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60.2021.346

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in merito alla costituzione di accusatore privato. esecutore testamentario

Ticino · 2022-07-19 · Italiano TI
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Sachverhalt

seguenti.

6.1.1.

In data 4.10.2021, __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________). Il denunciante è deceduto il 20.10.2021.

6.1.2.

Con testamento pubblico del 15.9.2021 il de cuius ha nominato suo esecutore testamentario l’avv. PR 1“(…) con il compito di dar seguito alle mie volontà e permettere ai miei eredi ed alla legataria di ottenere quanto a loro qui lascio con il presente testamento (…)”(doc. CRP 14, p. 3). Nell’atto ha nominato suoi eredi il nipote (2014) [in merito agli averi depositati su di un conto presso __________ SA, non detenuto dall’imputata], la figlia [per la restante successione] e una legataria [in merito ad alcune azioni anch’esse non detenute da PI 2], ricordando nel contempo che“(…) – per le note vicende occorsemi in __________ – parte della mia sostanza è stata affidata ed è ancora oggi detenuta per mio conto malgrado ne abbia già richiesto la restituzione, a PI 2 (…)”(doc. CRP 14,

p. 2). Con un ulteriore testamento olografo di data 24.9.2021,†__________ha dichiarato che“(…) nell’ipotesi in cui PI 2, voglia vantare pretese ereditarie in ragione di una asserita qualità di erede e nella sventurata ipotesi in cui ciò fosse riconosciuto per erronei ed infondati motivi, con la presente disposizione la diseredo, integralmente ai sensi dell’art. 477 codice civile Svizzero (…)”(doc. CRP 14).

6.1.3.

Con decisione 3.11.2021 il magistrato inquirente ha negato all’avv. PR 1 quale esecutore testamentario di†__________la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________. Da qui il presente reclamo.

6.2.

Innanzitutto si deve precisare che non è stato ancora accertato chi siano gli eredi di†__________, visto il presunto matrimonio tra quest’ultimo e PI 2 e la susseguente sua diseredazione da parte del de cuius. Tale questione deve essere evasa dalle competenti autorità civili.

Inoltre si rileva che gli eredi di†__________, ritenuto che i reati sarebbero stati perpetrati a danno dello stesso quando era ancora in vita (e non pertanto della comunione ereditaria, costituitasi successivamente), sono soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP). Essi non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP. Tuttavia, in applicazione dell’art. 121 cpv. 1 CPP essi possono subentrare, se congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP, nei diritti processuali di†__________, tra i quali quelli connessi alla qualità di accusatore privato. Unica congiunta (ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) presente nel testamento del de cuius è pertanto la figlia PI 1, che subentra dunque nei suoi diritti nell’azione penale.

6.3.

__________, come già sopraindicato, ha però nominato, nel suo testamento pubblico del15.9.2021, l’avv. PR 1 quale suo esecutore testamentario.

6.3.1.

L’esecutore testamentario (art. 518 CC) è il soggetto indicato dal defunto in una disposizione di morte (testamento o patto successorio), affinché questi compia le sue ultime volontà. Egli non agisce nel proprio interesse, ma nell’interesse del de cuius. Come già sopraindicato, in quanto l’amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dell’art. 518 CC, l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece degli eredi (cfr. DTF 116 II 131). Durante tutta la durata del suo mandato, l’esecutore testamentario ha il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa; tali poteri sono dunque tolti agli eredi.

In quanto l’amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dell’art. 518 CC, l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato.In materia civile, contrariamente che in ambito penale, un esecutore testamentario, come un curatore fallimentare, ha un diritto esclusivo di azione. Non agisce nel proprio interesse, ma deve realizzare le ultime volontà della persona lesa deceduta.

L’esecutore testamentario può agire in suo proprio nome e quale parte in luogo della comunione ereditaria.

6.3.2.

Nel caso in esame l’avv. PR 1, quale esecutore testamentario, non fa valere propri diritti materiali e non è personalmente toccato dall’infrazione commessa ai danni della comunione ereditaria. Non avendo subito un danno diretto dal presunto agire di PI 2 è dunque unicamente in base all’art. 121 CPP che gli potrebbe essere riconosciuta la qualità di accusatore privato.

Tuttavia, vista l’interpretazione restrittiva della legge fatta dalla giurisprudenza (e ancora riconfermata nella sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022), l’esecutore testamentario (non essendo congiunto ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) non può essere ammesso a subentrare nei diritti del de cuius nel procedimento penale giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Tale conclusione è coerente con quanto sopraindicato: sarebbe infatti contrario allo scopo dell’art. 121 cpv. 1 CPP ammettere quale accusatore privato in ambito penale l’esecutore testamentario di una comunione ereditaria composta da eredi anche non congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP (comunione ereditaria mista) non potendo quest’ultima, come già visto, secondo la dottrina e giurisprudenza in vigore, far valere le sue pretese giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Per contro, nel caso in cui la comunione ereditaria fosse composta esclusivamente da eredi congiunti, l’esecutore testamentario sarebbe ammesso a rappresentarli nell’azione civile.

7.2.

Ora, come già sopraindicato,il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata dev'essere considerato quale danneggiato indiretto, che di massima, riservati i casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel procedimento penale.

Con l'art. 121 cpv. 2 CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella dell’art. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto (quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge, succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale rispettivamente surrogazione.

7.3.

Ora occorre interpretare l’art. 121 CPP giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile, mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva dell’art. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne l’azione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).

Peraltro nella sua recente sentenza, più volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità, limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del contendere (decisione TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).

Giungendo a tale conclusione, sarebbero dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.

Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza l’esecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dell’esecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dall’esecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nell’ambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).

La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).

Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,

n. 429).

7.4.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.

Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza l’esecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dell’esecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dall’esecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nell’ambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).

La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).

Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,

n. 429).

7.4.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2021.346

Lugano

19 luglio 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 15/16.11.2021 presentato da

contro

visto che con decisione 16.11.2021 questa Corte ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

richiamate le osservazioni 17/18.11.2021 di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________), 23.11.2021 del magistrato inquirente e 9/10.12.2021 di PI 2;

vista la replica 12/13.1.2022 dell’esecutore testamentario e le dupliche 21/24.1.2022 del procuratore pubblico e 21/24.1.2022 di PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Denunciante e denunciata avrebbero intrattenuto una lunga relazione sentimentale, iniziata a fine anni ‘80, e terminata nel corso del 2017. A causa di problemi giudiziari insorti in __________ nel 2000, __________ avrebbe deciso di intestare formalmente il suo patrimonio a PI 2, restandone egli tuttavia proprietario, creditore, beneficiario economico ed amministratore. La denunciata avrebbe detenuto per conto del denunciante una sostanza mobiliare ed immobiliare complessiva pari a circa CHF 6'000'000.--.

Tuttavia tra il 2017 ed il 2019 le vertenze civili e penali aperte nei confronti del denunciante in __________ e per le quali egli aveva “protetto” il suo patrimonio affidandolo alla compagna, si sono risolte positivamente. Egli avrebbe dunque deciso di attivarsi al fine di recuperare il suo patrimonio intestato a PI 2. Quest’ultima in un primo tempo avrebbe dichiarato di nulla avere, per poi indicare di nulla dovere.

Da qui la denuncia penale in oggetto per appropriazione indebita.

A dire di __________ inoltre“(…) questa intestazione fiduciaria degli attivi del denunciante, ha portato la denunciata a dichiarare al cospetto degli istituti bancari, di essere l’avente diritto economico, contrariamente alla verità, cosicché essa ha pure adempiuto il reato di falso in documenti (…)”(denuncia 4.10.2021, p. 9).

Sentite le parti, il procuratore pubblico ha deciso di procedere all’interrogatorio di __________ ma limitatamente alla perquisizione avvenuta nei suoi uffici concernente, fra gli altri, le relazioni bancarie di PI 2, e alla questione pregiudiziale sollevata da quest’ultima; il magistrato inquirente ha dunque ammesso la partecipazione di tutti i presenti (verbale di interrogatorio 27.10.2021, p. 3, AI 12).

Egli afferma di avere chiaramente interesse a poter prendere parte alla procedura penale nei confronti di PI 2, in proprio nome e per conto degli eredi che da quest’ultima sono stati danneggiati nelle proprie aspettative successorie, posto come l’agire dell’imputata si oppone diametralmente alle ultime volontà del de cuius ed agli interessi economici della comunione ereditaria. Egli inoltre aggiunge che“(…) giusta l’art. 121 cpv. 2 CPP, chi subentra nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono l’attuazione dell’azione civile. (…). Nella fattispecie risulta quindi evidente che, per permettere agli eredi danneggiati sul piano civile di far valere le proprie pretese nell’ambito penale, si rende necessario – almeno in questo stadio della procedura – l’intervento dell’esecutore testamentario, al quale deve essere garantito l’accesso agli atti, il diritto alla prova ed il diritto di essere sentito, il diritto di porre domande all’imputato (preteso) erede, limitatamente agli aspetti civilistici (…)”(reclamo 15/16.11.2021, p. 12). Negare ciò porterebbe, a suo dire, a dei risultati“inaccettabili”privando di fatto la figlia del de cuius, __________ e gli altri eredi“(…) di tutelare i loro interessi nell’ambito dell’azione civile, tagliando inoltre fuori dalla procedura eredi che, non potendo essere definiti dei congiunti ai sensi dell’art. 110 CP, non avrebbero nemmeno diritto all’azione penale (…)”(reclamo 15/16.11.2021, p. 12).

in diritto

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

In applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato(decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.;BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è stato effettivamente compromesso nei suoi diritti dai reati, sempre che il danno subito sia il risultato diretto dell’azione delittuosa (decisione TF1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.;DTF 140 IV 155 consid. 3.2.;BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

2.2.

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed.,vorart. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.;BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

2.3.

Il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid.1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

2.4.

La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).

3.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e lo stesso tenore della legge (art. 121 cpv. 1 CPP) è quindi escluso agli eredi (non congiunti) di subentrare nei diritti del de cuius nell’azione penale (DTF 140 IV 162).

4.4.1.

In materia di diritto successorio, giusta l'art. 537 cpv. 1 CC la successione si apre con la morte di chi lascia l'eredità. Per l'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura.

L'art. 602 CC prevede che quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (cpv. 1). I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).

La comunione ereditaria è una comunione giuridica senza personalità giuridica, che – in assenza di capacità giuridica – non può essere titolare di diritti e obblighi e non può costituirsi parte in un procedimento: titolari di diritti e doveri sono in effetti i singoli eredi che devono tuttavia agire insieme e non possono procedere individualmente per la successione (decisione TF 6B_309/2015 del 19.11.2015 consid. 3.3.; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).Essi costituiscono un litisconsorzio necessario (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).

Gli eredi devono dunque agire insieme o attraverso un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), di un esecutore testamentario (art. 518 CC) o di un amministratore ufficiale della successione (art. 554 CC).

La giurisprudenza ammette un’unica eccezione a tale principio: nel caso in cui alcuni eredi facciano valere dei diritti successori contro tutti gli altri eredi. In questo caso infatti tutti gli eredi sono parte alla procedura e possono far valere i loro diritti reciproci (DTF 141 IV 380).

Se il reato è stato compiuto a danno della comunione ereditaria, danneggiato è ciascun erede.Se invece il reato è stato commesso a pregiudizio del de cuius, i suoi eredi sono soltanto indirettamente lesi (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.): essi non hanno, in altre parole, un danno diretto.

4.2.

4.3.

Questa problematica verrà trattata in seguito.

4.4.

Riassumendo dunque, in base all’art. 121 cpv. 1 CPP, unicamente i congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP possono subentrare nei diritti del de cuius e sono dunque legittimati a partecipare al procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un’azione penale (ciascuno singolarmente) e un’azione civile (tutti insieme).

Nella già summenzionata recente sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto, senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali legati alle conclusioni civili. L’Alta Corte ha così lasciato intravedere (senza però decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da soli eredi non congiunti di partecipare all’azione civile in via adesiva.

Anche in questo caso si vedrà meglio in seguito.

Nel caso in esame la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate vanno applicate e sussunte alla persona dell’esecutore testamentario sulla base dei fatti seguenti.

6.1.1.

In data 4.10.2021, __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________). Il denunciante è deceduto il 20.10.2021.

6.1.2.

Con testamento pubblico del 15.9.2021 il de cuius ha nominato suo esecutore testamentario l’avv. PR 1“(…) con il compito di dar seguito alle mie volontà e permettere ai miei eredi ed alla legataria di ottenere quanto a loro qui lascio con il presente testamento (…)”(doc. CRP 14, p. 3). Nell’atto ha nominato suoi eredi il nipote (2014) [in merito agli averi depositati su di un conto presso __________ SA, non detenuto dall’imputata], la figlia [per la restante successione] e una legataria [in merito ad alcune azioni anch’esse non detenute da PI 2], ricordando nel contempo che“(…) – per le note vicende occorsemi in __________ – parte della mia sostanza è stata affidata ed è ancora oggi detenuta per mio conto malgrado ne abbia già richiesto la restituzione, a PI 2 (…)”(doc. CRP 14,

p. 2). Con un ulteriore testamento olografo di data 24.9.2021,†__________ha dichiarato che“(…) nell’ipotesi in cui PI 2, voglia vantare pretese ereditarie in ragione di una asserita qualità di erede e nella sventurata ipotesi in cui ciò fosse riconosciuto per erronei ed infondati motivi, con la presente disposizione la diseredo, integralmente ai sensi dell’art. 477 codice civile Svizzero (…)”(doc. CRP 14).

6.1.3.

Con decisione 3.11.2021 il magistrato inquirente ha negato all’avv. PR 1 quale esecutore testamentario di†__________la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________. Da qui il presente reclamo.

6.2.

Innanzitutto si deve precisare che non è stato ancora accertato chi siano gli eredi di†__________, visto il presunto matrimonio tra quest’ultimo e PI 2 e la susseguente sua diseredazione da parte del de cuius. Tale questione deve essere evasa dalle competenti autorità civili.

Inoltre si rileva che gli eredi di†__________, ritenuto che i reati sarebbero stati perpetrati a danno dello stesso quando era ancora in vita (e non pertanto della comunione ereditaria, costituitasi successivamente), sono soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP). Essi non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP. Tuttavia, in applicazione dell’art. 121 cpv. 1 CPP essi possono subentrare, se congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP, nei diritti processuali di†__________, tra i quali quelli connessi alla qualità di accusatore privato. Unica congiunta (ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) presente nel testamento del de cuius è pertanto la figlia PI 1, che subentra dunque nei suoi diritti nell’azione penale.

6.3.

__________, come già sopraindicato, ha però nominato, nel suo testamento pubblico del15.9.2021, l’avv. PR 1 quale suo esecutore testamentario.

6.3.1.

L’esecutore testamentario (art. 518 CC) è il soggetto indicato dal defunto in una disposizione di morte (testamento o patto successorio), affinché questi compia le sue ultime volontà. Egli non agisce nel proprio interesse, ma nell’interesse del de cuius. Come già sopraindicato, in quanto l’amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dell’art. 518 CC, l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece degli eredi (cfr. DTF 116 II 131). Durante tutta la durata del suo mandato, l’esecutore testamentario ha il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa; tali poteri sono dunque tolti agli eredi.

In quanto l’amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dell’art. 518 CC, l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato.In materia civile, contrariamente che in ambito penale, un esecutore testamentario, come un curatore fallimentare, ha un diritto esclusivo di azione. Non agisce nel proprio interesse, ma deve realizzare le ultime volontà della persona lesa deceduta.

L’esecutore testamentario può agire in suo proprio nome e quale parte in luogo della comunione ereditaria.

6.3.2.

Nel caso in esame l’avv. PR 1, quale esecutore testamentario, non fa valere propri diritti materiali e non è personalmente toccato dall’infrazione commessa ai danni della comunione ereditaria. Non avendo subito un danno diretto dal presunto agire di PI 2 è dunque unicamente in base all’art. 121 CPP che gli potrebbe essere riconosciuta la qualità di accusatore privato.

Tuttavia, vista l’interpretazione restrittiva della legge fatta dalla giurisprudenza (e ancora riconfermata nella sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022), l’esecutore testamentario (non essendo congiunto ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) non può essere ammesso a subentrare nei diritti del de cuius nel procedimento penale giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Tale conclusione è coerente con quanto sopraindicato: sarebbe infatti contrario allo scopo dell’art. 121 cpv. 1 CPP ammettere quale accusatore privato in ambito penale l’esecutore testamentario di una comunione ereditaria composta da eredi anche non congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP (comunione ereditaria mista) non potendo quest’ultima, come già visto, secondo la dottrina e giurisprudenza in vigore, far valere le sue pretese giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Per contro, nel caso in cui la comunione ereditaria fosse composta esclusivamente da eredi congiunti, l’esecutore testamentario sarebbe ammesso a rappresentarli nell’azione civile.

7.2.

Ora, come già sopraindicato,il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata dev'essere considerato quale danneggiato indiretto, che di massima, riservati i casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel procedimento penale.

Con l'art. 121 cpv. 2 CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella dell’art. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto (quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge, succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale rispettivamente surrogazione.

7.3.

Ora occorre interpretare l’art. 121 CPP giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile, mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva dell’art. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne l’azione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).

Peraltro nella sua recente sentenza, più volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità, limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del contendere (decisione TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).

Giungendo a tale conclusione, sarebbero dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.

Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza l’esecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dell’esecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dall’esecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nell’ambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).

La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).

Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,

n. 429).

7.4.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera