Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv.
E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 27.07./05.08.2024 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 16.07.2024 della presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 16.07.2024 con cui la presidente della Pretura penale ha ritenuto la sua opposizione irricevibile (in quanto tardiva). Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
E. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 2.1 Giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta. Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; in assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP). Se la validità dell’opposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare d’ufficio la validità dell’opposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessa non è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.). In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dell’opposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).
E. 2.2.1 Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore. Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. Secondo l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 2).
E. 2.2.2 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono, anche, se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici (art. 81 cpv. 1 lit. d CPP). L’indicazione dei rimedi di diritto deve porre le parti nella situazione di poter effettivamente esercitare i mezzi di ricorso spettanti loro per legge. L’indicazione dei rimedi di diritto deve dunque includere, di principio, pure il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, quando chi riceve la notificazione dell’atto abita all’estero (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.02.2021 consid. 1.3.3./2.2.; DTF 145 IV 259 consid. 1.4.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 20a). Se l’atto intimato all’estero non contiene il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, tale norma non può essere opposta al destinatario dell’atto (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.02.2021 consid. 2.2.). La consegna dell’atto alla posta estera da parte di chi presenta l’impugnativa è irrilevante per il rispetto del termine (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.). Determinante è soltanto il momento in cui l’atto è preso in consegna dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.). Il reclamante che sceglie di consegnare il suo ricorso alla posta estera deve fare in modo che sia ricevuto in tempo dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.).
E. 3.1 Si è detto in fatto (consid. a.) che, nel caso in disamina, il decreto di accusa 16.04.2024 è stato intimato per lettera raccomandata AR il medesimo giorno ed è stato notificato a RE 1, __________, il 29.04.2024. Ne discende che, il termine di dieci giorni giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP per inoltrare opposizione al decreto di accusa, ha iniziato a decorrere il 30.04.2024 ed è giunto a scadenza il 10.05.2024 (poiché il 09.05.2024 era un giorno festivo), termine entro cui l’opposizione avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP). L’opposizione di RE 1 è stato consegnato alle poste italiane il 07.05.2024, mentre l’atto è giunto alla posta svizzera soltanto il 13.05.2024 (cfr. tracciamento dell’invio __________ di cui all’inc. MP __________) e dunque dopo il 10.05.2024, termine ultimo per inoltrare opposizione.
E. 3.2 Sennonché nel decreto di accusa 16.04.2024 – e ciò invero nemmeno nel decreto 16.07.2024 della Pretura penale che nell’indicazione del rimedio di diritto ha addirittura tralasciato le norme applicabili del CPP (p. 3, in fondo) – non è stato indicato il benché minimo riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP (cfr. DA __________,
p. 2). È dunque manifesto che questa disposizione non può essere opposta a RE 1, che in quel momento risiedeva all’estero (in Italia), non aveva a prima vista familiarità con il diritto svizzero e non era neppure patrocinato. Si ha dunque che, nel caso concreto, l’opposizione deve essere reputata tempestiva, essendo stata consegnata alle poste italiane nel termine di dieci giorni dall’intimazione del decreto di accusa, come sancito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.2.2.; decisione TF 6B_1131/2023 del 27.10.2023 consid. 2.3.2. che rinvia alla DTF 145 IV 259). Di conseguenza si giustifica l’annullamento del decreto del 16.07.2024 con cui è stata dichiarata irricevibile l’opposizione inoltrata da RE 1 (inc. __________) e la restituzione degli atti alla presidente della Pretura penale affinché proceda nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 356 cpv. 2 CPP (secondo cui il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione).
E. 4 Il reclamo è accolto ai sensi dei precedenti considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi. § Il decreto 16.07.2024 (inc. __________) emanato dalla presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti è annullato. §§ Gli atti dell’incarto __________ sono ritornati alla presidente della Pretura penale per procedere nei suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2024.221
Lugano
14 ottobre 2024/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 27.07./05.08.2024 presentato da
RE 1
contro
il decreto 16.07.2024 della presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti (inc. __________) che ha dichiarato irricevibile la sua opposizione al decreto di accusa 16.04.2024 (DA __________) del procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi;
richiamati gli scritti 07/08.08.2024 del procuratore pubblico e 08/09.08.2024 della presidente della Pretura penale, con cui senza formulare osservazioni si rimettono al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Egli ha evidenziato di aver ritirato, in data 29.04.2024, la raccomandata che conteneva il decreto di accusa, con il quale gli erano stati concessi dieci giorni per inoltrare formale opposizione. Il 07.05.2024 (con invio per raccomandata AR) ha inoltrato opposizione al decreto di accusa. La sua opposizione sarebbe dunque tempestiva, poiché dal ritiro della busta raccomandata (29.04.2024) allinvio dellopposizione erano trascorsi unicamente otto giorni. Il fatto che linvio fosse giunto allautorità penale il 14.05.2024, sette giorni dopo la scadenza del termine, non sarebbe a lui imputabile. Ha altresì addotto di conoscere la normativa italiana per i termini di legge, ove farebbero fede le date indicate sui timbri dellufficio postale. Ha infine precisato che, dal 29.04.2024 al 07.05.2024, avrebbe preparato la sua memoria difensiva con i relativi allegati, avendo pensato che avrebbe dovuto inviarli entro il termine di dieci giorni (AI 3 inc. __________).
Ha poi reputato preso atto delle osservazioni del 12.06.2024 dellimputato e richiamato lart. 91 cpv. 2 CPP con la giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2. che, nel caso concreto, lopposizione inoltrata dallimputato era pervenuta allufficio postale svizzero soltanto il 13.05.2024, senza rispettare il termine impartitogli (non essendo la data di invio e del timbro postale italiano a far fede). Ha pure addotto che non sarebbe stato necessario motivare lopposizione: sarebbe stato sufficiente sottoscriverla e spedirla, assicurandosi che latto giungesse alla posta svizzera nei termini stabiliti.
Il reclamante, esposti i fatti, reputa di aver rispettato il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione indicato nel decreto di accusa, avendo consegnato latto alle poste italiane otto giorni dopo la sua ricezione. Al riguardo evidenzia di essere cittadino italiano, privo delle conoscenze specifiche in materia di notificazione del diritto svizzero e di aver agito senza lassistenza di un legale. Rileva altresì che nel decreto di accusa non sono state indicate le modalità legali dellinvio dellatto e tantomeno della decorrenza del termine imposto ai sensi dellart. 91 cpv. 2 CPP. La restituzione del termine giusta lart. 94 CPP sarebbe dunque legittima.
in diritto
1.2.
Se la validità dellopposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare dufficio la validità dellopposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessa non è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.). In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dellopposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).
2.2.1.
3.2.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera