prime cure, non muta il fatto che il rinvio al fine di procedere a complementi istruttori (come ad esempio laudizione di testimoni) al fine di indagare lomissione rimproverata al reclamante nel decreto daccusa della Divisione dellambiente - senza che questa Corte entri nel merito della vertenza - non è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, bensì è di natura fattuale, comportando un prolungamento della procedura. Lautorità amministrativa, infatti, con le richieste ulteriori indagini date dal rinvio degli atti, non viene vincolata al punto da non avere più alcuno spazio decisionale né da non poter più rimettere in discussione una decisione, che, a suo avviso, sarebbe contraria al diritto.
Nemmeno dal profilo del principio di celerità è ravvisabile un pregiudizio irreparabile, non ricorrendo in concreto gli estremi di una violazione di tale principio, ritenuto che i fatti - risalenti al settembre 2024 - sono sfociati nel decreto daccusa 30.05.2025, che - dopo opposizione dellimputato - è stato riconfermato dallUfficio federale dellambiente il 17.07.2025 con contemporanea trasmissione degli atti alla Pretura penale. Dopodiché il giudice di prime cure nellarco di un mese (il 13.08.2025) ha citato le parti a comparire al dibattimento pubblico indetto per il 23.10.2025, fissando loro altresì un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali istanze probatorie, salvo poi annullare il tutto a distanza di tre mesi dalla ricezione degli atti mediante la decisione impugnata (resa il 9.10.2025), dopo disamina della fattispecie in vista delludienza pubblica.
Infine, un pregiudizio irreparabile non può in concreto neppure trovare fondamento nel rischio di prescrizione imminente - peraltro nemmeno censurato - ritenuto che per la contravvenzione rimproverata al reclamante di cui allart. 61 cpv. 1 lit. k LPAmb il termine di prescrizione applicabile di tre anni (art. 109 CP i.c.c. lart. 333 cpv. 1 CP) verrebbe a scadere tra oltre un anno.
Ne discende che la decisione di rinvio qui impugnata, quale decisione ordinatoria, non cagionando al reclamante un pregiudizio irreparabile, non è censurabile con reclamo davanti a questa Corte.
Di conseguenza il reclamo presentato dalla Divisione dellambiente deve essere dichiarato irricevibile.
3. Il reclamo è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 unadeguata indennità (art. 436 cpv. 1 CPP i.c.c. art. 429 cpv. 1 lit. a CPP), avendo fatto capo ad un legale tramite cui ha postulato congrue ripetibili,
Per questi motivi,
richiamati gli art. 329 segg., 379 segg., 393 segg. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________ CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). LPer la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera