opencaselaw.ch

60.2025.18

Reclamo contro la decisione del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso presso le SCC a titolo transitorio quale misura urgente a protezione della minore e di terzi, e per il tempo necessario a trovarle una struttura idonea

Ticino · 2025-02-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Reclamo contro la decisione del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso presso le SCC a titolo transitorio quale misura urgente a protezione della minore e di terzi, e per il tempo necessario a trovarle una struttura idonea

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Nel

procedimento penale minorile la giurisdizione di reclamo funge, fra altre,

quale autorità giudicante [art. 7 della Legge federale di diritto processuale

penale minorile del 20.03.2009 (PPMin, RS 312.1), in vigore dall’1.01.2011].

In

Ticino la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla

Corte dei reclami penali secondo l’art. 8 cpv. 1 della Legge

sull’organizzazione delle autorità penali minorili del 24.06.2010 (abbreviata

nel seguito LOAPM, RL 314.100).

Giusta

l’art. 39 cpv. 1 PPMin l’ammissibilità del reclamo e i motivi di reclamo sono

retti dall’art. 393 CPP.

ll

reclamo può essere interposto, tra l’altro, contro la disposizione in via

cautelare di misure protettive (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMin; BSK StPO/JStPO -

C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMin n. 6).

Con

il reclamo, introdotto contro le decisioni e gli atti procedurali del magistrato

dei minorenni (BSK StPO/JStPO - C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMin

n. 5), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il gravame deve essere presentato e motivato per

iscritto entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) [con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione] da

persona legittimata, ossia dal minore capace di discernimento (art. 38 cpv. 1

lit. a PPMin) oppure dal suo rappresentante legale o, in sua assenza,

dall’autorità civile (art. 38 cpv. 1 lit. b PPMin). Per il rimanente è

applicabile l’art. 382 CPP (art. 38 cpv. 3 PPMin).

Il

reclamo deve in particolare indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP)

.

E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 23/24.01.2025 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 17.01.2025 del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso di RE 1 presso le Strutture carcerarie cantonali, notificata il 21.01.2025, è tempestivo (art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 39 cpv. 1 PPMin) e proponibile (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMin). RE 1, quale destinataria della misura protettiva cautelare e persona collocata ex art. 5 e 15 DPMin, è pacificamente legittimata a reclamare giusta gli art. 38 cpv. 1 lit. a PPMin e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate . Esso è quindi - nelle predette circostanze - ricevibile in ordine.

E. 2.1 In forza all’art. 10 cpv. 1 DPMin l’autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che il minore abbia agito in modo colpevole, qualora egli abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall’inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico. L’autorità giudicante può prescindere dall’ordinare una misura protettiva se il minore non dimora abitualmente in Svizzera (art. 10 cpv. 2 DPMin). Questa normativa pone quali condizioni generali per la pronuncia di una misura protettiva, che il minore, con dimora abituale in Svizzera (laddove basta che il minore frequenti una scuola sul nostro territorio e vi svolga una formazione), abbia commesso un atto punibile, indipendentemente da un suo agire colpevole, e che necessiti di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, 4a. ed., art. 10 DPMin n. 3 segg.).

E. 2.2 Durante

l’istruzione il Magistrato dei minorenni - competente per la conduzione della

stessa (art. 3 LOAPM) - può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli

art. 12-15 DPMin (art. 5 DPMin).

Tale

disposizione è ad esempio applicabile nel caso di un minore esposto a un grave

pericolo nel suo ambiente e che per tale motivo deve essere tempestivamente

collocato altrove. L’art. 5 DPMin garantisce in tal modo l’applicazione del

principio fondamentale della protezione e dell’educazione del minore, sancito

dall’art. 2 DPMin, già durante l’istruzione.

Questa

normativa rispetta le esigenze poste dal diritto internazionale, segnatamente

quelle previste dall’art. 5 cifra 1 lit. d CEDU (Messaggio del 21.09.1998

concernente la modifica del CPS e del Codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, in FF 1999 II 1669 segg., p. 1898, citato

nel seguito Messaggio 1998; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M.

GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, 1a. ed., art. 10 DPMin n. 11),

Per

l’art. 15 cpv. 1 DPMin se l’educazione e il trattamento necessari non possono

essere assicurati in altro modo, l’autorità giudicante ordina il collocamento

del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti

educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza

pedagogica o terapeutica.

Il

collocamento in un istituto chiuso, secondo l’art. 15 cpv. 2 DPMin, può essere

ordinato soltanto se lo esige la protezione personale del minore o il

trattamento di una sua turba psichica (lit. a), oppure il collocamento in un

istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente

in pericolo terzi (lit. b).

Giusta

l’art. 15 cpv. 3 DPMin l’autorità giudicante, prima di ordinare il collocamento

in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il

collocamento in un istituto chiuso, ordina una perizia medica o psicologica,

sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell’art. 9 cpv. 3

DPMin.

La

misura del collocamento può essere ordinata soltanto se le misure protettive

meno incisive previste agli art. 12-14 DPMin risultano insufficienti per

garantire l’educazione o il trattamento che lo stato del minore esige (Petit

commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op.

cit., art. 15 DPMin n. 9; decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023 consid.

1.3.2.).

L’Alta

Corte ha ritenuto essere data l’esigenza di un collocamento chiuso per la

protezione personale del minore o per il trattamento di una sua turba psichica

ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lit. a DPMin, allorquando il minore si sottrae

continuamente alla misura protettiva in corso, così che soltanto il

collocamento in una struttura chiusa garantisca che egli riceva il trattamento

psicoterapeutico di cui necessita. Del pari ha riconosciuto la necessità di un

collocamento ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lit. b CPMin per parare ad un

pericolo per i terzi, allorquando il minore si rifiuta di collaborare in

qualsiasi modo o è indisponibile (“unerreichbar”) dal profilo terapeutico ed

educativo e per di più commette altri reati gravi oppure si trova invischiato

in problematiche sempre più gravi (decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022

consid. 2.1.; 6B_85/2014 del 18.02.2014 consid. 4; 1B_437/2011 del 14.09.2011

consid. 4.2.; BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, op. cit., art.

15 DPMin n. 8a segg.; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER /

E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., art. 15 DPMin n. 11).

Le

misure protettive di cui agli art. 12 segg. DPMin ordinate a titolo cautelare sulla

base dell’art. 5 DPMin non devono essere assimilate alla carcerazione

preventiva ex art. 110 cpv. 7 CP (decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023

consid. 1.3.2.). Esse mirano ad assicurare il sostegno educativo e il

trattamento terapeutico necessari al minore durante la fase dell’istruzione. In

altre parole esse costituiscono delle misure urgenti adottate in una situazione

di crisi per garantire l’immediata protezione ed educazione del minore. In

particolare devono rispondere ad un bisogno urgente di protezione del minore

posto di fronte ad una situazione di pericolo psicologico, fisico o educativo

così come alla necessità di un intervento immediato per scongiurare e prevenire

un pericolo. Dette misure devono altresì rispettare il principio di

proporzionalità (decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.; DTF

148 IV 419 consid. 1.6.3.).

Contrariamente,

la carcerazione preventiva di cui all’art. 27 PPMin serve esclusivamente a

chiarire la fattispecie penale e non deve protrarsi più a lungo di quanto

richiedono i motivi di detenzione (pericolo di fuga, pericolo di collusione,

pericolo di recidiva) e la gravità del reato. Inoltre quale

ultima ratio

la stessa può essere disposta soltanto se il suo scopo non può essere raggiunto

mediante un’altra misura (DTF 148 IV 419 consid. 1.6.4.).

La

possibilità di ordinare un collocamento cautelare chiuso immediato per un corto

periodo al fine di parare a situazioni di crisi non viene espressamente

menzionata e regolata dall’art. 15 cpv. 2 DPMin. Tale facoltà viene tuttavia riconosciuta

nei materiali inerenti alla modifica del CP 1998, in cui si precisa che

l’autorità istruttoria, come anche quella giudicante, può, in caso di urgenza,

ordinare misure protettive cautelari ex art. 5 DPMin (Messaggio 1998, p. 1909),

segnatamente fino al momento in cui viene resa una perizia psichiatrica o per

il superamento di una crisi acuta risp. per la pianificazione e avvio della

misura di protezione idonea (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR,

op. cit., art. 15 DPMin n. 12). Da questo profilo, a causa del carattere

temporaneo di tali misure, una perizia non è necessaria (Messaggio 1998, p.

1909).

Secondo

la giurisprudenza federale con un periodo di corta durata s’intende un tempo di

circa 3-6 mesi (decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.1.;

1B_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.).

Tutte

le misure protettive cautelari di cui agli art. 12-15 DPMin in relazione con

l’art. 5 DPMin devono rispettare il principio costituzionale di proporzionalità

sancito dall’art. 36 cpv. 3 Cost. Ciò comporta che esse devono essere

necessarie e adeguate allo scopo che perseguono, come pure occorre che sussista

un rapporto ragionevole tra la restrizione (“Eingriff”) e lo scopo perseguito

(“angestrebte Ziel”) [decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.2.; 1B_437/2011

del 14.09.2011 consid. 4.2.; Messaggio 1998 p. 1902].

Il

Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un minore, nei confronti del

quale è stato disposto un collocamento cautelare in un istituto chiuso, può

essere collocato a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento

carcerario, nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto

adeguato (DTF 148 IV 419; decisione TF 1B_437/2011 del 14.09.2011 consid.

5.3.-5.6.).

E. 3.1 Nel caso in disamina la reclamante chiede, in via principale, l’annullamento della misura protettiva del collocamento cautelare chiuso in carcere ordinata dal Magistrato dei minorenni fino all’identificazione di una struttura idonea, siccome in concreto inadeguata, eccessiva e non proporzionale; di conseguenza postula il suo rilascio dalle Strutture carcerarie per far rientro a casa del padre, con supervisione della rete preposta e il trattamento ambulatoriale.

E. 3.2 Da

quanto in atti si ha che RE 1, nata a __________ il __________2009, ha svolto

le scuole elementari ed un semestre della prima media a __________ per poi

terminare l’anno scolastico a __________ e in seguito riprendere il secondo

anno a __________ con un rendimento deterioratosi dopo le vacanze natalizie

2022, oltre ad un aumento delle assenze e degli episodi di violenza e liti

dentro e fuori l’istituto scolastico.

La

madre, di origine rumena, e il padre di origine italiana, conosciutisi nel

2005, si sono separati a fine 2021 a causa della loro relazione complessa e

conflittuale. RE 1, allora dodicenne, è quindi andata in un primo momento a

risiedere con la madre a __________. Nel 2022 la minore è stata presa a carico

dell’Autorità regionale di protezione di __________ vista la sua complessa

situazione famigliare (il 18.02.2022, tra l’altro, la minore è stata oggetto di

un decreto di impunità per violazione di domicilio, essendosi introdotta nel

sedime esterno delle Strutture carcerarie cantonali, ove era detenuto un suo fratellastro

per reati gravi contro la persona).

Dopo

diverse segnalazioni (di maltrattamenti risp. fughe della ragazza) e interventi

della polizia è stata tolta la custodia alla madre e la minore è andata a

risiedere dal padre a __________. A favore di quest’ultimo è stato attivato un

Servizio di sostegno e di accompagnamento educativo, volto a sostenerlo nella

sua funzione normativa genitoriale, unitamente alla nomina di un curatore

educativo e alla presa a carico psicoterapeutica di RE 1. Ciononostante nel

corso del tempo quest’ultima iniziava a manifestare maggiori difficoltà sia a

scuola, sia nella relazione con i genitori, come pure nell’aggancio al percorso

terapeutico, a cui essa non ha aderito ritenendo di non averne bisogno.

Nel contempo la reclamante ha iniziato ad interessare

la Magistratura dei minorenni. Nel novembre 2022, alla soglia dei tredici anni,

si è resa autrice - in correità con altri ragazzi - di tentato incendio

intenzionale, danneggiamento e perturbamento della libertà di credenza e di

culto ai danni della chiesa di __________, mentre nel dicembre 2022 ha commesso

un furto, in parte di lieve entità, ai danni del negozio __________ per aver sottratto

merce per oltre CHF 500.-. Reati questi che sono sfociati nel decreto

23.06.2023 del Magistrato dei minorenni e in cui è stata condannata a fornire

10 giornate di prestazioni personali (di cui 5 sospese condizionalmente per un

periodo di prova di 1 anno e 5 da effettuare immediatamente). Essa è stata altresì

sottoposta a una serie di norme di condotta, tra cui sottoporsi a regolari

controlli delle urine e impegnarsi nella presa a carico, sia psicologica che

farmacologica.

Nel

gennaio 2023 RE 1 è stata vittima di vie di fatto da parte di un’altra ragazza

minorenne. Ha dimostrato tuttavia un comportamento “sopra le righe” urlando e

passando a vie di fatto nei confronti del padre (calci, sberle, morsi).

A

fine gennaio 2023 RE 1 è stata allontanata dalla scuola. Nel contempo è stato richiesto

l’intervento della polizia in quanto avrebbe “dato in escandescenza”.

A

inizio febbraio 2023 ha avuto luogo un’udienza davanti all’autorità regionale

di protezione in presenza di RE 1 e del padre. Nel corso della stessa la madre,

che non è comparsa, è stata privata dell’autorità parentale e le è stato fatto

divieto tassativo di avvicinarsi all’abitazione e alla sede scolastica della

figlia. A quest’ultima sono stati fissati precisi obiettivi da rispettare

(andare dallo psicologo, andare a scuola, rispettare gli altri, ascoltare il

padre e la rete in suo supporto), prospettandole - in caso di violazione -l’attivazione

di una misura di protezione immediata quale un collocamento coattivo in

istituto idoneo a scopo di perizia e di cura ed assistenza.

Non

essendo stata in grado di rispettare gli impegni presi, con decisione 9.03.2023

RE 1 è stata immediatamente collocata in via cautelare presso la __________

(dove vengono accolti per un massimo di 72 ore minorenni in situazioni di

temporanea urgenza). Dopo di ché essa è stata ricoverata, durante 3 settimane, nel

reparto di pedopsichiatria dell’Ospedale Civico di __________ a scopo di

valutazione peritale psicodiagnostica. Le è stato diagnosticato un disturbo

misto del comportamento e della sfera emotiva caratterizzato da disregolazione

emotiva, opposività e impulsività con facile passaggio all’atto. E’ stata

altresì indicata una prosecuzione delle cure in un ambiente residenziale dalla

valenza terapeutica (collocamento in Comunità).

Nel

marzo 2023 e nel maggio 2023 essa è stata di nuovo autrice di taccheggio presso

il negozio __________ di __________.

Tra

l’aprile 2023 e il giugno 2023 sono stati segnalati numerosi allontanamenti

della minore dal domicilio, oltre ad alcuni interventi perché starebbe “dando

in escandescenza”.

Nell’estate

2023 ha ricommesso furti con violazione di domicilio, in correità con terzi, ai

danni di un esercizio pubblico __________. Inoltre è stata autrice di ripetuto

perturbamento della circolazione pubblica (per essersi aggrappata al convoglio

del treno FLP, al fine di sottrarsi al pagamento del biglietto), ripetuta grave

infrazione alle norme della circolazione stradale (avendo circolato alla guida

del veicolo del padre con terzi e urtato un paletto), ripetuto furto d’uso di

un veicolo a motore e ripetuta guida senza autorizzazione.

Alla luce della sopramenzionata valutazione peritale,

il 29.08.2023 la reclamante è stata collocata presso la comunità terapeutica riabilitativa

per minori “__________” di __________ (__________). A seguito di un andamento

divenuto sfavorevole con comportamenti spesso negativi e devianti a fine

ottobre 2023 tale struttura ha segnalato all’UAP le difficoltà della minore e i

problemi per il prosieguo della sua presa a carico così che, anche a seguito di

una colluttazione avvenuta con un’altra ospite della comunità, RE 1, non è

stata più ammessa presso tale struttura. Nel novembre 2023 ha fatto quindi rientro

presso il domicilio del padre a __________ non essendo stato possibile trovare

una struttura in territorio ticinese rispondente al meglio ai bisogni della

minore.

Il

23.11.2023, ormai quattordicenne, nell’ambito di un nuovo progetto essa è stata

collocata presso la Comunità terapeutica-riabilitativa “__________ (in

provincia di __________) da cui è stata tuttavia dimessa il 16.02.2024 visto il

suo forte atteggiamento oppositivo-provocatorio alle regole. Nel corso di tale

collocamento infatti si sarebbero susseguite diverse fughe e allontanamenti

della reclamante, violazioni dei regolamenti e comportamenti gravi, così che i

medici della struttura hanno segnalato per la minore un bisogno intrinseco di

un contesto maggiormente contenitivo non corrispondente ad un percorso

comunitario.

Nel

febbraio 2024 RE 1 è stata nuovamente autrice, in correità con terzi, di grave

infrazione alle norme della circolazione stradale, di furto d’uso di un veicolo

a motore e di guida senza autorizzazione (per avere sottratto un autoveicolo e

averlo condotto senza la richiesta licenza, urtando pure un paletto).

Reati

tutti questi sfociati nel decreto 6.09.2024 per cui il Magistrato dei minorenni

- non ritenendo a quel momento data la necessità di ordinare una misura

protettiva “in quanto già ampiamente attive in ambito civile” - ha condannato RE

1 a fornire 10 giornate di prestazioni personali, di cui 3 sospese

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

Ancora

nel febbraio 2024 RE 1 è stata imputata di violenza e/o minaccia contro

funzionari (segnatamente nei confronti di un autista di bus a cui avrebbe

rivolto la minaccia “ti ammazzo”).

Nel

marzo 2024 è stata segnalata per atti di bullismo nei confronti di un’altra

minorenne nonché per minacce verso un’altra ragazza.

Fra

il mese di giugno e il mese di novembre 2024 RE 1 è stata nuovamente imputata,

in parte in correità con terzi, di una serie di reati di furto, danneggiamento,

violazione di domicilio, furto d’uso, guida senza autorizzazione. Nell’agosto

2024 è stata imputata di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici,

minaccia, vie di fatto, ingiuria e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

poiché avrebbe nel corso di una lite, generata per futili motivi all’esterno di

una discoteca, ferito gravemente un’altra ragazza colpendola con un coltello, così

da essere incarcerata per 7 giorni.

Reati

tutti questi per cui sono a tutt’oggi pendenti i rispettivi procedimenti

penali.

Nell’ambito

dell’inchiesta aperta nell’ottobre 2024 inerente all’adescamento di pedofili da

parte di diversi giovani, emerge pure il coinvolgimento della reclamante (nel

ruolo di adescatrice).

Il

15.12.2024 RE 1 è stata fermata e in seguito posta in detenzione preventiva

perché coinvolta, insieme ad altri ragazzi, nel furto di un veicolo __________

(rimasto danneggiato in un incidente occorso loro nell’ambito di una

scorribanda fra Ticino e Italia), e da lei pure condotto malgrado non fosse in

possesso della licenza di condurre. In questo contesto il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha accolto la proroga della carcerazione preventiva di

un mese (ovvero sino al 18.01.2025) vista la gravità dei reati e riconosciuto,

fra l’altro, un concreto pericolo di recidiva.

Il

17.01.2025 il Magistrato dei minorenni ha ordinato il collocamento cautelare

chiuso della reclamante, poi impugnato in questa sede.

In

tale serio e preoccupante quadro emerge chiaramente non solo il forte bisogno

di RE 1 di sostegno educativo e di trattamento terapeutico - peraltro già

evidenziato nella valutazione peritale psicodiagnostica allestita durante il suo

ricovero presso l’Ospedale Civico di __________, e nemmeno messo in discussione

dalla patrocinatrice - bensì anche la forte necessità di un suo contenimento a

protezione sua e di terzi.

Malgrado

la messa in atto di tutta la rete disponibile sul territorio (operatrice

sociale UAP, educatrice SEM, psicologa, pedopsichiatra) e nonostante i due

collocamenti in comunità terapeutiche riabilitative aperte nella vicina penisola

si è assistito a cambiamenti comportamentali di RE 1 sempre più negativi,

devianti, con un’intensificazione della sua trasgressività verso le regole non

solo sociali ma anche penali.

Il

collocamento presso il padre - pur con il dispiegamento di tutti gli aiuti

possibili e la di lui vicinanza affettiva - si è rivelata di tutta evidenza

insufficiente a far fronte ai bisogni sempre più marcati di protezione e di

assistenza della minore che, come evidenziato nel recente rapporto dell’UAP, ha

manifestato vieppiù atteggiamenti impulsivi, sfidanti, arrivando al punto che “

la

minore di giorno e di sera si sente legittimata ad uscire con gli amici nelle

modalità che le sono più congeniali, esautorando completamente il padre dal suo

ruolo

”. Del resto, ancorché svolti in ambiente specialistico e monitorati

da professionisti dal profilo educativo e terapeutico, già i due collocamenti

comunitari - che hanno ben evidenziato bisogni e fragilità della minore - sono

sfociati, anche per le sue diverse fughe e allontanamenti, in un fallimento,

anziché essere positivamente colti dalla stessa quale concreta possibilità per

un cambiamento di rotta verso un percorso riabilitativo di fondamentale

importanza - vista la sua giovane età - per costruirsi un futuro prosociale ed esente

da pena.

Preoccupa

seriamente infatti l’acuirsi dei suoi atteggiamenti aggressivi verso gli altri

e l’aggravarsi del suo illecito agire. Con sempre più facilità - perlopiù in seno

a un gruppo di altri giovani - la reclamante si invischia in reati che

comportano un pericolo per sé e per gli altri. Lo dimostrano le ripetute

sottrazioni di un veicolo - non più solo del padre o della madre bensì anche di

terzi qualora lo stesso risulti incustodito - per compiere, in gruppo,

scorribande notturne, andando pure incontro ad incidenti, del tutto incurante di

essere priva della licenza di condurre e delle possibili conseguenze del suo

agire. Oppure ancora aderendo ad un’improvvisata “azione punitiva” nei

confronti di sconosciuti verosimilmente con tendenze pedofile.

Ancora

all’atto del suo recente fermo essa ha dimostrato mancanza di cooperazione e difficoltà

a contenere la sua aggressività nei confronti degli agenti intervenuti. Ciò

pure al momento della conferma del suo arresto tanto da rendersi necessario un

suo ricovero presso le celle securizzate della Clinica psichiatrica cantonale,

dove ha pure danneggiato la camera strappando una lampada dal soffitto. Pure la

Direzione delle Strutture carcerarie cantonali il 23.01.2025 ha segnalato un

comportamento aggressivo da parte della minore nei confronti del personale di

custodia così da doverla collocare in regime separato presso il comparto di

sicurezza (COS).

In

questa situazione compromessa la decisione di collocamento chiuso a titolo cautelare

qui impugnata - peraltro resa in accordo con tutta la rete - è giustificata e

conforme alle norme di legge. Essa risulta essere, ormai, la sola (rimanente) misura

protettiva per rispondere adeguatamente al forte bisogno di protezione e di

rieducazione di RE 1, mediante l’intervento in una situazione di crisi per sradicarla

urgentemente da un contesto divenuto sempre più critico e pericoloso per sé

stessa e per terzi al fine di stabilizzare la sua situazione personale e di

intraprendere poi un lavoro pedagogico e terapeutico, confrontandola con le

conseguenze del suo delinquere ed evitando che si sottragga ancora ai suoi

problemi.

L’Alta

Corte - come più sopra ricordato - ha ammesso la possibilità di un collocamento

chiuso a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento carcerario

nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto adeguato e per

un tempo limitato.

Nel

caso in disamina risulta che RE 1 è collocata nel comparto di sicurezza (COS)

delle Strutture carcerarie cantonali dove è seguita oltre che dal Servizio

medico psichiatrico delle Strutture carcerarie, anche dal suo pedopsichiatra, dall’operatrice

UAP, dalla curatrice educativa nonché dall’operatrice sociale SEM. Viene

inoltre seguita e monitorata da agenti di custodia istruiti in modo particolareggiato

per casistiche come la sua.

Dagli

atti emerge che il Magistrato dei minorenni con gli operatori sociali preposti

si sono prodigati da alcuni mesi per trovare la struttura più adeguata ai

bisogni della reclamante, in particolare per trovare per lei un posto presso

una struttura contenitiva educativa-terapeutica fuori cantone. Nelle

osservazioni 3.02.2025 risulta che la nuova struttura chiusa per ragazze __________

(aperta dallo scorso 1.07.2024 e rientrante nel Concordato intercantonale sull’esecuzione

della detenzione penale delle persone minorenni - tra cui i collocamenti in

istituti chiusi - nei Cantoni romandi e in Ticino) ha dato la sua disponibilità

ad accogliere RE 1 a far tempo dal 3.03.2025, purché essa abbia appreso alcune

nozioni di francese. Nozioni che di fatto la minore ha ricevuto e riceve presso

le Strutture carcerarie tramite i docenti della Scuola In Oltre.

Anche

da questo profilo la misura protettiva in disamina, che deve avere carattere

temporaneo, risulta conforme alle norme di diritto.

Di

conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto sopra, l’ordinanza cautelare

della misura protettiva del collocamento ex art. 5 DPMin i.c.c. l’art. 15 DPMin

resa dal Magistrato dei minorenni deve essere tutelata nella misura in cui risponde

al bisogno immediato di sostegno di RE 1 e di protezione di sé e degli altri - come

ben evidenziato dagli operatori della rete - così da rappresentare il solo

provvedimento rimasto, adeguato e necessario al bene della minore. Esso è

limitato al tempo di trovarle la struttura a lei idonea dove verrà - con

successiva decisione - collocata per tempo, attualmente, indeterminato in

conformità all’art. 15 DPMin. Struttura questa di fatto recentemente identificata

in quella contenitiva terapeutica-educativa __________ a __________, dove è

previsto che la reclamante verrà trasferita il prossimo 3.03.2025.

E. 4 Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.02.2025 60.2025.18

Reclamo contro la decisione del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso presso le SCC a titolo transitorio quale misura urgente a protezione della minore e di terzi, e per il tempo necessario a trovarle una struttura idonea

PR 1PR 1RE 1 Incarto n. 60.2025.18 Lugano 25 febbraio 2025 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti cancelliera: Elena Tagli Schmid sedente per statuire sul reclamo 23/24.01.2025 presentato da RE 1 patr. da:  PR 1 contro la decisione 17.01.2025 del Magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa con cui ha ordinato il suo collocamento cautelare chiuso (inc. MM __________); richiamate le osservazioni 2/3.02.2025 nonché lo scritto 11/12.02.2025 (duplica) del Magistrato dei minorenni con cui si riconferma nelle proprie argomentazioni e postula la reiezione del gravame; richiamate altresì le osservazioni 6/7.02.2025 mediante le quali RE 1, in replica, si riconferma nelle proprie argomentazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto a. In data 15.12.2024 la quindicenne RE 1 (2009) è stata fermata dalla Polizia comunale di __________, e nel seguito incarcerata presso il carcere giudiziario La Farera, siccome imputata di furto sub. furto d’uso, violazione di domicilio, infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, sospetta guida in stato di inattitudine alla guida, guida senza autorizzazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente, impedimento di atti dell’autorità, per fatti accaduti ad __________ tra il 14 e il 15.12.2024. Il procedimento penale è stato rubricato quale inc. MM __________. b. Con decisione 20.12.2024 il giudice dei provvedimenti coercitivi, in accoglimento dell’istanza di proroga presentata dal Magistrato dei minorenni, confermando il pericolo di recidiva, ha ordinato la carcerazione preventiva di RE 1 sino al 18.01.2025. Minore a quel momento detenuta presso la cella securizzata della Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, per avere davanti al Magistrato dei minorenni dopo conferma dell’arresto dato in escandescenza con pianti e urla per opporsi al suo rientro in carcere (inc. GPC __________). c. In data 28.12.2024 RE 1 è stata trasferita, su indicazione medica, presso il Comparto minorile al quarto piano del Carcere giudiziario La Farera. d. Con decisione 17.01.2025 il Magistrato dei minorenni, previa la di lei audizione, ha ordinato il collocamento cautelare chiuso di RE 1 presso le Strutture carcerarie cantonali “ fino a che non verrà identificata una struttura idonea, ovvero una comunità terapeutica, con un sufficiente contenimento con una presa a carico socio-educativa e terapeutica intesa a fare tempo dal 19 gennaio 2025 per un periodo di tempo indeterminato ”. Quali obiettivi ha fissato alla minore: l’impegno a frequentare la scuola In Oltre, oltre eventuali ulteriori lezioni e in particolare le lezioni di francese. Per la verifica della misura cautelare ordinata in capo a RE 1, il magistrato ha indicato l’operatrice del Servizio Educativo Minorile (nel seguito SEM), __________, quale Capo progetto, incaricandola di redigere un rapporto alla Magistratura dei minorenni a scadenza regolare, la prima volta il 15.02.2025. Infine ha disposto che sulla base dell’evoluzione della situazione della giovane verrà verificato l’adeguamento e la soppressione delle misure protettive cautelari del collocamento e del trattamento ambulatoriale prese. In specie il magistrato ha rilevato come nei confronti della minore siano pendenti altri 9 procedimenti penali per ripetuti atti contro il patrimonio, contro l’integrità personale, contro l’onore, contro la collettività e contro la pubblica autorità, oltre ad essere già stati emanati a suo carico tre decreti di accusa. Più recentemente, il 31.08.2024 essa sarebbe inoltre stata posta in carcere preventivo (per 7 giorni) per l’accoltellamento di una sua coetanea. Ha quindi evidenziato come la minore con i suoi agiti stia gravemente mettendo in pericolo se stessa e gli altri, così da necessitare il collocamento presso una struttura a lei adeguata. Ciò a salvaguardia di quest’ultima e di terzi. Ricorda il crollo emotivo con attacchi di aggressività verbali e fisici avuti dalla minore, per cui è stato necessario un suo trasferimento nelle celle di sicurezza della Clinica Psichiatrica Cantonale di __________ per stabilizzarla, dopo di ché ha potuto essere trasferita presso la struttura carceraria La Farera. Assevera di essersi subito attivata, dal momento della carcerazione preventiva, per determinare la struttura più adatta alle esigenze della minore, tra cui quella concordataria del __________, per la quale sarebbe in attesa di una risposta circa la disponibilità di un posto; starebbe inoltre valutando delle alternative. Data la di lei grave e urgente situazione non vi sarebbero, a suo dire, al momento attuale altre misure previste dal diritto penale atte a preservare il bene della minore e il suo sviluppo personale, salvo la misura del collocamento cautelare, che pure rispetterebbe il principio di proporzionalità e di sussidiarietà. e. Il 21.01.2025 RE 1 è stata trasferita al reparto securizzato delle Strutture carcerarie cantonali (COS). f. Mediante reclamo 23/24.01.2025 RE 1, per il tramite del difensore d’ufficio avv. PR 1, chiede, in via principale, che la misura protettiva del collocamento cautelare sia respinta e la minore RE 1 sia immediatamente scarcerata; in via subordinata, in parziale accoglimento del reclamo, che la misura protettiva del collocamento cautelare venga mantenuta per un massimo di due settimane e che allo scadere delle stesse la sua assistita venga immediatamente scarcerata; in via ulteriormente subordinata, in parziale accoglimento del gravame, che venga indicato un termine temporale massimo entro il quale la minore se non trasferita in una struttura idonea, venga immediatamente scarcerata. Sostiene un cambiamento in positivo del proprio atteggiamento grazie alla presa di coscienza di quanto commesso e delle proprie responsabilità (fornendo altresì più informazioni possibili sugli altri partecipanti all’accaduto) conseguente al mese di carcerazione preventiva eseguito. L’obiettivo di rieducazione della carcerazione preventiva sarebbe quindi stato raggiunto, per cui un’ulteriore permanenza in carcere, ancor più se per un periodo indeterminato non si giustificherebbe più, posto che le strutture carcerarie non sarebbero strutture progettate per accogliere minori con trattamenti rieducativi, così che l’esposizione a un tale contesto potrebbe ulteriormente accentuare le di lei problematiche sociopsicologiche. Da questo profilo la misura protettiva del collocamento cautelare in carcere sarebbe, a suo avviso, inadeguata, eccessiva e non rispettosa del principio di proporzionalità, oltre ad esservi alternative meno restrittive. Sostiene che un collocamento a casa del padre con adeguati supporti e una supervisione sociale, in attesa della struttura idonea in grado di accoglierla, sarebbe la soluzione migliore nonché prioritaria, in considerazione delle carenti strutture disponibili in Ticino e dei lunghissimi tempi di attesa per collocamenti in altri Cantoni per cui sorgerebbero inoltre difficoltà logistiche e linguistiche. Per una “continuità educativa” pone in risalto la possibilità di un immediato inserimento, dopo l’uscita dal carcere, presso la Scuola di Pre-Tirocinio, ritenuto un suo particolare interesse verso un percorso formativo nel campo dell’estetica. Nel contempo la vicinanza con il padre, unico suo supporto familiare, l’aiuterebbe a mantenere un ambiente affettivo stabile. A supervisionare ciò vi sarebbe l’autorità, che ordinerebbe l’intervento di assistenti sociali e infermieri, e un trattamento ambulatoriale, nell’interesse e per la sicurezza della minore, in attesa di un eventuale inserimento in una struttura idonea terapeutica e socioeducativa. g. Con osservazioni 3.02.2025 il Magistrato dei minorenni, riassunte le decisioni rese nei confronti di RE 1 dalle autorità civili e penali intervenute, sostiene l’esistenza di un elevato pericolo per la minore e per gli altri, malgrado gli aiuti messi in atto finora e, a mano del rapporto 22.09.2024 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (nel seguito UAP), pone in risalto come sia necessario proteggerla da sé stessa e dagli altri. Per far ciò, a suo dire, l’unica alternativa, conformemente ai bisogni della minore, sarebbe il collocamento in una struttura terapeutica contenitiva. Evidenzia come essa, a seguito dei fatti accaduti il 31.08.2024 (presunto accoltellamento di una coetanea), per il tramite del Servizio educativo minorile, si sia attivata per cercare un posto disponibile presso vari istituti presenti in Svizzera francese e tedesca. Tra questi la nuova struttura chiusa per ragazze __________ (rientrante nel Concordato intercantonale fra Cantoni romandi e il Canton Ticino per l’esecuzione delle misure protettive e pene dei minorenni) - aperta dall’1.07.2024 - che avrebbe accolto la richiesta di accogliere RE 1 a far tempo dal 3.03.2025 alla condizione che la minore apprenda alcune nozioni di francese. Il magistrato sottolinea al proposito come alla reclamante sia stata assegnata una docente di francese della scuola In Oltre, che si recherebbe da lei in carcere due volte alla settimana. Sostiene come la decisione di collocamento cautelare impugnata sia giustificata dalla giurisprudenza dell’Alta Corte in quanto misura adeguata ai bisogni della minore. Inoltre, per quanto risulti essere una misura grave e restrittiva della libertà, la stessa sarebbe stata resa concordemente a tutta la rete (di autorità e servizi coinvolti), posto come anche per quest’ultima il rientro a casa del padre ancorché accompagnato da un trattamento ambulatoriale e da un progetto scolastico formativo e professionale (segnatamente il progetto Pre-Tirocinio per minori, per cui non sarebbe tuttavia stato trovato un posto di apprendistato) non sarebbe sufficiente a proteggere e a contenere la minore, anche considerate le dichiarazioni del padre e della minore secondo cui il tempo trascorso presso le strutture carcerarie avrebbe aiutato la ragazza a cambiare. Infine il magistrato rileva che presso il carcere giudiziario sarebbe stato messo in atto un programma affinché la minore venga seguita sia dal suo pedopsichiatra, sia dal Servizio medico e psicologico delle Strutture carcerarie oltre che dalla rete già presente (operatrice UAP, curatrice educativa, operatrice sociale SEM). In quanto collocata presso la Sezione COS la reclamante verrebbe inoltre seguita e monitorata costantemente dagli agenti di custodia istruiti in modo particolareggiato per questo tipo di casistica presente presso le Strutture carcerarie e, a maggior ragione, se minorenni. Obiettivo comune di tutto questo grande lavoro - sottolinea il magistrato - è il bene della minore. h. Mediante scritto 6/7.02.2025 RE 1, in replica, ribadisce come non possa più rimanere collocata presso la cella securizzata delle Strutture carcerarie, neppure nel caso in cui la misura protettiva sia finalizzata ad una presa a carico socioeducativa presso una comunità terapeutica, di cui - a quel momento ancora - non vi sarebbe la certezza del collocamento per la mancanza di competenze linguistiche della reclamante. Pur condividendo i dubbi espressi dal Magistrato dei minorenni circa un rientro presso il domicilio del padre, evidenzia come la reclamante inizi “ a risentire a livello psico-fisico di questa misura così limitativa e restrittiva della libertà ”, così che il collocamento presso il padre rimarrebbe l’unica soluzione praticabile, visti pure i fallimenti dei due precedenti collocamenti presso strutture terapeutiche. Riconferma quindi integralmente le argomentazioni del reclamo postulandone l’accoglimento. in diritto 1. 1.1. Nel procedimento penale minorile la giurisdizione di reclamo funge, fra altre, quale autorità giudicante [art. 7 della Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20.03.2009 (PPMin, RS 312.1), in vigore dall’1.01.2011]. In Ticino la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla Corte dei reclami penali secondo l’art. 8 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili del 24.06.2010 (abbreviata nel seguito LOAPM, RL 314.100). Giusta l’art. 39 cpv. 1 PPMin l’ammissibilità del reclamo e i motivi di reclamo sono retti dall’art. 393 CPP. ll reclamo può essere interposto, tra l’altro, contro la disposizione in via cautelare di misure protettive (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMin; BSK StPO/JStPO - C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMin n. 6). Con il reclamo, introdotto contro le decisioni e gli atti procedurali del magistrato dei minorenni (BSK StPO/JStPO - C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMin

n. 5), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il gravame deve essere presentato e motivato per iscritto entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) [con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione] da persona legittimata, ossia dal minore capace di discernimento (art. 38 cpv. 1 lit. a PPMin) oppure dal suo rappresentante legale o, in sua assenza, dall’autorità civile (art. 38 cpv. 1 lit. b PPMin). Per il rimanente è applicabile l’art. 382 CPP (art. 38 cpv. 3 PPMin). Il reclamo deve in particolare indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP) . 1.2. Il gravame, inoltrato il 23/24.01.2025 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 17.01.2025 del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso di RE 1 presso le Strutture carcerarie cantonali, notificata il 21.01.2025, è tempestivo (art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 39 cpv. 1 PPMin) e proponibile (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMin). RE 1, quale destinataria della misura protettiva cautelare e persona collocata ex art. 5 e 15 DPMin, è pacificamente legittimata a reclamare giusta gli art. 38 cpv. 1 lit. a PPMin e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate . Esso è quindi - nelle predette circostanze - ricevibile in ordine. 2. 2.1. In forza all’art. 10 cpv. 1 DPMin l’autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che il minore abbia agito in modo colpevole, qualora egli abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall’inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico. L’autorità giudicante può prescindere dall’ordinare una misura protettiva se il minore non dimora abitualmente in Svizzera (art. 10 cpv. 2 DPMin). Questa normativa pone quali condizioni generali per la pronuncia di una misura protettiva, che il minore, con dimora abituale in Svizzera (laddove basta che il minore frequenti una scuola sul nostro territorio e vi svolga una formazione), abbia commesso un atto punibile, indipendentemente da un suo agire colpevole, e che necessiti di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, 4a. ed., art. 10 DPMin n. 3 segg.). 2.2. Durante l’istruzione il Magistrato dei minorenni - competente per la conduzione della stessa (art. 3 LOAPM) - può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli art. 12-15 DPMin (art. 5 DPMin). Tale disposizione è ad esempio applicabile nel caso di un minore esposto a un grave pericolo nel suo ambiente e che per tale motivo deve essere tempestivamente collocato altrove. L’art. 5 DPMin garantisce in tal modo l’applicazione del principio fondamentale della protezione e dell’educazione del minore, sancito dall’art. 2 DPMin, già durante l’istruzione. Questa normativa rispetta le esigenze poste dal diritto internazionale, segnatamente quelle previste dall’art. 5 cifra 1 lit. d CEDU (Messaggio del 21.09.1998 concernente la modifica del CPS e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, in FF 1999 II 1669 segg., p. 1898, citato nel seguito Messaggio 1998; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, 1a. ed., art. 10 DPMin n. 11), Per l’art. 15 cpv. 1 DPMin se l’educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l’autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. Il collocamento in un istituto chiuso, secondo l’art. 15 cpv. 2 DPMin, può essere ordinato soltanto se lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica (lit. a), oppure il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi (lit. b). Giusta l’art. 15 cpv. 3 DPMin l’autorità giudicante, prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell’art. 9 cpv. 3 DPMin. La misura del collocamento può essere ordinata soltanto se le misure protettive meno incisive previste agli art. 12-14 DPMin risultano insufficienti per garantire l’educazione o il trattamento che lo stato del minore esige (Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., art. 15 DPMin n. 9; decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.). L’Alta Corte ha ritenuto essere data l’esigenza di un collocamento chiuso per la protezione personale del minore o per il trattamento di una sua turba psichica ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lit. a DPMin, allorquando il minore si sottrae continuamente alla misura protettiva in corso, così che soltanto il collocamento in una struttura chiusa garantisca che egli riceva il trattamento psicoterapeutico di cui necessita. Del pari ha riconosciuto la necessità di un collocamento ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lit. b CPMin per parare ad un pericolo per i terzi, allorquando il minore si rifiuta di collaborare in qualsiasi modo o è indisponibile (“unerreichbar”) dal profilo terapeutico ed educativo e per di più commette altri reati gravi oppure si trova invischiato in problematiche sempre più gravi (decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.1.; 6B_85/2014 del 18.02.2014 consid. 4; 1B_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.; BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, op. cit., art. 15 DPMin n. 8a segg.; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., art. 15 DPMin n. 11). Le misure protettive di cui agli art. 12 segg. DPMin ordinate a titolo cautelare sulla base dell’art. 5 DPMin non devono essere assimilate alla carcerazione preventiva ex art. 110 cpv. 7 CP (decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.). Esse mirano ad assicurare il sostegno educativo e il trattamento terapeutico necessari al minore durante la fase dell’istruzione. In altre parole esse costituiscono delle misure urgenti adottate in una situazione di crisi per garantire l’immediata protezione ed educazione del minore. In particolare devono rispondere ad un bisogno urgente di protezione del minore posto di fronte ad una situazione di pericolo psicologico, fisico o educativo così come alla necessità di un intervento immediato per scongiurare e prevenire un pericolo. Dette misure devono altresì rispettare il principio di proporzionalità (decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.; DTF 148 IV 419 consid. 1.6.3.). Contrariamente, la carcerazione preventiva di cui all’art. 27 PPMin serve esclusivamente a chiarire la fattispecie penale e non deve protrarsi più a lungo di quanto richiedono i motivi di detenzione (pericolo di fuga, pericolo di collusione, pericolo di recidiva) e la gravità del reato. Inoltre quale ultima ratio la stessa può essere disposta soltanto se il suo scopo non può essere raggiunto mediante un’altra misura (DTF 148 IV 419 consid. 1.6.4.). La possibilità di ordinare un collocamento cautelare chiuso immediato per un corto periodo al fine di parare a situazioni di crisi non viene espressamente menzionata e regolata dall’art. 15 cpv. 2 DPMin. Tale facoltà viene tuttavia riconosciuta nei materiali inerenti alla modifica del CP 1998, in cui si precisa che l’autorità istruttoria, come anche quella giudicante, può, in caso di urgenza, ordinare misure protettive cautelari ex art. 5 DPMin (Messaggio 1998, p. 1909), segnatamente fino al momento in cui viene resa una perizia psichiatrica o per il superamento di una crisi acuta risp. per la pianificazione e avvio della misura di protezione idonea (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, op. cit., art. 15 DPMin n. 12). Da questo profilo, a causa del carattere temporaneo di tali misure, una perizia non è necessaria (Messaggio 1998, p. 1909). Secondo la giurisprudenza federale con un periodo di corta durata s’intende un tempo di circa 3-6 mesi (decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.1.; 1B_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.). Tutte le misure protettive cautelari di cui agli art. 12-15 DPMin in relazione con l’art. 5 DPMin devono rispettare il principio costituzionale di proporzionalità sancito dall’art. 36 cpv. 3 Cost. Ciò comporta che esse devono essere necessarie e adeguate allo scopo che perseguono, come pure occorre che sussista un rapporto ragionevole tra la restrizione (“Eingriff”) e lo scopo perseguito (“angestrebte Ziel”) [decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.2.; 1B_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.; Messaggio 1998 p. 1902]. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un minore, nei confronti del quale è stato disposto un collocamento cautelare in un istituto chiuso, può essere collocato a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento carcerario, nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto adeguato (DTF 148 IV 419; decisione TF 1B_437/2011 del 14.09.2011 consid. 5.3.-5.6.). 3. 3.1. Nel caso in disamina la reclamante chiede, in via principale, l’annullamento della misura protettiva del collocamento cautelare chiuso in carcere ordinata dal Magistrato dei minorenni fino all’identificazione di una struttura idonea, siccome in concreto inadeguata, eccessiva e non proporzionale; di conseguenza postula il suo rilascio dalle Strutture carcerarie per far rientro a casa del padre, con supervisione della rete preposta e il trattamento ambulatoriale. 3.2. Da quanto in atti si ha che RE 1, nata a __________ il __________2009, ha svolto le scuole elementari ed un semestre della prima media a __________ per poi terminare l’anno scolastico a __________ e in seguito riprendere il secondo anno a __________ con un rendimento deterioratosi dopo le vacanze natalizie 2022, oltre ad un aumento delle assenze e degli episodi di violenza e liti dentro e fuori l’istituto scolastico. La madre, di origine rumena, e il padre di origine italiana, conosciutisi nel 2005, si sono separati a fine 2021 a causa della loro relazione complessa e conflittuale. RE 1, allora dodicenne, è quindi andata in un primo momento a risiedere con la madre a __________. Nel 2022 la minore è stata presa a carico dell’Autorità regionale di protezione di __________ vista la sua complessa situazione famigliare (il 18.02.2022, tra l’altro, la minore è stata oggetto di un decreto di impunità per violazione di domicilio, essendosi introdotta nel sedime esterno delle Strutture carcerarie cantonali, ove era detenuto un suo fratellastro per reati gravi contro la persona). Dopo diverse segnalazioni (di maltrattamenti risp. fughe della ragazza) e interventi della polizia è stata tolta la custodia alla madre e la minore è andata a risiedere dal padre a __________. A favore di quest’ultimo è stato attivato un Servizio di sostegno e di accompagnamento educativo, volto a sostenerlo nella sua funzione normativa genitoriale, unitamente alla nomina di un curatore educativo e alla presa a carico psicoterapeutica di RE 1. Ciononostante nel corso del tempo quest’ultima iniziava a manifestare maggiori difficoltà sia a scuola, sia nella relazione con i genitori, come pure nell’aggancio al percorso terapeutico, a cui essa non ha aderito ritenendo di non averne bisogno. Nel contempo la reclamante ha iniziato ad interessare la Magistratura dei minorenni. Nel novembre 2022, alla soglia dei tredici anni, si è resa autrice - in correità con altri ragazzi - di tentato incendio intenzionale, danneggiamento e perturbamento della libertà di credenza e di culto ai danni della chiesa di __________, mentre nel dicembre 2022 ha commesso un furto, in parte di lieve entità, ai danni del negozio __________ per aver sottratto merce per oltre CHF 500.-. Reati questi che sono sfociati nel decreto 23.06.2023 del Magistrato dei minorenni e in cui è stata condannata a fornire 10 giornate di prestazioni personali (di cui 5 sospese condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno e 5 da effettuare immediatamente). Essa è stata altresì sottoposta a una serie di norme di condotta, tra cui sottoporsi a regolari controlli delle urine e impegnarsi nella presa a carico, sia psicologica che farmacologica. Nel gennaio 2023 RE 1 è stata vittima di vie di fatto da parte di un’altra ragazza minorenne. Ha dimostrato tuttavia un comportamento “sopra le righe” urlando e passando a vie di fatto nei confronti del padre (calci, sberle, morsi). A fine gennaio 2023 RE 1 è stata allontanata dalla scuola. Nel contempo è stato richiesto l’intervento della polizia in quanto avrebbe “dato in escandescenza”. A inizio febbraio 2023 ha avuto luogo un’udienza davanti all’autorità regionale di protezione in presenza di RE 1 e del padre. Nel corso della stessa la madre, che non è comparsa, è stata privata dell’autorità parentale e le è stato fatto divieto tassativo di avvicinarsi all’abitazione e alla sede scolastica della figlia. A quest’ultima sono stati fissati precisi obiettivi da rispettare (andare dallo psicologo, andare a scuola, rispettare gli altri, ascoltare il padre e la rete in suo supporto), prospettandole - in caso di violazione -l’attivazione di una misura di protezione immediata quale un collocamento coattivo in istituto idoneo a scopo di perizia e di cura ed assistenza. Non essendo stata in grado di rispettare gli impegni presi, con decisione 9.03.2023 RE 1 è stata immediatamente collocata in via cautelare presso la __________ (dove vengono accolti per un massimo di 72 ore minorenni in situazioni di temporanea urgenza). Dopo di ché essa è stata ricoverata, durante 3 settimane, nel reparto di pedopsichiatria dell’Ospedale Civico di __________ a scopo di valutazione peritale psicodiagnostica. Le è stato diagnosticato un disturbo misto del comportamento e della sfera emotiva caratterizzato da disregolazione emotiva, opposività e impulsività con facile passaggio all’atto. E’ stata altresì indicata una prosecuzione delle cure in un ambiente residenziale dalla valenza terapeutica (collocamento in Comunità). Nel marzo 2023 e nel maggio 2023 essa è stata di nuovo autrice di taccheggio presso il negozio __________ di __________. Tra l’aprile 2023 e il giugno 2023 sono stati segnalati numerosi allontanamenti della minore dal domicilio, oltre ad alcuni interventi perché starebbe “dando in escandescenza”. Nell’estate 2023 ha ricommesso furti con violazione di domicilio, in correità con terzi, ai danni di un esercizio pubblico __________. Inoltre è stata autrice di ripetuto perturbamento della circolazione pubblica (per essersi aggrappata al convoglio del treno FLP, al fine di sottrarsi al pagamento del biglietto), ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione stradale (avendo circolato alla guida del veicolo del padre con terzi e urtato un paletto), ripetuto furto d’uso di un veicolo a motore e ripetuta guida senza autorizzazione. Alla luce della sopramenzionata valutazione peritale, il 29.08.2023 la reclamante è stata collocata presso la comunità terapeutica riabilitativa per minori “__________” di __________ (__________). A seguito di un andamento divenuto sfavorevole con comportamenti spesso negativi e devianti a fine ottobre 2023 tale struttura ha segnalato all’UAP le difficoltà della minore e i problemi per il prosieguo della sua presa a carico così che, anche a seguito di una colluttazione avvenuta con un’altra ospite della comunità, RE 1, non è stata più ammessa presso tale struttura. Nel novembre 2023 ha fatto quindi rientro presso il domicilio del padre a __________ non essendo stato possibile trovare una struttura in territorio ticinese rispondente al meglio ai bisogni della minore. Il 23.11.2023, ormai quattordicenne, nell’ambito di un nuovo progetto essa è stata collocata presso la Comunità terapeutica-riabilitativa “__________ (in provincia di __________) da cui è stata tuttavia dimessa il 16.02.2024 visto il suo forte atteggiamento oppositivo-provocatorio alle regole. Nel corso di tale collocamento infatti si sarebbero susseguite diverse fughe e allontanamenti della reclamante, violazioni dei regolamenti e comportamenti gravi, così che i medici della struttura hanno segnalato per la minore un bisogno intrinseco di un contesto maggiormente contenitivo non corrispondente ad un percorso comunitario. Nel febbraio 2024 RE 1 è stata nuovamente autrice, in correità con terzi, di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, di furto d’uso di un veicolo a motore e di guida senza autorizzazione (per avere sottratto un autoveicolo e averlo condotto senza la richiesta licenza, urtando pure un paletto). Reati tutti questi sfociati nel decreto 6.09.2024 per cui il Magistrato dei minorenni

- non ritenendo a quel momento data la necessità di ordinare una misura protettiva “in quanto già ampiamente attive in ambito civile” - ha condannato RE 1 a fornire 10 giornate di prestazioni personali, di cui 3 sospese condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Ancora nel febbraio 2024 RE 1 è stata imputata di violenza e/o minaccia contro funzionari (segnatamente nei confronti di un autista di bus a cui avrebbe rivolto la minaccia “ti ammazzo”). Nel marzo 2024 è stata segnalata per atti di bullismo nei confronti di un’altra minorenne nonché per minacce verso un’altra ragazza. Fra il mese di giugno e il mese di novembre 2024 RE 1 è stata nuovamente imputata, in parte in correità con terzi, di una serie di reati di furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso, guida senza autorizzazione. Nell’agosto 2024 è stata imputata di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, vie di fatto, ingiuria e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, poiché avrebbe nel corso di una lite, generata per futili motivi all’esterno di una discoteca, ferito gravemente un’altra ragazza colpendola con un coltello, così da essere incarcerata per 7 giorni. Reati tutti questi per cui sono a tutt’oggi pendenti i rispettivi procedimenti penali. Nell’ambito dell’inchiesta aperta nell’ottobre 2024 inerente all’adescamento di pedofili da parte di diversi giovani, emerge pure il coinvolgimento della reclamante (nel ruolo di adescatrice). Il 15.12.2024 RE 1 è stata fermata e in seguito posta in detenzione preventiva perché coinvolta, insieme ad altri ragazzi, nel furto di un veicolo __________ (rimasto danneggiato in un incidente occorso loro nell’ambito di una scorribanda fra Ticino e Italia), e da lei pure condotto malgrado non fosse in possesso della licenza di condurre. In questo contesto il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la proroga della carcerazione preventiva di un mese (ovvero sino al 18.01.2025) vista la gravità dei reati e riconosciuto, fra l’altro, un concreto pericolo di recidiva. Il 17.01.2025 il Magistrato dei minorenni ha ordinato il collocamento cautelare chiuso della reclamante, poi impugnato in questa sede. In tale serio e preoccupante quadro emerge chiaramente non solo il forte bisogno di RE 1 di sostegno educativo e di trattamento terapeutico - peraltro già evidenziato nella valutazione peritale psicodiagnostica allestita durante il suo ricovero presso l’Ospedale Civico di __________, e nemmeno messo in discussione dalla patrocinatrice - bensì anche la forte necessità di un suo contenimento a protezione sua e di terzi. Malgrado la messa in atto di tutta la rete disponibile sul territorio (operatrice sociale UAP, educatrice SEM, psicologa, pedopsichiatra) e nonostante i due collocamenti in comunità terapeutiche riabilitative aperte nella vicina penisola si è assistito a cambiamenti comportamentali di RE 1 sempre più negativi, devianti, con un’intensificazione della sua trasgressività verso le regole non solo sociali ma anche penali. Il collocamento presso il padre - pur con il dispiegamento di tutti gli aiuti possibili e la di lui vicinanza affettiva - si è rivelata di tutta evidenza insufficiente a far fronte ai bisogni sempre più marcati di protezione e di assistenza della minore che, come evidenziato nel recente rapporto dell’UAP, ha manifestato vieppiù atteggiamenti impulsivi, sfidanti, arrivando al punto che “ la minore di giorno e di sera si sente legittimata ad uscire con gli amici nelle modalità che le sono più congeniali, esautorando completamente il padre dal suo ruolo ”. Del resto, ancorché svolti in ambiente specialistico e monitorati da professionisti dal profilo educativo e terapeutico, già i due collocamenti comunitari - che hanno ben evidenziato bisogni e fragilità della minore - sono sfociati, anche per le sue diverse fughe e allontanamenti, in un fallimento, anziché essere positivamente colti dalla stessa quale concreta possibilità per un cambiamento di rotta verso un percorso riabilitativo di fondamentale importanza - vista la sua giovane età - per costruirsi un futuro prosociale ed esente da pena. Preoccupa seriamente infatti l’acuirsi dei suoi atteggiamenti aggressivi verso gli altri e l’aggravarsi del suo illecito agire. Con sempre più facilità - perlopiù in seno a un gruppo di altri giovani - la reclamante si invischia in reati che comportano un pericolo per sé e per gli altri. Lo dimostrano le ripetute sottrazioni di un veicolo - non più solo del padre o della madre bensì anche di terzi qualora lo stesso risulti incustodito - per compiere, in gruppo, scorribande notturne, andando pure incontro ad incidenti, del tutto incurante di essere priva della licenza di condurre e delle possibili conseguenze del suo agire. Oppure ancora aderendo ad un’improvvisata “azione punitiva” nei confronti di sconosciuti verosimilmente con tendenze pedofile. Ancora all’atto del suo recente fermo essa ha dimostrato mancanza di cooperazione e difficoltà a contenere la sua aggressività nei confronti degli agenti intervenuti. Ciò pure al momento della conferma del suo arresto tanto da rendersi necessario un suo ricovero presso le celle securizzate della Clinica psichiatrica cantonale, dove ha pure danneggiato la camera strappando una lampada dal soffitto. Pure la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali il 23.01.2025 ha segnalato un comportamento aggressivo da parte della minore nei confronti del personale di custodia così da doverla collocare in regime separato presso il comparto di sicurezza (COS). In questa situazione compromessa la decisione di collocamento chiuso a titolo cautelare qui impugnata - peraltro resa in accordo con tutta la rete - è giustificata e conforme alle norme di legge. Essa risulta essere, ormai, la sola (rimanente) misura protettiva per rispondere adeguatamente al forte bisogno di protezione e di rieducazione di RE 1, mediante l’intervento in una situazione di crisi per sradicarla urgentemente da un contesto divenuto sempre più critico e pericoloso per sé stessa e per terzi al fine di stabilizzare la sua situazione personale e di intraprendere poi un lavoro pedagogico e terapeutico, confrontandola con le conseguenze del suo delinquere ed evitando che si sottragga ancora ai suoi problemi. L’Alta Corte - come più sopra ricordato - ha ammesso la possibilità di un collocamento chiuso a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento carcerario nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto adeguato e per un tempo limitato. Nel caso in disamina risulta che RE 1 è collocata nel comparto di sicurezza (COS) delle Strutture carcerarie cantonali dove è seguita oltre che dal Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie, anche dal suo pedopsichiatra, dall’operatrice UAP, dalla curatrice educativa nonché dall’operatrice sociale SEM. Viene inoltre seguita e monitorata da agenti di custodia istruiti in modo particolareggiato per casistiche come la sua. Dagli atti emerge che il Magistrato dei minorenni con gli operatori sociali preposti si sono prodigati da alcuni mesi per trovare la struttura più adeguata ai bisogni della reclamante, in particolare per trovare per lei un posto presso una struttura contenitiva educativa-terapeutica fuori cantone. Nelle osservazioni 3.02.2025 risulta che la nuova struttura chiusa per ragazze __________ (aperta dallo scorso 1.07.2024 e rientrante nel Concordato intercantonale sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni - tra cui i collocamenti in istituti chiusi - nei Cantoni romandi e in Ticino) ha dato la sua disponibilità ad accogliere RE 1 a far tempo dal 3.03.2025, purché essa abbia appreso alcune nozioni di francese. Nozioni che di fatto la minore ha ricevuto e riceve presso le Strutture carcerarie tramite i docenti della Scuola In Oltre. Anche da questo profilo la misura protettiva in disamina, che deve avere carattere temporaneo, risulta conforme alle norme di diritto. Di conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto sopra, l’ordinanza cautelare della misura protettiva del collocamento ex art. 5 DPMin i.c.c. l’art. 15 DPMin resa dal Magistrato dei minorenni deve essere tutelata nella misura in cui risponde al bisogno immediato di sostegno di RE 1 e di protezione di sé e degli altri - come ben evidenziato dagli operatori della rete - così da rappresentare il solo provvedimento rimasto, adeguato e necessario al bene della minore. Esso è limitato al tempo di trovarle la struttura a lei idonea dove verrà - con successiva decisione - collocata per tempo, attualmente, indeterminato in conformità all’art. 15 DPMin. Struttura questa di fatto recentemente identificata in quella contenitiva terapeutica-educativa __________ a __________, dove è previsto che la reclamante verrà trasferita il prossimo 3.03.2025. 4. Il reclamo è respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione della complessa situazione famigliare dell’insorgente. Per questi motivi, richiamati gli art. 2, 5, 10 e segg. DPMin, art. 2, 26 segg., 38 segg. PPMin, art. 379 segg., 393 CPP, la LOAPM, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   Il reclamo è respinto.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera