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60.2022.8

Reclamo contro l'ordine di sequestro. telefono cellulare, violazione di domicilio. sommossa

Ticino · 2022-10-05 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2 L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

E. 1.3 Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 110).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1.

E. 1.4 Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

E. 1.5.1 Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell’imputato.

Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

Il verbale di interrogatorio è stato letto e firmato dal reclamante (AI 13).

In queste circostanze, non vi è pertanto stata alcuna violazione del principio di essere sentito e meglio, di far capo a un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lit. c CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

E. 4 Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.8

Lugano

5 ottobre 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 20.1.2022 e la duplica 25/28.2.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 14/15.2.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Al termine del suo interrogatorio del 30.12.2021 l’agente interrogante lo ha informato che“(…) come da disposizione del Magistrato mi viene sequestrato il mio cellulare (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Da parte sua egli ha contestato il sequestro:“(…) secondo me non è corretto in quanto il Magistrato deve fare un ordine scritto che io devo firmare in quanto il mio telefono potrebbe andare in mano di chiunque (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Di conseguenza ha postulato che, come richiesto dal suo difensore, il suo telefono cellulare venisse messo sotto sigillo.

A suo dire infatti il sequestro del suo telefono cellulare non sarebbe giustificato:“(…) lo stesso non può (…) fungere da garanzia per spese processuali o pene pecuniarie, tantomeno deve essere restituito ai danneggiati, ed è palese che non potrà essere confiscato (…), non trattandosi né di oggetto pericoloso, né di valore patrimoniale e tanto meno di valore patrimoniale di un’organizzazione criminale. Inoltre non si comprende come il telefono potrebbe costituire elemento di prova nel proseguio del procedimento, tenuto conto, in particolare, del fatto che il reclamante è stato fermato sul sedime dell’ex macello (…)”(reclamo 5/10.1.2022, p. 3). Inoltre egli contesta il fatto che l’ordine di sequestro in oggetto non gli sia stato consegnato.

RE 1 solleva anche una violazione dell’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP e chiede l’annullamento del suo verbale di interrogatorio, in quanto la polizia, durante il suo interrogatorio del 30.12.2021, non avrebbe contattato, su sua esplicita richiesta, il suo avvocato di fiducia e, perdipiù, malgrado gli agenti interroganti fossero a conoscenza che il suo patrocinatore si trovasse già presso il commissariato di __________, gli avrebbero comunicato, falsamente, di non averlo potuto rintracciare:“(…) così facendo, la polizia, ha scientemente privato l’imputato della presenza del suo legale durante l’interrogatorio (…)”(reclamo 5/10.1.2022, p. 2).

In merito alla presunta violazione del principio di essere sentito sollevata dal reclamante, il procuratore pubblico ha citato le affermazioni dello stesso RE 1 durante il suo interrogatorio, osservando che dalle stesse parrebbe“(…) perlomeno strano che falsamente sia stato detto, da parte degli interroganti, che la patrocinatrice era stata chiamata, ma non era stata trovata. Tanto più che, allora, ci si chiede perché la richiesta di posa sotto suggello del telefono cellulare derivi proprio dall’aver parlato con il difensore (…)”(osservazioni 20.1.2022, p. 2).

in diritto

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

1.3.

Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 110).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1.

1.4.

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

1.5.

1.5.1.

Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell’imputato.

Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

Il verbale di interrogatorio è stato letto e firmato dal reclamante (AI 13).

In queste circostanze, non vi è pertanto stata alcuna violazione del principio di essere sentito e meglio, di far capo a un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lit. c CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera