opencaselaw.ch

60.2022.13

Reclamo contro l'ordine di sequestro, di rilevamenti segnaletici e di prelievo campione DNA

Ticino · 2022-10-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 sarebbe dunque risultata soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

E. 1.2 L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

E. 1.3 Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato tutti gli oggetti rinvenuti il 30.12.2021 in possesso di RE 1 (AI 138).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 per quanto concerne l’ordine di sequestro 30.12.2021 (AI 5).

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 in merito a questo punto.

E. 1.4 Il gravame, per quanto concerne il sequestro, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

E. 1.5 Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

E. 1.5.1 Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

E. 1.5.2 Nel caso in esame il materiale (tra cui pure una tenaglia, una pinza ed un coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano nel caso in esame rispettate.

RE

E. 1.6 L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014) così come la perquisizione corporale (art. 249 CPP; art. 241 cpv. 3 e cpv. 4 CPP; art. 198 CPP). RE 1quale imputata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA e contro la sua perquisizione corporale, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e proponibile.

Per quanto concerne la perquisizione corporale effettuata sulla sua persona dagli agenti della polizia cantonale, RE 1

afferma di essere“(…) stata costretta a togliersi tutti i vestiti”e a rimanere“(…) completamente nuda di fronte agli agenti (…)”(reclamo 5/10.1.2022,

p. 2). Così facendo questi ultimi avrebbero violato la sua dignità personale, sottoponendola ad un trattamento sproporzionato.

2.2.

Si rileva innanzitutto che dal verbale di interrogatorio 30.12.2021 dell’imputata risulta che:“(…) prima del presente verbale d’interrogatorio, sono stata perquisista completamente a zero da due agenti di Polizia femminili le quali non hanno trovato nulla di pericoloso sulla mia persona (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 2, AI 18).

In queste circostanze sembrerebbe che l’imputata abbia accettato la perquisizione, senza sollevare rimproveri nei confronti degli agenti. Anche il difensore intervenuto all’interrogatorio non ha sollevato nessuna contestazione in merito, sottoscrivendo il verbale di interrogatorio senza alcuna obiezione.

In ogni caso, giusta l’art. 249 CPP, le persone possono essere perquisite senza il consenso dell’interessato se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; in applicazione dell’art. 241 cpv. 3 CPP, se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può, senza mandato, eseguire perquisizioni.

Ora nella fattispecie in esame, considerati tutti i fatti e le circostanze alla base dell’inc. MP __________, così come i reati di sommossa e violazione di domicilio (di un luogo già posto, parzialmente, sotto sequestro e transennato) imputati a RE 1, si deve concludere che il provvedimento fosse legittimo, proporzionato e giustificato dalle circostanze concrete. Era infatti necessario assicurarsi che l’imputata non nascondesse altri oggetti da sequestrare o che potessero rivelarsi pericolosi. L’urgenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPP di assicurare il prima possibile tali oggetti consentiva agli agenti di agire prontamente e velocemente alla perquisizione, senza perdere tempo per richiedere, ed ottenere, un mandato del magistrato inquirente.

Si può dunque concludere che gli agenti intervenuti il 30.12.2021, abbiano agito in maniera corretta per quanto concerne la perquisizione di RE 1.

3.1.

In merito si rileva che l’ordine scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta l’art. 260 ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario in caso di conferimenti di mandati da parte del ministero pubblico alla polizia giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini supplementari è sufficiente.

L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014).

3.2.

Dal verbale di interrogatorio 30.12.2021, emerge che“(…) così come da decisioni del Procuratore pubblico Marisa Alfier: (…) Rilievi fotografici e dattiloscopici e DNA (…)”(cfr. AI 18, p. 8).

RE 1 si è opposta a tali provvedimenti: a suo dire questi ultimi sarebbero sproporzionati rispetto ai reati a lei imputati e visto che era stata già identificata.

3.4.

3.5.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

In merito al rilevamento dei dati segnaletici di RE 1 ed al prelievo del DNA da parte della polizia cantonale si osserva che durante il suo interrogatorio del 30.12.2021, dopo che le era stato comunicato che sarebbe stata sottoposta a tali misure, essa si è opposta, per il tramite del suo avvocato, affermando di ritenere“(…) sproporzionata la richiesta del rilievo del DNA rispetto ai reati imputati così come il rilievo delle impronte e delle foto visto che l’imputata è stata identificata (…)”(verbale 30.12.2021, p. 8, AI 18).

3.7.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se le misure qui contestate rispettino il principio di proporzionalità.

3.7.1.

Per quanto concerne il prelievo del DNA di RE 1 da parte della polizia cantonale, non si comprende l’utilità di un tale prelievo, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime dell’ex-macello e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il contrario, ma, anzi, egli non ha ordinato l’allestimento del profilo DNA giusta l’art. 255 cpv. 1 CPP.

La misura appare dunque sproporzionata ed il campione di DNA di RE 1 deve essere distrutto.

3.7.2.

Per quanto concerne i rilevamenti segnaletici si rileva che, come sopraindicato, giusta l’art. 260 cpv. 4 CPP, nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, deve decidere il pubblico ministero. Tuttavia agli atti vi è unicamente l’ordine della polizia cantonale (formulario) (AI 42), ma non vi è alcun ordine del procuratore pubblico. Il rilevamento segnaletico deve infatti essere disposto con ordine scritto succintamente motivato e, nei casi urgenti, può essere ordinato oralmente, ma deve tuttavia essere successivamente confermato e motivato per scritto (art. 260 cpv. 3 CPP). Il magistrato inquirente si è qui limitato a sottoscrivere il formulario di polizia, limitatamente tuttavia all’ordine per l’allestimento del profilo del DNA [di competenza esclusiva del procuratore pubblico (art. 255 cpv. 1 CPP)].

Visto quanto precede bisogna dunque ordinare la distruzione dei rilevamenti segnaletici effettuati il 30.12.2021 sulla persona della qui reclamante vista l’inesistenza di un ordine scritto.

I rilevamenti segnaletici ed il campione di DNA effettuati / raccolti a RE 1 il 30.12.2021 devono essere distrutti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 255, 260, 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

I rilevamenti segnaletici ed i campioni di DNA effettuati / prelevati a RE 1 il 30.12.2021 devono essere distrutti.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.13

Lugano

12 ottobre 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 20.1.2022 e la duplica 22/23.2.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 16/17.2.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Al termine del suo interrogatorio l’agente interrogante ha informato l’imputata“(…) che così come da decisione del Procuratore Pubblico Marisa Alfier”le sarebbero stati sequestrati gli oggetti trovati sulla sua persona al momento del suo fermo (una tenaglia, una pinza, un coltellino, nastri adesivi, ecc.)e che, sempre per disposizione del magistrato inquirente, sarebbe stata sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 8, AI 18). Il suo avvocato presente (almeno in parte) al verbale di interrogatorio si sarebbe opposto a quest’ultimo provvedimento in quanto“(…) sproporzionato (…) rispetto ai reati imputati (…) visto che l’imputata è stata identificata (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 8, AI 18).

in diritto

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

1.3.

Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato tutti gli oggetti rinvenuti il 30.12.2021 in possesso di RE 1 (AI 138).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 per quanto concerne l’ordine di sequestro 30.12.2021 (AI 5).

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 in merito a questo punto.

1.4.

Il gravame, per quanto concerne il sequestro, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

1.5.

Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

1.5.2.

Nel caso in esame il materiale (tra cui pure una tenaglia, una pinza ed un coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano nel caso in esame rispettate.

RE 1 sarebbe dunque risultata soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

1.6.

L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014) così come la perquisizione corporale (art. 249 CPP; art. 241 cpv. 3 e cpv. 4 CPP; art. 198 CPP). RE 1quale imputata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA e contro la sua perquisizione corporale, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e proponibile.

Per quanto concerne la perquisizione corporale effettuata sulla sua persona dagli agenti della polizia cantonale, RE 1

afferma di essere“(…) stata costretta a togliersi tutti i vestiti”e a rimanere“(…) completamente nuda di fronte agli agenti (…)”(reclamo 5/10.1.2022,

p. 2). Così facendo questi ultimi avrebbero violato la sua dignità personale, sottoponendola ad un trattamento sproporzionato.

2.2.

Si rileva innanzitutto che dal verbale di interrogatorio 30.12.2021 dell’imputata risulta che:“(…) prima del presente verbale d’interrogatorio, sono stata perquisista completamente a zero da due agenti di Polizia femminili le quali non hanno trovato nulla di pericoloso sulla mia persona (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 2, AI 18).

In queste circostanze sembrerebbe che l’imputata abbia accettato la perquisizione, senza sollevare rimproveri nei confronti degli agenti. Anche il difensore intervenuto all’interrogatorio non ha sollevato nessuna contestazione in merito, sottoscrivendo il verbale di interrogatorio senza alcuna obiezione.

In ogni caso, giusta l’art. 249 CPP, le persone possono essere perquisite senza il consenso dell’interessato se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; in applicazione dell’art. 241 cpv. 3 CPP, se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può, senza mandato, eseguire perquisizioni.

Ora nella fattispecie in esame, considerati tutti i fatti e le circostanze alla base dell’inc. MP __________, così come i reati di sommossa e violazione di domicilio (di un luogo già posto, parzialmente, sotto sequestro e transennato) imputati a RE 1, si deve concludere che il provvedimento fosse legittimo, proporzionato e giustificato dalle circostanze concrete. Era infatti necessario assicurarsi che l’imputata non nascondesse altri oggetti da sequestrare o che potessero rivelarsi pericolosi. L’urgenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPP di assicurare il prima possibile tali oggetti consentiva agli agenti di agire prontamente e velocemente alla perquisizione, senza perdere tempo per richiedere, ed ottenere, un mandato del magistrato inquirente.

Si può dunque concludere che gli agenti intervenuti il 30.12.2021, abbiano agito in maniera corretta per quanto concerne la perquisizione di RE 1.

3.1.

In merito si rileva che l’ordine scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta l’art. 260 ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario in caso di conferimenti di mandati da parte del ministero pubblico alla polizia giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini supplementari è sufficiente.

L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014).

3.2.

Dal verbale di interrogatorio 30.12.2021, emerge che“(…) così come da decisioni del Procuratore pubblico Marisa Alfier: (…) Rilievi fotografici e dattiloscopici e DNA (…)”(cfr. AI 18, p. 8).

RE 1 si è opposta a tali provvedimenti: a suo dire questi ultimi sarebbero sproporzionati rispetto ai reati a lei imputati e visto che era stata già identificata.

3.4.

3.5.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

In merito al rilevamento dei dati segnaletici di RE 1 ed al prelievo del DNA da parte della polizia cantonale si osserva che durante il suo interrogatorio del 30.12.2021, dopo che le era stato comunicato che sarebbe stata sottoposta a tali misure, essa si è opposta, per il tramite del suo avvocato, affermando di ritenere“(…) sproporzionata la richiesta del rilievo del DNA rispetto ai reati imputati così come il rilievo delle impronte e delle foto visto che l’imputata è stata identificata (…)”(verbale 30.12.2021, p. 8, AI 18).

3.7.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se le misure qui contestate rispettino il principio di proporzionalità.

3.7.1.

Per quanto concerne il prelievo del DNA di RE 1 da parte della polizia cantonale, non si comprende l’utilità di un tale prelievo, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime dell’ex-macello e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il contrario, ma, anzi, egli non ha ordinato l’allestimento del profilo DNA giusta l’art. 255 cpv. 1 CPP.

La misura appare dunque sproporzionata ed il campione di DNA di RE 1 deve essere distrutto.

3.7.2.

Per quanto concerne i rilevamenti segnaletici si rileva che, come sopraindicato, giusta l’art. 260 cpv. 4 CPP, nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, deve decidere il pubblico ministero. Tuttavia agli atti vi è unicamente l’ordine della polizia cantonale (formulario) (AI 42), ma non vi è alcun ordine del procuratore pubblico. Il rilevamento segnaletico deve infatti essere disposto con ordine scritto succintamente motivato e, nei casi urgenti, può essere ordinato oralmente, ma deve tuttavia essere successivamente confermato e motivato per scritto (art. 260 cpv. 3 CPP). Il magistrato inquirente si è qui limitato a sottoscrivere il formulario di polizia, limitatamente tuttavia all’ordine per l’allestimento del profilo del DNA [di competenza esclusiva del procuratore pubblico (art. 255 cpv. 1 CPP)].

Visto quanto precede bisogna dunque ordinare la distruzione dei rilevamenti segnaletici effettuati il 30.12.2021 sulla persona della qui reclamante vista l’inesistenza di un ordine scritto.

I rilevamenti segnaletici ed il campione di DNA effettuati / raccolti a RE 1 il 30.12.2021 devono essere distrutti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 255, 260, 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

I rilevamenti segnaletici ed i campioni di DNA effettuati / prelevati a RE 1 il 30.12.2021 devono essere distrutti.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera