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60.2023.309

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha revocato decisione di concessione della liberazione condizionale e ha sospeso concessione dei congedi, perché primo congedo fallito. Non sentito detenuta personalmente. Violazione del diritto di essere sentiti. Assistenza giudiziaria

Ticino · 2023-12-19 · Italiano TI
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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena - in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a concedere il primo congedo (lit. h) e ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 27/28.11.2023 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 393 CPP). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.). RE 1, quale condannata in espiazione di pena è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, da questo profilo, ammissibile.

E. 2.1 L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione di legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). Gli art. 74 segg. CPP delineano i tratti essenziali dell’esecuzione delle pene e delle misure, mentre i dettagli e le modalità dell’esecuzione sono disciplinati dal diritto cantonale e dalle direttive concordatarie pertinenti per ciascun cantone (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.1.). L’esecuzione dev’essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione del detenuto (cfr. art. 74 e 75 CP). Segue il principio della progressione: nell’ottica del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più libertà. Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (sentenze TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid. 2.3.).

E. 2.2.1 Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati. L’art. 84 cpv. 6 CP costituisce una norma quadro circa la concessione al detenuto di congedi (“ Gefangenenurlaub ”, BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, art. 84 CP, 4a. ed., n. 34), che valgono per tutte le forme d’esecuzione della pena detentiva (Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1798). I dettagli della concessione sono regolati nel diritto cantonale e nelle regole concordatarie pertinenti per ciascun Cantone (sentenze TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.1. e 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.2.; BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84 CP n. 11 e 41 ).

E. 2.2.2 In forza all’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente a decidere la concessione del primo congedo. Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla Direzione delle SCC (art. 46 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007, RL 341.110, nel seguito REPM e art. 76 Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, RL 342.110, nel seguito RSC). Secondo il cpv. 4 dell’art. 75 RSC ogni autorizzazione d’uscita viene formalizzata per iscritto dalla Direzione, con copia all’autorità di polizia; essa indica le condizioni obbligatorie per l’effettuazione dell’uscita, va conservata dalla persona durante tutta la durata dell’uscita e va riconsegnata al rientro. L’inosservanza delle norme di condotta del congedo così come il consumo di sostanze stupefacenti - fattispecie queste che rientrano espressamente tra le infrazioni disciplinari a norma dell’art. 83 cpv. 1 lit. l RSC, rispettivamente dell’art. 83 cpv. 1 lit. j RSC - possono dar luogo alla pronuncia di una sanzione disciplinare, fra cui la sospensione dei benefici del regime di incarcerazione e l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni (art. 85 cpv. 1 lit. b e f RSC), della cui pronuncia la Direzione delle SCC è competente ex art. 85 cpv. 3 RSC.

E. 2.2.3 Nel caso in disamina, a fronte della suddetta situazione normativa, la Direzione delle SCC è competente per sospendere i benefici del regime di incarcerazione, tra i quali rientra la sospensione dei congedi. Non emerge per contro nella decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi la base legale su cui fonda, a questo riguardo, la riconsiderazione del suo precedente giudizio del 14.08.2023 (AI 31, inc. GPC __________) formalmente ormai passato in giudicato.

E. 2.3.1 Giusta l’art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP). Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque (art. 87 cpv. 1 CP). Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta (art. 87 cpv. 2 CP). Le conseguenze dell’insuccesso del periodo di prova legato alla liberazione condizionale ex art. 86 CP sono regolate dall’art. 89 CP. In base all’art. 89 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione. Se il liberato condizionalmente si sottrae invece all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta è applicabile l’art. 95 cpv. 3-5 CP su rinvio dell’art. 89 cpv. 3 CP. In tal caso, secondo l’art. 95 cpv. 5 CP, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati (decisione TF 6B_1442/2020 dell’1.02.2021 consid. 1.1.2.).

E. 2.3.2 S econdo quanto stabilito dall’art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi la decisione sul ripristino, qualora il liberato condizionalmente si sia sottratto all’assistenza riabilitativa o abbia disatteso le norme di condotta (art. 95 cpv. 3-5 CP), mentre compete al giudice del merito la decisione sul ripristino nel caso il liberato condizionalmente abbia commesso un crimine o un delitto durante il periodo di prova (art. 89 cpv. 1 CP). Ciò però non torna applicabile al caso in disamina, posto che oggetto della decisione impugnata è la revoca della decisione 31.10.2023 con cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha precedentemente concesso, assortendola a determinate condizioni, la liberazione condizionale prima che la stessa prendesse inizio e dunque prima che la reclamante fosse posta in libertà anticipata e si trovasse in periodo di prova.

E. 2.3.3 Non si comprende nel giudizio impugnato la base legale in virtù della quale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha potuto riconsiderare la sua precedente decisione del 31.10.2023, passata in giudicato. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nondimeno reso una decisione sulla liberazione condizionale per la quale si impone il rispetto dei principi e della procedura riservata dal legislatore federale agli art. 86 segg. CP.

E. 2.3.4 Nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena (ossia - in Ticino - il giudice dei provvedimenti coercitivi), l’art. 11 cpv. 1 LEPM garantisce al condannato il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti, facoltà quest’ultima che gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati. Questa norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed.,

p. 68 n. 191). Nell’ambito della liberazione condizionale l’art. 86 cpv. 2 CP ha introdotto l’obbligo per le autorità cantonali competenti in base al diritto cantonale di sentire il detenuto in tutti i casi, che l’autorità abbia l’intenzione o meno di concedere la liberazione condizionale (Petit Commentaire - Code pénal, art. 86 CP n. 11). Trattasi di un diritto di essere sentito qualificato, più esteso di quello derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost., nel senso che l’interessato deve essere visto e sentito dalla competente autorità, non bastando la sola forma scritta. L’autorità competente non può pronunciarsi con piena cognizione di causa senza essersi resa conto “ de visu et de auditu” della situazione del detenuto (Petit Commentaire - Code pénal, art. 86 CP n. 11; BSK Strafrecht I - C. KOLLER, 4a. ed., art. 86 CP n. 28; Praxiskommentar, Schweizerisches StGB - S.TRECHSEL / P. AEBERSOLD, 3a. ed., art. 86 CP n. 14; CR Code pénal I - A. KUHN, art. 86 CP n. 19).

E. 2.3.5 Nel caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi prima di rendere la decisione qui impugnata (con cui è ritornato sulla sua precedente decisione del 31.10.2023 concludendo in buona sostanza per una prognosi sfavorevole circa il pericolo che la reclamante ricada nei consumi di sostanze stupefacenti) si è limitato a “prospettarle” - nello scritto 13.11.2023 - la revoca della concessione della liberazione condizionale di cui alla decisione del 31.10.2023 e la revoca del beneficio dei congedi, fissandole un termine per esprimersi per scritto (sebbene si trovasse in cella di rigore), senza sentirla personalmente. In questo modo egli è incorso nella violazione del diritto di essere sentito della reclamante sancito dall’art. 86 cpv. 2 CP. Violazione questa che, seppure non censurata in questa sede dalla reclamante, va rilevata d’ufficio. A titolo abbondanziale si rileva che già solo avuto riguardo per la situazione personale della reclamante, sottoposta a curatela generale, al beneficio di una rendita d’invalidità, da oltre 20 anni seguita dal servizio per le dipendenze Antenna Icaro di __________, e limitata dalla condizione di trovarsi in cella di rigore, si imponeva di sentirla personalmente una volta terminata l’esecuzione della sanzione disciplinare. Trattandosi di un vizio formale, non altrimenti sanabile, la decisione 16.11.2023, ha da essere annullata in quanto resa in violazione del diritto di essere sentita della reclamante. Preso atto che il giudice dei provvedimenti coercitivi, come da lui comunicato a questa Corte negli scritti 11/12.12.2023 e 13/14.12.2023, ha nel frattempo avviato una nuova procedura tendente alla liberazione condizionale in cui ha già richiesto i preavvisi dei servizi interessati (entro il prossimo 22 dicembre), non si dispone il rinvio degli atti al magistrato affinché statuisca nuovamente. Nondimeno in detta procedura pendente il giudice dei provvedimenti coercitivi avrà cura di sentire personalmente la reclamante nel rispetto all’art. 86 cpv. 2 CP ai sensi del presente considerando, facendole altresì prendere atto dei preavvisi rilasciati dalle autorità interpellate in merito alla possibilità di concederle la liberazione anticipata.

E. 3 Con riguardo alla decisione impugnata occorre ancora esporre alcune considerazioni. Esula dalle competenze del giudice dei provvedimenti coercitivi ventilare per la reclamante “ che la sola possibilità per uscirne sia quella di un lungo percorso in un istituto stazionario ” (consid. 3.4. della decisione impugnata), posto che per l’art. 60 CP è il giudice chiamato a statuire del crimine o del delitto commesso dall’autore tossicomane o affetto da altra dipendenza ad essere competente a ordinare un trattamento stazionario, fondandosi peraltro su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP). Ciò che non riguarda il caso in disamina. È l’art. 387 CPP a stabilire che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del CPP o ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone quindi di alcuna competenza per togliere l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo interposto contro il proprio giudizio come erroneamente ordinato al punto 4. del dispositivo.

E. 4 Il reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante una congrua indennità per il patrocinio nella presente procedura. In considerazione dell’accoglimento del reclamo e del riconoscimento di un’indennità per le spese di patrocinio di questa sede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio diventa priva di oggetto. Per questi motivi, richiamati gli art. 74 segg., 84, 86 segg., 93, 95 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   Il reclamo è accolto. §.    La decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, l’importo di CHF 500.-- (cinquecento) a titolo d’indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parzial Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

E. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena - in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a concedere il primo congedo (lit. h) e ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 27/28.11.2023 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 393 CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioniTF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

RE 1, quale condannata in espiazione di pena è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

2.3.1.

Giusta l’art. 86 cpv. 1 CPquando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

Questa norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed.,

p. 68 n. 191).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 84, 86 segg., 93, 95 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

§.    La decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2023.309

Lugano

19 dicembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 27/28.11.2023 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 30.11./1.12.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante le quali si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni, rilevando la possibilità di un riesame della liberazione condizionale orientativamente nel gennaio 2024;

richiamate le osservazioni 11/12.12.2023 (replica) di RE 1 con cui si riconferma nelle argomentazioni e conclusioni del proprio reclamo;

preso atto degli scritti - senza osservazioni - 29/30.11.2023, 30.11./1.12.2023 e 4/5.12.2023 dei procuratori pubblici Marisa Alfier, Valentina Tuoni, Margherita Lanzillo e Roberto Ruggeri;

preso altresì atto degli scritti 11/12.12.2023, 13/14.12.2023 (duplica) e 15/18.12.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

in diritto

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena - in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a concedere il primo congedo (lit. h) e ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 27/28.11.2023 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 393 CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioniTF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

RE 1, quale condannata in espiazione di pena è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

2.3.1.

Giusta l’art. 86 cpv. 1 CPquando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

Questa norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed.,

p. 68 n. 191).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 84, 86 segg., 93, 95 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

§.    La decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera