opencaselaw.ch

60.2022.12

Reclamo contro l'ordine di sequestro, di rilevamenti segnaletici e di prelievo campione DNA

Ticino · 2022-10-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2 L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

E. 1.3 Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato i due cellulari di RE 1 (AI 111).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro dei telefoni cellulari e di conseguenza all’evasione del gravame di RE

E. 1.4 Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

E. 1.5 Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

E. 1.5.1 Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

E. 1.5.2 Nel caso in esame i telefoni cellulari di RE 1 erano stati sequestrati per appurare se da un apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione i dispositivi dell’imputata.

Tutto ciò considerato, posto come la reclamante sarebbe risultata soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

E. 1.6 L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1quale imputata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Si rileva, per contro, che l’ordine scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta l’art. 260 ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario in caso di conferimenti di mandato da parte del ministero pubblico alla polizia giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini supplementari è sufficiente.

La reclamante si è dapprima opposta a tali rilevamenti segnaletici durante il suo interrogatorio (AI 16), per poi in seguito affermare che“(…) vista la situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16).Un ordine per i rilevamenti segnaletici da parte del magistrato inquirente non è stato dunque stilato. Anche in merito a questo punto il reclamo è pertanto da considerarsi irricevibile.

Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e proponibile limitatamente all’ordine della polizia in merito al prelievo del DNA.

3.2.

Si rileva innanzitutto che dal suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e l’ordine di prelievo del campione DNA (entrambi da lei sottoscritti) (cfr. AI 16), emerge che l’imputata non si è opposta a tali provvedimenti. Essa avrebbe richiesto dapprima un ordine scritto del magistrato inquirente, per poi rinunciarvi, dopo essere stata informata che avrebbe dovuto attendere per ricevere gli ordini.

3.3.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

3.6.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura qui contestata rispetti il principio di proporzionalità. In effetti non si comprende l’utilità di un prelievo simile, anche perché dagli atti non emerge che la polizia cantonale abbia raccolto del materiale per un eventuale confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il contrario, ma, anzi, egli non ha ordinato l’allestimento di un profilo DNA giusta l’art. 255 cpv. 1 CPP (AI 42).

Tuttavia, sia come sia, come emerge dal verbale di interrogatorio di RE 1 e dall’ordine per il prelievo campione DNA allegato, quest’ultima ha acconsentito di sottoporsi alle misure qui contestate. La reclamante non può dunque ora sollevare la non proporzionalità della misura a cui avrebbe acconsentito.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.12

Lugano

5 ottobre 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Al termine del suo interrogatorio l’agente interrogante ha informato l’imputata“(…) che per disposizioni PP Alfier mi vengono sequestrati i due telefoni cellulari trovati in mio possesso (…)”, e che, sempre per disposizione del magistrato inquirente,“(…) verrò sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16). RE 1 ha preso atto del provvedimento, esigendo tuttavia di poter vedere l’ordine; di conseguenza“(…) gli interroganti mi fanno prendere atto che per gli ordini si dovrà attendere, mentre se accetto le disposizioni date dal Procuratore oralmente verrò subito accompagnata a __________ ed in seguito rilasciata. Rispondo che vista la situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16).

in diritto

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

1.3.

Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato i due cellulari di RE 1 (AI 111).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro dei telefoni cellulari e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1.

1.4.

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

1.5.

Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

1.5.2.

Nel caso in esame i telefoni cellulari di RE 1 erano stati sequestrati per appurare se da un apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione i dispositivi dell’imputata.

Tutto ciò considerato, posto come la reclamante sarebbe risultata soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

1.6.

L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1quale imputata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Si rileva, per contro, che l’ordine scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta l’art. 260 ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario in caso di conferimenti di mandato da parte del ministero pubblico alla polizia giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini supplementari è sufficiente.

La reclamante si è dapprima opposta a tali rilevamenti segnaletici durante il suo interrogatorio (AI 16), per poi in seguito affermare che“(…) vista la situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16).Un ordine per i rilevamenti segnaletici da parte del magistrato inquirente non è stato dunque stilato. Anche in merito a questo punto il reclamo è pertanto da considerarsi irricevibile.

Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e proponibile limitatamente all’ordine della polizia in merito al prelievo del DNA.

3.2.

Si rileva innanzitutto che dal suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e l’ordine di prelievo del campione DNA (entrambi da lei sottoscritti) (cfr. AI 16), emerge che l’imputata non si è opposta a tali provvedimenti. Essa avrebbe richiesto dapprima un ordine scritto del magistrato inquirente, per poi rinunciarvi, dopo essere stata informata che avrebbe dovuto attendere per ricevere gli ordini.

3.3.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

3.6.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura qui contestata rispetti il principio di proporzionalità. In effetti non si comprende l’utilità di un prelievo simile, anche perché dagli atti non emerge che la polizia cantonale abbia raccolto del materiale per un eventuale confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il contrario, ma, anzi, egli non ha ordinato l’allestimento di un profilo DNA giusta l’art. 255 cpv. 1 CPP (AI 42).

Tuttavia, sia come sia, come emerge dal verbale di interrogatorio di RE 1 e dall’ordine per il prelievo campione DNA allegato, quest’ultima ha acconsentito di sottoporsi alle misure qui contestate. La reclamante non può dunque ora sollevare la non proporzionalità della misura a cui avrebbe acconsentito.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera