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60.2022.270

Reclamo contro il decreto della Pretura penale con cui ha stralciato dai ruoli un procedimento penale anziché di procedere alla sua sospensione ai sensi dell'art. 314 CPP

Ticino · 2023-02-14 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP, ma anche per quelli indicati nell’art. 314 cpv. 1 CPP(ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 10 e nota a piè di pagina 18; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1236 e n. 1284)].

2.1.3.

3.2.

Ora, con scritto 23.9.2022il procuratore pubblico ha chiesto al presidente della Pretura penale di ritornargli l’incarto, in particolare per il fatto che nel reclamo presentato alla Corte dei reclami penali la RE 1 aveva chiesto di espletare ulteriori complementi istruttori per cercare di stabilire se PI 2 fosse l’autore anche degli altri danneggiamenti (oltre ai due da lui ammessi) perpetrati nel periodo da fine anno 2019 a fine novembre 2021.

Si ha dunque che il procuratore pubblico è tenuto ad approfondire esclusivamente questi fatti/episodi e non certo quelli ammessi da PI 2 e già riportati nel decreto di accusa.

In queste circostanzeil presidente della Pretura penale avrebbe dovuto decidere se sospendere il procedimento penale di cui all’incarto __________ a carico di PI

E. 1.2 Il gravame datato 4.10.2022, inoltrato il 5/6.10.2022 alla Corte dei reclami penali contro il decreto di “ stralcio e trasmissione atti ” 28.9.2022 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP).

E. 1.3.1 Per quanto concerne la proponibilità del gravame, si è detto che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Giusta l’art. 65 cpv. 1 CPP le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (cpv. 2).

E. 1.3.2 Una decisione di sospensione e di rinvio giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria (decisione TF 1B_261/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.), che – di principio – non cagiona un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B_362/2021 del 6.9.2021 consid. 3.1.; 1B_394/2019 del 14.8.2019 consid. 2.2.; 6B_1463/2017 del 29.5.2018 consid. 3.3.; 1B_63/2018 del 13.3.2018 consid. 3.). Una tale decisione di sospensione e di rinvio è pertanto impugnabile soltanto se essa cagiona un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B_261/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.1.; 1B_211/2018 del 27.6.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.). La giurisprudenza riconosce un simile pregiudizio irreparabile qualora venga censurato che, con il rinvio, si provoca un ritardo ingiustificato che costituisce un diniego di giustizia formale (decisione TF 1B_362/2021 del 6.9.2021 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3., e riferimenti), segnatamente quando l’incarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.8.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), ritenuto che è necessario un rischio serio di violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B_1463/2017 del 29.5.2018 consid. 3.3.; 1B_171/2017 del 21.8.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.).

E. 1.3.3 Nel caso concreto il presidente della Pretura penale non ha sospeso ma ha addirittura stralciato dai ruoli il procedimento penale di cui all’incarto __________ con il rinvio del decreto di accusa e degli atti al pubblico ministero per procedere nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP. Conformemente alla giurisprudenza citata la RE 1 ha dunque un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del decreto impugnato, poiché con l’emanazione giusta l’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP del decreto di stralcio e trasmissione atti al Ministero pubblico, proceduralmente irrito, anziché di un decreto di sospensione giusta l’art. 314 CPP, come meglio si vedrà in seguito, la reclamante ha subito un danno irreparabile. La legittimazione di RE 1 è pertanto data.

E. 2 ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile mutatis mutandis), mantenendo la causa presso di sé, in attesa dell’esito degli accertamenti del magistrato inquirente sugli altri fatti e la sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa), oppure decidere direttamente l’opposizione al decreto di accusa 8.3.2022 (DA __________) di cui all’inc. 81.2022.192

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

E. 3.1 Si è detto che nel caso in disamina con decreto 28.9.2022 il presidente della Pretura penale, tenendo anche conto dello scritto 23.9.2022 del procuratore pubblico (cfr. consid. e), è giunto alla conclusione che occorrevano ulteriori atti istruttori per chiarire tutti i fatti ascrivibili all’imputato, motivo per cui ha deciso di stralciare dai ruoli il procedimento penale (inc. __________) , rinviando al pubblico ministero il decreto di accusa 8.3.2022 e gli atti ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP affinché lo completasse o lo rettificasse. Con osservazioni 10/12.10.2022 il presidente ha al riguardo precisato che, in applicazione dell’art. 329 cpv. 3 CPP, “ se il giudice decide di non mantenere presso di sé la causa sospesa, come in concreto, con il rinvio dell’accusa la direzione del procedimento passa nuovamente al procuratore pubblico (art. 61 e ss. CPP). Ciò che, giocoforza, comporta lo stralcio della procedura pendente presso la Pretura penale ”. A torto.

E. 3.2 Ora, con scritto 23.9.2022 il procuratore pubblico ha chiesto al presidente della Pretura penale di ritornargli l’incarto, in particolare per il fatto che nel reclamo presentato alla Corte dei reclami penali la RE 1 aveva chiesto di espletare ulteriori complementi istruttori per cercare di stabilire se PI 2 fosse l’autore anche degli altri danneggiamenti (oltre ai due da lui ammessi) perpetrati nel periodo da fine anno 2019 a fine novembre 2021. Nel suo reclamo 18/21.3.2022 la RE 1 aveva infatti chiesto di annullare il decreto di sospensione e di riattivare il procedimento penale, ordinando al procuratore pubblico di interrogare PI 2 anche sugli altri episodi denunciati, evidenziando lo stesso modus operandi e la sua poca credibilità. Si ha dunque che il procuratore pubblico è tenuto ad approfondire esclusivamente questi fatti/episodi e non certo quelli ammessi da PI 2 e già riportati nel decreto di accusa. In queste circostanze il presidente della Pretura penale avrebbe dovuto decidere se sospendere il procedimento penale di cui all’incarto __________ a carico di PI 2 ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile mutatis mutandis), mantenendo la causa presso di sé, in attesa dell’esito degli accertamenti del magistrato inquirente sugli altri fatti e la sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa), oppure decidere direttamente l’opposizione al decreto di accusa 8.3.2022 (DA __________) di cui all’inc. 81.2022.192 L o stralcio dai ruoli del procedimento di cui all’incarto __________ ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP è dunque proceduralmente irrito e deve essere annullato.

E. 4 .   Visto quanto precede, il gravame è accolto ai sensi dei considerandi. Il decreto di “ stralcio e trasmissione atti ” emanato il 28.9.2002 (inc. __________) è annullato e gli atti ritornati al presidente della Pretura penale per i suoi incombenti giusta l’art. 314 CPP. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza: §   Il decreto di stralcio e trasmissione atti 28.9.2022 (inc. __________) del presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti è annullato. §§   Gli atti dell’incarto __________ sono ritornati al presidente della Pretura penale per i suoi incombenti.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone T Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.270

Lugano

14 febbraio 2023/mr

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo4/6.10.2022 presentato da

RE 1

patr. da:   PR 1

contro

richiamato lo scritto 10/11.10.2022 del procuratore pubblico che si è rimesso al giudizio della Corte;

richiamate inoltre le osservazioni 10/12.10.2022 del presidente della Pretura penale che ha rilevato che se il giudice decide di non mantenere presso di sé una causa sospesa, con il rinvio dell’accusa la direzione del procedimento passerebbe nuovamente al procuratore pubblico, comportando lo stralcio della procedura pendente presso la Pretura penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

in diritto

Nel caso concreto il presidente della Pretura penale non ha sospeso ma ha addirittura stralciato dai ruoli il procedimento penale di cui all’incarto __________ con il rinvio del decreto di accusa e degli atti al pubblico ministero per procedere nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP.

Conformemente alla giurisprudenza citata la RE 1 ha dunque un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del decreto impugnato, poiché con l’emanazione giusta l’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP del decreto di stralcio e trasmissione atti al Ministero pubblico, proceduralmente irrito, anziché di un decreto di sospensione giusta l’art. 314 CPP, come meglio si vedrà in seguito, la reclamante ha subito un danno irreparabile.

La legittimazione di RE 1 è pertanto data.

2.1.1.

L’art. 314 CPP regola esplicitamente la sospensione dell’istruzione del pubblico ministero. La sospensione del procedimento penale è possibile anche nell’ambito della procedura giudiziaria (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP), ove i principi sanciti dall’art. 314 CPP sono applicabili per analogia (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 314 CPP n. 3 e art. 329 CPP n. 19;StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 314 CPP n. 2 e art. 329 CPP n. 9; decisione TPF del 17.10.2022 n. CN.2022.13/CA.2021.18 consid. 1.;Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1182; cfr. anche decisione CRP 19.2.2020, p. 2, inc. 60.2019.312).

Ilgiudicediprimo grado può procedere alla sospensione del procedimento penale, sia per i motivi di cui all’art. 329 cpv. 1 CPP, ma anche per quelli indicati nell’art. 314 cpv. 1 CPP(ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 10 e nota a piè di pagina 18; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1236 e n. 1284)].

2.1.3.

3.2.

Ora, con scritto 23.9.2022il procuratore pubblico ha chiesto al presidente della Pretura penale di ritornargli l’incarto, in particolare per il fatto che nel reclamo presentato alla Corte dei reclami penali la RE 1 aveva chiesto di espletare ulteriori complementi istruttori per cercare di stabilire se PI 2 fosse l’autore anche degli altri danneggiamenti (oltre ai due da lui ammessi) perpetrati nel periodo da fine anno 2019 a fine novembre 2021.

Si ha dunque che il procuratore pubblico è tenuto ad approfondire esclusivamente questi fatti/episodi e non certo quelli ammessi da PI 2 e già riportati nel decreto di accusa.

In queste circostanzeil presidente della Pretura penale avrebbe dovuto decidere se sospendere il procedimento penale di cui all’incarto __________ a carico di PI 2 ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile mutatis mutandis), mantenendo la causa presso di sé, in attesa dell’esito degli accertamenti del magistrato inquirente sugli altri fatti e la sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa), oppure decidere direttamente l’opposizione al decreto di accusa 8.3.2022 (DA __________) di cui all’inc. 81.2022.192

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera