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60.2024.107

Reclamo contro del procuratore pubblico contro il decreto di sospensione della Pretura penale. gravame irricevibile in difetto della legittimazione del procuratore pubblico (non cagionando la sospensione del procedimento penale alcun pregiudizio irreparabile alle parti). obbligo di procedere

Ticino · 2024-09-10 · Italiano TI
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Sachverhalt

alla base del decreto impugnato, ripropone la sua argomentazione secondo la quale i fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA __________) e quelli indicati nella denuncia penale 25/26.01.2024 di __________(inc. MP __________)sarebbero gli stessi. A suo dire sarebbe manifesto che il denominatore comune dei reati di (tentata) truffa e di appropriazione indebita sia la sparizione del veicolo concesso in leasing, con la necessità di appurare lo scopo perseguito dall’imputato (tentata truffa per ottenere un indennizzo assicurativo, ove la danneggiata sarebbe la compagnia di assicurazione oppure appropriazione indebita per non aver riconsegnato il veicolo ad __________ nonostante la disdetta del contratto).

Secondo il magistrato inquirente nel caso in disamina, in applicazione del principione bis in idem, occorre scegliere tra l’ipotizzato reato di appropriazione indebita o di tentata truffa, entrambi i reati fondandosi sullo stesso complesso di fatti. Reputa altresì che nel decreto impugnato non sia stato in alcun modo spiegato per quale ragione sarebbe necessario istruire un secondo procedimento penale i cui fatti sarebbero identici a quelli del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa (in opposizione), con il rischio di cagionare un pregiudizio irreparabile sia ai danni della pubblica accusa che dell’accusatore privato. A tal proposito richiama la decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4., chiedendo di entrare nel merito del gravame.

Lamenta una “denegata giustizia formale”, non avendo il presidente della Pretura penale dato seguito alla sua richiesta di inserire una qualifica giuridica alternativa nel decreto d’accusa (esaminando se si trattava del medesimo complesso di fatti) invece di sospendere“alla cieca” il procedimento penale e di ordinare al magistrato inquirente di istruire l’esposto penale di __________ (doc. CRP 1, p. 4). La sospensione del procedimento penale non avrebbe alcun senso in caso di qualifica giuridica diversa dei fatti ipotizzati nel decreto di accusa, la cui scelta spetterebbe al giudice e non al pubblico ministero.

Rimprovera alla presidente della Pretura penale di aver violato l’art. 329 CPP (per non aver indetto il pubblico dibattimento con l’interrogatorio dell’imputato e con l’ipotesi alternativa/subordinata del reato di appropriazione indebita al reato di tentata truffa di cui al decreto d’accusa), e pure l’art. 344 CPP (per aver omesso di esaminare se si trattava dello stesso complesso di fatti in relazione della denuncia sporta da __________ per titolo di appropriazione indebita; la questione della tentata truffa in concorso con l’appropriazione indebita e per aver evitato di ipotizzare una qualifica giuridica alternativa), così come il diritto di essere sentito (reputando che il decreto impugnato non sia sufficientemente motivato con riferimento alle censure sollevate con il reclamo).

In merito al principione bis in idem, reputa ancora prematuro determinare la sussistenza di un concorso imperfetto o ideale tra i reati di appropriazione indebita e truffa (decisione TF 6B_569/2014 del 24.11.2014 consid. 3.1.), che andrebbe ad ogni modo valutata con il merito.

A suo giudizio sarebbe comunque riduttivo considerare l’esistenza di medesimi fatti alla base del decreto di accusa e della denuncia/querela 25/26.01.2024 per il fatto che si tratterebbe dello stesso imputato e dello stesso veicolo, dal momento che i presupposti della tentata truffa e dell’appropriazione indebita interessano la sfera patrimoniale di due parti ben distinte.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 lit. c CPP.

2.4.

Ora, è pacifico che l’autore indicato nel decreto d’accusa e nella denuncia/querela sia il medesimo: PI 1.

Sennonché __________, costituendosi accusatrice privata ex art. 118 ss. CPP (facendo, come detto, valere quale risarcimento le rate del leasing non saldate dall’imputato e chiedendo la confisca e la successiva restituzione dell’autovettura ex art. 163 cpv. 1 lit. c CPP), ha fondato principalmente la sua denuncia/querela sul contratto di leasing stipulato con PI 1 avente per oggetto l’autovettura del preteso furto di cui al decreto d’accusa 30.08.2023, ipotizzando a suo carico i reati di cui agli art. 137/138 CP, ma anche della LCStr e dell’OAC.

La stessa autovettura, al momento del preteso furto, era assicurata presso __________, tramite la polizza assicurativa n. __________ stipulata con PI 1 (cfr. AI 5 – inc. MP __________), che (interpellata dal procuratore pubblico) si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto MP _______.

Si ha dunque che, a fronte dei rapporti contrattuali di natura assicurativa (nel frattempo rescissi) tra la __________ e l’imputato, il punto 1. del decreto di accusa (cfr. consid. j.) si fonda manifestamente su fatti diversi da quelli indicati nell’esposto penale 25/26.01.2024, in cui la __________ ha chiesto al pubblico ministero di perseguire penalmente PI 1 ipotizzando a suo carico principalmente reati patrimoniali non contemplati nel decreto di accusa, da cui ella ha desunto le proprie pretese civili, che traggono però le loro origini da un contratto di altra natura [il contratto di leasing da lei stipulato (e nel frattempo disdetto) con lo stesso PI 1].

Per queste ragioni, non si può concludere che il complesso di fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA _______), oggetto di opposizione e pendente presso la Pretura penale (inc. _________), e quello indicato nella denuncia/querela25/26.01.2024(inc. MP __________)sia identico, trattandosi manifestamente di fatti distinti con diverse qualifiche giuridiche - da un lato tentata truffa, dall’altro appropriazione indebita - e con il coinvolgimento di due società distinte nei confronti delle quali PI 1 ha avuto un legame giuridico differente.

Senza dimenticare che __________ ha chiesto, tra l’altro, il sequestro dell’autovettura e ha ipotizzato a carico di PI 1 anche reati di altra natura (cfr. 2.3.), sui quali il procuratore pubblico è rimasto silente.

Per questi motivi,

richiamatigli art. 379 ss. e 393 ss. CPPed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 16/17.04.2024 dal procuratore pubblico alla Corte dei reclami penali contro il decreto 08.04.2024 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamante, parte nel procedimento dibattimentale (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP) conseguente all’opposizione al decreto di accusa 30.08.2023 (__________, inc. __________) e destinatario della decisione impugnata, avrebbe un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, che venga esaminato se la decisione 08.04.2024 della presidente della Pretura penale sia nulla e lesiva dei suoi diritti. Si pone però il quesito circa la proponibilità del gravame.

E. 1.3.1 Si è detto che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Giusta l’art. 65 cpv. 1 CPP le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (cpv. 2).

E. 1.3.2 Le decisioni ordinatorie – ovvero quelle che concernono l’avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (sentenza TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.) – del tribunale di primo grado e, parimenti, di chi dirige il procedimento (DTF 140 IV 202 consid. 2.1./2.2.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 4. ed., art. 393 CPP n. 10; cfr. anche BSK StPO – T. FRISCHKNECHT / C. REUT, 3. ed., art. 62 CPP n. 15a) possono nondimeno, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo rispettivamente, di seguito, con ricorso in materia penale all’Alta Corte qualora esse cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP

n. 13; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 27). Il concetto di pregiudizio irreparabile con riferimento alle decisioni ordinatorie di cui all’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP è identico a quello secondo l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; 140 IV 202 consid. 2.1.): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l’aumento dei costi collegati alla causa oppure, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione TF 1B_255/2020 del 13.10.2020 consid. 1.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.)] che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure un’altra decisione favorevole (sentenza TF 1B_255/2020 del 13.10.2020 consid. 1.1.; DTF 144 IV 321 consid. 2.3.; 143 IV 175 consid. 2.3.). Spetta a chi ricorre comprovare l’esistenza di un danno giuridico, a meno che non sia manifesto (decisioni TF 1B_506/2020 del 05.10.2020 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.).

E. 1.3.3 Una decisione di sospensione e di rinvio giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria (sentenza TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.), che – di principio – non cagiona un pregiudizio irreparabile (sentenze TF 1B_394/2019 del 14.08.2019 consid. 2.2.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.). Una tale decisione di sospensione e di rinvio è pertanto impugnabile soltanto se essa cagiona un pregiudizio irreparabile (sentenze TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; 1B_211/2018 del 27.06.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.). La giurisprudenza riconosce un simile pregiudizio irreparabile qualora venga censurato che, con il rinvio, si provoca un ritardo ingiustificato che costituisce un diniego di giustizia formale (decisioni TF 6B_1014/2019 del 22.06.2020 consid. 1.3.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; 6B_1302/2015 del 28.12.2016 consid. 4.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), segnatamente quando l’incarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), ritenuto che è necessario un rischio serio di violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.). Oppure, ancora, quando il magistrato inquirente invoca il rischio di prescrizione dell’azione penale (decisioni TF 1B_211/2018 del 27.6.2018 consid. 2.2.; 1B_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.). Secondo la giurisprudenza è inoltre ammesso un pregiudizio irreparabile contro decisioni di rinvio della giurisdizione di appello giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP quando non è evidente che il procedimento di primo grado palesi una mancanza grave non rimediabile nella procedura di appello (decisioni TF 6B_1014/2019 del 22.06.2020 consid. 1.3.; 6B_32/2017 del 29.09.2017 consid. 4.). Un pregiudizio irreparabile è parimenti riconosciuto se la decisione di rinvio contiene disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo, all’autorità inferiore (sentenze TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4.; 1B_341/2013 del 14.02.2014 consid. 1.2.). Quando un’autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per una nuova decisione, quest’ultimo subisce infatti generalmente un pregiudizio irreparabile siccome si vede obbligato ad emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla in seguito rimettere in discussione (sentenze TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4.; 1B_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.; 6B_32/2017 del 29.09.2017 consid. 3.3.). Il prolungamento del procedimento oppure l’aumento di lavoro per il procuratore pubblico risultante dal rinvio della causa per l’istruzione non cagionano un tale pregiudizio (decisione TF 1B_308/2020 del 18.06.2020 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.).

E. 1.3.4 Nel caso in esame la presidente della Pretura penale, richiamando l’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP, ha sospeso il procedimento penale di cui all’incarto __________, senza rinviare il decreto di accusa 30.08.2023 (DA __________) al procuratore pubblico, ma mantenendo la causa presso la Pretura penale “ in attesa degli accertamenti del magistrato inquirente sui fatti oggetto della denuncia 25.01.2024 di __________ e della sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa) che consideri anche quest’ultima quale accusatrice privata ”. Il magistrato inquirente sostiene che il decreto impugnato cagionerebbe, sia a lui che all’accusatrice privata, un pregiudizio irreparabile obbligandolo ad istruire la denuncia penale di __________ per fatti già istruititi e già contemplati (“ sotto un’altra veste giuridica ”) nel decreto di accusa DA __________ e ad emettere un’ulteriore decisione di merito che rischierebbe di essere archiviata in virtù del principio ne bis in idem . Ritiene che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad ipotizzare una qualifica giuridica alternativa, invece di ordinargli di “ procedere a nuovi complementi istruttori ”, senza neppure “ concretamente ” indicare quali.

E. 1.3.5 Occorre ricordare che, giusta l’art. 7 cpv. 1 CPP, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento, nell’ambito delle loro competenze, se vengono a conoscenza di reati oppure di indizi di reato (principio del perseguimento d’ufficio e di legalità dell’azione penale), riservato il caso in cui si tratti di reato punibile soltanto a querela di parte (art. 303 s. CPP). In questa evenienza il pubblico ministero procede soltanto dopo introduzione della relativa querela. Il principio della legalità processuale impone dunque alle autorità penali, tra cui il procuratore pubblico (art. 12 lit. b CPP), responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP) [ PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 16 CPP n. 2], quando vengono a conoscenza di indizi di reato [sufficienti elementi concreti (non di semplice supposizione) in base ai quali c’è una certa probabilità che sia stato commesso un reato (BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 7 CPP n. 1/22/28 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP n. 5)], di promuovere un procedimento (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 178; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), riservati i casi per i quali il magistrato inquirente procede solo su querela. La procedura preliminare ex art. 300 CPP è, conseguentemente, avviata alle medesime condizioni previste dall’art. 7 CPP (BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 300 CPP n. 4/5). Questo principio – obbligatorietà dell’azione penale, ossia perseguimento d’ufficio (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), corrispettivo dell’attribuzione alle autorità penali del monopolio dell’esercizio dell’azione giudiziaria penale (art. 2 cpv.

E. 2 . Le ulteriori censure sollevate dal magistrato inquirente non devono essere pertanto esaminate. A titolo abbondanziale occorre comunque precisare quanto segue.

E. 2.1 Si è detto in fatto (cfr. consid. r.) che con decreto 08.04.2024 la presidente della Pretura penale ha sospeso il procedimento penale di cui all’incarto ________ a carico di PI 1 e ha deciso di mantenere la causa presso di sé in attesa degli accertamenti del procuratore pubblico in relazione ai fatti indicati nella denuncia/querela 25/26.01.2024 di __________ e della decisione di merito (con, se del caso, l’emanazione di un ulteriore decreto di accusa) ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile per analogia). Dalla predetta decisione, ma anche dal precedente scambio di allegati con il magistrato inquirente (cfr. consid. n.-q.), contrariamente a quanto sostiene il procuratore pubblico, emerge peraltro in modo sintetico e chiaro, non solo che il complesso di fatti indicati nel decreto di accusa e quello esposto nella denuncia/querela non sono identici, ma anche la ragione per la quale la presidente della Pretura penale abbia ordinato al procuratore pubblico di istruire l’esposto penale della __________ che l’hanno portata alla sospensione del procedimento penale.

E. 2.2 Si ricorda poi che il procedimento penale di cui all’incarto penale MP ___________ sfociato nel DA ________ riguarda l’ipotesi di reato di tentata truffa ai danni della __________ in relazione alla denuncia sporta il 1°.05.2023 a __________ e quella sporta il 05.05.2023 alla Polizia cantonale da PI 1 per avere dichiarato, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto dell’autovettura __________ targata TI __________, e per aver tentato di ingannare con astuzia i dipendenti della citata società ad atti pregiudizievoli al patrimonio (il veicolo essendo stato valutato in CHF 31'700.00), senza però riuscire nel suo intento, poiché scoperto dalla polizia, e anche l’ipotesi di reato di sviamento della giustizia in relazione al fatto di avere, il 05.05.2023, dichiarato dinanzi alla polizia ticinese, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto della predetta autovettura, mentre invece sarebbe stato d’accordo con una terza persona (ignota) affinché gli venisse rubata di proposito. Con scritto 17.07.2023 la __________ è stata informata dal procuratore pubblico dell’apertura di un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di truffa e sviamento della giustizia e con lettera 28/31.07.2023 gli ha trasmesso l’incarto richiesto (cfr. consid. e./f.). Dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazioni emerge, tra l’altro, che in data 15.11.2022 PI 1 ha sottoscritto, con __________ un contratto di leasing avente per oggetto l’autovettura VW Polo di cui al preteso furto, con cui egli si era allo stesso tempo impegnato a versare alla società rate mensili di leasing dell’importo di CHF 423.70 fino al 14.11.2026 (cfr. copia contratto leasing, AI 5 – inc. MP __________). Si evidenzia al riguardo che un’autovettura in leasing è, in linea di principio, affidata all’assuntore del leasing ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., art. 138 CP n. 11 ss.)] , poiché la società di leasing rimane proprietaria del veicolo anche dopo la sua consegna all’assuntore e quest’ultimo deve restituire il veicolo alla società di leasing dopo la scadenza o la risoluzione del contratto (cfr. decisione 06.09.2022 consid. 3.2.2., inc. CRP 60.2022.280 che rinvia, tra l’altro, alla DTF 143 IV 297) . Mal si comprende pertanto per quale ragione il magistrato inquirente non abbia immediatamente informato anche __________, quale società di leasing e verosimilmente proprietaria dell’autovettura in questione, del procedimento penale di cui all’incarto MP ________, per determinare in particolare se PI 1, quale “ assuntore leasing ”, avesse segnalato alla società la sua pretesa sparizione e in generale se avesse rispettato i suoi obblighi contrattuali, chiedendole contestualmente se fosse intenzionata a costituirsi accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP in quel procedimento penale. Dalla denuncia/querela 25/26.01.2024 di __________ si evince che soltanto l’11.12.2023, in occasione di un colloquio telefonico, la sua rappresentante avrebbe saputo da PI 1 del preteso furto dell’autovettura avvenuto in Italia il 1°.05.2023 (inc. MP __________) .

E. 2.3 Sia come sia, con il suo esposto penale 25/26.01.2024 (al quale ha allegato diversa documentazione) __________ ha ad ogni modo chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino di avviare un procedimento penale a carico di PI 1 (ed eventualmente di altre persone) per titolo di appropriazione semplice e di appropriazione indebita in relazione al contratto di leasing, avente per oggetto l’autovettura nuova VW Polo 1.0 TSI, consegnatagli il 15.11.2022 da __________, __________, con un finanziamento di complessivi CHF 31'800.00 (IVA inclusa). La denunciante/querelante ha, tra l’altro, evidenziato di aver disdetto unilateralmente il contratto il 17.10.2024 (recte 17.10.2023) per mancato pagamento di diverse rate del leasing (CHF 4'587.40 fino al mese di gennaio 2024), con la contestuale richiesta di riconsegna dell’autovettura entro il 24.10.2024 (recte 24.10.2023), senza però ottenere alcun riscontro in merito. Ha altresì ipotizzato a suo carico i reati di guida senza assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 in relazione con l’art. 63 LCStr; abuso della licenza e/o delle targhe ex art. 97 cpv. 1 lit. b LCStr; un’infrazione ai sensi dell’art. 147 OAC; sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) e furto d’uso di un veicolo ex art. 94 cpv. 3 LCStr. __________ si è costituita accusatrice privata per l’azione penale e civile, facendo valere, a titolo di risarcimento, le rate di leasing non saldate, le spese e l’IVA, dichiarando parimenti di voler far valere i suoi diritti di parte nel procedimento penale, oltre al diritto di parteciparvi. Ha pure chiesto il sequestro dell’autovettura concessa in leasing ad PI 1 e la sua successiva restituzione ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 lit. c CPP.

E. 2.4 Ora, è pacifico che l’autore indicato nel decreto d’accusa e nella denuncia/querela sia il medesimo: PI 1. Sennonché __________, costituendosi accusatrice privata ex art. 118 ss. CPP (facendo, come detto, valere quale risarcimento le rate del leasing non saldate dall’imputato e chiedendo la confisca e la successiva restituzione dell’autovettura ex art. 163 cpv. 1 lit. c CPP), ha fondato principalmente la sua denuncia/querela sul contratto di leasing stipulato con PI 1 avente per oggetto l’autovettura del preteso furto di cui al decreto d’accusa 30.08.2023, ipotizzando a suo carico i reati di cui agli art. 137/138 CP, ma anche della LCStr e dell’OAC. La stessa autovettura, al momento del preteso furto, era assicurata presso __________, tramite la polizza assicurativa n. __________ stipulata con PI 1 (cfr. AI 5 – inc. MP __________), che (interpellata dal procuratore pubblico) si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto MP _______. Si ha dunque che, a fronte dei rapporti contrattuali di natura assicurativa (nel frattempo rescissi) tra la __________ e l’imputato, il punto 1. del decreto di accusa (cfr. consid. j.) si fonda manifestamente su fatti diversi da quelli indicati nell’esposto penale 25/26.01.2024, in cui la __________ ha chiesto al pubblico ministero di perseguire penalmente PI 1 ipotizzando a suo carico principalmente reati patrimoniali non contemplati nel decreto di accusa, da cui ella ha desunto le proprie pretese civili, che traggono però le loro origini da un contratto di altra natura [il contratto di leasing da lei stipulato (e nel frattempo disdetto) con lo stesso PI 1]. Va inoltre tenuto presente che il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 06.04.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.). Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) lesi sono, di regola, i titolari dei beni giuridici tutelati (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero i proprietari dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.06.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), che nel caso in esame non coincidono, considerato come __________ rimproveri ad PI 1 il mancato pagamento di diverse rate mensili e la mancata restituzione dell’autovettura verosimilmente di sua proprietà concessagli in leasing, mentre la __________ non ha subito un danno in tal senso (cfr. DA _____, ad punto 1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 29, secondo cui anche un semplice tentativo di reato – nello specifico la tentata truffa di cui al punto 1 del decreto d’accusa – può violare i diritti di una persona ai sensi dell’art. 115 CPP). Per queste ragioni, non si può concludere che il complesso di fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA _______), oggetto di opposizione e pendente presso la Pretura penale (inc. _________), e quello indicato nella denuncia/querela 25/26.01.2024 (inc. MP __________) sia identico, trattandosi manifestamente di fatti distinti con diverse qualifiche giuridiche - da un lato tentata truffa, dall’altro appropriazione indebita - e con il coinvolgimento di due società distinte nei confronti delle quali PI 1 ha avuto un legame giuridico differente. Senza dimenticare che __________ ha chiesto, tra l’altro, il sequestro dell’autovettura e ha ipotizzato a carico di PI 1 anche reati di altra natura (cfr. 2.3.), sui quali il procuratore pubblico è rimasto silente.

E. 3 Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2024.107

Lugano

10 settembre 2024/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Daniela Fossati

sedente per statuire sul reclamo 16/17.04.2024 presentato dal

RI 1

contro

richiamate le osservazioni 25/26.04.2024 della presidente della Pretura penale, con cui apporta diverse considerazioni (tra cui il fatto che la Pretura penale non è competente per ricevere querele penali ex art. 304 CPP);

richiamato inoltre lo scritto 14/17.06.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano che – preso atto delle considerazioni della presidente della Pretura penale – si rimette al prudente giudizio di questa Corte, senza presentare osservazioni di replica;

rilevato che PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), e la __________ – interpellati da questa Corte – non hanno presentato osservazioni in merito al reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Il 13.07.2023 è stato acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 12.07.2023 (con i verbali del 22.05.2023 e del 27.06.2023 e i dati dell’autovettura forniti da __________, inc. MP __________).

Ha anzitutto ricordato che il decreto d’accusa 30.08.2023 (oggetto di opposizione e pendente presso l’autorità di primo grado) rimproverava all’imputato di avere, tra il 09.04.2023 e il 05.05.2023, tentato di truffare la __________, affermando di essere stato vittima del furto dell’autovettura da lui detenuta in leasing.

La nuova denuncia/querela di __________ riguardava invece il preteso fatto che l’imputato non avesse né saldato le rate del leasing dell’autovettura né proceduto alla sua restituzione dopo l’intervenuta disdetta del contratto del 17.10.2023.

Ha poi esposto che il giudice di primo grado poteva sospendere il procedimento penale per le ragioni indicate nell’art. 329 cpv. 1 CPP, ma anche per quelle previste dall’art. 314 cpv. 1 CPP (applicabile per analogia nell’ambito della procedura giudiziaria), in particolare con riferimento alla sua lit. b., se il suo esito dipendeva da un altro procedimento penale di cui appariva opportuno attendere l’esito. Ha, tra l’altro, addotto che la sospensione doveva essere annunciata alle parti ex art. 318 CPP (applicabile per analogia), come nel caso concreto, ove alle parti era stato assegnato un termine per presentare osservazioni.

Ha infine addotto che una decisione di sospensione era una decisione ordinatoria di principio impugnabile se cagionava un pregiudizio irreparabile (decisione TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.).

Il reclamante, esposta la giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla natura della decisione di sospensione e di rinvio del procedimento penale ex art. 329 cpv. 2 CPP e ricordati i fatti alla base del decreto impugnato, ripropone la sua argomentazione secondo la quale i fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA __________) e quelli indicati nella denuncia penale 25/26.01.2024 di __________(inc. MP __________)sarebbero gli stessi. A suo dire sarebbe manifesto che il denominatore comune dei reati di (tentata) truffa e di appropriazione indebita sia la sparizione del veicolo concesso in leasing, con la necessità di appurare lo scopo perseguito dall’imputato (tentata truffa per ottenere un indennizzo assicurativo, ove la danneggiata sarebbe la compagnia di assicurazione oppure appropriazione indebita per non aver riconsegnato il veicolo ad __________ nonostante la disdetta del contratto).

Secondo il magistrato inquirente nel caso in disamina, in applicazione del principione bis in idem, occorre scegliere tra l’ipotizzato reato di appropriazione indebita o di tentata truffa, entrambi i reati fondandosi sullo stesso complesso di fatti. Reputa altresì che nel decreto impugnato non sia stato in alcun modo spiegato per quale ragione sarebbe necessario istruire un secondo procedimento penale i cui fatti sarebbero identici a quelli del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa (in opposizione), con il rischio di cagionare un pregiudizio irreparabile sia ai danni della pubblica accusa che dell’accusatore privato. A tal proposito richiama la decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4., chiedendo di entrare nel merito del gravame.

Lamenta una “denegata giustizia formale”, non avendo il presidente della Pretura penale dato seguito alla sua richiesta di inserire una qualifica giuridica alternativa nel decreto d’accusa (esaminando se si trattava del medesimo complesso di fatti) invece di sospendere“alla cieca” il procedimento penale e di ordinare al magistrato inquirente di istruire l’esposto penale di __________ (doc. CRP 1, p. 4). La sospensione del procedimento penale non avrebbe alcun senso in caso di qualifica giuridica diversa dei fatti ipotizzati nel decreto di accusa, la cui scelta spetterebbe al giudice e non al pubblico ministero.

Rimprovera alla presidente della Pretura penale di aver violato l’art. 329 CPP (per non aver indetto il pubblico dibattimento con l’interrogatorio dell’imputato e con l’ipotesi alternativa/subordinata del reato di appropriazione indebita al reato di tentata truffa di cui al decreto d’accusa), e pure l’art. 344 CPP (per aver omesso di esaminare se si trattava dello stesso complesso di fatti in relazione della denuncia sporta da __________ per titolo di appropriazione indebita; la questione della tentata truffa in concorso con l’appropriazione indebita e per aver evitato di ipotizzare una qualifica giuridica alternativa), così come il diritto di essere sentito (reputando che il decreto impugnato non sia sufficientemente motivato con riferimento alle censure sollevate con il reclamo).

In merito al principione bis in idem, reputa ancora prematuro determinare la sussistenza di un concorso imperfetto o ideale tra i reati di appropriazione indebita e truffa (decisione TF 6B_569/2014 del 24.11.2014 consid. 3.1.), che andrebbe ad ogni modo valutata con il merito.

A suo giudizio sarebbe comunque riduttivo considerare l’esistenza di medesimi fatti alla base del decreto di accusa e della denuncia/querela 25/26.01.2024 per il fatto che si tratterebbe dello stesso imputato e dello stesso veicolo, dal momento che i presupposti della tentata truffa e dell’appropriazione indebita interessano la sfera patrimoniale di due parti ben distinte.

in diritto

Si pone però il quesito circa la proponibilità del gravame.

Nel caso in esame la presidente della Pretura penale, richiamando l’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP, ha sospeso il procedimento penale di cui all’incarto __________, senza rinviare il decreto di accusa 30.08.2023 (DA __________) al procuratore pubblico, ma mantenendo la causa presso la Pretura penale “in attesa degli accertamenti del magistrato inquirente sui fatti oggetto della denuncia 25.01.2024 di __________ e della sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa) che consideri anche quest’ultima quale accusatrice privata”.

Il magistrato inquirente sostiene che il decreto impugnato cagionerebbe, sia a lui che all’accusatrice privata, un pregiudizio irreparabile obbligandolo ad istruire la denuncia penale di __________ per fatti già istruititi e già contemplati (“sotto un’altra veste giuridica”) nel decreto di accusa DA __________ e ad emettere un’ulteriore decisione di merito che rischierebbe di essere archiviata in virtù del principione bis in idem. Ritiene che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad ipotizzare una qualifica giuridica alternativa, invece di ordinargli di “procedere a nuovi complementi istruttori”, senza neppure “concretamente” indicare quali.

Visto quanto precede, è manifesto che spettava al pubblico ministero quale autorità di perseguimento penale(art. 12 CPP in relazione con l’art. 67 cpv. 1 LOG),che dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP), accertare, in prima istanza, i fatti di cui alla denuncia/querela 25/26.01.2024 sporta da __________ a carico di PI 1 (inc. MP __________) e determinarne le conseguenze giuridiche, e non certo alla Pretura penale (quale autorità giudicante di primo grado ex art. 19 CPP).

2.1.

Si è dettoin fatto(cfr. consid. r.) che con decreto 08.04.2024 la presidente della Pretura penale ha sospeso il procedimento penale di cui all’incarto ________ a carico di PI 1 e ha deciso di mantenere la causa presso di sé in attesa degli accertamenti del procuratore pubblico in relazione ai fatti indicati nella denuncia/querela 25/26.01.2024 di __________ e della decisione di merito (con, se del caso, l’emanazione di un ulteriore decreto di accusa) ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile per analogia). Dalla predetta decisione, ma anche dal precedente scambio di allegati con il magistrato inquirente (cfr. consid. n.-q.), contrariamente a quanto sostiene il procuratore pubblico, emerge peraltro in modo sintetico e chiaro,non solo che il complesso di fatti indicati nel decreto di accusa e quello esposto nella denuncia/querela non sono identici, ma anche la ragione per la quale la presidente della Pretura penale abbia ordinato al procuratore pubblico di istruire l’esposto penale della __________ che l’hanno portata alla sospensione del procedimento penale.

Si ricorda poi che il procedimento penale di cui all’incarto penale MP ___________ sfociato nel DA ________ riguarda l’ipotesi di reato di tentata truffa ai danni della __________ in relazione alla denuncia sporta il 1°.05.2023 a __________ e quella sporta il 05.05.2023 alla Polizia cantonale da PI 1 per avere dichiarato, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto dell’autovettura __________ targata TI __________, e per aver tentato di ingannare con astuzia i dipendenti della citata società ad atti pregiudizievoli al patrimonio (il veicolo essendo stato valutato in CHF 31'700.00), senza però riuscire nel suo intento, poiché scoperto dalla polizia, e anche l’ipotesi di reato di sviamento della giustizia in relazione al fatto di avere, il 05.05.2023, dichiarato dinanzi alla polizia ticinese, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto della predetta autovettura, mentre invece sarebbe stato d’accordo con una terza persona (ignota) affinché gli venisse rubata di proposito.

Con scritto17.07.2023la __________ è stata informata dal procuratore pubblico dell’apertura di un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di truffa e sviamento della giustizia e con lettera28/31.07.2023gli ha trasmesso l’incarto richiesto (cfr. consid. e./f.).

Dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazioni emerge, tra l’altro, che in data 15.11.2022 PI 1 ha sottoscritto, con __________ un contratto di leasing avente per oggetto l’autovettura VW Polo di cui al preteso furto, con cui egli si era allo stesso tempo impegnato a versare alla società rate mensili di leasing dell’importo di CHF 423.70 fino al 14.11.2026 (cfr. copia contratto leasing, AI 5 – inc. MP __________).

Si evidenzia al riguardo che un’autovettura in leasing è, in linea di principio, affidata all’assuntore del leasing ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 cifra 1 CP[secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., art. 138 CP n. 11 ss.)],poiché la società di leasing rimane proprietaria del veicolo anche dopo la sua consegna all’assuntore e quest’ultimo deve restituire il veicolo alla società di leasing dopo la scadenza o la risoluzione del contratto (cfr.decisione 06.09.2022 consid. 3.2.2., inc. CRP 60.2022.280 che rinvia, tra l’altro, alla DTF 143 IV 297).

Mal si comprende pertanto per quale ragione il magistrato inquirente non abbia immediatamente informato anche __________, quale società di leasing e verosimilmente proprietaria dell’autovettura in questione, del procedimento penale di cui all’incarto MP ________, per determinare in particolare se PI 1, quale “assuntore leasing”, avesse segnalato alla società la sua pretesa sparizione e in generale se avesse rispettato i suoi obblighi contrattuali, chiedendole contestualmente se fosse intenzionata a costituirsi accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP in quel procedimento penale.

Dalla denuncia/querela 25/26.01.2024 di __________ si evince che soltanto l’11.12.2023, in occasione di un colloquio telefonico, la sua rappresentante avrebbe saputo da PI 1 del preteso furto dell’autovettura avvenuto in Italia il 1°.05.2023(inc. MP __________).

2.3.

Sia come sia, con il suo esposto penale 25/26.01.2024 (al quale ha allegato diversa documentazione) __________ ha ad ogni modo chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino di avviare un procedimento penale a carico di PI 1 (ed eventualmente di altre persone) per titolo di appropriazione semplice e di appropriazione indebita in relazione al contratto di leasing, avente per oggetto l’autovettura nuova VW Polo 1.0 TSI, consegnatagli il 15.11.2022 da __________, __________, con un finanziamento di complessivi CHF 31'800.00 (IVA inclusa). La denunciante/querelante ha, tra l’altro, evidenziato di aver disdetto unilateralmente il contratto il 17.10.2024 (recte 17.10.2023) per mancato pagamento di diverse rate del leasing (CHF 4'587.40 fino al mese di gennaio 2024), con la contestuale richiesta di riconsegna dell’autovettura entro il 24.10.2024 (recte 24.10.2023), senza però ottenere alcun riscontro in merito.

Ha altresì ipotizzato a suo carico i reati di guida senza assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 in relazione con l’art. 63 LCStr; abuso della licenza e/o delle targhe ex art. 97 cpv. 1 lit. b LCStr; un’infrazione ai sensi dell’art. 147 OAC; sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) e furto d’uso di un veicolo ex art. 94 cpv. 3 LCStr.

__________ si è costituita accusatrice privata per l’azione penale e civile, facendo valere, a titolo di risarcimento, le rate di leasing non saldate, le spese e l’IVA, dichiarando parimenti di voler far valere i suoi diritti di parte nel procedimento penale, oltre al diritto di parteciparvi. Ha pure chiesto il sequestro dell’autovettura concessa in leasing ad PI 1 e la sua successiva restituzione ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 lit. c CPP.

2.4.

Ora, è pacifico che l’autore indicato nel decreto d’accusa e nella denuncia/querela sia il medesimo: PI 1.

Sennonché __________, costituendosi accusatrice privata ex art. 118 ss. CPP (facendo, come detto, valere quale risarcimento le rate del leasing non saldate dall’imputato e chiedendo la confisca e la successiva restituzione dell’autovettura ex art. 163 cpv. 1 lit. c CPP), ha fondato principalmente la sua denuncia/querela sul contratto di leasing stipulato con PI 1 avente per oggetto l’autovettura del preteso furto di cui al decreto d’accusa 30.08.2023, ipotizzando a suo carico i reati di cui agli art. 137/138 CP, ma anche della LCStr e dell’OAC.

La stessa autovettura, al momento del preteso furto, era assicurata presso __________, tramite la polizza assicurativa n. __________ stipulata con PI 1 (cfr. AI 5 – inc. MP __________), che (interpellata dal procuratore pubblico) si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto MP _______.

Si ha dunque che, a fronte dei rapporti contrattuali di natura assicurativa (nel frattempo rescissi) tra la __________ e l’imputato, il punto 1. del decreto di accusa (cfr. consid. j.) si fonda manifestamente su fatti diversi da quelli indicati nell’esposto penale 25/26.01.2024, in cui la __________ ha chiesto al pubblico ministero di perseguire penalmente PI 1 ipotizzando a suo carico principalmente reati patrimoniali non contemplati nel decreto di accusa, da cui ella ha desunto le proprie pretese civili, che traggono però le loro origini da un contratto di altra natura [il contratto di leasing da lei stipulato (e nel frattempo disdetto) con lo stesso PI 1].

Per queste ragioni, non si può concludere che il complesso di fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA _______), oggetto di opposizione e pendente presso la Pretura penale (inc. _________), e quello indicato nella denuncia/querela25/26.01.2024(inc. MP __________)sia identico, trattandosi manifestamente di fatti distinti con diverse qualifiche giuridiche - da un lato tentata truffa, dall’altro appropriazione indebita - e con il coinvolgimento di due società distinte nei confronti delle quali PI 1 ha avuto un legame giuridico differente.

Senza dimenticare che __________ ha chiesto, tra l’altro, il sequestro dell’autovettura e ha ipotizzato a carico di PI 1 anche reati di altra natura (cfr. 2.3.), sui quali il procuratore pubblico è rimasto silente.

Per questi motivi,

richiamatigli art. 379 ss. e 393 ss. CPPed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera