Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP), con riferimento in particolare allart. 390 CPP per la forma scritta ed allart. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 1.2 Linteresse giuridicamente protettoa sensi dellart. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Linteresse allannullamento o alla modifica di una decisione giusta lart. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).
Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare allesistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta lesistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.
E. 1.3 Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale allevasione dellimpugnativa 5/10.1.2022 in merito allordine di sequestro emanato il 30.12.2021.
La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno linteresse allannullamento del sequestro e di conseguenza allevasione del gravame di RE 1 su tale ordine.
E. 1.4 Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo doggetto e va stralciato dai ruoli.
E. 1.5 Dato lesito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dellimpugnativa allo scopo di determinarsi sullaccollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
E. 1.5.1 Secondo lart. 263 cpv. 1 CPP allimputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva anche della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo lart. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dellart. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta lart. 26 Cost.) è legittimo secondo lart. 197 CPP soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se limportanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e loggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).
E. 1.5.2 Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quellapparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dellinchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dellimputato.
Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.
Dagli atti tuttavia non emerge in alcun modo che siano state fatte delle fotografie al qui reclamante; né vi è un ordine per rilevamenti segnaletici in tal senso, né vi sono sue fotografie nellincarto, né emerge alcunché dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (cfr. AI 17). RE 1 ribadisce tuttavia nelle sue osservazioni di replica che egli sarebbe stato( ) fotografato, non appena giunto agli uffici della cantonale, da uno dei due poliziotti interroganti, con un telefono cellulare ( )(replica 18/21.2.2022, p. 2).
Si rileva nondimeno che anche se così fosse stato, tali fotografie non potrebbero essere utilizzate e conservate in quanto non confermate da valido ordine scritto (giusta lart. 260 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
E. 4 Intimazione : - Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2022.11
Lugano
5 ottobre 2022/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da
RE 1
contro
richiamate le osservazioni 20.1.2022 del magistrato inquirente;
vista la replica 18/21.2.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
in diritto
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero in Ticino alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso leccesso e labuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), laccertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, linadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo lart. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare allart. 390 CPP per la forma scritta ed allart. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Linteresse giuridicamente protettoa sensi dellart. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Linteresse allannullamento o alla modifica di una decisione giusta lart. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).
Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare allesistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta lesistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.
1.3.
Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale allevasione dellimpugnativa 5/10.1.2022 in merito allordine di sequestro emanato il 30.12.2021.
La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno linteresse allannullamento del sequestro e di conseguenza allevasione del gravame di RE 1 su tale ordine.
1.4.
Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo doggetto e va stralciato dai ruoli.
1.5.
Dato lesito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dellimpugnativa allo scopo di determinarsi sullaccollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
1.5.1.
Secondo lart. 263 cpv. 1 CPP allimputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva anche della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo lart. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dellart. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta lart. 26 Cost.) è legittimo secondo lart. 197 CPP soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se limportanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e loggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).
1.5.2.
Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quellapparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dellinchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dellimputato.
Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.
Dagli atti tuttavia non emerge in alcun modo che siano state fatte delle fotografie al qui reclamante; né vi è un ordine per rilevamenti segnaletici in tal senso, né vi sono sue fotografie nellincarto, né emerge alcunché dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (cfr. AI 17). RE 1 ribadisce tuttavia nelle sue osservazioni di replica che egli sarebbe stato( ) fotografato, non appena giunto agli uffici della cantonale, da uno dei due poliziotti interroganti, con un telefono cellulare ( )(replica 18/21.2.2022, p. 2).
Si rileva nondimeno che anche se così fosse stato, tali fotografie non potrebbero essere utilizzate e conservate in quanto non confermate da valido ordine scritto (giusta lart. 260 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera