Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 1.2 Ai sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2). Non ogni atto delle autorità di perseguimento penale è un atto procedurale ex art. 393 CPP. Deve infatti trattarsi di un atto che faccia avanzare il procedimento penale e che in tal modo tocchi la posizione giuridica dei suoi partecipanti (BSK StPO
– P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 11). Non è un atto procedurale in tal senso l’attribuzione di un incarto ad un determinato procuratore pubblico: si tratta di una decisione di natura amministrativa interna (sentenze TPF BB.2015.81 del 26.1.2016 consid. 1.3.; BB.2006.12 del 10.5.2006 consid. 1.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 11).
E. 1.3 Il fatto che il procuratore pubblico Daniele Galliano abbia assunto la titolarità dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 (già nella titolarità del procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz, che peraltro ha dimissionato dal Ministero pubblico per il 30.6.2022, circostanza comunemente nota fin dal mese di dicembre 2021) è questione che concerne l’attribuzione interna al Ministero pubblico degli incarti (art. 67/68 LOG): non si tratta perciò di un atto procedurale, ma di una decisione amministrativa interna. La contestata attribuzione non è quindi un atto impugnabile. Il gravame presentato da RE 1 è dunque irricevibile. Più in generale si può evidenziare che le parti ad un procedimento non possono scegliere il titolare dell’incarto, questione – questa – disciplinata da regolamentazioni interne al Ministero pubblico.
E. 1.4 Il reclamo in questione non può del resto essere considerato un’istanza di ricusazione ai sensi degli art. 56 ss. CPP nei confronti del procuratore pubblico Daniele Galliano, ritenuto che RE 1 non censura una parzialità del magistrato nella trattazione dei procedimenti penali a suo carico a lui assegnati. L’impugnativa 20/21.1.2022 non può nemmeno essere reputata un reclamo contro la congiunzione dei procedimenti inc. MP 2017.9201, 2018.3911 e 2021.595: RE 1 non solleva alcun argomento inteso a contestare il principio dell’unità della procedura ex art. 29 CPP (secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione; per motivi sostanziali, giusta l’art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali).
E. 2 . Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
E. 3 Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
E. 4 Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2022.22
Lugano
18 agosto 2022/mr
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo20/21.1.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
richiamate le osservazioni 25.2.2022 del magistrato inquirente, che ha postulato la reiezione del gravame;
preso atto che RE 1, interpellato il 28.2.2022, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
in diritto
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera