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60.2023.13

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha mantenuto misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP e non ha concesso l'alloggio esterno. Prematuro: necessario periodo di valutazione nuovo lavoro esterno e aggiornamento peritale; ancora presenti fragilità caratteriali

Ticino · 2023-03-01 · Italiano TI
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L’art. 10 cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG – la competenza, fra l’altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h); a prolungare le misure terapeutiche stazionarie ex art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c), nonché ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d cpv. 1 CP (lit. i). Contro queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

E. 1.2 Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.3 Il gravame, inoltrato il 21.01.2023 contro la decisione 10.01.2023 notificata al reclamante il 12.01.2023 (AI 23, inc. GPC __________) è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), e proponibile (art. 393 CPP). Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

E. 2.1 Giusta l’art. 56 cpv. 6 CP la misura i cui presupposti non sono più adempiuti dev’essere soppressa. Per l’art. 62c cpv. 1 CP la misura è soppressa se la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo (lit. a); o è stata raggiunta la durata massima secondo gli art. 60 e 61 CP e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale (lit. b); oppure non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata (lit. c). L’autorità competente - in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi nella sua veste di giudice dell’applicazione della pena (art. 73 LOG) - esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito una volta all’anno, dopo aver sentito il collocato e chiesto una relazione alla direzione dell’istituzione di esecuzione (art. 62d cpv. 1 CP). Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 CP).

E. 2.2 Secondo l’art. 90 cpv. 2bis CP le misure di cui agli art. 59-61 e 64 CP possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’art. 77a cpv. 2 e 3 CP si applica per analogia (BSK Strafrecht - B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 77a CP n. 14).

E. 2.3 Per l’art. 77a CP la pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (cpv. 1). In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli (cpv. 2). Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione (cpv. 3). In quanto fase del regime progressivo dell’esecuzione di una pena di lunga durata o di una misura stazionaria l’alloggio esterno non può essere accordato né prima che il detenuto abbia svolto con successo un lavoro esterno, né senza che l’alloggio esterno sia accompagnato dal lavoro esterno (CR Code pénal I - B. VIREDAZ / A. VALLOTTON, art. 77a CP n. 11; BSK Strafrecht - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP n. 3a e 13). Presupposti dell’alloggio esterno sono l’essersi comportato correttamente durante il lavoro esterno e disporre di un adeguato alloggio privato, che si tratti di un proprio appartamento o un diritto d’abitazione presso terzi (BSK Strafrecht - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP

n. 12).

E. 3.1 La Direzione delle Strutture carcerarie cantonali nei propri rapporti di data 10.06.2022 (AI 4, inc. GPC __________) e 3.08.2022 (AI 100, inc. GPC __________) ha valutato discreto il comportamento di RE 1 nei confronti del personale di custodia e dei co-detenuti, evidenziando una certa sua difficoltà a relazionarsi con i co-detenuti così come a mantenere in ordine la propria camera, oltre che a essere trascurato nella sua igiene personale. Dal profilo comportamentale (privo di sanzioni disciplinari) e dell’atteggiamento tenuto in carcere (dal 23.07.2012) la Direzione ha espresso un preavviso non sfavorevole circa la richiesta di lavoro e alloggio esterni, tuttavia rilevando come fosse da considerare il licenziamento del 20.05.2022 per comportamento inadeguato. Inoltre ha evidenziato di non essere in possesso della documentazione comprovante la nuova attività lavorativa e nemmeno del contratto di locazione per un alloggio (AI 100, inc. GPC __________).

E. 3.2 L’UAR, che dopo il licenziamento e l’infortunio del reclamante del 20.05.2022 si è adoperato per trovargli una nuova occupazione nel laboratorio protetto della Cooperativa __________ a decorrere dal 18.07.2022, nel rapporto 27.07.2022 (AI 5, inc. GPC __________), pur rilevando l’atteggiamento adeguato e il buon rendimento tenuto da RE 1 nella prima settimana di stage del nuovo impiego, ha evidenziato la necessità di valutare la continuità di tale progetto lavorativo dopo un congruo periodo di tempo. Ha pertanto preavvisato favorevolmente la concessione del lavoro e alloggio esterno solo dopo lo svolgimento dell’attività del lavoro esterno presso la Cooperativa __________ per un periodo di 3 mesi e alle condizioni di: mantenere l’attività lavorativa, presentare un regolare contratto d’affitto, proseguire il sostegno terapeutico da parte di un servizio/terapeuta esterno. Ha inoltre dichiarato essere utile mantenere la misura stazionaria in capo al reclamante, in considerazione dell’evoluzione (malgrado tutto) del percorso da lui intrapreso, e dell’importanza per lui di prendere ulteriore coscienza delle sue responsabilità circa la rottura del precedente rapporto di lavoro.

E. 3.3 Nel rapporto 27.07.2022 del Servizio medico-psichiatrico delle SCC, nell’ambito della procedura di rivalutazione della misura ex art. 59 cpv. 3 CP, la dott.ssa __________ ha rilevato l’evoluzione globalmente positiva del lungo trattamento psicoterapeutico seguito da RE 1 con la psicologa __________ (con colloqui quindicinali), che ha consentito di incidere sui suoi tratti di personalità maggiormente problematici. In generale il reclamante è divenuto più consapevole del funzionamento interno, migliorando le proprie capacità riflessive e consolidando le strategie funzionali per gestire i momenti di difficoltà. Tuttavia permangono in lui delle fragilità del carattere, in particolare sul piano relazionale, con ricorso a difese narcisistiche-onnipotenti, sebbene meno rigide. Dopo la partenza della psicologa __________ - verso fine ottobre 2021 - le sedute sono proseguite con la psichiatra __________ con frequenza ogni 4/6 settimane. A seguito degli accadimenti occorsi al reclamante il 20.05.2022 (infortunio e licenziamento in tronco) il percorso fino a quel momento positivo ha subito un’interruzione, che ha portato a far ripensare le tappe e i tempi necessari per l’accompagnamento all’esterno. La psichiatra ha quindi concluso dichiarando che ancora non sono date le condizioni per un cambiamento della misura (AI 6, inc. GPC __________). Nel successivo rapporto del 16.08.2022, inerente alla richiesta di passaggio all’alloggio esterno, la dott.ssa __________ - constatato come il reclamante, dopo la brusca interruzione del 20.05.2022, abbia potuto riprendere l’attività lavorativa con soddisfazione personale e senza problemi particolari, ha segnalato di non intravedere controindicazioni alla concessione dell’alloggio esterno, posto che in un’ottica prettamente psichiatrica RE 1 si sarebbe mostrato in grado di analizzare l’accaduto in maniera critica e sufficientemente matura (AI 99, inc. GPC __________).

E. 3.4 Previa audizione personale di RE 1 il 28.10.2022, la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, in data 4.11.2022, ha espresso preavviso negativo sia all’alloggio esterno e sia alla liberazione dalla misura, ritenendo queste richieste premature posto che il reclamante non dispone di un alloggio esterno pronto ad accoglierlo, né vi è uno psicoterapeuta esterno pronto a rilevarne la presa a carico. Nel contempo la Commissione ha espresso l’auspicio che - prima di eventuali nuove aperture - venga effettuato un approfondimento peritale, considerati gli accadimenti del maggio 2022 come anche il lasso di tempo, di oltre due anni e mezzo, trascorso dall’ultimo referto peritale. In particolare essa ha riscontrato nel reclamante il persistere delle sue difficoltà a porsi di fronte ai propri errori, banalizzandoli. Egli avrebbe difficoltà a confrontarsi con il proprio vissuto: per lui va tutto bene. La Commissione ha poi rilevato come ad ogni apertura del regime progressivo egli è incorso in infrazioni comportamentali. È quanto accaduto col passaggio in sezione aperta, lavorando all’Orto; con la concessione del primo congedo (recatosi al Centro commerciale Fox Town, anziché far subito rientro in carcere) e più recentemente col passaggio al lavoro esterno, facendosi licenziare in tronco per aver consumato alcolici nonché per aver avuto un comportamento quantomeno inopportuno con una dipendente del convento. Atteggiamento questo che ha preoccupato in modo particolare la Commissione, tenuto conto che i periti hanno diagnosticato al reclamante il frotteurismo (parafilia consistente nell’impulso di toccare e strofinarsi contro persone non consenzienti ai fini della propria eccitazione e piacere sessuale).

E. 3.5 Se per il lavoro esterno in questa sede è stato prodotto il più recente contratto di lavoro presso il laboratorio protetto della Cooperativa __________, valido dall’1.02.2023 al 5.04.2023 per un impiego non più al 100 % bensì all’85 % per 4 giorni la settimana, per l’alloggio esterno non vi è agli atti alcuna documentazione. Come rilevato dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e come peraltro riconosciuto dal reclamante stesso, l’alloggio da lui previsto è del tutto precario, così che egli di fatto non dispone di una soluzione abitativa pronta ad accoglierlo stabilmente. Tutte le autorità interpellate concordano sul fatto che gli accadimenti del 20.05.2022 hanno determinato una battuta d’arresto nel percorso riabilitativo del reclamante. L’esser stato licenziato in tronco, a distanza di soli tre mesi dal collocamento in regime di lavoro esterno presso una struttura particolare quale è il convento del __________ (reperita dopo numerose ricerche di lavoro rimaste infruttuose) per avere per di più infranto scientemente la condizione impostagli sul posto di lavoro di non consumare bevande alcoliche, oltre ad aver infastidito con un comportamento inopportuno (associato ad un disturbo nella sfera sessuale diagnosticatogli dai periti) un’altra dipendente del Convento, e ciò malgrado il lungo percorso di introspezione, analisi ed elaborazione che RE 1 sostiene oggi di non più necessitare per averne raggiunto gli obiettivi, conferma senz’altro il persistere, nel reclamante, di fragilità caratteriali ancora importanti sul fronte relazionale e che egli ancora non le sa affrontare con la necessaria serietà per scongiurare una sua ricaduta. Fragilità queste ultime che certamente impongono prudenza nei progressivi alleggerimenti di regime come emerso dalle preoccupazioni espresse dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Lo stesso UAR, dopo essere riuscito a reperire celermente un nuovo impiego in ambiente protetto, tuttavia per periodi di tempo determinati - lavoro che nondimeno riscuote il favore del reclamante - ha suggerito un congruo periodo di osservazione per valutare la continuità del progetto lavorativo iniziato da poco tempo, prima di progredire nella fase del lavoro e alloggio esterni, per il quale pone poi, quali condizioni, la presentazione di un regolare contratto di locazione, il mantenimento dell’attività lavorativa e la prosecuzione del sostegno terapeutico da parte di un servizio esterno, al momento non concretizzatosi in alcuna presa a carico da uno psicoterapeuta esterno. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dal canto suo, analizzato il percorso del reclamante, ha auspicato un approfondimento peritale - per il quale il reclamante in questa sede non si è opposto - prima di procedere con eventuali altre aperture. In tali circostanze si giustifica, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio impugnato, di non concedere a RE 1 - a questo stadio - il postulato alloggio esterno. Per quanto attiene alla rivalutazione del trattamento stazionario tutte le autorità interpellate ne hanno confermato la necessità e idoneità, tenuto conto dell’evoluzione globalmente positiva avuta dal reclamante dall’inizio dello stesso. Il Servizio medico-psicologico ha altresì evidenziato, nel prosieguo della misura, l’importanza per il reclamante di analizzare le sue responsabilità nella rottura del precedente rapporto di lavoro per evitare il ripetersi di simili situazioni in futuro. Mentre la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha rilevato la necessità per il reclamante di porsi di fronte al suo vissuto, alle sue fragilità e ai suoi errori così come quella di affrontare il contenuto delle sue perversioni in maniera libera e meno difesa. Alla luce di tutto ciò, rettamente il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, così che anche su questo punto il giudizio merita tutela.

E. 4 Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute per tener conto delle limitate possibilità economiche di RE 1, seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 56 segg., 59, 62 segg., 77a, 90 CP, 379 segg., 393 segg. CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 1 segg., 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   Il reclamo è respinto.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

E. 10 cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione della pena–in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG–la competenza, fra l’altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h); a prolungare le misure terapeutiche stazionarie ex art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c), nonché ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d cpv. 1 CP (lit. i).

Contro queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

1.2.

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

Il gravame, inoltrato il 21.01.2023 contro la decisione 10.01.2023 notificata al reclamante il 12.01.2023 (AI 23, inc. GPC __________) è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), e proponibile (art. 393 CPP).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 segg., 59, 62 segg., 77a, 90 CP, 379 segg., 393 segg. CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 1 segg., 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2023.13

Lugano

1 marzo 2023/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/24.01.2023 presentato da

RE 1

contro

richiamato lo scritto 30/31.01.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale, senza presentare osservazioni, rinvia ai considerandi della propria decisione, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

preso atto dello scritto 1/2.02.2023 del procuratore pubblico con cui comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

b.Con decisione 13.02.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, sulla base della perizia psichiatrica 8.10.2012 allestita dalla dr.ssa __________ ha ordinato il collocamento di PI 1 nella sezione chiusa del penitenziario cantonale La Stampa per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria (AI 13, inc. GPC __________).

c.Nelle decisioni 4.05.2015, 19.07.2016 (segnatamente sulla base del referto peritale del 23.04.2016 del dr. __________) e 19.07.2017 (in cui pure sono state richiamate le conclusioni della perizia del 23.04.2016) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato il mantenimento del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, accertata l’idoneità e la necessità dello stesso e non potendo altresì, a suo avviso, formulare una prognosi favorevole per la concessione della liberazione condizionale ex art. 62 cpv. 1 CP, anche nell’ipotesi di un trattamento ambulatoriale.

d.Nell’ambito di una nuova procedura di rivalutazione della misura stazionaria il giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiesto al dr. __________ un aggiornamento peritale, che quest’ultimo ha rassegnato il 17.07.2018. In base allo stesso, come pure tenuto conto dei rapporti della Direzione delle strutture carcerarie, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, del preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, così come dopo aver sentito PI 1 in data 18.10.2018, il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 24.10.2018 (inc. GPC __________) ha concluso per una prognosi non sfavorevole in merito al pericolo di recidiva e per l’assenza di un pericolo di fuga. Il magistrato ha quindi mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, ma ha ordinato il proseguimento della stessa in sezione aperta alle seguenti condizioni (al fine di limitare ulteriormente i rischi di ricaduta):

-divieto di contattare le vittime e le persone loro vicine;

-  divieto di contattare la ex moglie (tranne che per questioni inerenti ai figli e previa comunicazione all’operatore sociale di riferimento);

-  continuazione del trattamento psicoterapeutico;

-  mantenimento del risarcimento a favore delle vittime e del contributo per il mantenimento dei figli;

-  mantenimento del sostegno degli operatori accoglienti di Pollicino per gli incontri con il figlio minorenne (AI 19, inc. GPC __________).

e.In data 5.11.2018 il procuratore pubblico ha impugnato il suddetto giudizio davanti a questa Corte, che con sentenza 10.04.2019 lo ha respinto, riconoscendo il miglioramento della prognosi circa il pericolo di recidiva vista l’evoluzione positiva dimostrata dal reclamante grazie alla terapia seguita, e confermando il prosieguo della misura terapeutica stazionaria presso le Strutture carcerarie cantonali ma in sezione aperta (inc. CRP 60.2018.302).

f.In data 14.06.2019 RE 1 è stato trasferito presso lo Stampino per poi essere impiegato nella squadra presso l’azienda l’Orto di Muzzano (AI 23, inc. GPC __________).

g.Nell’ambito delle rivalutazioni annuali della misura terapeutica stazionaria ex art. 59. cpv. 3 CP con decisioni 7.02.2020 (AI 38, inc. GPC __________), 26.11.2020 (AI 56, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il mantenimento della stessa in capo al reclamante. Respinto una prima volta il 7.02.2020, nel giudizio del 26.11.2020 il magistrato, tenendo conto delle valutazioni di cui all’aggiornamento peritale 10.02.2020 del dr. __________ e ritenendo adempiuti i presupposti per procedere ad un’ulteriore apertura di regime, ha concesso a RE 1 il primo congedo assortendolo al rispetto di precise condizioni (inc. GPC __________).

h.Con decisione 28.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente confermato il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP. Nel contempo, ritenendo la prognosi quantomeno non sfavorevole circa il pericolo di fuga e di recidiva ha concesso a RE 1 il lavoro esterno.

Nell’intento dipermettergli un primo passo verso il suo reinserimento socio-lavorativo, pur mantenendo un controllo sull’attività svolta dal reclamante, il magistrato ha accolto il progetto proposto dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) volto a un’occupazione a tempo pieno presso il Convento Santa Maria dei Frati Cappuccini a __________. Ha invece respinto il progetto lavorativo indicato dal reclamante quale indipendente, siccome ritenuto avere prospettive professionali poco chiare e poco tangibili.

Al fine di mitigare il residuo pericolo di recidiva il magistrato ha assortito l’alleggerimento di regime concesso alle seguenti condizioni (cumulative):

in diritto

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L’art. 10 cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione della pena–in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG–la competenza, fra l’altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h); a prolungare le misure terapeutiche stazionarie ex art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c), nonché ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d cpv. 1 CP (lit. i).

Contro queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

1.2.

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

Il gravame, inoltrato il 21.01.2023 contro la decisione 10.01.2023 notificata al reclamante il 12.01.2023 (AI 23, inc. GPC __________) è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), e proponibile (art. 393 CPP).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 segg., 59, 62 segg., 77a, 90 CP, 379 segg., 393 segg. CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 1 segg., 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera