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60.2023.90

Reclamo in merito ad un conflitto di competenza fra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni. età dell'imputato

Ticino · 2024-04-02 · Italiano TI
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Incarto n.60.2023.90

Lugano

2 aprile 2024/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo 7/11.4.2023 presentato da

avv. RE 1 RE 1

contro

richiamato lo scritto 17.4.2023 del procuratore generale Andrea Pagani con il quale ha trasmesso il reclamo a questa Corte per competenza;

viste le osservazioni 20.4.2023 del procuratore generale con le quali osserva che l’autorità competente a trattare il reclamo in oggetto sarebbe la Corte dei reclami penali, non essendo stato istituito nel nostro Cantone un pubblico ministero superiore o generale ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP;

visto lo scritto 11.5.2023 del magistrato dei minorenni e la replica 23/24.5.2023 dell’RE 1, i quali, entrambi, si rimettono al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Il 16.3.2023 la polizia cantonale ha richiesto al ministero pubblico un ordine di sequestro dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza della Città di __________ (AI 1, inc. MP __________).

Il 24.3.2023 la polizia cantonale, allertata da alcuni inquilini dello stesso stabile in __________ a __________, ha fermato due ragazze che si erano introdotte, senza permesso, all’interno del palazzo. Entrambe erano prive di documenti di identità. Esse affermavano di chiamarsi __________ (nata il 22.12.2011) ed PI 2 (nata il 5.10.2010). Nei loro confronti il magistrato dei minorenni ha disposto l’arresto provvisorio per furto, violazione di domicilio, entrata, partenza o soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione (AI 1).

Il 27.3.2023 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione del sistema di videosorveglianza presso la Polizia della Città di __________, alla data 12.3.2023 fra le ore 13.40 e le ore 14.20, ed il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza sopraindicato (AI 2, inc. MP __________).

Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della città di __________, è stato possibile identificare PI 2 quale una delle autrici della violazione di domicilio e del furto commessi il 12.3.2023 ai danni dell’avv. RE 1 (AI 1 e AI 2, inc. MP __________; AI 1, inc. MM __________). Dai fotogrammi la stessa risultava in compagnia di una terza ragazza, non identificata.

In data 6.4.2023 l’avv. RE 1 ha interposto opposizione contro il decreto d’ammonizione emanato nei confronti di PI 2 (AI 6, inc. MM __________). In particolare il denunciante rimprovera al magistrato dei minorenni di non aver accertato l’età dell’imputata:“() mi rammarico nel constatare che, nonostante dalle immagini della videosorveglianza agli atti emerga chiaramente che l’imputata () è tutt’altro che minorenne, non è stata fatta alcuna verifica in merito alla reale età di quest’ultima, segnatamente una perizia medico – forense. È lampante che l’imputata non ha 12 anni come da lei asserito nel corso del proprio fermo ()”(AI 6, inc. MM __________). A dire dell’avv. RE 1 maggiori accertamenti potrebbero anche accertare l’eventuale coinvolgimento dell’imputata in altri furti della regione. Inoltre, egli lamenta il fatto che, nonostante si sia costituito accusatore privato ed abbia dettagliato le sue pretese, di queste non è stata fatta alcuna menzione nel decreto d’ammonizione. In aggiunta non gli sarebbe stata data la possibilità di chiedere, a parziale copertura del danno subito, l’assegnazione dei valori pecuniari confiscati.

in diritto

Con l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al 31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in legalis.ch).

La parte che intende contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere “senza indugio” a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente (art. 41 cpv. 1 CPP). Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorità competente a decidere sul foro giusta l’art. 40 CPP, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2 CPP).

Le regole relative alla competenza e allo svolgimento della procedura di contestazione del foro tra autorità dello stesso Cantone si applicano parimenti in caso di conflitto di competenza materiale nel medesimo Cantone (DTF 145 IV 228). Queste regole sono infatti anche applicabili a conflitti di competenza fra la Magistratura dei minorenni ed il Ministero pubblico (BSK StPO – R. ECHLE / E. KUHN, op. cit., art. 40 CPP

n. 4a).

Secondo l’art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore fino al 31.12.2023) e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 214), le decisioni incidentali pronunciate autonomamente dal pubblico ministero superiore o generale in merito alla competenza all’interno di un Cantone possono essere impugnate direttamente dinnanzi al Tribunale federale.

Ciò è tuttavia stato giudicato dal Parlamento in contrasto con il principio della doppia istanza stabilito nell’art. 80 cpv. 2 LTF. Pertanto, in seguito all’eliminazione del loro carattere “definitivo” nel nuovo art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore dal 1.1.2024), le decisioni del pubblico ministero o generale saranno assoggettate al reclamo secondo l’art. 393 CPP (cfr. messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale del 28.8.2019).

In un caso relativo al Canton Vaud, deciso il 4.3.2019, il Tribunale federale era stato adito in merito ad un conflitto di competenza tra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni; in quel caso il Ministero pubblico si era rifiutato di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni su richiesta del difensore dell’imputato. Contro la decisione negativa del magistrato inquirente l’imputato aveva interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale cantonale vodese che, a sua volta, aveva respinto il gravame. Chiamata a decidere, l’Alta corte, richiamando la legislazione cantonale, ha constatato che nel Canton Vaud era stata istituita la figura del procuratore generale. Di conseguenza sarebbe stato compito di quest’ultimo decidere, in prima battuta, giusta l’art. 40 CPP, sul ricorso dell’imputato contro il rifiuto del Ministero pubblico di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni. La Corte dei reclami penali vodese, autorità di reclamo giusta l’art. 20 CPP, non era dunque competente ed il ricorso doveva essere trasmesso al Procuratore generale per decisione (DTF 145 IV 228).

In un altro caso relativo al Canton Ginevra, l’imputato aveva reclamato alla Corte dei reclami penali contro la decisione della Magistratura dei minorenni di rimettere il caso al Ministero pubblico, ritenendo l’imputato maggiorenne. Contro la sentenza dell’autorità di reclamo, che confermava quella del magistrato dei minorenni, l’imputato aveva ricorso al Tribunale federale. Anche in questo caso l’Alta Corte, con sentenza 4.5.2021, ha constatato che, giusta la legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria, il Ministero pubblico ginevrino era stato dotato, al suo interno, della figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque stato di sua competenza il reclamo interposto dall’imputato contro la decisione del magistrato dei minorenni e non della Corte dei reclami penali ginevrina, autorità unicamente di reclamo (sentenza TF 1B_199/2021 del 4.5.2021).

2.3.

Benché l’art. 40 cpv. 1 CPP parli di “autorità penali”, non è immaginabile che il procuratore generale decida su conflitti di competenza territoriale all’interno del Cantone tra tribunali di prima istanza; per “autorità penali” si intendono dunque le autorità di perseguimento penale ai sensi dell’art. 12 CPP. In caso di conflitto tra autorità giudicanti di primo grado è competente la giurisdizione cantonale di reclamo (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3 ed., art. 40 n. 2).

2.4.

2.5.

Giusta l’art. 65 LOG (legge sull’organizzazione giudiziaria del 10.5.2006) il Ministero pubblico del Cantone Ticino è composto di un procuratore generale e 22 procuratori pubblici con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone. Il procuratore generale designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti e eventuali procuratori pubblici capo, che dirigono le sezioni e le sottosezioni del Ministero pubblico (art. 65 cpv. 2 LOG). Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici; egli può dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio, istituire sottosezioni e modificare l’attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni (cfr. art. 67 cpv. 4 LOG).

L’art. 68 LOG elenca le attribuzioni del procuratore generale e fra queste vi è anche il compito di dirimere i conflitti di competenza (art. 68 lit. d LOG).

2.6.

Visto quanto precede, si deve dunque giungere alla conclusione che è competenza del procuratore generale Andrea Pagani, giusta l’art. 40 cpv. 1 CPP, decidere, in prima battuta, in merito al conflitto di competenza fra il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni.

La Corte dei reclami penali sarà unicamente autorità di reclamo (art. 20 CPP; art. 62 LOG).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 20, 40, 328, 355 s. CPP, 65 ss. LOG, la PPMin ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera