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60.2024.329

Reclamo dell'imputato contro i decreti del presidente della Corte delle assise correzionali con cui ha respinto la sua richiesta di sostituire il suo difensore d'ufficio con un nuovo difensore d'ufficio, rsp. difensore di fiducia. diritto di proposta. rapporto di fiducia. difesa simultanea

Ticino · 2025-01-24 · Italiano TI
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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il reclamante chiede, quale provvedimento cautelare, che la Corte dei reclami ordini la sospensione del procedimento penale di cui all’inc. TPC __________ fino all’emanazione del presente giudizio. Con l’evasione del gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

E. 2 CPP può essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione TF 1B_256/2018 del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del procedimento al fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle indagini non venga ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid.

E. 2.1 con riferimenti).

Nel caso in disamina si tratta, per contro, della designazione di un difensore d’ufficio in un procedimento penale nuovo (secondario) a carico dell’imputato che lo aveva già assistito in un precedente procedimento penale (principale).

Visto quanto precede, non si può ritenere che, nel caso qui posto a giudizio, è stato violato il diritto di proposta dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cpv. 2 CPP in relazione al decreto 24.06.2024 del procuratore pubblico con cui ha nominato l’avv. PI 2 quale difensore d’ufficio di RE 1 nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________, rispettivamente all’interrogatorio del 04.07.2024. La contestazione è pertanto irricevibile, poiché manifestamente tardiva.

6.2.

A dire del reclamante il fatto che l’avv. PI 2 non lo abbia assistito nelle procedure dinanzi al Tribunale federale (cfr.in fattoconsid. b. / consid. d.), con esito a suo discapito, denoterebbe “una chiara assenza di sintonia, di partecipazione e di collaborazione” tra di loro (doc. CRP 1, p. 8). Contesta pure l’opinione del presidente della Corte delle assise correzionali secondo cui “In realtà, a ben vedere, il respingimento del ricorso presentato dall’imputato e l’accoglimento di quelli parallelamente formulati da accusa e AP, ben attestano che l’avvocato d’ufficio aveva esaminato in modo critico e obbiettivo la situazione legale, concludendo all’inutilità di un atto destinato all’insuccesso” (doc. TPC 8, p. 4), adducendo che “Magari” sarebbe “stato proprio il mancato intervento di un avvocato , capace di affrontare il caso nella giusta prospettiva e di far valere i pertinenti argomenti, a determinare la sorte degli atti compiuti dall’imputato, lasciato solo” e che, nella procedura di ricorso, il difensore “deve valutare quali sono le chances di successo e fare tutto quanto possibile per cercare di influenzare l’istanza superiore in favore dell’imputato al fine di ottenere un giudizio meno gravoso” (doc. CRP 1, p. 8).

L’avv. PI 2, da parte sua, evidenzia come la condanna contenuta nella prima decisione della CARP (in cui egli aveva assistito l’imputato come difensore d’ufficio) fosse inferiore rispetto a quella del 29.11.2024. Inoltre egli non aveva condiviso le argomentazioni che RE 1 avrebbe voluto presentare dinanzi al Tribunale federale. Per questa ragione aveva rinunciato a formulare il ricorso, che l’imputato, di professione avvocato, aveva poi inoltrato personalmente e che era poi stato integralmente respinto. Per questa ragione non si può considerare che il rapporto di fiducia con il suo assistito sia compromesso, avendo “svolto il proprio compito, con spirito critico (come richiesto dal ruolo di difensore d’ufficio), senza lasciarsi “trascinare” dalle infondate aspettative del difeso” (doc. CRP 3, p. 2).

Il reclamante sostiene, con riferimento al fatto che l’avv. PI 2 non ha partecipato all’interrogatorio 29.08.2024 dell’imputato __________ (cfr.in fattoconsid. h.), non ha contestato la disgiunzione del procedimento penale a carico di quest’ultimo (cfr.in fattoconsid. l.) e la sua istanza probatoria ex art. 318 CPP è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024 (cfr.in fattoconsid. j.), che egli rischierebbe “di dover affrontare un processo in solitaria, segnato dal confronto a sorpresa con __________ del 4 luglio 2024, … vertente su accuse e fatti nuovi e al quale non era stato in alcun modo preparato dal suo difensore d’ufficio” (doc. CRP 1, p. 9). Si tratterebbe di una circostanza grave, che oggettivamente sarebbe atta a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio e che giustificherebbe la sua richiesta di sostituzione.

Ora, con riferimento all’interrogatorio (finale) 29.08.2024 dell’imputato __________, con scritto 16/19.08.2024 l’avv. PI 2 aveva preannunciato al procuratore pubblico di non potervi partecipare, ma si era comunque riservato il diritto di richiedere un confronto qualora fossero emersi nuovi elementi che avrebbero coinvolto il suo assistito (ciò che secondo la sua opinione non sarebbe poi stato il caso, cfr. doc. CRP 3, p. 2). Dal verbale non si evince ad ogni modo che sarebbero emersi particolari elementi a discapito di RE 1 rispetto a quanto dichiarato da __________ in occasione del suo precedente verbale del 20.06.2024 (cfr. AI 207, p. 7 in fondo e p. 8 in cima), elementi che il reclamante nemmeno evidenzia con il suo gravame.

Senza tacere che se è vero che l’istanza probatoria 09/10.09.2024 (in relazione alla prospettata promozione dell’accusa a carico di RE 1 per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità) è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024, è altrettanto vero che il magistrato inquirente ha ad ogni modo rilevato che il 04.07.2024 (AI 152) era già stato esperito un verbale di confronto tra RE 1 e __________ (ndr. al quale aveva partecipato anche il suo attuale difensore d’ufficio) e che questa “prova non avrebbe carattere di novità” (AI 229).

Il reclamante potrà comunque far valere le proprie ragioni in occasione del pubblico dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali, esponendo la sua versione dei fatti (che, tra l’altro, non appaiono particolarmente complessi) e apportando, se del caso, le relative prove.

Si deve inoltre aggiungere che nella decisione di disgiunzione (inc. MP __________) il procuratore pubblico ha esposto che __________ aveva ammesso i fatti e richiesto di procedere con rito abbreviato [“visto anche che la stragrande maggioranza dei fatti a lui imputati concernono altre fattispecie” (AI 230, p. 2)]. Ha reputato che il caso in disamina non presentava il rischio di decisioni contradditorie (essendo stato esperito un confronto diretto tra __________ e RE 1 e le parti avendo inoltre potuto partecipare a tutti i verbali d’interrogatorio), adducendo che un ulteriore confronto tra gli imputati avrebbe, se del caso, potuto essere esperito in occasione del pubblico dibattimento qualora il giudice di merito lo avesse reputato necessario. Ha infine considerato che la fattispecie per la quale __________ rispondeva in correità con RE 1 era “tutto sommato, ridotta” (AI 230,

p. 2).

In queste circostanze, non si può ritenere che, nel caso in disamina, con il suo agire l’attuale difensore d’ufficio di RE 1 abbia leso gravemente i suoi interessi di imputato e tantomeno che, per la sua condotta, sia stato pregiudicato il loro rapporto di fiducia.

È comunque sintomatico il fatto che il reclamante – competente in materia (essendo di formazione avvocato con alle spalle una lunga esperienza professionale in ambito giuridico) – non avesse fatto valere concretamente un deterioramento del rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio già in occasione del suo interrogatorio del 04.07.2024 o al più tardi il 18.10.2024 allorquando gli è stato consegnato l’ACC __________ presso il carcere giudiziario (doc. TPC 3).

Il fatto poi che l’avv. PR 1 sia subentrato all’avv. PI 2 soltanto nella procedura d’appello (dopo il rinvio del Tribunale federale) non può certo giustificare la sostituzione del suo attuale difensore d’ufficio (non avendo partecipato né alla fase dell’inchiesta né tantomeno a quella di primo grado di quel procedimento penale). L’argomentazione secondo la quale l’avv. PR 1 sarebbe“verosimilmente meglio a conoscenza di tutto il precedente e principale capitolo giudiziario che ha coinvolto il ricorrente ..., mentre le conoscenze dell’avv. PI 2 risalgono a quasi due anni orsono, visto che lo ha rappresentato in tale contesto l’ultima volta al dibattimento del 7 marzo 2023”, è una semplice affermazione di parte (non sostanziata), che viene, tra l’altro, smentita dal verbale d’interrogatorio 04.07.2024, ove sono state, tra l’altro, ricordate le precedenti dichiarazioni di RE 1 riguardo a __________ rese nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ (AI 152, p. 2/3).

Si è detto che, come confermato a più riprese dal Tribunale federale (cfr. consid. 3.3.), nel caso in cui un legale di fiduciadovesse annunciarsi mentre esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro avvocato, chi dirige il procedimento deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio, che l’imputato sia in gradodi sostenere le spese del suo nuovo avvocato,e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di primo grado. Nel caso in cui la retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento (in casu il presidente della Corte delle assise correzionali) revoca il mandato al difensore d’ufficio. Non è dunque sufficiente produrre una semplice procura per subentrare come difensore di fiducia in sostituzione della difesa d’ufficio.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nulla vieta comunque che il difensore d’ufficio possa essere supportato, a titolo gratuito, da un difensore di fiducia (cfr. consid. 3.4.), dal momento che l’avv. PR 1 ha precisato che “. Qualora un acconto per il mio onorario non fosse chiesto o non fosse fornito, mi assumerò il rischio di non essere pagato” (doc. CRP 1, p. 10 in fondo).

Alla luce delle considerazioni che precedono, i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 del presidente della Corte delle assise correzionali giudice Amos Pagnamenta meritano di essere confermati.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

E. 2.2 Il gravame inoltrato il 04/05.12.2024 contro i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 (inc. TPC __________) del presidente della Corte delle assise correzionali, è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP). La questione della legittimazione del reclamante può restare indecisa, poiché, per le ragioni che seguono, il reclamo deve essere respinto nel merito.

E. 3 lit. c CEDU (decisioni TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1.; 1B_212/2013 del 20.08.2013 consid. 2.) – è volta a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio: i desiderata dell’imputato devono quindi, se possibile, essere presi in considerazione, anche se da detta norma – che contiene una raccomandazione di carattere generale – non può essere dedotto alcun diritto specifico dell’imputato ad un legale di libera scelta (decisione TF 1B_212/2013 del 20.08.2013 consid. 2.). D’altra parte il mancato rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio della correttezza qualora manchi un motivo fondato per trascurarli (ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 133 CPP n. 4). Chi dirige il procedimento può discostarsi dalla proposta dell’imputato solo per motivi oggettivi, come per esempio in caso di conflitto di interessi, di sovraccarico di lavoro, se l’avvocato non possiede sufficienti qualifiche professionali o in assenza dell’abilitazione all’esercizio della professione (decisioni TF 1B_212/2013 del 20.08.2013 consid. 2.; 1B_110/2013 del 22.07.2013 consid. 4.2.; StPO PK – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 133 CPP n. 2; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 133 CPP

n. 13; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 133 CPP n. 4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv. 2 CPP può essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione TF 1B_256/2018 del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del procedimento al fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle indagini non venga ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1. con rif.).

E. 3.1 Secondo l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio [in caso di difesa obbligatoria giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1 e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3 CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento. La Confederazione e i Cantoni possono demandare la scelta del difensore d’ufficio a un’altra autorità o a terzi (art. 133 1 bis CPP). Nello scegliere il difensore d’ufficio è tenuto conto della sua idoneità e, possibilmente, dei desideri dell’imputato (art. 133 cpv. 2 CPP). Con l’uso dei termini “ scelta ” / “ scegliere ” nei cpv. 1 bis e 2 – i cui nuovi testi sono entrati in vigore il 1°.01.2024 – si è voluto escludere che il difensore sia determinato puramente a caso: è stato, infatti, reputato problematico determinare la difesa in modo casuale, dal momento che certi mandati (come, ad esempio, quelli relativi a reati finanziari) possono difficilmente essere espletati da una difesa non specializzata nel settore in questione. Anche l’attribuzione di mandati ufficiali seguendo semplicemente l’ordine di un elenco potrebbe significare che l’imputato non venga difeso a dovere perché il difensore non dispone delle necessarie conoscenze specialistiche. Per questo motivo il cpv. 2 impone alle autorità o ai servizi incaricati della scelta di selezionare un difensore idoneo al caso di specie (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5557/5558; cfr. anche BSK StPO

– N. RUCKSTUHL, 3. ed., art. 133 CPP n. 7 ss.). La considerazione dell’idoneità nella scelta della difesa deve essere attuata con moderazione: il legislatore ha voluto semplicemente garantire che nei casi che richiedono particolari requisiti alla difesa (ad esempio, determinate competenze specialistiche), se ne tenga conto nel processo di selezione (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 133 CP n. 2). L’art. 133 CPP – che concretizza la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa agli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 par.

E. 3.2 Il diritto all’assistenza giudiziaria (art. 29 cpv. 3 e 32 cpv. 2 Cost., 6 cpv. 3 lit. c CEDU e 14 cpv. 3 lit. d Patto ONU II) deve in particolare consentire all’imputato di beneficiare di una difesa completa, assidua ed efficace (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3a; decisioni TF 6B_1067/2021 dell’11.04.2022 consid. 1.1.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.). In ambito penale, l’art. 134 cpv. 2 CPP costituisce il corollario di queste garanzie: questa norma prevede che se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio è notevolmente deteriorato oppure se una difesa efficace non è più garantita per altri motivi, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.). Nel caso in cui il legale dovesse presentare delle carenze manifeste, l’autorità penale – in linea di principio come ultima ratio e dopo aver ricordato all’interessato i suoi obblighi – deve procedere alla sostituzione del difensore d’ufficio: ciò è il caso laddove, ad esempio, il difensore non fornisce alcuna prestazione propria, accontentandosi di essere il portavoce dell’imputato, senza spirito critico (DTF 126 I 194 consid. 3d) oppure allorquando, al contrario, dichiara di non credere all’innocenza del suo assistito che non ha confessato (decisione TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.). Anche l’assenza del difensore dal dibattimento (art. 336 cpv. 2 CPP) o dalle audizioni di testimoni importanti può costituire una negligenza tale da giustificare una sostituzione del difensore d’ufficio; lo stesso vale per atteggiamenti che ostacolerebbero lo svolgimento del procedimento conformemente ai principi essenziali quali il rispetto della dignità, il diritto a un trattamento equo e il divieto di abuso di diritto (art. 3 CPP), o ancora il principio della celerità, in particolare quando l’imputato è in stato di detenzione (art. 5 cpv. 2 CPP; decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.; 1B_187/2013 del 04.07.2013 consid. 2.2.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la sostituzione di un difensore d’ufficio deve essere disposta allorquando il legale trascura gravemente i suoi doveri e, per ragioni oggettive, la difesa degli interessi dell’imputato non è più garantita. D’altra parte, il semplice fatto che l’imputato non abbia fiducia nel suo difensore d’ufficio non gli conferisce il diritto di chiederne la sostituzione nella misura in cui questa mancanza di fiducia si fondi su motivi esclusivamente soggettivi e non risulti chiaramente che la condotta del patrocinatore d’ufficio sia gravemente lesiva degli interessi dell’assistito (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 138 IV 161 consid. 2.4.; decisioni TF 6B_1067/2021 del 11.04.2022 consid. 1.3.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.). La divergenza di opinioni sulla strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento; il difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF 6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.).

E. 3.3 L’art. 134 cpv. 2 CPP non impedisce tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del procedimento, mediante procura scritta o una dichiarazione a verbale, di affidare la sua difesa ad un avvocato ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art. 129 CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1. con riferimenti). Allorquando un legale di fiducia si annuncia mentre esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro avvocato, l’autorità deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio, che l’imputato sia in grado di pagare l’onorario del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e 2.2.3.). Nel momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.).

E. 3.4 Tuttavia, non è esclusa la difesa simultanea da parte di un avvocato d’ufficio e di un avvocato di fiducia. Può essere necessario, ad esempio, nominare un difensore d’ufficio per un imputato che è già difeso da un avvocato di fiducia laddove l’imputato tenta di ritardare il procedimento con la nomina e la revoca di avvocati. È possibile anche la difesa simultanea da parte di un avvocato d’ufficio se è dubbio che il finanziamento e la continuità dell’avvocato di fiducia siano garantiti fino alla conclusione della procedura di prima istanza, soprattutto se la difesa d’ufficio è stata disposta a causa della mancanza dei mezzi necessari da parte dell’imputato (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.3.; 1B_671/2021 del 31.03.2022 consid. 3.4.; 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.3.; 6B_744/2017 del 27.02.2018 consid. 1.4.; 1B_289/2012, 1B_291/012 del 28.06.2012 consid. 2.3.2.). Infine, non è escluso che il difensore di fiducia possa assistere gratuitamente il difensore d’ufficio (decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.3.; 1B_671/2021 del 31.03.2022 consid. 3.4. con riferimenti).

E. 3.5 In ogni caso, il fatto di trovarsi in un caso di difesa obbligatoria non consente di utilizzare i diritti conferiti alla difesa in modo da costituire un abuso di diritto (decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.4.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.3.; DTF 131 I 185 consid. 3.2.4.).

E. 4 .   4.1. Con decreto 26.11.2024 il presidente della Corte delle assise correzionali ha respinto la richiesta dell’avv. PR 1 per ottenere la nomina quale difensore d’ufficio di RE 1 in sostituzione dell’avv. PI 2 in relazione all’ACC __________ del 17.10.2024. Ha reputato che, nel caso in disamina, non erano dati i presupposti di cui all’art. 134 cpv. 2 CPP per la sostituzione del suo attuale difensore d’ufficio avv. PI 2. Ha altresì addotto che, per economia processuale, nel caso concreto si tratterebbe di un intero incarto [rispetto alla procedura di appello che verte su “ alcuni punti (relativamente) circoscritti “) in cui è subentrato l’avv. PR 1], che è stato seguito dall’inizio dall’avv. PI 2 sia per la parte principale sia per la “ costola ” scaturita dal nuovo ACC __________ a carico di RE 1 (doc. TPC 8, p. 4). Ha infine concluso che RE 1 sarebbe comunque libero di scegliere il difensore di fiducia di suo gradimento, posto che ne garantiva “ … il pagamento di tasca propria ” (doc. TPC 8, p. 5).

E. 4.2 Con scritto 03.12.2024, preso atto della lettera 29.11./02.12.2024 dell’avv. PR 1 (cfr. in fatto consid. s.), il presidente della Corte delle assise correzionali lo ha informato che la questione della nomina quale difensore d’ufficio di RE 1 era già stata evasa con decreto 26.11.2024. In merito alla richiesta di subentrare come difensore di fiducia, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale, ha invitato l’avv. PR 1 a confermare il versamento di un acconto da parte dell’imputato per coprire l’onorario e le spese (almeno) fino al termine del giudizio di primo grado (informandolo che in caso contrario avrebbe mantenuto la difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2).

E. 4.3 Il reclamante, da parte sua, contesta queste conclusioni (come si vedrà, nel dettaglio, nei successivi considerandi).

E. 5 .   5.1. Il reclamante censura anzitutto una violazione dell’esercizio dei diritti procedurali, e meglio del diritto di proposta dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cpv. 2 CPP. Sostiene di essere stato informato del nuovo procedimento a suo carico (inc. MP __________) soltanto in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024 (per il quale non avrebbe nemmeno ricevuto la citazione, contrariamente a quanto emerge dal verbale), ove sarebbe stato colto di sorpresa e pure messo di fronte al fatto compiuto. In quel momento egli non sarebbe stato in grado di comprendere che avrebbe potuto richiedere la nomina di un altro difensore d’ufficio (non essendo stato avvertito del suo diritto di proporre un altro difensore d’ufficio di sua scelta, dal momento che il rapporto di fiducia con l’avv. PI 2 era già da tempo deteriorato). A tal proposito richiama il consid. 1.2.3. della decisione TF 6B_500/2012 del 04.04.2013.

E. 5.2 Si è detto che con decreto 24.06.2024 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. PI 2 difensore d’ufficio di RE 1, con effetto retroattivo dal 21.06.2024, nel nuovo procedimento penale aperto a suo carico (inc. MP __________) per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità ex art. 118 LStrl. Lo stesso giorno RE 1 è stato citato a comparire 04.07.2024, alle ore 10:00, presso il carcere giudiziario La Farera per essere interrogato in veste di imputato. Entrambi gli atti – come peraltro da costante prassi – sono stati intimati all’imputato, per il tramite del suo difensore d’ufficio avv. PI 2 (AI 131/AI 132). Da ciò si può desumere – in assenza di prove contrarie – che il legale aveva debitamente informato il suo assistito sull’apertura di un nuovo procedimento penale a suo carico e sulla sua nomina quale suo difensore d’ufficio nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________, corroborato dal fatto che, in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024 l’imputato, di formazione avvocato, non ha detto nulla in merito e non ha messo in alcun modo in discussione la sua difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2.

E. 5.3 Il 04.07.2024 RE 1 è stato sentito dal procuratore pubblico come imputato, alla presenza del suo difensore d’ufficio avv. PI 2, per titolo di inganno nei confronti delle autorità in relazione ai fatti accaduti dal 27.06.2019 al 1°.01.2020, a __________, __________ (__________) e in altre imprecisate località. Dal verbale (AI 152) risulta che l’imputato è stato dapprima interrogato in relazione alle sue precedenti dichiarazioni riguardo a __________ nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ (p. 2/3) e poi in relazione alla proposta formulata a diversi cittadini italiani per ottenere, dietro compenso, il rilascio di permessi di dimora B con contratti di lavoro fittizi conclusi con la società __________ e contratti di locazione fittizi di un appartamento di __________ (p. 4-7). È stato pure esperito un verbale di confronto con l’imputato __________ (p. 8-22). Ne discende che a giusta ragione il 24.06.2024 il procuratore pubblico ha deciso di nominare l’avv. PI 2 quale difensore d’ufficio di RE 1 anche nel nuovo procedimento penale aperto a suo carico (inc. MP __________), avendolo già assistito come difensore d’ufficio, e ciò praticamente nelle prime fasi dell’inchiesta (agosto 2021), nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ e pure nella procedura di appello dinanzi alla CARP (cfr. in fatto consid. a. / consid. b.).

E. 5.4 In merito al fatto che il reclamante sarebbe stato informato solo in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024 dell’apertura del nuovo procedimento penale (inc. MP __________) a suo carico e della nomina dell’avv. PI 2 quale suo difensore d’ufficio – a prescindere da quanto esposto al consid. 5.2. – si ricorda che RE 1 è di formazione avvocato, con oltretutto una lunga esperienza professionale alle spalle [come da lui stesso indicato dinanzi a questa Corte in un’altra procedura (cfr. decisione 10.03.2022, p. 3/4, inc. CRP __________)]. A fronte di ciò, anche qualora si dovesse ammettere che il giorno 04.07.2024 era stato colto di sorpresa e messo di fronte al fatto compiuto, l’imputato – essendo cognito in materia – non poteva non sapere che avrebbe potuto esercitare i suoi diritti di imputato e, se del caso, contestare all’inizio del suo interrogatorio la nomina dell’avv. PI 2 (facendo valere che il rapporto di fiducia con il legale avrebbe subito un notevole deterioramento ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP e che avrebbe voluto sostituirlo con un altro difensore di sua scelta) e soprattutto presentare reclamo alla Corte dei reclami contro il decreto 24.06.2024. Ciò che egli non ha fatto. Va inoltre tenuto presente che, qualche settimana dopo, con scritto 26/29.07.2024 (con allegata copia della procura sottoscritta il 26.07.2024) l’avv. __________ ha chiesto di essere nominato difensore d’ufficio di RE 1 con l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento di cui all’inc. MP __________, senza però fornire la benché minima spiegazione in merito alla sua istanza (tra cui un eventuale deterioramento del rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 134 CPP) [AI 199]. Il 29.07.2024 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta, informando l’avv. __________ che RE 1 beneficiava già di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2 avendolo già patrocinato in altri procedimenti penali. Ha quindi deciso di mantenere la difesa d’ufficio con il predetto legale “ … al fine di assicurare una difesa efficace e di evitare continui cambiamenti di difesa ” (AI 200). Ha altresì precisato che, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale (decisione TF 1B_394/2014), se il legale desiderava subentrare come difensore di fiducia, prima di revocare la difesa d’ufficio, il pubblico ministero avrebbe dovuto accertarsi che fossero date congrue garanzie per il pagamento del suo onorario. A tal proposito si evidenzia come nemmeno il suindicato decreto sia stato impugnato. Non va del resto dimenticato che, dal punto di vista temporale, l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio di RE 1 soltanto il 26.09.2024 (con effetto retroattivo dal 16.09.2024) nelle procedure di appello dipendenti dalle decisioni TF __________, __________ e __________ del 1°.07.2024 [inc. 17.2024.217 (17.2024.173/175/176)] (doc. TPC 4). Si deve inoltre aggiungere che la fattispecie di cui alla decisione 6B_500/2012 del 04.04.2013 consid. 1.2.3. richiamata dal reclamante non rispecchia il caso concreto: in quello specifico caso si trattava di un unico procedimento penale in cui il ricorrente, in occasione dei suoi primi interrogatori, non era stato espressamente invitato a nominare un difensore di sua scelta o perlomeno non era stato informato del suo diritto di proporre un avvocato. Il Tribunale federale ha reputato che il fatto che il ricorrente non avesse sollevato alcuna obiezione alla nomina dell’avv. A. quale suo difensore d’ufficio non comportava la perdita del diritto di proporre un altro difensore legalmente garantito (art. 133 cpv. 2 CPP), poiché l’esercizio effettivo dei diritti processuali presuppone che l’interessato ne sia a conoscenza. La mancata concessione del diritto di proporre un difensore costituiva formalmente una violazione dei diritti procedurali del ricorrente. In quel caso il diritto del ricorrente era stato comunque salvaguardato con l’ammissione di un altro avvocato come difensore di fiducia. Va pure ricordato, come indicato nel consid. 3.1., che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv. 2 CPP può essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione TF 1B_256/2018 del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del procedimento al fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle indagini non venga ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid.

E. 6 .   6.1. Il reclamante (in via subordinata) chiede che la sua richiesta di sostituire il suo attuale difensore d’ufficio con la difesa d’ufficio dell’avv. PR 1 nel procedimento di cui all’inc. TPC __________ sia accolta ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP. Evidenzia che il rapporto di fiducia con l’avv. PI 2 si sarebbe deteriorato da tanto tempo (irrimediabilmente), contestando le considerazioni indicate nel decreto 26.11.2024 del presidente della Corte delle assise correzionali e criticando le strategie difensive del legale [tra cui il fatto di non aver partecipato all’interrogatorio (finale) 29.08.2024 dell’imputato __________ e di aver accettato la disgiunzione del procedimento penale a suo carico].

E. 6.2 A dire del reclamante il fatto che l’avv. PI 2 non lo abbia assistito nelle procedure dinanzi al Tribunale federale (cfr. in fatto consid. b. / consid. d.), con esito a suo discapito, denoterebbe “ una chiara assenza di sintonia, di partecipazione e di collaborazione ” tra di loro (doc. CRP 1, p. 8). Contesta pure l’opinione del presidente della Corte delle assise correzionali secondo cui “ In realtà, a ben vedere, il respingimento del ricorso presentato dall’imputato e l’accoglimento di quelli parallelamente formulati da accusa e AP, ben attestano che l’avvocato d’ufficio aveva esaminato in modo critico e obbiettivo la situazione legale, concludendo all’inutilità di un atto destinato all’insuccesso ” (doc. TPC 8, p. 4), adducendo che “ Magari ” sarebbe “ … stato proprio il mancato intervento di un avvocato , capace di affrontare il caso nella giusta prospettiva e di far valere i pertinenti argomenti, a determinare la sorte degli atti compiuti dall’imputato, lasciato solo ” e che, nella procedura di ricorso, il difensore “ … deve valutare quali sono le chances di successo e fare tutto quanto possibile per cercare di influenzare l’istanza superiore in favore dell’imputato al fine di ottenere un giudizio meno gravoso ” (doc. CRP 1, p. 8). L’avv. PI 2, da parte sua, evidenzia come la condanna contenuta nella prima decisione della CARP (in cui egli aveva assistito l’imputato come difensore d’ufficio) fosse inferiore rispetto a quella del 29.11.2024. Inoltre egli non aveva condiviso le argomentazioni che RE 1 avrebbe voluto presentare dinanzi al Tribunale federale. Per questa ragione aveva rinunciato a formulare il ricorso, che l’imputato, di professione avvocato, aveva poi inoltrato personalmente e che era poi stato integralmente respinto. Per questa ragione non si può considerare che il rapporto di fiducia con il suo assistito sia compromesso, avendo “ … svolto il proprio compito, con spirito critico (come richiesto dal ruolo di difensore d’ufficio), senza lasciarsi “trascinare” dalle infondate aspettative del difeso ” (doc. CRP 3, p. 2). Alla luce di quanto sopra esposto, non si può ritenere che la condotta dell’attuale difensore d’ufficio sia stata gravemente lesiva degli interessi dell’imputato per il fatto di aver rinunciato ad allestire il ricorso al Tribunale federale: è manifesto che si tratta di una divergenza di opinioni sulla strategia difensiva che, in quanto tale, non permette di mettere in discussione la sua professionalità (non essendo obbligato a sposare il punto di vista del suo cliente) [cfr. consid. 3.2.]. Mal si comprende comunque per quale ragione l’imputato, che a suo dire sarebbe stato “ lasciato da solo ” in quella procedura, non abbia chiesto la nomina di un altro difensore d’ufficio per assisterlo nella procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale.

E. 6.3 Il reclamante sostiene, con riferimento al fatto che l’avv. PI 2 non ha partecipato all’interrogatorio 29.08.2024 dell’imputato __________ (cfr. in fatto consid. h.), non ha contestato la disgiunzione del procedimento penale a carico di quest’ultimo (cfr. in fatto consid. l.) e la sua istanza probatoria ex art. 318 CPP è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024 (cfr. in fatto consid. j.), che egli rischierebbe “ … di dover affrontare un processo in solitaria, segnato dal confronto a sorpresa con __________ del 4 luglio 2024, … vertente su accuse e fatti nuovi e al quale non era stato in alcun modo preparato dal suo difensore d’ufficio ” (doc. CRP 1, p. 9). Si tratterebbe di una circostanza grave, che oggettivamente sarebbe atta a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio e che giustificherebbe la sua richiesta di sostituzione. Si ricorda al riguardo che il 24.06.2024 l’avv. PI 2 è stato nominato difensore d’ufficio di RE 1 (con effetto retroattivo dal 21.06.2024) nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sfociato nell’atto di accusa __________ emanato il 17.10.2024 dal procuratore pubblico con cui ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei suoi confronti (in cui è sempre difeso dall’avv. PI 2) per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità, ripetuto (art. 118 cpv. 1 / cpv. 3 lit. a LStrl) [doc. TPC 1]. Ora, con riferimento all’interrogatorio (finale) 29.08.2024 dell’imputato __________, con scritto 16/19.08.2024 l’avv. PI 2 aveva preannunciato al procuratore pubblico di non potervi partecipare, ma si era comunque riservato il diritto di richiedere un confronto qualora fossero emersi nuovi elementi che avrebbero coinvolto il suo assistito (ciò che secondo la sua opinione non sarebbe poi stato il caso, cfr. doc. CRP 3, p. 2). Dal verbale non si evince ad ogni modo che sarebbero emersi particolari elementi a discapito di RE 1 rispetto a quanto dichiarato da __________ in occasione del suo precedente verbale del 20.06.2024 (cfr. AI 207, p. 7 in fondo e p. 8 in cima), elementi che il reclamante nemmeno evidenzia con il suo gravame. Senza tacere che se è vero che l’istanza probatoria 09/10.09.2024 (in relazione alla prospettata promozione dell’accusa a carico di RE 1 per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità) è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024, è altrettanto vero che il magistrato inquirente ha ad ogni modo rilevato che il 04.07.2024 (AI 152) era già stato esperito un verbale di confronto tra RE 1 e __________ (ndr. al quale aveva partecipato anche il suo attuale difensore d’ufficio) e che questa “ … prova non avrebbe carattere di novità ” (AI 229). Il reclamante potrà comunque far valere le proprie ragioni in occasione del pubblico dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali, esponendo la sua versione dei fatti (che, tra l’altro, non appaiono particolarmente complessi) e apportando, se del caso, le relative prove. Si deve inoltre aggiungere che nella decisione di disgiunzione (inc. MP __________) il procuratore pubblico ha esposto che __________ aveva ammesso i fatti e richiesto di procedere con rito abbreviato [“ visto anche che la stragrande maggioranza dei fatti a lui imputati concernono altre fattispecie ” (AI 230, p. 2)]. Ha reputato che il caso in disamina non presentava il rischio di decisioni contradditorie (essendo stato esperito un confronto diretto tra __________ e RE 1 e le parti avendo inoltre potuto partecipare a tutti i verbali d’interrogatorio), adducendo che un ulteriore confronto tra gli imputati avrebbe, se del caso, potuto essere esperito in occasione del pubblico dibattimento qualora il giudice di merito lo avesse reputato necessario. Ha infine considerato che la fattispecie per la quale __________ rispondeva in correità con RE 1 era “… tutto sommato, ridotta ” (AI 230,

p. 2). In queste circostanze, non si può ritenere che, nel caso in disamina, con il suo agire l’attuale difensore d’ufficio di RE 1 abbia leso gravemente i suoi interessi di imputato e tantomeno che, per la sua condotta, sia stato pregiudicato il loro rapporto di fiducia. È comunque sintomatico il fatto che il reclamante – competente in materia (essendo di formazione avvocato con alle spalle una lunga esperienza professionale in ambito giuridico) – non avesse fatto valere concretamente un deterioramento del rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio già in occasione del suo interrogatorio del 04.07.2024 o al più tardi il 18.10.2024 allorquando gli è stato consegnato l’ACC __________ presso il carcere giudiziario (doc. TPC 3). Il fatto poi che l’avv. PR 1 sia subentrato all’avv. PI 2 soltanto nella procedura d’appello (dopo il rinvio del Tribunale federale) non può certo giustificare la sostituzione del suo attuale difensore d’ufficio (non avendo partecipato né alla fase dell’inchiesta né tantomeno a quella di primo grado di quel procedimento penale). L’argomentazione secondo la quale l’avv. PR 1 sarebbe“ … verosimilmente meglio a conoscenza di tutto il precedente e principale capitolo giudiziario che ha coinvolto il ricorrente ..., mentre le conoscenze dell’avv. PI 2 risalgono a quasi due anni orsono, visto che lo ha rappresentato in tale contesto l’ultima volta al dibattimento del 7 marzo 2023 ”, è una semplice affermazione di parte (non sostanziata), che viene, tra l’altro, smentita dal verbale d’interrogatorio 04.07.2024, ove sono state, tra l’altro, ricordate le precedenti dichiarazioni di RE 1 riguardo a __________ rese nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ (AI 152, p. 2/3).

E. 7 .   Da ultimo, il reclamante (in via ancora subordinata) censura lo scritto 03.12.2024 del presidente della Corte delle assise correzionali in relazione al fatto che, per intervenire come suo difensore di fiducia, l’avv. PR 1 deve confermare “ … di disporre di un acconto versatole dall’imputato tale da coprire onorario e spese (almeno) fino al termine di giudizio di primo grado, ritenuto che in caso contrario sarà mantenuta la difesa d’ufficio a favore dell’avv. PI 2 ” (doc. TPC 11). Si è detto che, come confermato a più riprese dal Tribunale federale (cfr. consid. 3.3.), nel caso in cui un legale di fiducia dovesse annunciarsi mentre esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro avvocato, chi dirige il procedimento deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio, che l’imputato sia in grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di primo grado. Nel caso in cui la retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento (in casu il presidente della Corte delle assise correzionali) revoca il mandato al difensore d’ufficio. Non è dunque sufficiente produrre una semplice procura per subentrare come difensore di fiducia in sostituzione della difesa d’ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nulla vieta comunque che il difensore d’ufficio possa essere supportato, a titolo gratuito, da un difensore di fiducia (cfr. consid. 3.4.), dal momento che l’avv. PR 1 ha precisato che “ …. Qualora un acconto per il mio onorario non fosse chiesto o non fosse fornito, mi assumerò il rischio di non essere pagato ” (doc. CRP 1, p. 10 in fondo). La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti. Alla luce delle considerazioni che precedono, i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 del presidente della Corte delle assise correzionali giudice Amos Pagnamenta meritano di essere confermati.

E. 8 .   Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento) sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie cantonali, Lugano. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2024.329

Lugano

24 gennaio 2025/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Daniela Fossati

sedente per statuire sul reclamo 04/05.12.2024 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 06/09.12.2024 e 23/24.12.2024 (duplica) dell’avv. PI 2, secondo cui non sussisterebbero gli estremi per revocare la sua nomina e trasparirebbe l’evidente dipendenza dell’avv. PR 1 da RE 1;

richiamate inoltre le osservazioni 06/09.12.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano, che (apportando diverse considerazioni) chiede di dichiarare irricevibile il reclamo o, in subordine, di respingerlo, e il suo scritto 19/20.12.2024 con cui (preso atto della replica e del complemento di RE 1) si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

richiamato altresì lo scritto 09.12.2024 del presidente della Corte delle assise correzionali, che si rimette al giudizio di questa Corte e che non ha presentato osservazioni di duplica;

richiamati infine la replica 17/18.12.2024 dell’avv. PR 1, con cui (formulando alcune osservazioni) conferma integralmente il reclamo e lo scritto 13.12.2024 redatto personalmente da RE 1 a valere quale suo complemento;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Lo stesso giorno RE 1 è stato citato a comparire il 04.07.2024 per essere interrogato in veste di imputato (AI 132).

Il 29.08.2024 è stato esperito l’interrogatorio finale di __________, in qualità di imputato, al quale l’avv. PI 2 non ha partecipato (AI 207).

Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha comunicato a RE 1, per il tramite del suo difensore d’ufficio avv. PI 2, l’imminente chiusura dell’istruzione penale in relazione all’inc. MP __________ prospettando la promozione dell’accusa per il suindicato reato e fissando un termine per eventuali istanze probatorie, la consultazione degli atti e la trasmissione della nota d’onorario al Ministero pubblico (AI 211).

Il presidente – esposti i fatti e il diritto applicabile in materia di difesa obbligatoria e di sostituzione del difensore d’ufficio – ha concluso che, nel caso concreto, non erano dati gli estremi per la sostituzione del suo difensore d’ufficio (avv. PI 2) con un nuovo difensore (avv. PR 1) ai sensi dell’art. 134 CPP.

Ha reputato che dagli atti non emergevano elementi per concludere che il difensore d’ufficio avesse trascurato i propri doveri e che la sua difesa, per motivi oggettivi, non fosse più garantita.

Ha altresì addotto che l’avv. PR 1 era subentrato come difensore d’ufficio dinanzi alla CARP “per discutere circostanze limitate ai pochi e limitati punti che il Tribunale federale ha disposto dover esser oggetto di un nuovo giudizio” (doc. TPC 8, p. 4), come emergeva dal decreto 26.09.2024 della CARP. Nel caso concreto, per contro, si tratterebbe “di un intero incarto, seguito(dall’avv. PI 2), per quanto attiene alla parte principale, fin dal 2021 e per la “costola” scaturita nel nuovo atto d’accusa, fin dalle prime battute che hanno visto coinvolto RE 1” (doc. TPC 8, p. 4).

L’imputato sarebbe comunque libero di scegliere il difensore di fiducia di suo gradimento, posto che ne garantiva “il pagamento di tasca propria” (doc. TPC 8, p. 5).

1.

2.

in diritto

2.2.

La questione della legittimazione del reclamante può restare indecisa, poiché, per le ragioni che seguono, il reclamo deve essere respinto nel merito.

3.3.1.

Secondo l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio [in caso di difesa obbligatoria giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1 e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3 CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.

La Confederazione e i Cantoni possono demandare la scelta del difensore d’ufficio a un’altra autorità o a terzi (art. 133 1bisCPP).

Nello scegliere il difensore d’ufficio è tenuto conto della sua idoneità e, possibilmente, dei desideri dell’imputato (art. 133 cpv. 2 CPP).

Con l’uso dei termini “scelta” / “scegliere” nei cpv.1bise 2 – i cui nuovi testi sono entrati in vigore il 1°.01.2024 – si è voluto escludere che il difensore sia determinato puramente a caso: è stato, infatti, reputato problematico determinare la difesa in modo casuale, dal momento che certi mandati (come, ad esempio, quelli relativi a reati finanziari) possono difficilmente essere espletati da una difesa non specializzata nel settore in questione. Anche l’attribuzione di mandati ufficiali seguendo semplicemente l’ordine di un elenco potrebbe significare che l’imputato non venga difeso a dovere perché il difensore non dispone delle necessarie conoscenze specialistiche. Per questo motivo il cpv. 2 impone alle autorità o ai servizi incaricati della scelta di selezionare un difensore idoneo al caso di specie(messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5557/5558; cfr. anche BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 3. ed., art. 133 CPP n. 7 ss.).

La considerazione dell’idoneità nella scelta della difesa deve essere attuata con moderazione: il legislatore ha voluto semplicemente garantire che nei casi che richiedono particolari requisiti alla difesa (ad esempio, determinate competenze specialistiche), se ne tenga conto nel processo di selezione (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 133 CP n. 2).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv. 2 CPP può essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione TF 1B_256/2018 del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del procedimento al fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle indagini non venga ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1. con rif.).

3.2.

Il diritto all’assistenza giudiziaria (art. 29 cpv. 3 e 32 cpv. 2 Cost., 6 cpv. 3 lit. c CEDU e 14 cpv. 3 lit. d Patto ONU II) deve in particolare consentire all’imputato di beneficiare di una difesa completa, assidua ed efficace (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3a; decisioni TF 6B_1067/2021 dell’11.04.2022 consid. 1.1.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).

In ambito penale, l’art. 134 cpv. 2 CPP costituisce il corollario di queste garanzie: questa norma prevede che se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio è notevolmente deteriorato oppure se una difesa efficace non è più garantita per altri motivi, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la sostituzione di un difensore d’ufficio deve essere disposta allorquando il legale trascura gravemente i suoi doveri e, per ragioni oggettive, la difesa degli interessi dell’imputato non è più garantita. D’altra parte, il semplice fatto che l’imputato non abbia fiducia nel suo difensore d’ufficio non gli conferisce il diritto di chiederne la sostituzione nella misura in cui questa mancanza di fiducia si fondi su motivi esclusivamente soggettivi e non risulti chiaramente che la condotta del patrocinatore d’ufficio sia gravemente lesiva degli interessi dell’assistito (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 138 IV 161 consid. 2.4.; decisioni TF 6B_1067/2021 del 11.04.2022 consid. 1.3.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).

La divergenza di opinioni sulla strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento; il difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF 6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.).

3.3.

3.4.

3.5.

Ha altresì addotto che, per economia processuale, nel caso concreto si tratterebbe di un intero incarto [rispetto alla procedura di appello che verte su “alcuni punti (relativamente) circoscritti“) in cui è subentrato l’avv. PR 1], che è stato seguito dall’inizio dall’avv. PI 2 sia per la parte principale sia per la “costola” scaturita dal nuovo ACC __________ a carico di RE 1 (doc. TPC 8, p. 4).

Ha infine concluso che RE 1 sarebbe comunque libero di scegliere il difensore di fiducia di suo gradimento, posto che ne garantiva “il pagamento di tasca propria” (doc. TPC 8, p. 5).

4.2.

4.3.

Si è detto che con decreto 24.06.2024 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. PI 2 difensore d’ufficio di RE 1, con effetto retroattivo dal 21.06.2024, nel nuovo procedimento penale aperto a suo carico (inc. MP __________) per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità ex art. 118 LStrl.

Lo stesso giorno RE 1 è stato citato a comparire 04.07.2024, alle ore 10:00, presso il carcere giudiziario La Farera per essere interrogato in veste di imputato.

Entrambi gli atti – come peraltro da costante prassi – sono stati intimati all’imputato, per il tramite del suo difensore d’ufficio avv. PI 2 (AI 131/AI 132).

Da ciò si può desumere – in assenza di prove contrarie – che il legale aveva debitamente informato il suo assistito sull’apertura di un nuovo procedimento penale a suo carico e sulla sua nomina quale suo difensore d’ufficio nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________, corroborato dal fatto che, in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024 l’imputato, di formazione avvocato, non ha detto nulla in merito e non ha messo in alcun modo in discussione la sua difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2.

5.3.

Il 04.07.2024 RE 1 è stato sentito dal procuratore pubblico come imputato, alla presenza del suo difensore d’ufficio

avv. PI 2, per titolo di inganno nei confronti delle autorità in relazione ai fatti accaduti dal 27.06.2019 al 1°.01.2020, a __________, __________ (__________) e in altre imprecisate località.

Dal verbale (AI 152) risulta che l’imputato è stato dapprima interrogato in relazione alle sue precedenti dichiarazioni riguardo a __________ nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ (p. 2/3) e poi in relazione alla proposta formulata a diversi cittadini italiani per ottenere, dietro compenso, il rilascio di permessi di dimora B con contratti di lavoro fittizi conclusi con la società __________ e contratti di locazione fittizi di un appartamento di __________ (p. 4-7). È stato pure esperito un verbale di confronto con l’imputato __________ (p. 8-22).

Ne discende che a giusta ragione il 24.06.2024 il procuratore pubblico ha deciso di nominare l’avv. PI 2 quale difensore d’ufficio di RE 1 anche nel nuovo procedimento penale aperto a suo carico (inc. MP __________), avendolo già assistito come difensore d’ufficio, e ciò praticamente nelle prime fasi dell’inchiesta (agosto 2021), nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ e pure nella procedura di appello dinanzi alla CARP (cfr.in fattoconsid. a. / consid. b.).

5.4.

In merito al fatto che il reclamante sarebbe stato informato solo in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024 dell’apertura del nuovo procedimento penale (inc. MP __________) a suo carico e della nomina dell’avv. PI 2 quale suo difensore d’ufficio – a prescindere da quanto esposto al consid. 5.2. – si ricorda che RE 1 è di formazione avvocato, con oltretutto una lunga esperienza professionale alle spalle [come da lui stesso indicato dinanzi a questa Corte in un’altra procedura (cfr. decisione 10.03.2022, p. 3/4, inc. CRP __________)].

A fronte di ciò, anche qualora si dovesse ammettere che il giorno 04.07.2024 era stato colto di sorpresa e messo di fronte al fatto compiuto, l’imputato – essendo cognito in materia – non poteva non sapere che avrebbe potuto esercitare i suoi diritti di imputato e, se del caso, contestare all’inizio del suo interrogatorio la nomina dell’avv. PI 2 (facendo valere che il rapporto di fiducia con il legale avrebbe subito un notevole deterioramento ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP e che avrebbe voluto sostituirlo con un altro difensore di sua scelta) e soprattutto presentare reclamo alla Corte dei reclami contro il decreto 24.06.2024. Ciò che egli non ha fatto.

Va inoltre tenuto presente che, qualche settimana dopo, con scritto 26/29.07.2024 (con allegata copia della procura sottoscritta il 26.07.2024) l’avv. __________ ha chiesto di essere nominato difensore d’ufficio di RE 1 con l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento di cui all’inc. MP __________, senza però fornire la benché minima spiegazione in merito alla sua istanza (tra cui un eventuale deterioramento del rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 134 CPP) [AI 199].

Non va del resto dimenticato che, dal punto di vista temporale, l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio di RE 1 soltanto il 26.09.2024 (con effetto retroattivo dal 16.09.2024) nelle procedure di appello dipendenti dalle decisioni TF __________, __________ e __________ del 1°.07.2024 [inc. 17.2024.217 (17.2024.173/175/176)] (doc. TPC 4).

Si deve inoltre aggiungere che la fattispecie di cui alla decisione 6B_500/2012 del 04.04.2013 consid. 1.2.3. richiamata dal reclamante non rispecchia il caso concreto: in quello specifico caso si trattava di un unico procedimento penale in cui il ricorrente, in occasione dei suoi primi interrogatori, non era stato espressamente invitato a nominare un difensore di sua scelta o perlomeno non era stato informato del suo diritto di proporre un avvocato. Il Tribunale federale ha reputato che il fatto che il ricorrente non avesse sollevato alcuna obiezione alla nomina dell’avv. A. quale suo difensore d’ufficio non comportava la perdita del diritto di proporre un altro difensore legalmente garantito (art. 133 cpv. 2 CPP), poiché l’esercizio effettivo dei diritti processuali presuppone che l’interessato ne sia a conoscenza. La mancata concessione del diritto di proporre un difensore costituiva formalmente una violazione dei diritti procedurali del ricorrente. In quel caso il diritto del ricorrente era stato comunque salvaguardatocon l’ammissione di un altro avvocato come difensore di fiducia.

Va pure ricordato, come indicato nel consid. 3.1., che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte,il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv. 2 CPP può essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione TF 1B_256/2018 del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del procedimento al fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle indagini non venga ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1. con riferimenti).

Nel caso in disamina si tratta, per contro, della designazione di un difensore d’ufficio in un procedimento penale nuovo (secondario) a carico dell’imputato che lo aveva già assistito in un precedente procedimento penale (principale).

Visto quanto precede, non si può ritenere che, nel caso qui posto a giudizio, è stato violato il diritto di proposta dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cpv. 2 CPP in relazione al decreto 24.06.2024 del procuratore pubblico con cui ha nominato l’avv. PI 2 quale difensore d’ufficio di RE 1 nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________, rispettivamente all’interrogatorio del 04.07.2024. La contestazione è pertanto irricevibile, poiché manifestamente tardiva.

6.2.

A dire del reclamante il fatto che l’avv. PI 2 non lo abbia assistito nelle procedure dinanzi al Tribunale federale (cfr.in fattoconsid. b. / consid. d.), con esito a suo discapito, denoterebbe “una chiara assenza di sintonia, di partecipazione e di collaborazione” tra di loro (doc. CRP 1, p. 8). Contesta pure l’opinione del presidente della Corte delle assise correzionali secondo cui “In realtà, a ben vedere, il respingimento del ricorso presentato dall’imputato e l’accoglimento di quelli parallelamente formulati da accusa e AP, ben attestano che l’avvocato d’ufficio aveva esaminato in modo critico e obbiettivo la situazione legale, concludendo all’inutilità di un atto destinato all’insuccesso” (doc. TPC 8, p. 4), adducendo che “Magari” sarebbe “stato proprio il mancato intervento di un avvocato , capace di affrontare il caso nella giusta prospettiva e di far valere i pertinenti argomenti, a determinare la sorte degli atti compiuti dall’imputato, lasciato solo” e che, nella procedura di ricorso, il difensore “deve valutare quali sono le chances di successo e fare tutto quanto possibile per cercare di influenzare l’istanza superiore in favore dell’imputato al fine di ottenere un giudizio meno gravoso” (doc. CRP 1, p. 8).

L’avv. PI 2, da parte sua, evidenzia come la condanna contenuta nella prima decisione della CARP (in cui egli aveva assistito l’imputato come difensore d’ufficio) fosse inferiore rispetto a quella del 29.11.2024. Inoltre egli non aveva condiviso le argomentazioni che RE 1 avrebbe voluto presentare dinanzi al Tribunale federale. Per questa ragione aveva rinunciato a formulare il ricorso, che l’imputato, di professione avvocato, aveva poi inoltrato personalmente e che era poi stato integralmente respinto. Per questa ragione non si può considerare che il rapporto di fiducia con il suo assistito sia compromesso, avendo “svolto il proprio compito, con spirito critico (come richiesto dal ruolo di difensore d’ufficio), senza lasciarsi “trascinare” dalle infondate aspettative del difeso” (doc. CRP 3, p. 2).

Il reclamante sostiene, con riferimento al fatto che l’avv. PI 2 non ha partecipato all’interrogatorio 29.08.2024 dell’imputato __________ (cfr.in fattoconsid. h.), non ha contestato la disgiunzione del procedimento penale a carico di quest’ultimo (cfr.in fattoconsid. l.) e la sua istanza probatoria ex art. 318 CPP è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024 (cfr.in fattoconsid. j.), che egli rischierebbe “di dover affrontare un processo in solitaria, segnato dal confronto a sorpresa con __________ del 4 luglio 2024, … vertente su accuse e fatti nuovi e al quale non era stato in alcun modo preparato dal suo difensore d’ufficio” (doc. CRP 1, p. 9). Si tratterebbe di una circostanza grave, che oggettivamente sarebbe atta a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio e che giustificherebbe la sua richiesta di sostituzione.

Ora, con riferimento all’interrogatorio (finale) 29.08.2024 dell’imputato __________, con scritto 16/19.08.2024 l’avv. PI 2 aveva preannunciato al procuratore pubblico di non potervi partecipare, ma si era comunque riservato il diritto di richiedere un confronto qualora fossero emersi nuovi elementi che avrebbero coinvolto il suo assistito (ciò che secondo la sua opinione non sarebbe poi stato il caso, cfr. doc. CRP 3, p. 2). Dal verbale non si evince ad ogni modo che sarebbero emersi particolari elementi a discapito di RE 1 rispetto a quanto dichiarato da __________ in occasione del suo precedente verbale del 20.06.2024 (cfr. AI 207, p. 7 in fondo e p. 8 in cima), elementi che il reclamante nemmeno evidenzia con il suo gravame.

Senza tacere che se è vero che l’istanza probatoria 09/10.09.2024 (in relazione alla prospettata promozione dell’accusa a carico di RE 1 per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità) è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024, è altrettanto vero che il magistrato inquirente ha ad ogni modo rilevato che il 04.07.2024 (AI 152) era già stato esperito un verbale di confronto tra RE 1 e __________ (ndr. al quale aveva partecipato anche il suo attuale difensore d’ufficio) e che questa “prova non avrebbe carattere di novità” (AI 229).

Il reclamante potrà comunque far valere le proprie ragioni in occasione del pubblico dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali, esponendo la sua versione dei fatti (che, tra l’altro, non appaiono particolarmente complessi) e apportando, se del caso, le relative prove.

Si deve inoltre aggiungere che nella decisione di disgiunzione (inc. MP __________) il procuratore pubblico ha esposto che __________ aveva ammesso i fatti e richiesto di procedere con rito abbreviato [“visto anche che la stragrande maggioranza dei fatti a lui imputati concernono altre fattispecie” (AI 230, p. 2)]. Ha reputato che il caso in disamina non presentava il rischio di decisioni contradditorie (essendo stato esperito un confronto diretto tra __________ e RE 1 e le parti avendo inoltre potuto partecipare a tutti i verbali d’interrogatorio), adducendo che un ulteriore confronto tra gli imputati avrebbe, se del caso, potuto essere esperito in occasione del pubblico dibattimento qualora il giudice di merito lo avesse reputato necessario. Ha infine considerato che la fattispecie per la quale __________ rispondeva in correità con RE 1 era “tutto sommato, ridotta” (AI 230,

p. 2).

In queste circostanze, non si può ritenere che, nel caso in disamina, con il suo agire l’attuale difensore d’ufficio di RE 1 abbia leso gravemente i suoi interessi di imputato e tantomeno che, per la sua condotta, sia stato pregiudicato il loro rapporto di fiducia.

È comunque sintomatico il fatto che il reclamante – competente in materia (essendo di formazione avvocato con alle spalle una lunga esperienza professionale in ambito giuridico) – non avesse fatto valere concretamente un deterioramento del rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio già in occasione del suo interrogatorio del 04.07.2024 o al più tardi il 18.10.2024 allorquando gli è stato consegnato l’ACC __________ presso il carcere giudiziario (doc. TPC 3).

Il fatto poi che l’avv. PR 1 sia subentrato all’avv. PI 2 soltanto nella procedura d’appello (dopo il rinvio del Tribunale federale) non può certo giustificare la sostituzione del suo attuale difensore d’ufficio (non avendo partecipato né alla fase dell’inchiesta né tantomeno a quella di primo grado di quel procedimento penale). L’argomentazione secondo la quale l’avv. PR 1 sarebbe“verosimilmente meglio a conoscenza di tutto il precedente e principale capitolo giudiziario che ha coinvolto il ricorrente ..., mentre le conoscenze dell’avv. PI 2 risalgono a quasi due anni orsono, visto che lo ha rappresentato in tale contesto l’ultima volta al dibattimento del 7 marzo 2023”, è una semplice affermazione di parte (non sostanziata), che viene, tra l’altro, smentita dal verbale d’interrogatorio 04.07.2024, ove sono state, tra l’altro, ricordate le precedenti dichiarazioni di RE 1 riguardo a __________ rese nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ (AI 152, p. 2/3).

Si è detto che, come confermato a più riprese dal Tribunale federale (cfr. consid. 3.3.), nel caso in cui un legale di fiduciadovesse annunciarsi mentre esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro avvocato, chi dirige il procedimento deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio, che l’imputato sia in gradodi sostenere le spese del suo nuovo avvocato,e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di primo grado. Nel caso in cui la retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento (in casu il presidente della Corte delle assise correzionali) revoca il mandato al difensore d’ufficio. Non è dunque sufficiente produrre una semplice procura per subentrare come difensore di fiducia in sostituzione della difesa d’ufficio.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nulla vieta comunque che il difensore d’ufficio possa essere supportato, a titolo gratuito, da un difensore di fiducia (cfr. consid. 3.4.), dal momento che l’avv. PR 1 ha precisato che “. Qualora un acconto per il mio onorario non fosse chiesto o non fosse fornito, mi assumerò il rischio di non essere pagato” (doc. CRP 1, p. 10 in fondo).

Alla luce delle considerazioni che precedono, i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 del presidente della Corte delle assise correzionali giudice Amos Pagnamenta meritano di essere confermati.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera