Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere formulato, entro dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP) – in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG) – si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere formulato in forma scritta e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP, art. 390 CPP e art. 385 CPP) e deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 1.2 In concreto il reclamo, inoltrato l’11/12.09.2023 contro il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico, è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 396 cpv. 1 CPP, richiamato l’art. 90 cpv. 2 CPP) e anche proponibile (cfr. BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10).
E. 1.3 RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP 2023.1689 e anche destinatario della decisione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
E. 1.4 Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine .
E. 2 . 2.1. L’art. 127 cpv. 3 CPP stabilisce che, entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti. In questo caso, le regole da osservare sono quelle previste dalla Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), in particolare l’art. 12 let. c LLCA, che impone all'avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con le quali ha una relazione professionale o privata. Questa regola è collegata alla clausola generale dell’art. 12 let. a LLCA, secondo cui l’avvocato esercita la professione con cura e diligenza, così come in piena indipendenza (art. 12 let. b LLCA) [DTF 145 IV 218, consid. 2.1; 141 IV 257, consid. 2.1.]. Il Tribunale federale ha, a più riprese, sottolineato che un avvocato ha il dovere di evitare la doppia rappresentanza, ovvero rappresentare, nell’ambito della medesima fattispecie litigiosa, parti con interessi divergenti, siccome, in tal caso, non potrebbe rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza e diligenza verso ciascuna di esse (DTF 141 IV 257, consid. 2.1.; 135 II 145, consid. 9.1; TF 1B_293/2016 del 30.09.2016, consid. 2.; 1B_263/2016 del 04.10.2016, consid. 2; 1B_376/2013 del 18 novembre 2013, consid. 3). Secondo la giurisprudenza, la doppia rappresentanza non autorizzata non deve necessariamente riguardare lo stesso procedimento (DTF 134 II 108, consid. 3.), il fattore decisivo è piuttosto il contesto fattuale (TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.6.3.). Queste norme mirano alla tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del processo e ad evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in altra sede a detrimento di un suo cliente (DTF 141 IV 257, consid. 2.1., TF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016, consid. 1.3). Questi principi sono ancora più importanti in materia penale quando è in gioco la difesa degli imputati. Infatti, in caso di rappresentanza multipla – anche se l'avvocato intende adottare una strategia comune e invocare l'assoluzione per conto di tutti i suoi clienti – non si può escludere che a un certo punto uno degli imputati tenti di trasferire o sminuire la propria colpa sugli altri (DTF 141 IV 257, consid. 2.1. e i riferimenti citati). Il mero rischio teorico di un conflitto di interessi non può bastare per sancire un divieto di rappresentanza. Più specificamente, la semplice possibilità teorica e astratta che le parti patrocinate possano avere interessi contrastanti non è sufficiente (DTF 145 IV 218, consid. 2.1.; 135 II 145, consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del 12.12.2023, consid. 3.1.). D’altra parte, non è nemmeno necessario che questo rischio si sia realizzato e che l’avvocato abbia esercitato il proprio mandato in maniera inadeguata o a discapito degli interessi del suo cliente (DTF 135 II 145, consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del 12.12.2023, consid. 3.1.).
E. 2.2 Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, la direzione del procedimento è competente nei casi di doppia rappresentanza non autorizzata a causa di interessi contrastanti. Sulla base della LLCA e dell’art. 127 cpv. 3 CPP la direzione del procedimento può decidere in ogni momento e d’ufficio sull’esclusione dal procedimento penale di un patrocinatore in capo al quale emerga un conflitto d’interessi (TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 3. ed., art. 127 CPP n. 11). Nel caso in cui un conflitto di interessi sia dato già al momento dell’assunzione del mandato da parte del legale, in particolare in relazione a uno già precedentemente assunto, il patrocinatore deve rinunciare al “nuovo” mandato a favore di quello già esistente. Se il conflitto di interessi tra due o più mandati si manifesta invece nel corso del loro svolgimento, l'avvocato deve dimettersi da entrambi (o tutti) i mandati assunti, poiché questo è l'unico modo per adempiere al dovere di lealtà nei confronti di tutti i clienti (DTF 134 II 108, consid. 4.2.1.; TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 12). Il divieto di rappresentare clienti con interessi contrastanti si applica non solo ai singoli mandati dell'avvocato interessato, ma pure a tutti i casi in corso o conclusi trattati da avvocati di uno stesso studio legale a prescindere dal loro statuto (associati o collaboratori) [DTF 145 IV 218, consid. 2.2.; BSK StPO
– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 10].
E. 3 . 3.1. Il reclamante sostiene vi sia un conflitto d’interessi in seno allo studio legale PI 1 per il patrocinio congiunto di PI 2 e dei coniugi PI 3PI 4, che minerebbe sia i suoi interessi quale imputato sia quelli di PI 2 quale accusatrice privata, poiché riporterebbe nel procedimento penale MP 2023.1689 interessi ed accuse derivanti esclusivamente dalla persona di PI 3 e dal coniuge, a titolo personale.
E. 3.2 Il magistrato inquirente, come indicato, ha negato tale conflitto d’interesse e ha concluso che, rivestendo PI 3 la carica di amministratrice unica della società ed essendo stata sentita in veste di accusatrice privata in rappresentanza della società, “ è chiaro che il patrocinatore l’abbia assistita (visto che è solo lei l’organo della società) ”. In merito a PI 4 si è limitato ad evidenziare che la sua posizione non è in collisione di interessi con quella della società. Ha infine aggiunto che il patrocinio dei coniugi PI 3PI 4 nell’ambito di una procedura di reclamo “ non muta il discorso, ritenuto che è la PI 2 ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e eventuali (contro) denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di interessi ”.
E. 3.3 Ora, come visto, tra le parti PI 3 (amministratrice unica e azionista al 50% della società PI 2) e PI 4 (coniuge di quest’ultima e amministratore di fatto della medesima società) da un lato, e RE 1 (azionista per l’altro 50% della PI 2 e unico socio della __________ Sagl) dall’altro lato, hanno preso avvio numerose procedure sia penali sia civili, in parte ancora pendenti, in parte già concluse. Come risulta dagli atti (cfr. decisione 22.04.2024 della Pretura di __________, OR.2023.127), ad oggi, le cause di natura civile esistenti tra le parti sono le seguenti: - OR 2023.127: promossa dalla __________ Sagl contro PI 2, chiedente la condanna al pagamento di CHF 90'542.40 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione, così come l’accertamento dell’incapacità di postulazione dello studio legale PI 1 quale patrocinatore di PI 2; - OR.2023.53: promossa da RE 1 e dalla moglie __________ contro PI 2 e volta all’accertamento dell’inesistenza dei crediti oggetto di due precetti esecutivi fatti spiccare nei loro confronti; la procedura è stata stralciata per intervenuto ritiro dei precetti esecutivi; - SO.2023.117: promossa da RE 1 e __________ Sagl contro RE 1 con richiesta di adozione di misure ex art. 731b CO; - CM.2023.430: promossa da RE 1 contro PI 2 e vertente sulla contestazione della delibera assembleare concernente la nomina dell’ufficio di revisione; la causa è divenuta priva di oggetto, essendo la trattanda stata ripresa in una successiva assemblea le cui delibere, contestate, sono oggetto della causa n. CM.2023.462; - CM.2023.462: promossa da RE 1 contro PI 2, avente per oggetto la contestazione della delibera assembleare e conclusasi con l’autorizzazione ad agire. I procedimenti penali pendenti sono invece i seguenti: - MP 2023.1689: promosso con denuncia di PI 2, tramite la sua amministratrice unica PI 3, nei confronti di RE 1 per i reati di appropriazione indebita, furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele, ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro l’onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e concorrenza sleale; procedimento oggetto della presente decisione per quanto riguarda l’accertamento di un conflitto d’interessi in capo al patrocinatore avv. PR 2; - CRP 60.2023.184: promosso con denuncia 15.06.2023 di RE 1 nei confronti di PI 3 e PI 4 per titolo di amministrazione infedele, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, attualmente pendente presso questa Corte in seguito al reclamo contro il decreto di non luogo a procedere emesso il 26.06.2023 dal procuratore pubblico nei confronti dei coniugi PI 3PI 4 (NLP 1602/2023).
E. 3.4 In concreto, è evidente ed incontestato che l’avv. PI 1 dello studio legale PR 2 patrocina la società PI 2 nel procedimento MP 2023.1689, nel cui ambito, il 28.02.2023, egli ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia a nome di PI 2 contro RE 1, indicando esplicitamente di patrocinare la società, firmando il documento redatto e producendo la relativa procura sottoscritta dall’amministratrice unica PI 3, rappresentante della società (cfr. AI 1, inc. MP 2023.1689). Appare altrettanto evidente che lo studio legale PI 1 patrocina anche PI 3 e PI 4 personalmente nel procedimento pendente davanti a questa Corte per il reclamo presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 a favore dei coniugi PI 3PI 4 (CRP 60.2023.184), nel cui ambito l’avv. __________, collaboratore del predetto studio legale, ha inoltrato uno scritto datato 21.07.2023, nel quale comunicava esplicitamente che “ il nostro studio legale è stato incaricato dalla Signora PI 3 e dal Signor PI 4 di tutelare i loro interessi (v. procure annesse) ”, allegando le relative procure. In seguito, nell’ambito di detta procedura, lo studio PR 2 ha presentato ulteriori richieste di proroga così come le osservazioni al reclamo e l’allegato di duplica.
E. 3.5 Si rileva che i due predetti procedimenti, come anche i numerosi contenziosi civili, trattano sostanzialmente dei medesimi fatti e della medesima fattispecie litigiosa, ovvero la gestione e conduzione della società, sia da una parte sia dall’altra. Le parti, da un lato il qui reclamante e dall’altro i coniugi PI 3PI 4, in evidente contrasto tra di loro, si rimproverano, infatti, reciprocamente di aver falsificato documenti, di avere mal amministrato, nonché di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni alla società e a loro personalmente. Già solo il fatto che esse abbiano avviato reciprocamente, agendo sia personalmente sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche, permette di ritenere l’esistenza di interessi divergenti tra l’azionista, e amministratrice unica, e la società. Ciò porterebbe infatti il patrocinatore in questione a non poter difendere liberamente gli interessi dei suoi clienti, contravvendo in questo modo al suo obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza e in piena indipendenza. Il conflitto d’interessi, così come avvenuto in sede civile, dev’essere pertanto confermato. Ne segue che il reclamo formulato da RE 1 deve essere accolto e la decisione del procuratore pubblico annullata. È accertato un conflitto d’interessi dello studio legale PR 2, __________, che non può patrocinare, nella vertenza penale inc. MP 2023.1689, la società PI 2 . Il procuratore pubblico dovrà impartire a PI 2, a PI 3 e PI 4 un breve termine entro il quale comunicare il nominativo del nuovo patrocinatore.
E. 4 . Visto quanto precede, il reclamo deve essere accolto, il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico è di conseguenza annullato. L’incarto MP 2023.1689 è ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti nel senso delle considerazioni espresse. Non si prelevano tassa di giustizia e spese ( art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 127, 379 ss. e 393 ss. CPP, 12 LLCA, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: a. Il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato. b. È accertato un conflitto d’interessi dello studio legale PI 1, __________, degli avvocati che lo compongono o che con esso collaborano, che non possono patrocinare, nella vertenza penale inc. MP 2023.1689 la società PI 2 così come neppure PI 3 e PI 4. c. Gli atti dell’inc. MP 2023.1689 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti (consid. 3.5. in fine ).
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrer Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2023.228
Lugano
23 maggio 2024/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente,
cancelliera:
Diana Buetti
sedente per statuire sul reclamo 11/12.09.2023 presentato da
RE 1
contro
richiamate le osservazioni 15/18.09.2023 e 17/20.11.2023 (duplica) del magistrato inquirente, 23/25.10.2023 e 30.11/01.12.2023 (duplica) dellavv. PR 2, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 10/13.11.2023 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Facendo riferimento al consid. 2.5.2. della DTF 138 II 162, in cui viene precisato il contenuto dellart. 12 LLCA, il procuratore pubblico ha concluso che la situazione evocata dal Tribunale federale è, tuttavia, esclusa nel caso concreto, poiché PI 3 rivestirebbe infatti, la carica di amministratrice unica di PI 2 e sarebbe stata sentita in veste di accusatrice privata in rappresentanza della società nel corso del verbale del 22 agosto scorso e sarebbe quindi chiaro che il patrocinatore l'abbia assistita (visto che è solo lei l'organo della società). Anche la posizione di PI 4 non sarebbe in collisione di interessi con quella di PI 2 (p. 1). Egli ha pure concluso che il fatto che il medesimo Studio Legale abbia assunto il patrocinio di PI 3 e PI 4 nell'ambito di una procedura di reclamo davanti alla CRP non muta il discorso, ritenuto che è PI 2 (rappresentata da PI 3) ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e eventuali (contro) denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di interessi (p. 2). Da notare che, mediante scritto del 29.08.2023, coevo alla ricevuta del decreto di cui sopra del magistrato inquirente, i legali di RE 1 hanno rinnovato la richiesta al magistrato inquirente di assegnare a PI 2 un termine di 10 giorni per incaricare un nuovo patrocinatore, chiedendo la sospensione di tutti gli atti istruttori già previsti (AI 28, inc. MP 2023.1689).
in diritto
1.3.
1.4.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 127, 379 ss. e 393 ss. CPP, 12 LLCA, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera