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60.2022.9

Reclamo contro l'ordine di sequestro, di rilevamenti segnaletici, di prelievo campione DNA e di allestimento profilo DNA

Ticino · 2022-10-12 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

E. 1.2 L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

E. 1.3 Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

E. 1.4 Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

E. 1.5 Si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

E. 1.5.1 Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

E. 1.5.2 Nel caso in esame il materiale (tra cui pure una smerigliatrice) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano, nel caso in esame, rispettate.

RE

E. 1.6 L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1quale imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA così come contro l’ordine per l’allestimento del profilo DNA, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Si deve quindi concludere che il principio della buona fede processuale non è stato violato.

Il presente gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021, è tempestivo e proponibile.

2.2.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Da quanto emerge dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (AI 12) RE 1 sarebbe stato fermato quello stesso giorno alle ore 05.25 da alcuni agenti della polizia cantonale presso il sedime __________. Egli è quindi stato interrogato quale imputato per titolo di sommossa e violazione di domicilio.Dal suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e l’ordine di prelievo del campione DNA (cfr. AI 12), emerge che l’imputato ne avrebbe“preso atto”, rifiutandosi però di firmare l’ordine della polizia cantonale.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se le misure ordinate rispettino il principio di proporzionalità.

A dire del procuratore pubblico le misure ossequierebbero tale principio in quanto all’imputato sarebbero stati sequestrati, quel giorno, diversi oggetti“(…) per i quali[RE 1](…) non ha voluto fornire spiegazioni di sorta (…). Attrezzi che possono essere considerati necessari per scardinare porte, cancelli e che diventano, così, mezzi di prova per quanto attiene al reato di violazione di domicilio e che si dovrà verificare da chi sono stati utilizzati (prelievo DNA e confronti di tracce papillari) (…)”(osservazioni 25.1.2022, p. 3).

Per quanto concerne il prelievo del DNA e l’ordine per l’allestimento di un profilo DNA di RE 1 da parte della polizia cantonale rispettivamente del ministero pubblico, non si comprende l’utilità di tali provvedimenti, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime __________ e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Il magistrato inquirente afferma, nelle sue osservazioni al presente reclamo, che“(…) l’ordine di prelievi segnaletici e del DNA non risulta affatto sproporzionata. Basti ricordare che al reclamante sono stati sequestrati oggetti (…) per i quali il reclamante non ha voluto fornire spiegazioni di sorta (…). Attrezzi che possono essere considerati necessari per scardinare porte, cancelli e che diventano, così, mezzi di prova per quanto attiene al reato di violazione di domicilio e che si dovrà verificare da chi sono stati utilizzati (prelievo DNA e confronti di tracce papillari) (…)”(osservazioni 25.1.2022, p. 3).

Tutti gli oggetti sono stati tuttavia dissequestrati il 25.3.2022 (cfr. AI 130) e dagli atti non risulta che sugli stessi siano stati eseguiti dei rilevamenti. Inoltre appare più che verosimile se non certo, che sul materiale trovato nello zainetto di RE 1 via siano le sue impronte papillari ed il suo DNA.

La misura appare dunque sproporzionata ed il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

Per contro si può ammettere la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante.

Il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

E. 4 Intimazione : - Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.9

Lugano

12 ottobre 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

in diritto

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

1.3.

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

1.4.

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

1.5.

Si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

1.5.2.

Nel caso in esame il materiale (tra cui pure una smerigliatrice) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano, nel caso in esame, rispettate.

RE 1 sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

1.6.

L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1quale imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA così come contro l’ordine per l’allestimento del profilo DNA, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Si deve quindi concludere che il principio della buona fede processuale non è stato violato.

Il presente gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021, è tempestivo e proponibile.

2.2.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Da quanto emerge dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (AI 12) RE 1 sarebbe stato fermato quello stesso giorno alle ore 05.25 da alcuni agenti della polizia cantonale presso il sedime __________. Egli è quindi stato interrogato quale imputato per titolo di sommossa e violazione di domicilio.Dal suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e l’ordine di prelievo del campione DNA (cfr. AI 12), emerge che l’imputato ne avrebbe“preso atto”, rifiutandosi però di firmare l’ordine della polizia cantonale.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se le misure ordinate rispettino il principio di proporzionalità.

A dire del procuratore pubblico le misure ossequierebbero tale principio in quanto all’imputato sarebbero stati sequestrati, quel giorno, diversi oggetti“(…) per i quali[RE 1](…) non ha voluto fornire spiegazioni di sorta (…). Attrezzi che possono essere considerati necessari per scardinare porte, cancelli e che diventano, così, mezzi di prova per quanto attiene al reato di violazione di domicilio e che si dovrà verificare da chi sono stati utilizzati (prelievo DNA e confronti di tracce papillari) (…)”(osservazioni 25.1.2022, p. 3).

Per quanto concerne il prelievo del DNA e l’ordine per l’allestimento di un profilo DNA di RE 1 da parte della polizia cantonale rispettivamente del ministero pubblico, non si comprende l’utilità di tali provvedimenti, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime __________ e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Il magistrato inquirente afferma, nelle sue osservazioni al presente reclamo, che“(…) l’ordine di prelievi segnaletici e del DNA non risulta affatto sproporzionata. Basti ricordare che al reclamante sono stati sequestrati oggetti (…) per i quali il reclamante non ha voluto fornire spiegazioni di sorta (…). Attrezzi che possono essere considerati necessari per scardinare porte, cancelli e che diventano, così, mezzi di prova per quanto attiene al reato di violazione di domicilio e che si dovrà verificare da chi sono stati utilizzati (prelievo DNA e confronti di tracce papillari) (…)”(osservazioni 25.1.2022, p. 3).

Tutti gli oggetti sono stati tuttavia dissequestrati il 25.3.2022 (cfr. AI 130) e dagli atti non risulta che sugli stessi siano stati eseguiti dei rilevamenti. Inoltre appare più che verosimile se non certo, che sul materiale trovato nello zainetto di RE 1 via siano le sue impronte papillari ed il suo DNA.

La misura appare dunque sproporzionata ed il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

Per contro si può ammettere la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante.

Il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera