Sachverhalt
seguenti.
6.1.1.
In data 4.10.2021, __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________). Il denunciante è deceduto il 20.10.2021.
6.1.2.
Con testamento pubblico del 15.9.2021 il de cuius ha nominato suo esecutore testamentario lavv. PR 1( ) con il compito di dar seguito alle mie volontà e permettere ai miei eredi ed alla legataria di ottenere quanto a loro qui lascio con il presente testamento ( )(doc. CRP 14, p. 3). Nellatto ha nominato suoi eredi il nipote (2014) [in merito agli averi depositati su di un conto presso __________ SA, non detenuto dallimputata], la figlia [per la restante successione] e una legataria [in merito ad alcune azioni anchesse non detenute da PI 2], ricordando nel contempo che( ) per le note vicende occorsemi in __________ parte della mia sostanza è stata affidata ed è ancora oggi detenuta per mio conto malgrado ne abbia già richiesto la restituzione, a PI 2 ( )(doc. CRP 14,
p. 2). Con un ulteriore testamento olografo di data 24.9.2021,__________ha dichiarato che( ) nellipotesi in cui PI 2, voglia vantare pretese ereditarie in ragione di una asserita qualità di erede e nella sventurata ipotesi in cui ciò fosse riconosciuto per erronei ed infondati motivi, con la presente disposizione la diseredo, integralmente ai sensi dellart. 477 codice civile Svizzero ( )(doc. CRP 14).
6.1.3.
Con decisione 3.11.2021 il magistrato inquirente ha negato allavv. PR 1 quale esecutore testamentario di__________la qualità di accusatore privato nellambito del procedimento di cui allinc. MP __________. Da qui il presente reclamo.
6.2.
Innanzitutto si deve precisare che non è stato ancora accertato chi siano gli eredi di__________, visto il presunto matrimonio tra questultimo e PI 2 e la susseguente sua diseredazione da parte del de cuius. Tale questione deve essere evasa dalle competenti autorità civili.
Inoltre si rileva che gli eredi di__________, ritenuto che i reati sarebbero stati perpetrati a danno dello stesso quando era ancora in vita (e non pertanto della comunione ereditaria, costituitasi successivamente), sono soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP). Essi non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta lart. 118 cpv. 1 CPP. Tuttavia, in applicazione dellart. 121 cpv. 1 CPP essi possono subentrare, se congiunti ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP, nei diritti processuali di__________, tra i quali quelli connessi alla qualità di accusatore privato. Unica congiunta (ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP) presente nel testamento del de cuius è pertanto la figlia PI 1, che subentra dunque nei suoi diritti nellazione penale.
6.3.
__________, come già sopraindicato, ha però nominato, nel suo testamento pubblico del15.9.2021, lavv. PR 1 quale suo esecutore testamentario.
6.3.1.
Lesecutore testamentario (art. 518 CC) è il soggetto indicato dal defunto in una disposizione di morte (testamento o patto successorio), affinché questi compia le sue ultime volontà. Egli non agisce nel proprio interesse, ma nellinteresse del de cuius. Come già sopraindicato, in quanto lamministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dellart. 518 CC, lesecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente lattivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece degli eredi (cfr. DTF 116 II 131). Durante tutta la durata del suo mandato, lesecutore testamentario ha il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa; tali poteri sono dunque tolti agli eredi.
In quanto lamministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dellart. 518 CC, lesecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente lattivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato.In materia civile, contrariamente che in ambito penale, un esecutore testamentario, come un curatore fallimentare, ha un diritto esclusivo di azione. Non agisce nel proprio interesse, ma deve realizzare le ultime volontà della persona lesa deceduta.
Lesecutore testamentario può agire in suo proprio nome e quale parte in luogo della comunione ereditaria.
6.3.2.
Nel caso in esame lavv. PR 1, quale esecutore testamentario, non fa valere propri diritti materiali e non è personalmente toccato dallinfrazione commessa ai danni della comunione ereditaria. Non avendo subito un danno diretto dal presunto agire di PI 2 è dunque unicamente in base allart. 121 CPP che gli potrebbe essere riconosciuta la qualità di accusatore privato.
Tuttavia, vista linterpretazione restrittiva della legge fatta dalla giurisprudenza (e ancora riconfermata nella sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022), lesecutore testamentario (non essendo congiunto ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP) non può essere ammesso a subentrare nei diritti del de cuius nel procedimento penale giusta lart. 121 cpv. 1 CPP.
Tale conclusione è coerente con quanto sopraindicato: sarebbe infatti contrario allo scopo dellart. 121 cpv. 1 CPP ammettere quale accusatore privato in ambito penale lesecutore testamentario di una comunione ereditaria composta da eredi anche non congiunti ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP (comunione ereditaria mista) non potendo questultima, come già visto, secondo la dottrina e giurisprudenza in vigore, far valere le sue pretese giusta lart. 121 cpv. 1 CPP.
Per contro, nel caso in cui la comunione ereditaria fosse composta esclusivamente da eredi congiunti, lesecutore testamentario sarebbe ammesso a rappresentarli nellazione civile.
7.2.
Ora, come già sopraindicato,il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata dev'essere considerato quale danneggiato indiretto, che di massima, riservati i casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel procedimento penale.
Con l'art. 121 cpv. 2 CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella dellart. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto (quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge, succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale rispettivamente surrogazione.
7.3.
Ora occorre interpretare lart. 121 CPP giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 larticolo di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile, mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. Linterpretazione restrittiva dellart. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare allesclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne lazione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).
Peraltro nella sua recente sentenza, più volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità, limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del contendere (decisione TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).
Giungendo a tale conclusione, sarebbero dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dellart. 121 cpv. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta lart. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.
Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza lesecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dellesecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dallesecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nellambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).
La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).
Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente lattuazione dellazione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,
n. 429).
7.4.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta lart. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.
Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza lesecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dellesecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dallesecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nellambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).
La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).
Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente lattuazione dellazione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,
n. 429).
7.4.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2021.346
Lugano
19 luglio 2022/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 15/16.11.2021 presentato da
contro
visto che con decisione 16.11.2021 questa Corte ha concesso effetto sospensivo al reclamo;
richiamate le osservazioni 17/18.11.2021 di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________), 23.11.2021 del magistrato inquirente e 9/10.12.2021 di PI 2;
vista la replica 12/13.1.2022 dellesecutore testamentario e le dupliche 21/24.1.2022 del procuratore pubblico e 21/24.1.2022 di PI 2;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Denunciante e denunciata avrebbero intrattenuto una lunga relazione sentimentale, iniziata a fine anni 80, e terminata nel corso del 2017. A causa di problemi giudiziari insorti in __________ nel 2000, __________ avrebbe deciso di intestare formalmente il suo patrimonio a PI 2, restandone egli tuttavia proprietario, creditore, beneficiario economico ed amministratore. La denunciata avrebbe detenuto per conto del denunciante una sostanza mobiliare ed immobiliare complessiva pari a circa CHF 6'000'000.--.
Tuttavia tra il 2017 ed il 2019 le vertenze civili e penali aperte nei confronti del denunciante in __________ e per le quali egli aveva protetto il suo patrimonio affidandolo alla compagna, si sono risolte positivamente. Egli avrebbe dunque deciso di attivarsi al fine di recuperare il suo patrimonio intestato a PI 2. Questultima in un primo tempo avrebbe dichiarato di nulla avere, per poi indicare di nulla dovere.
Da qui la denuncia penale in oggetto per appropriazione indebita.
A dire di __________ inoltre( ) questa intestazione fiduciaria degli attivi del denunciante, ha portato la denunciata a dichiarare al cospetto degli istituti bancari, di essere lavente diritto economico, contrariamente alla verità, cosicché essa ha pure adempiuto il reato di falso in documenti ( )(denuncia 4.10.2021, p. 9).
Sentite le parti, il procuratore pubblico ha deciso di procedere allinterrogatorio di __________ ma limitatamente alla perquisizione avvenuta nei suoi uffici concernente, fra gli altri, le relazioni bancarie di PI 2, e alla questione pregiudiziale sollevata da questultima; il magistrato inquirente ha dunque ammesso la partecipazione di tutti i presenti (verbale di interrogatorio 27.10.2021, p. 3, AI 12).
Egli afferma di avere chiaramente interesse a poter prendere parte alla procedura penale nei confronti di PI 2, in proprio nome e per conto degli eredi che da questultima sono stati danneggiati nelle proprie aspettative successorie, posto come lagire dellimputata si oppone diametralmente alle ultime volontà del de cuius ed agli interessi economici della comunione ereditaria. Egli inoltre aggiunge che( ) giusta lart. 121 cpv. 2 CPP, chi subentra nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono lattuazione dellazione civile. ( ). Nella fattispecie risulta quindi evidente che, per permettere agli eredi danneggiati sul piano civile di far valere le proprie pretese nellambito penale, si rende necessario almeno in questo stadio della procedura lintervento dellesecutore testamentario, al quale deve essere garantito laccesso agli atti, il diritto alla prova ed il diritto di essere sentito, il diritto di porre domande allimputato (preteso) erede, limitatamente agli aspetti civilistici ( )(reclamo 15/16.11.2021, p. 12). Negare ciò porterebbe, a suo dire, a dei risultatiinaccettabiliprivando di fatto la figlia del de cuius, __________ e gli altri eredi( ) di tutelare i loro interessi nellambito dellazione civile, tagliando inoltre fuori dalla procedura eredi che, non potendo essere definiti dei congiunti ai sensi dellart. 110 CP, non avrebbero nemmeno diritto allazione penale ( )(reclamo 15/16.11.2021, p. 12).
in diritto
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
In applicazione dellart. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato(decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019 consid. 3.1.; BSK StPO G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 18 ss.; ZK StPO V. LIEBER, 3. ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar N. SCHMID /D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell8.2.2021 consid. 3.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.;BSK StPO G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è stato effettivamente compromesso nei suoi diritti dai reati, sempre che il danno subito sia il risultato diretto dellazione delittuosa (decisione TF1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.;DTF 140 IV 155 consid. 3.2.;BSK StPO G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
2.2.
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed.,vorart. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.;BSK StPO G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).
2.3.
Il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con unazione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta lart. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid.1.1.; BSK StPO H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
2.4.
La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è di regola determinata allinizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di unaltra parte, con lavanzare dellistruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).
3.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e lo stesso tenore della legge (art. 121 cpv. 1 CPP) è quindi escluso agli eredi (non congiunti) di subentrare nei diritti del de cuius nellazione penale (DTF 140 IV 162).
4.4.1.
In materia di diritto successorio, giusta l'art. 537 cpv. 1 CC la successione si apre con la morte di chi lascia l'eredità. Per l'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura.
L'art. 602 CC prevede che quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (cpv. 1). I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).
La comunione ereditaria è una comunione giuridica senza personalità giuridica, che in assenza di capacità giuridica non può essere titolare di diritti e obblighi e non può costituirsi parte in un procedimento: titolari di diritti e doveri sono in effetti i singoli eredi che devono tuttavia agire insieme e non possono procedere individualmente per la successione (decisione TF 6B_309/2015 del 19.11.2015 consid. 3.3.; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).Essi costituiscono un litisconsorzio necessario (BSK StPO G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).
Gli eredi devono dunque agire insieme o attraverso un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), di un esecutore testamentario (art. 518 CC) o di un amministratore ufficiale della successione (art. 554 CC).
La giurisprudenza ammette ununica eccezione a tale principio: nel caso in cui alcuni eredi facciano valere dei diritti successori contro tutti gli altri eredi. In questo caso infatti tutti gli eredi sono parte alla procedura e possono far valere i loro diritti reciproci (DTF 141 IV 380).
Se il reato è stato compiuto a danno della comunione ereditaria, danneggiato è ciascun erede.Se invece il reato è stato commesso a pregiudizio del de cuius, i suoi eredi sono soltanto indirettamente lesi (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.): essi non hanno, in altre parole, un danno diretto.
4.2.
4.3.
Questa problematica verrà trattata in seguito.
4.4.
Riassumendo dunque, in base allart. 121 cpv. 1 CPP, unicamente i congiunti giusta lart. 110 cpv. 1 CP possono subentrare nei diritti del de cuius e sono dunque legittimati a partecipare al procedimento penale cumulativamente o alternativamente con unazione penale (ciascuno singolarmente) e unazione civile (tutti insieme).
Nella già summenzionata recente sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto, senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dellart. 121 cpv. 2 CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti giusta lart. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali legati alle conclusioni civili. LAlta Corte ha così lasciato intravedere (senza però decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da soli eredi non congiunti di partecipare allazione civile in via adesiva.
Anche in questo caso si vedrà meglio in seguito.
Nel caso in esame la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate vanno applicate e sussunte alla persona dellesecutore testamentario sulla base dei fatti seguenti.
6.1.1.
In data 4.10.2021, __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________). Il denunciante è deceduto il 20.10.2021.
6.1.2.
Con testamento pubblico del 15.9.2021 il de cuius ha nominato suo esecutore testamentario lavv. PR 1( ) con il compito di dar seguito alle mie volontà e permettere ai miei eredi ed alla legataria di ottenere quanto a loro qui lascio con il presente testamento ( )(doc. CRP 14, p. 3). Nellatto ha nominato suoi eredi il nipote (2014) [in merito agli averi depositati su di un conto presso __________ SA, non detenuto dallimputata], la figlia [per la restante successione] e una legataria [in merito ad alcune azioni anchesse non detenute da PI 2], ricordando nel contempo che( ) per le note vicende occorsemi in __________ parte della mia sostanza è stata affidata ed è ancora oggi detenuta per mio conto malgrado ne abbia già richiesto la restituzione, a PI 2 ( )(doc. CRP 14,
p. 2). Con un ulteriore testamento olografo di data 24.9.2021,__________ha dichiarato che( ) nellipotesi in cui PI 2, voglia vantare pretese ereditarie in ragione di una asserita qualità di erede e nella sventurata ipotesi in cui ciò fosse riconosciuto per erronei ed infondati motivi, con la presente disposizione la diseredo, integralmente ai sensi dellart. 477 codice civile Svizzero ( )(doc. CRP 14).
6.1.3.
Con decisione 3.11.2021 il magistrato inquirente ha negato allavv. PR 1 quale esecutore testamentario di__________la qualità di accusatore privato nellambito del procedimento di cui allinc. MP __________. Da qui il presente reclamo.
6.2.
Innanzitutto si deve precisare che non è stato ancora accertato chi siano gli eredi di__________, visto il presunto matrimonio tra questultimo e PI 2 e la susseguente sua diseredazione da parte del de cuius. Tale questione deve essere evasa dalle competenti autorità civili.
Inoltre si rileva che gli eredi di__________, ritenuto che i reati sarebbero stati perpetrati a danno dello stesso quando era ancora in vita (e non pertanto della comunione ereditaria, costituitasi successivamente), sono soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP). Essi non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta lart. 118 cpv. 1 CPP. Tuttavia, in applicazione dellart. 121 cpv. 1 CPP essi possono subentrare, se congiunti ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP, nei diritti processuali di__________, tra i quali quelli connessi alla qualità di accusatore privato. Unica congiunta (ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP) presente nel testamento del de cuius è pertanto la figlia PI 1, che subentra dunque nei suoi diritti nellazione penale.
6.3.
__________, come già sopraindicato, ha però nominato, nel suo testamento pubblico del15.9.2021, lavv. PR 1 quale suo esecutore testamentario.
6.3.1.
Lesecutore testamentario (art. 518 CC) è il soggetto indicato dal defunto in una disposizione di morte (testamento o patto successorio), affinché questi compia le sue ultime volontà. Egli non agisce nel proprio interesse, ma nellinteresse del de cuius. Come già sopraindicato, in quanto lamministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dellart. 518 CC, lesecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente lattivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece degli eredi (cfr. DTF 116 II 131). Durante tutta la durata del suo mandato, lesecutore testamentario ha il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa; tali poteri sono dunque tolti agli eredi.
In quanto lamministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dellart. 518 CC, lesecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente lattivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato.In materia civile, contrariamente che in ambito penale, un esecutore testamentario, come un curatore fallimentare, ha un diritto esclusivo di azione. Non agisce nel proprio interesse, ma deve realizzare le ultime volontà della persona lesa deceduta.
Lesecutore testamentario può agire in suo proprio nome e quale parte in luogo della comunione ereditaria.
6.3.2.
Nel caso in esame lavv. PR 1, quale esecutore testamentario, non fa valere propri diritti materiali e non è personalmente toccato dallinfrazione commessa ai danni della comunione ereditaria. Non avendo subito un danno diretto dal presunto agire di PI 2 è dunque unicamente in base allart. 121 CPP che gli potrebbe essere riconosciuta la qualità di accusatore privato.
Tuttavia, vista linterpretazione restrittiva della legge fatta dalla giurisprudenza (e ancora riconfermata nella sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022), lesecutore testamentario (non essendo congiunto ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP) non può essere ammesso a subentrare nei diritti del de cuius nel procedimento penale giusta lart. 121 cpv. 1 CPP.
Tale conclusione è coerente con quanto sopraindicato: sarebbe infatti contrario allo scopo dellart. 121 cpv. 1 CPP ammettere quale accusatore privato in ambito penale lesecutore testamentario di una comunione ereditaria composta da eredi anche non congiunti ai sensi dellart. 110 cpv. 1 CP (comunione ereditaria mista) non potendo questultima, come già visto, secondo la dottrina e giurisprudenza in vigore, far valere le sue pretese giusta lart. 121 cpv. 1 CPP.
Per contro, nel caso in cui la comunione ereditaria fosse composta esclusivamente da eredi congiunti, lesecutore testamentario sarebbe ammesso a rappresentarli nellazione civile.
7.2.
Ora, come già sopraindicato,il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata dev'essere considerato quale danneggiato indiretto, che di massima, riservati i casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel procedimento penale.
Con l'art. 121 cpv. 2 CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella dellart. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto (quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge, succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale rispettivamente surrogazione.
7.3.
Ora occorre interpretare lart. 121 CPP giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 larticolo di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile, mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. Linterpretazione restrittiva dellart. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare allesclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne lazione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).
Peraltro nella sua recente sentenza, più volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità, limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del contendere (decisione TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).
Giungendo a tale conclusione, sarebbero dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dellart. 121 cpv. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta lart. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.
Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza lesecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dellesecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dallesecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nellambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).
La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).
Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente lattuazione dellazione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,
n. 429).
7.4.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera