Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto lesito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
E. 1.2 Linteresse giuridicamente protettoa sensi dellart. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Linteresse allannullamento o alla modifica di una decisione giusta lart. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).
Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare allesistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta lesistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.
E. 1.3 Come si è detto, il 22.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 127) ed il 28.3.2022 il restante materiale sequestrato (AI 133).
Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale allevasione dellimpugnativa 5/10.1.2022 in merito allordine di sequestro emanato il 30.12.2021.
La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno linteresse allannullamento del sequestro e di conseguenza allevasione del gravame di RE 1 su tale ordine.
E. 1.4 Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo doggetto e va stralciato dai ruoli.
E. 1.5 Dato lesito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dellimpugnativa allo scopo di determinarsi sullaccollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
E. 1.5.1 Secondo lart. 263 cpv. 1 CPP allimputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva anche della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo lart. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dellart. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta lart. 26 Cost.) è legittimo secondo lart. 197 CPP soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se limportanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e loggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).
E. 1.5.2 Nel caso in esame il materiale (tra cui pure un frattazzo, un martello ed un coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano nel caso in esame rispettate.
RE
E. 1.6 RE 1 quale imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro lordine di rilevamento segnaletico emanato dal magistrato inquirente in data 30.12.2021, avendo un interesse giuridicamente protetto allannullamento o alla modifica del giudizio.
Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tale provvedimento effettuato il 30.12.2021 (doc. C allegato al reclamo), è tempestivo e proponibile.
Alle 8.05 è giunto presso il commissariato di , lavvocato di fiducia di RE 1 a cui è stata data la possibilità di avere un colloquio libero con limputato. In seguito risulta che:( ) alle ore 08.30, su richiesta dellavvocato, vengono fatte le seguenti precisazioni ( ): a pag. 3 riga 38: il mio assistito non intendeva dire che avrebbe preso lavvocato di fiducia dopo linterrogatorio, ma per linterrogatorio. ( ). Linterrogante chiede allavv. ( ) se dopo aver riletto il verbale vi sono delle osservazioni, modifiche o aggiunte da apportare al verbale: lavv. ( ) risponde che non vi sono aggiunte da apportare ( )(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 21).
3.2.
Nellambito dellesame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o dufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.
Il procuratore pubblico, con scritto 30.12.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare alcuni rilevamenti segnaletici (ai sensi dellart. 260 cpv. 1 CP) tra cui le fotografie segnaletiche, descrizione/fotografia delle caratteristiche fisiche e raccolta delle impronte papillari. Il magistrato inquirente ha affermato, nelle sue osservazioni al reclamo, che( ) per i reati di sommossa e di violazione di domicilio, è necessario procedere allidentificazione del reclamante nei vari momenti dei fatti del 29-30 dicembre 2021. Inoltre, occorrerà verificare, tramite anche impronte, se egli ha partecipato (o meno) alla rimozione di transenne per penetrare nellimmobile ex-macello e comprendere quale sia stata la sua via di entrata nel citato immobile. Il reclamante sostiene di essere stato fermato sul sedime ex-macello, come se fosse rimasto unicamente allesterno, dimenticando, però, di essere pure penetrato allinterno dellimmobile ( ) e nemmeno è da escludere che egli sia salito sul tetto dellimmobile ( )(osservazioni 25.1.2022, p. 2).
Ora, nel caso in esame si può ammettere la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante. Al contrario mal si comprende lutilità del prelievo delle impronte papillari di RE 1, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Anche il fatto di voler comparare le sue impronte digitali con quelle presenti sulle transenne poste a protezione __________, così come affermato dal magistrato inquirente, appare inverosimile.
Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
E. 4 Intimazione : - Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2022.10
Lugano
12 ottobre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da
RE 1
contro
richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;
vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
in diritto
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero in Ticino alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso leccesso e labuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), laccertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, linadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo lart. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare allart. 390 CPP per la forma scritta ed allart. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Linteresse giuridicamente protettoa sensi dellart. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Linteresse allannullamento o alla modifica di una decisione giusta lart. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).
Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare allesistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta lesistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.
1.3.
Come si è detto, il 22.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 127) ed il 28.3.2022 il restante materiale sequestrato (AI 133).
Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale allevasione dellimpugnativa 5/10.1.2022 in merito allordine di sequestro emanato il 30.12.2021.
La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad unautorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno linteresse allannullamento del sequestro e di conseguenza allevasione del gravame di RE 1 su tale ordine.
1.4.
Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo doggetto e va stralciato dai ruoli.
1.5.
Dato lesito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario,prima facie, del caso oggetto dellimpugnativa allo scopo di determinarsi sullaccollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
1.5.1.
Secondo lart. 263 cpv. 1 CPP allimputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva anche della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo lart. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dellart. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.;ZK StPO S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta lart. 26 Cost.) è legittimo secondo lart. 197 CPP soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se limportanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e loggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.;BSK StPO F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,vorart. 263-268 CPP n. 11 ss.).
1.5.2.
Nel caso in esame il materiale (tra cui pure un frattazzo, un martello ed un coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)erano nel caso in esame rispettate.
RE 1 sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto lesito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
1.6.
RE 1 quale imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro lordine di rilevamento segnaletico emanato dal magistrato inquirente in data 30.12.2021, avendo un interesse giuridicamente protetto allannullamento o alla modifica del giudizio.
Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tale provvedimento effettuato il 30.12.2021 (doc. C allegato al reclamo), è tempestivo e proponibile.
Alle 8.05 è giunto presso il commissariato di , lavvocato di fiducia di RE 1 a cui è stata data la possibilità di avere un colloquio libero con limputato. In seguito risulta che:( ) alle ore 08.30, su richiesta dellavvocato, vengono fatte le seguenti precisazioni ( ): a pag. 3 riga 38: il mio assistito non intendeva dire che avrebbe preso lavvocato di fiducia dopo linterrogatorio, ma per linterrogatorio. ( ). Linterrogante chiede allavv. ( ) se dopo aver riletto il verbale vi sono delle osservazioni, modifiche o aggiunte da apportare al verbale: lavv. ( ) risponde che non vi sono aggiunte da apportare ( )(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 21).
3.2.
Nellambito dellesame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o dufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.
Il procuratore pubblico, con scritto 30.12.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare alcuni rilevamenti segnaletici (ai sensi dellart. 260 cpv. 1 CP) tra cui le fotografie segnaletiche, descrizione/fotografia delle caratteristiche fisiche e raccolta delle impronte papillari. Il magistrato inquirente ha affermato, nelle sue osservazioni al reclamo, che( ) per i reati di sommossa e di violazione di domicilio, è necessario procedere allidentificazione del reclamante nei vari momenti dei fatti del 29-30 dicembre 2021. Inoltre, occorrerà verificare, tramite anche impronte, se egli ha partecipato (o meno) alla rimozione di transenne per penetrare nellimmobile ex-macello e comprendere quale sia stata la sua via di entrata nel citato immobile. Il reclamante sostiene di essere stato fermato sul sedime ex-macello, come se fosse rimasto unicamente allesterno, dimenticando, però, di essere pure penetrato allinterno dellimmobile ( ) e nemmeno è da escludere che egli sia salito sul tetto dellimmobile ( )(osservazioni 25.1.2022, p. 2).
Ora, nel caso in esame si può ammettere la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante. Al contrario mal si comprende lutilità del prelievo delle impronte papillari di RE 1, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Anche il fatto di voler comparare le sue impronte digitali con quelle presenti sulle transenne poste a protezione __________, così come affermato dal magistrato inquirente, appare inverosimile.
Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
Le impronte papillari di RE 1, raccolte il 30.12.2021, devono essere distrutte.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera