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60.2022.10

Reclamo contro l'ordine di sequestro e di rilevamenti segnaletici

Ticino · 2022-10-12 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

E. 1.2 L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

E. 1.3 Come si è detto, il 22.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 127) ed il 28.3.2022 il restante materiale sequestrato (AI 133).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

E. 1.4 Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

E. 1.5 Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

E. 1.5.1 Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

E. 1.5.2 Nel caso in esame il materiale (tra cui pure un frattazzo, un martello ed un coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano nel caso in esame rispettate.

RE

E. 1.6 RE 1 quale imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro l’ordine di rilevamento segnaletico emanato dal magistrato inquirente in data 30.12.2021, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tale provvedimento effettuato il 30.12.2021 (doc. C allegato al reclamo), è tempestivo e proponibile.

Alle 8.05 è giunto presso il commissariato di , l’avvocato di fiducia di RE 1 a cui è stata data la possibilità di avere un colloquio libero con l’imputato. In seguito risulta che:“(…) alle ore 08.30, su richiesta dell’avvocato, vengono fatte le seguenti precisazioni (…): a pag. 3 riga 38: il mio assistito non intendeva dire che avrebbe preso l’avvocato di fiducia dopo l’interrogatorio, ma per l’interrogatorio. (…). L’interrogante chiede all’avv. (…) se dopo aver riletto il verbale vi sono delle osservazioni, modifiche o aggiunte da apportare al verbale: l’avv. (…) risponde che non vi sono aggiunte da apportare (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 21).

3.2.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto 30.12.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare alcuni rilevamenti segnaletici (ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 CP) tra cui le fotografie segnaletiche, descrizione/fotografia delle caratteristiche fisiche e raccolta delle impronte papillari. Il magistrato inquirente ha affermato, nelle sue osservazioni al reclamo, che“(…) per i reati di sommossa e di violazione di domicilio, è necessario procedere all’identificazione del reclamante nei vari momenti dei fatti del 29-30 dicembre 2021. Inoltre, occorrerà verificare, tramite anche impronte, se egli ha partecipato (o meno) alla rimozione di transenne per penetrare nell’immobile ex-macello e comprendere quale sia stata la sua via di entrata nel citato immobile. Il reclamante sostiene di essere stato fermato sul sedime ex-macello, come se fosse rimasto unicamente all’esterno, dimenticando, però, di essere pure penetrato all’interno dell’immobile (…) e nemmeno è da escludere che egli sia salito sul tetto dell’immobile (…)”(osservazioni 25.1.2022, p. 2).

Ora, nel caso in esame si può ammettere la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante. Al contrario mal si comprende l’utilità del prelievo delle impronte papillari di RE 1, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime  e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Anche il fatto di voler comparare le sue impronte digitali con quelle presenti sulle transenne poste a protezione __________, così come affermato dal magistrato inquirente, appare inverosimile.

Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

E. 4 Intimazione : - Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.10

Lugano

12 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

in diritto

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

L’interesse giuridicamente protettoa’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

1.3.

Come si è detto, il 22.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 127) ed il 28.3.2022 il restante materiale sequestrato (AI 133).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

1.4.

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

1.5.

Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).

1.5.2.

Nel caso in esame il materiale (tra cui pure un frattazzo, un martello ed un coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano nel caso in esame rispettate.

RE 1 sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

1.6.

RE 1 quale imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro l’ordine di rilevamento segnaletico emanato dal magistrato inquirente in data 30.12.2021, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tale provvedimento effettuato il 30.12.2021 (doc. C allegato al reclamo), è tempestivo e proponibile.

Alle 8.05 è giunto presso il commissariato di , l’avvocato di fiducia di RE 1 a cui è stata data la possibilità di avere un colloquio libero con l’imputato. In seguito risulta che:“(…) alle ore 08.30, su richiesta dell’avvocato, vengono fatte le seguenti precisazioni (…): a pag. 3 riga 38: il mio assistito non intendeva dire che avrebbe preso l’avvocato di fiducia dopo l’interrogatorio, ma per l’interrogatorio. (…). L’interrogante chiede all’avv. (…) se dopo aver riletto il verbale vi sono delle osservazioni, modifiche o aggiunte da apportare al verbale: l’avv. (…) risponde che non vi sono aggiunte da apportare (…)”(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 21).

3.2.

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto 30.12.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare alcuni rilevamenti segnaletici (ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 CP) tra cui le fotografie segnaletiche, descrizione/fotografia delle caratteristiche fisiche e raccolta delle impronte papillari. Il magistrato inquirente ha affermato, nelle sue osservazioni al reclamo, che“(…) per i reati di sommossa e di violazione di domicilio, è necessario procedere all’identificazione del reclamante nei vari momenti dei fatti del 29-30 dicembre 2021. Inoltre, occorrerà verificare, tramite anche impronte, se egli ha partecipato (o meno) alla rimozione di transenne per penetrare nell’immobile ex-macello e comprendere quale sia stata la sua via di entrata nel citato immobile. Il reclamante sostiene di essere stato fermato sul sedime ex-macello, come se fosse rimasto unicamente all’esterno, dimenticando, però, di essere pure penetrato all’interno dell’immobile (…) e nemmeno è da escludere che egli sia salito sul tetto dell’immobile (…)”(osservazioni 25.1.2022, p. 2).

Ora, nel caso in esame si può ammettere la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante. Al contrario mal si comprende l’utilità del prelievo delle impronte papillari di RE 1, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime  e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Anche il fatto di voler comparare le sue impronte digitali con quelle presenti sulle transenne poste a protezione __________, così come affermato dal magistrato inquirente, appare inverosimile.

Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera