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60.2022.360

Reclamo contro la decisione GPC che ha rifiutato il trasferimento in sezione aperta. Pericolo di fuga confermato (cittadino straniero, colpito da espulsione, divorziato). Pagato pene pecuniarie e multe per ridurre detenzione

Ticino · 2023-01-31 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 21/22.12.2022 contro la decisione 15.12.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) - notificata al reclamante il 19.12.2022 (AI 124, inc. GPC __________) - è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. l’art. 393 CPP). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

E. 2.1 L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione di legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). Gli art. 74 segg. CPP regolano le linee direttrici dell’esecuzione delle pene e delle misure. I dettagli e le modalità d’esecuzione sono disciplinati dal diritto cantonale e dalle direttive dei concordati pertinenti per ciascun Cantone (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.1.; DTF 145 IV 10 consid. 2.1.). L'esecuzione dev'essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione del detenuto (cfr. art. 74 e 75 CP ). Segue il principio della progressione: nell'ottica del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più libertà. Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid. 2.3).

E. 2.2 L’art. 76 cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”, BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto ha luogo quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o vi è da attendersi che egli commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2 CP). L’art. 75a CP cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggi esterni e la liberazione condizionale. Al proposito l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) stabilisce che gli stabilimenti applicano il principio della progressione e danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti. L’art. 1 cpv. 3 del medesimo Regolamento prevede inoltre che gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio di evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo). Secondo l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi. Una persona condannata può scontare la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (art. 19 cpv. 3 REPM). Per l’art. 43 cpv. 1 RSC l’esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES (descritto all’art. 34 REPM). I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella formazione, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, ma soprattutto dei rischi di fuga e dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

E. 2.3.1 Il trasferimento in sezione aperta costituisce un alleggerimento del regime che - come visto ai precedenti considerandi - presuppone che non vi sia un rischio di fuga o di recidiva. Tali pericoli devono essere accuratamente valutati nel caso concreto. Il rifiuto di concedere alleggerimenti del regime deve fondarsi su motivi seri e oggettivi (decisioni TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_240/2018 del 23.11.2018 consid. 2.3.).

E. 2.3.2 Il rischio di fuga va valutato alla luce dei criteri sviluppati nella giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione preventiva (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid. 2.3. con rinvii). Una semplice possibilità astratta di fuga non permette di ritenere un rischio in tal senso. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga. Va quindi preso in considerazione l’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni personali (“ Lebensumstände ”), i legami familiari (“ familiäre Bindungen ”), la sua situazione professionale e finanziaria (“ berufliche und finanzielle Situation ”), nonché le sue relazioni all’estero (“ Kontakte zum Ausland ”) [decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid.2.3; DTF 143 IV 160 consid. 4.3.). Un’apertura di regime è da prendere in considerazione quando si inserisce chiaramente nel concetto generale del piano individuale di risocializzazione del detenuto e non sussistono indizi di una messa in pericolo della sicurezza pubblica (sentenza TF 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.3.). Dal piano di esecuzione della pena tuttavia non scaturisce alcun diritto azionabile, se le condizioni legali per un alleggerimento del regime non sono realizzate (sentenze TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 3.4.; 6B_329/2011 del 12.07.2011 consid. 3.4.).

E. 3.1 In capo a RE 1 il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 27.09.2022, ha già reso una decisione - passata in giudicato - in cui ha rifiutato di concedergli il passaggio in sezione aperta per un concreto pericolo di fuga. Pericolo quest’ultimo che il magistrato ha ritenuto ancora sussistere nell’ambito della nuova domanda di trasferimento in sezione aperta presentata il 2.12.2022 dal reclamante, e che è sfociata nella decisione 15.12.2022 di rifiuto di concedergli tale beneficio, poi oggetto della presente impugnativa. In questa sede il reclamante sostiene l’assenza del pericolo di fuga dimostrato, oltre che dal suo preteso atto di resipiscenza, dal buon comportamento tenuto in carcere, dal non voler perdere - con la fuga - determinati averi pertoccantigli per aver lavorato in Svizzera e nemmeno il trattamento medico specialistico a lui strettamente necessario in ragione del suo stato di salute. Oltre a richiamare il piano d’esecuzione della sanzione penale approvato nel giugno 2022, egli produce il rapporto medico 16.08.2022, peraltro già valutato nella procedura di cui al giudizio di rifiuto del 27.09.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi. Nello stesso i medici dell’Ospedale Universitario di Ginevra - esposti i problemi di salute del reclamante al beneficio di un trattamento immunosoppressivo dopo il trapianto di rene avvenuto nel 2012 - segnalano l’importanza di un trasferimento di RE 1 in sezione aperta per il restante periodo di detenzione. Ciò per permettergli di intensificare l’attività fisica quotidiana, quale prevenzione al sopraggiungere di potenziali malattie cardiocircolatorie e al progredire del diabete. Egli inoltre verrebbe a contatto con una cerchia più ristretta di detenuti con un conseguente minor rischio di contagi.

E. 3.2 Dalla sentenza di condanna del 14.12.2021 si evince che RE 1, oggi quarantacinquenne, è nato e cresciuto in Marocco, dove ancor oggi vivono la madre, una sorella e due fratelli. Lì ha frequentato le scuole dell’obbligo, per poi lavorare in una società che produceva tessuti. Nel contempo ha conseguito il diploma di maestro di karaté, che gli ha permesso di poi insegnare tale disciplina sportiva oltre che a praticarla raggiungendo importanti risultati. All’età di 18 anni è emigrato in Italia, stabilendosi nel __________ e lavorando, a suo dire, nel campo della meccanica di precisione. Nel corso del 2004 ha conosciuto una cittadina italiana con cui è convolato a nozze l’anno successivo. Ciò che gli ha permesso di acquisire anche la cittadinanza italiana oltre a quella marocchina. Ancora nel 2005 la coppia è venuta ad abitare in Ticino e il reclamante ha potuto ottenere un permesso di dimora. Sennonché dopo alcuni anni i due hanno divorziato e conseguentemente il reclamante ha perso il permesso di residenza. Pur colpito da una decisione di allontanamento - avallata anche dal Tribunale federale - l’insorgenza dei suoi gravi problemi di salute, per i quali ha subito un trapianto di rene all’ospedale di Losanna nel 2012, ha potuto restare in Svizzera. A fine settembre 2020 egli si è trasferito dal Luganese nel Canton __________ per andare a convivere con una nuova compagna, pure cittadina italiana e praticante il karaté, occupata quale babysitter. Al dibattimento pubblico il reclamante ha dichiarato di aver provveduto al proprio sostentamento sul nostro territorio svolgendo l’attività di insegnante di arti marziali, oltre ad aver percepito per un tempo determinato un’indennità per invalidità, poi soppressa. Sennonché, in esito al procedimento penale aperto a suo carico, i giudici di prime cure hanno appurato che il reclamante per una decina d’anni, segnatamente dal 2011, ha trafficato cocaina, “ senza mai recedere dal suo intento, mostrando un’importante determinazione a delinquere, al solo scopo di lucro ” (sentenza 14.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 42). L’attività illecita messa in atto da RE 1 inoltre - secondo la Corte - non è stata circoscritta ad episodi limitati ed occasionali bensì le alienazioni ed i numerosi destinatari delle sostanze stupefacenti hanno fatto ritenere che egli agisse quale professionista e che conducesse tali traffici alla stregua di un mestiere (sentenza 14.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 42 consid. 45 e 47, AI 1, inc. GPC __________). Soltanto il suo arresto, avvenuto il 22.03.2021, ha posto un termine al suo illecito agire. Va poi rilevato - secondo quanto accertato nel giudizio di merito - come il reclamante al momento del fermo, da parte di una pattuglia della Polizia cantonale, ha pure tentato di scappare. Egli non ha poi mostrato - secondo la Corte - la benché minima assunzione di responsabilità, non avendo fornito collaborazione e ostinandosi a negare dei fatti contestati nonostante l’evidenza del materiale probatorio in atti. La Corte ha altresì evidenziato nel proprio giudizio di condanna lo stupore per “ la facilità con cui l’imputato viola le regole ” in quanto pur avendo già subito due precedenti condanne penali e trovandosi in revoca di patente, il giorno del fermo si trovava nondimeno alla guida di un veicolo ed intento a trasportare droga. Infine i primi giudici nel pronunciare l’espulsione per la durata di 10 anni nei confronti del reclamante hanno rilevato come il suo interesse e legame con la Svizzera fosse principalmente - se non esclusivamente - legato al traffico di cocaina.

E. 3.3 Ora, colpito dalla misura dell’espulsione per un lungo periodo, oltre che oggetto di una decisione di allontanamento, RE 1, per quanto dichiari di risiedere nel nostro paese da quasi una ventina d’anni e di non voler rinunciare al trattamento specialistico fornitogli dal nosocomio elvetico nonché ad altri privilegi, è perfettamente consapevole che gli è preclusa ogni possibilità di reinserirsi in Svizzera socialmente e professionalmente, laddove - per quanto visto sopra - l’attività con cui si è sostentato nell’ultimo decennio era comunque il traffico illecito di stupefacenti. Nemmeno egli vanta sul nostro territorio stretti legami familiari, stante che con la moglie, da cui ha divorziato, non ha praticamente più contatti, mentre che con l’attuale compagna era andato a convivere da poco più di un anno prima del suo arresto. Egli sembra invece avere mantenuto importanti legami con la vicina penisola, dove dichiara di disporre di contatti per un alloggio, di un eventuale impiego e dove risiedono alcuni suoi parenti. Paese inoltre che conosce per avervi risieduto e lavorato per una decina di anni e di cui sia lui che l’attuale compagna possiedono la cittadinanza. Al proposito, data la notoria facilità di poter varcare il confine senza sottostare a particolari controlli, il deposito dei suoi documenti d’identità non costituisce un sufficiente deterrente al pericolo che egli possa darsi alla fuga, ritenuto poi che potrebbe comunque ottenerne di nuovi dallo Stato di cui possiede la cittadinanza. Se da un lato occorre dare atto a RE 1 del buon comportamento tenuto in carcere, dall’altro lato - come emerge dai rapporti dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, rispettivamente del Service de probation e d’insertion, come pure dai rapporti medici - egli ha manifestato fragilità e angosce, che si ripercuotono sul suo umore e lo stato fisico, conseguenti alla sua condizione di detenzione, al cui termine tuttavia manca ancora più di un anno e mezzo. Tutto ciò considerato il pericolo che RE 1, ottenuto l’alleggerimento richiesto, possa da subito lasciare la Svizzera (da cui è comunque espulso) per sottrarsi con la fuga all’espiazione del resto di pena (ancora lungo diversi mesi e in cui soffre la condizione di detenzione), riparando in Italia (di cui ha la cittadinanza e la concreta possibilità di stabilirvisi e, se del caso, essere raggiunto dalla compagna) o in un altro paese (il suo passaporto italiano fa infatti stato di numerosi viaggi effettuati non solo al suo paese d’origine - il Marocco - bensì anche in Canada, Turchia, e Costa Rica) è alto e concreto. A giusta ragione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato il suo trasferimento in sezione aperta, così che la decisione impugnata merita di essere tutelata.

E. 4 Il reclamo è respinto. Tenuto conto delle limitate possibilità economiche del reclamante e della particolarità del caso, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 74 segg. CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2020 relativo alla lista degli stabilimenti, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   Il reclamo è respinto.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legi Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

E. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

Il gravame, inoltrato il 21/22.12.2022 contro la decisione 15.12.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) - notificata al reclamante il 19.12.2022 (AI 124, inc. GPC __________) - è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art.

E. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. l’art. 393 CPP).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Gli art. 74 segg. CPP regolano le linee direttrici dell’esecuzione delle pene e delle misure. I dettagli e le modalità d’esecuzione sono disciplinati dal diritto cantonale e dalle direttive dei concordati pertinenti per ciascun Cantone (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.1.; DTF 145 IV 10 consid. 2.1.).

L'esecuzione dev'essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione del detenuto (cfr.art. 74 e 75 CP). Segue il principio della progressione: nell'ottica del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più libertà. Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid. 2.3).

2.2.

Il collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto ha luogo quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o vi è da attendersi che egli commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2 CP).

Al proposito l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) stabilisce che gli stabilimenti applicano il principio della progressione e danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.

L’art. 1 cpv. 3 del medesimo Regolamento prevede inoltre che gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio di evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

Secondo l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.Una personacondannata può scontare la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (art. 19 cpv. 3 REPM).

Per l’art. 43 cpv. 1 RSC l’esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES (descritto all’art. 34 REPM). I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella formazione, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, ma soprattutto dei rischi di fuga e dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

2.3.1.

Il trasferimento in sezione aperta costituisce un alleggerimento del regime che - come visto ai precedenti considerandi - presuppone che non vi sia unrischio di fuga o di recidiva. Tali pericoli devono essere accuratamente valutati nel caso concreto. Il rifiuto di concedere alleggerimenti del regime deve fondarsi su motivi seri e oggettivi (decisioni TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_240/2018 del 23.11.2018 consid. 2.3.).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg. CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2020 relativo alla lista degli stabilimenti, ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.360

Lugano

31 gennaio 2023/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/22.12.2022 presentato da

RE 1

contro

richiamato lo scritto 23/27.12.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi in cui comunica di non avere osservazioni particolari da esprimere e si rimette al giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 23/27.12.2022 del procuratore pubblico Anna Fumagalli, concludenti per la reiezione del reclamo;

preso atto che, interpellato da questa Corte con decreto 27.12.2022, RE 1 non ha fatto pervenire osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

in diritto

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

Il gravame, inoltrato il 21/22.12.2022 contro la decisione 15.12.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) - notificata al reclamante il 19.12.2022 (AI 124, inc. GPC __________) - è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. l’art. 393 CPP).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Gli art. 74 segg. CPP regolano le linee direttrici dell’esecuzione delle pene e delle misure. I dettagli e le modalità d’esecuzione sono disciplinati dal diritto cantonale e dalle direttive dei concordati pertinenti per ciascun Cantone (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.1.; DTF 145 IV 10 consid. 2.1.).

L'esecuzione dev'essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione del detenuto (cfr.art. 74 e 75 CP). Segue il principio della progressione: nell'ottica del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più libertà. Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid. 2.3).

2.2.

Il collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto ha luogo quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o vi è da attendersi che egli commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2 CP).

Al proposito l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) stabilisce che gli stabilimenti applicano il principio della progressione e danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.

L’art. 1 cpv. 3 del medesimo Regolamento prevede inoltre che gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio di evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

Secondo l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.Una personacondannata può scontare la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (art. 19 cpv. 3 REPM).

Per l’art. 43 cpv. 1 RSC l’esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES (descritto all’art. 34 REPM). I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella formazione, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, ma soprattutto dei rischi di fuga e dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

2.3.1.

Il trasferimento in sezione aperta costituisce un alleggerimento del regime che - come visto ai precedenti considerandi - presuppone che non vi sia unrischio di fuga o di recidiva. Tali pericoli devono essere accuratamente valutati nel caso concreto. Il rifiuto di concedere alleggerimenti del regime deve fondarsi su motivi seri e oggettivi (decisioni TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_240/2018 del 23.11.2018 consid. 2.3.).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg. CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2020 relativo alla lista degli stabilimenti, ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera