Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv.
E. 1.2 Il gravame, inoltrato 27/31.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 14.07.2023 del giudice della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 14.07.2023 con cui il giudice della Pretura penale ha ritenuto la sua opposizione irricevibile (in quanto tardiva). Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
E. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 2.1 Giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta. Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; in assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP). Se la validità dell’opposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare d’ufficio la validità dell’opposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessa non è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni ( decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.). In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dell’opposizione ( decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).
E. 2.2 Salvo disposizione contraria, le comunicazioni delle autorità penali – tra cui il decreto di accusa (art. 353 cpv. 3 CPP) – rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP; decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.). La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP). L’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_446/2016 del 27.06.2016 consid. 2.3.), stabilisce che la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. La finzione della notificazione prevista da questa norma costituisce una delle numerose regolamentazioni del termine necessario al regolare svolgimento del procedimento (decisioni TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; 6B_554/2020 del 23.09.2020 consid. 1.3.5). Questa finzione si applica anche ove il destinatario abbia chiesto alla Posta di prolungare il periodo di giacenza dell’invio, segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza. Infatti, eventuali accordi particolari con La Posta non permettono di differire la notificazione, considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; DTF 141 II 429 consid. 3.1.; decisione TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 4.2. con numerosi riferimenti). La sicurezza del diritto, il principio della parità di trattamento e il divieto dell’abuso di diritto esigono che le regole sulla comunicazione delle decisioni siano di applicazione chiara e uniforme, escludendo che il momento in cui sorgono le conseguenze procedurali della notificazione sia stabilito da istruzioni particolari impartite dal destinatario alla Posta (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; DTF 141 II 429 consid. 3.3.2). Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che le impone di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono, segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 1.1.; 6B_1455/2021 dell’11.01.2023 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l’apertura del procedimento e perdura per tutto il corso dello stesso (decisioni TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.; 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3. ). Se l’autorità rimane a lungo inattiva, detto obbligo non può essere preteso oltre (BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). In ogni caso occorre procedere ad una ponderazione degli interessi (BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Non essendo un obbligo illimitato nel tempo, non é infatti possibile pretendere dalle parti al procedimento che siano per anni costantemente raggiungibili e che segnalino alle autorità anche le assenze più brevi per non subire pregiudizi giuridici. L’applicazione della notificazione impone dunque di prendere in considerazione anche la durata del procedimento e le circostanze del caso (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3. con rinvii). Per quanto riguarda la durata di attenzione necessaria, il Tribunale federale ha più volte ritenuto sostenibile un periodo fino a un anno dall’ultimo atto procedurale dell’autorità (decisioni TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 3.; 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.; 6B_826/2023 del 26.10.2023 consid. 2.2.). Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisione TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi la notificazione di atti ufficiali, è tenuto a ritirare la sua corrispondenza o, se si assenta dal proprio domicilio, ad adottare le misure adeguate affinché gli possa comunque pervenire. In caso contrario egli è reputato aver preso conoscenza, alla scadenza del termine di giacenza, del contenuto degli invii raccomandati trasmessigli dall’autorità. Il destinatario deve, se del caso, designare un rappresentante, fare inoltrare la sua corrispondenza, comunicare alle autorità la sua assenza prolungata o indicare loro il nuovo indirizzo di notificazione (decisioni TF 6B_1057/2022 del 03.03.2023 consid. 1.1.; 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2.; 139 IV 228 consid. 1.1.). Una richiesta di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente e appropriata (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3. con riferimenti).
E. 2.3 Giusta l’art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze. Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore. Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. Secondo l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).
E. 3.1 Si è detto che l’opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione del decreto d’accusa in applicazione dell’art. 354 cpv. 1 CPP. Nel caso in disamina il decreto di accusa 20.04.2023 (DA __________) è stato intimato all’imputato, tramite invio raccomandato, lo stesso giorno. Dal track and trace di questo invio (no. __________) si evince che il 21.04.2023 l’imputato è stato avvisato per il ritiro; il 22.04.2023 la busta è giunta al punto di ritiro/all’ufficio di recapito; il 23.04.2023 l’imputato ha attivato l’ordine di prorogare la scadenza; il 24.04.2023 il termine di giacenza è stato “ prolungato dal destinatario ”; il 19.05.2023 l’atto è stato ritirato dall’imputato. Si ha dunque che, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere il 22.04.2023 ed è venuto a scadere il 28.04.2023, per cui il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione, che ha iniziato a decorrere il 29.04.2023, è giunto a scadenza l’8.05.2023, termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP). In queste circostanze l’opposizione inoltrata con scritto 22/23.05.2023 dev’essere considerata tardiva. Come visto sopra, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il fatto che l’imputato abbia prolungato il periodo di giacenza dell’invio non ha alcuna influenza sul la decorrenza del termine secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione.
E. 3.2.1 RE 1 contesta che la finzione della notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP sia applicabile al caso concreto. Egli sostiene che dopo il suo interrogatorio (13.11.2022) non sarebbe stato esperito alcun atto istruttorio, di modo che non poteva dunque aspettarsi in alcun modo la notifica del decreto di accusa, essendo trascorsi quasi sei mesi dall’ultimo atto. Adduce altresì che, essendo stato interrogato unicamente dalla polizia (e non dal magistrato inquirente), avrebbe piuttosto potuto aspettarsi l’emanazione di un decreto di abbandono (avendo reputato di aver sufficientemente spiegato e chiarito la dinamica dell’incidente) o perlomeno che venisse interrogata la sua compagna (prima dell’emanazione del decreto di accusa). Reputa pure che la giurisprudenza richiamata dal giudice della Pretura penale sarebbe applicabile solo in maniera parziale al caso concreto. Censura pure una violazione del diritto di essere sentito del giudice della Pretura penale, avendo fondato la sua decisione anche sull’avvenuta notifica del decreto 07.02.2023 (inc. __________), di cui il suo legale ne sarebbe stato all’oscuro (non patrocinandolo in quella procedura), dal momento che non sarebbe stato acquisito nell’incarto penale __________ e non sarebbe nemmeno stato disposto il suo richiamo. Non avrebbe potuto immaginare che il predetto decreto gli venisse opposto in questo procedimento penale.
E. 3.2.2 Occorre in primo luogo rilevare che il reclamante ben sapeva che a suo carico era pendente un procedimento penale, essendo stato interrogato dalla polizia il 13.11.2022 come imputato per titolo di infrazione alle norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine in relazione all’incidente della circolazione stradale accaduto il 05.11.2022 (cfr. AI 1 – inc. DA __________). Nulla muta il fatto che RE 1 sia stato interrogato soltanto dalla polizia, e non dal procuratore pubblico (come peraltro da costante prassi nell’ambito della LCStr), essendo stato debitamente informato dall’agente interrogante dell’apertura di un procedimento penale a suo carico per i predetti reati in occasione del suo interrogatorio del 13.11.2022 (cfr. suo verbale d’interrogatorio 13.11.2022, p. 1/4, AI 1 – inc. DA __________). A tal proposito si ricorda che il pubblico ministero può immediatamente emanare un decreto di accusa ai sensi dell’art. 309 cpv. 4 CPP. Va inoltre tenuto presente che, come esposto nel consid. b., qualche mese dopo – segnatamente il 07.02.2023 e il 21.03.2023 – il presidente della Pretura penale ha intimato due decreti all’imputato, dai quali emerge in maniera incontrovertibile questa circostanza [cfr. AI 3, p. 1 e AI 4, p. 2 dell’inc. DA __________: “ preso atto che il Procuratore pubblico Moreno Capella ha nel frattempo aperto nei confronti dell’accusato un nuovo procedimento penale per i reati di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e guida in stato di inattitudine (veicolo a motore, altri motivi) (art. 91 cpv. 2 b LCStr )”]. Giova al riguardo rilevare che sia il decreto del 07.02.2023 – peraltro menzionato soltanto “ a titolo meramente abbondanziale ” nella motivazione del giudice della Pretura penale (cfr. decreto 14.07.2023, p. 3 § 5) –, ma anche quello del 21.03.2023, sono stati acquisiti agli atti dell’incarto DA __________ quali AI 3 / AI 4 e sono stati indicati nel verbale del procedimento giusta l’art. 77 CPP. Non va del resto dimenticato che, unitamente all’opposizione al decreto di accusa del 22/23.05.2023, l’avv. __________ ha chiesto al magistrato inquirente l’accesso agli atti (cfr. AI 7, p. 2, inc. DA __________). Ne discende che l’argomentazione del reclamante secondo cui il decreto impugnato deve essere annullato/riformato per una manifesta violazione del diritto di essere sentito in merito alla notifica del decreto 07.02.2023 della Pretura penale e menzionato (a titolo abbondanziale) nel decreto impugnato, è priva di fondamento. In queste circostanze RE 1 era perfettamente consapevole dell’esistenza del suddetto procedimento penale: egli doveva dunque attendersi la possibile notificazione dei relativi atti, non solo dopo il suo interrogatorio del 13.11.2022 [tra cui un’eventuale emanazione di un decreto di abbandono come da lui stesso ammesso nel reclamo (p. 7 punti 26./27., p. 8 punto 32.)], ma anche dopo il decreto di sospensione del 21.03.2023, con il quale è stato sospeso un altro procedimento penale a suo carico (inc. __________) fintanto che il procuratore generale sostituto non avesse deciso sul nuovo procedimento penale aperto a carico dell’imputato per infrazione alle norme della LCStr. Come detto sopra (cfr. consid. 2.2.), secondo la giurisprudenza il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale non è illimitato nel tempo, ciò che impone di prendere in considerazione anche la durata del procedimento e le circostanze del caso nell’applicazione della finzione della notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. L’Alta Corte ha recentemente confermato che un lasso di tempo fino a un anno dall’ultimo atto procedurale dell’autorità possa ancora giustificare una tale finzione [decisione TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 3., che rinvia, tra l’altro, alla decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3. indicata dal giudice della Pretura penale nel decreto impugnato (cfr. p. 3 § 3)]. Nella decisione del 19.09.2019 che riguarda infrazioni alle norme della circolazione stradale il Tribunale federale ha ritenuto troppo lungo un periodo di undici mesi, ove non vi è stato alcun contatto da parte delle autorità dopo un controllo di polizia; la finzione della notificazione in quello specifico caso non poteva trovare applicazione, reputando piuttosto giustificato un periodo di mezzo anno in base alla buona fede e in considerazione delle circostanze del caso (decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.). Questa giurisprudenza è stata richiamata anche da RE 1 nel suo reclamo. Sostiene che nel suo caso si sarebbe “ andati oltre rispetto ” a quella fattispecie in cui dopo un controllo di polizia non sarebbe più accaduto nulla, mentre egli non solo è stato interrogato dalla polizia, ma ha pure potuto illustrare i fatti accaduti quel giorno e indicare il nominativo dell’unico testimone presente (la sua compagna). Non avrebbe dunque potuto considerare il fatto di ricevere un decreto d’accusa, ma al massimo un decreto di abbandono, entro un periodo di qualche mese “ … non certamente di quasi sei ” (reclamo 27/28.07.2023, p. 7). Si è detto che RE 1 è stato interrogato dalla polizia il 13.11.2022 a seguito dell’incidente della circolazione stradale del 05.11.2022. In quell’occasione è stato reso attento che veniva interrogato come imputato e che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr) e di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr). Al termine del verbale l’imputato ha pure preso atto dall’agente interrogante “ … che vengo denunciato per i reati di cui sopra agli uffici competenti ” (suo verbale d’interrogatorio 13.11.2022, p. 4). Dal suo interrogatorio fino all’emanazione del decreto di accusa sono pertanto trascorsi cinque mesi e sette giorni (e ciò senza nemmeno considerare la notifica dei due decreti del 07.02.2023 e del 21.03.2023 da cui risulta manifestamente questo fatto). Si ha dunque che questo lasso di tempo è pertanto conforme al periodo di sei mesi reputato giustificato dal Tribunale federale nella decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019, in cui l’automobilista non era stato nemmeno interrogato dalla polizia, ma unicamente sottoposto a un controllo di polizia, e nulla più. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti. Il giudice della Pretura penale ha pertanto correttamente ritenuto, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, che nel caso in esame sia applicabile la finzione della notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP in considerazione del fatto che dall’interrogatorio di RE 1 del 13.11.2022 fino all’emanazione del decreto di accusa 20.04.2023 sono trascorsi cinque mesi e sette giorni. Ne consegue che a ragione il giudice ha reputato l’opposizione irricevibile poiché tardiva. Il decreto 14.07.2023 (inc. __________) va dunque tutelato.
E. 4 Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di RE 1, __________. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). L Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2023.197
Lugano
8 marzo 2024/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 27/31.07.2023 presentato da
RE 1
contro
richiamate le osservazioni 10/11.08.2023 e 27/28.09.2023 (duplica) del giudice della Pretura penale, concludenti per la reiezione del gravame, nonché lo scritto 18/21.08.2023 del procuratore generale sostituto, che comunica di non avere osservazioni da formulare, postulando la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
richiamata infine la replica 20/21.09.2023 di RE 1, con la quale contesta le osservazioni del giudice della Pretura penale e conclude chiedendo che questa Corte abbia a giudicare come alle conclusioni riportate in ingresso al reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Il decreto è stato intimato allimputato a mezzo raccomandata il medesimo giorno.
Dal profilo materiale ha sostenuto che lincidente sarebbe stato provocato da un animale selvatico che aveva attraversato inaspettatamente la carreggiata.
1.
Il reclamante, esposti i fatti e ricordato il diritto, censura anzitutto una violazione del diritto di essere sentito. A suo dire il giudice della Pretura penale avrebbe fondato la sua decisione anche sullavvenuta notifica del decreto 07.02.2023 (inc. __________), di cui il suo legale ne sarebbe stato alloscuro (non avendo assunto il suo patrocinio in quella procedura), non essendo stato acquisito nellincarto penale __________ e non essendo nemmeno stato disposto il suo richiamo. Non avrebbe potuto immaginare che il predetto decreto gli venisse opposto in questo procedimento penale. Già solo per questo motivo il giudizio impugnato meriterebbe di essere annullato/riformato.
2.
Con riferimento alla finzione della notificazione ai sensi dellart. 85 cpv. 4 lit. a CPP reputa che la sua opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata ricevibile, dal momento che egli non aveva potuto in alcun modo attendersi la notifica del decreto di accusa in considerazione del fatto che dopo il suo interrogatorio non era stato esperito alcun atto istruttorio (tra cui linterrogatorio della sua compagna), tranne la promozione dellaccusa (cinque mesi dopo).
Lincidente della circolazione stradale sarebbe occorso per cause di forza maggiore. Di conseguenza non gli può essere mosso alcun rimprovero per il fatto di non essere rimasto, con negligenza, in attesa di un decreto di accusa, dato che era stato sentito soltanto dalla polizia e avrebbe potuto aspettarsi lemanazione di un decreto di abbandono (avendo reputato di aver sufficientemente spiegato e chiarito la dinamica dellincidente) o perlomeno attendersi che venisse interrogata la sua compagna (prima dellemanazione del decreto di accusa).
Ritiene in estrema sintesi che la giurisprudenza richiamata dal giudice della Pretura penale sarebbe solo parzialmente applicabile al caso concreto. Egli non avrebbe in alcun modo potuto considerare la possibilità di ricevere un decreto di accusa visti il tempo trascorso dal suo interrogatorio (quasi sei mesi) e quanto successo.
in diritto
1.2.
Se la validità dellopposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare dufficio la validità dellopposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessanon è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.).In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dellopposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).
Lart. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_446/2016 del 27.06.2016 consid. 2.3.), stabilisce che la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.La finzione della notificazione prevista da questa norma costituisce una delle numerose regolamentazioni del termine necessario al regolare svolgimento del procedimento (decisioni TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; 6B_554/2020 del 23.09.2020 consid. 1.3.5). Questa finzione si applica anche ove il destinatario abbia chiesto alla Posta di prolungare il periodo di giacenza dellinvio, segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza. Infatti, eventuali accordi particolari con La Posta non permettono di differire la notificazione, considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; DTF 141 II 429 consid. 3.1.; decisione TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 4.2. con numerosi riferimenti). La sicurezza del diritto, il principio della parità di trattamento e il divieto dellabuso di diritto esigono che le regole sulla comunicazione delle decisioni siano di applicazione chiara e uniforme, escludendo che il momento in cui sorgono le conseguenze procedurali della notificazione sia stabilito da istruzioni particolari impartite dal destinatario alla Posta (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; DTF 141 II 429 consid. 3.3.2).
Come visto sopra, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il fatto che limputato abbia prolungato il periodo di giacenza dellinvio non ha alcuna influenza sulla decorrenza del termine secondo lart. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione.
3.2.1.
RE 1 contesta che la finzione della notificazione ai sensi dellart. 85 cpv. 4 lit. a CPP sia applicabile al caso concreto. Egli sostiene che dopo il suo interrogatorio (13.11.2022) non sarebbe stato esperito alcun atto istruttorio, di modo che non poteva dunque aspettarsi in alcun modo la notifica del decreto di accusa, essendo trascorsi quasi sei mesi dallultimo atto. Adduce altresì che, essendo stato interrogato unicamente dalla polizia (e non dal magistrato inquirente), avrebbe piuttosto potuto aspettarsi lemanazione di un decreto di abbandono (avendo reputato di aver sufficientemente spiegato e chiarito la dinamica dellincidente) o perlomeno che venisse interrogata la sua compagna (prima dellemanazione del decreto di accusa). Reputa pure che la giurisprudenza richiamata dal giudice della Pretura penale sarebbe applicabile solo in maniera parziale al caso concreto.
Censura pure una violazione del diritto di essere sentito del giudice della Pretura penale, avendo fondato la sua decisione anche sullavvenuta notifica del decreto 07.02.2023 (inc. __________), di cui il suo legale ne sarebbe stato alloscuro (non patrocinandolo in quella procedura), dal momento che non sarebbe stato acquisito nellincarto penale __________ e non sarebbe nemmeno stato disposto il suo richiamo. Non avrebbe potuto immaginare che il predetto decreto gli venisse opposto in questo procedimento penale.
3.2.2.
Si è detto che RE 1 è stato interrogato dalla polizia il 13.11.2022 a seguito dellincidente della circolazione stradale del 05.11.2022. In quelloccasioneè stato reso attento che veniva interrogato come imputato e che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale perinfrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr) e di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr). Al termine del verbale limputato ha pure preso atto dallagente interrogante che vengo denunciato per i reati di cui sopra agli uffici competenti (suo verbale dinterrogatorio 13.11.2022, p. 4). Dal suo interrogatorio fino allemanazione del decreto di accusa sono pertanto trascorsi cinque mesi e sette giorni (e ciò senza nemmeno considerare la notifica dei due decreti del 07.02.2023 e del 21.03.2023 da cui risulta manifestamente questo fatto). Si ha dunque che questo lasso di tempo è pertanto conforme al periodo di sei mesi reputato giustificato dal Tribunale federale nella decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019, in cui lautomobilista non era stato nemmeno interrogato dalla polizia, ma unicamente sottoposto a un controllo di polizia, e nulla più. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.
Il giudice della Pretura penale ha pertanto correttamente ritenuto, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, che nel caso in esame sia applicabile la finzione della notificazione ai sensi dellart. 85 cpv. 4 lit. a CPP in considerazione del fatto che dallinterrogatorio di RE 1 del 13.11.2022 fino allemanazione del decreto di accusa 20.04.2023 sono trascorsi cinque mesi e sette giorni.
Ne consegue che a ragione il giudice ha reputato lopposizione irricevibile poiché tardiva. Il decreto 14.07.2023 (inc. __________) va dunque tutelato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera