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60.2021.271

Reclamo contro l'ordine di rilevamento segnaletico. sommossa. proporzionalità

Ticino · 2022-08-30 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultimo si trovasse alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per effettuare una comparazione.

Come ricordato in precedenza, dottrina e giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Su questi presupposti la decisione impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del tatuaggio sulla gamba destra del reclamante e la presa delle sue impronte papillari, non si giustificano quindi neppure per questo motivo.

A questo proposito occorre ricordare che per questi fatti RE 1 in data 30.11/9.12.2021 ha denunciato/querelato tre agenti di polizia per abuso di autorità (inc. MP __________, AI 1) e che l’8.3.2022 il procuratore generale ha emanato un decreto d’abbandono (ABB __________).

Con reclamo 22/23.3.2022, RE 1 ha impugnato il decreto sopraindicato davanti a questa Corte (inc. CRP 60.2022.87). Pertanto, nella presente decisione, ci si può esprimere unicamente sulla correttezza dell’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021 e non sull’operato della polizia.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 260 CP, 110, 260, 309 - 310, 322, 382, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2021.271

Lugano

30 agosto 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliere:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo9/10.9.2021 presentato da

RE 1

contro

richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;

preso atto che RE 1 interpellato il 29.9.2021 non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

La sera stessa, alle ore 19:30 circa, RE 1 è stato fermato sul piazzale della stazione ferroviaria di __________, identificato e fotografato dalla polizia cantonale in quanto sospettato di aver partecipato alla manifestazione e agli scontri con la polizia.

Come risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022, prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP __________), il 30.8.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici a RE 1 sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.

in diritto

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

3.5.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto 30.8.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte papillari.

Ora, da quanto risulta dal rapporto d’esecuzione 1.2.2022 della polizia cantonale, al reclamante sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.

Come ricordato in precedenza, RE 1 è stato fermato ed identificato la sera dell’8.3.2021 dalle forze dell’ordine e fotografato sul posto per documentare come era vestito in quel momento. Egli indossava un passamontagna, un paio di pantaloni lunghi neri e una giacchetta nera (AI 5) ed aveva con sé uno zainetto e un’altra giacca scura tipo k way.

Le foto segnaletiche e quella della figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.) effettuate al reclamante in data 30.8.2021 su ordine del procuratore pubblico sono dunque atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle confrontare con le immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza della stazione FFS e stabilire se il qui reclamante abbia effettivamente partecipato, e con quale ruolo, nelle varie fasi degli scontri con la polizia.

In tal senso la misura risulta proporzionata.

Al contrario, per quanto concerne la fotografia del tatuaggio presente sulla gamba destra del reclamante, non appare in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie, indossando RE 1 al momento dei fatti imputatigli, come già sopraindicato, un paio di pantaloni lunghi.

Per quanto attiene poi alle impronte papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con quelle del reclamante e/o di altri partecipanti.

La raccolta delle impronte papillari di RE 1 non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultimo si trovasse alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per effettuare una comparazione.

Come ricordato in precedenza, dottrina e giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Su questi presupposti la decisione impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del tatuaggio sulla gamba destra del reclamante e la presa delle sue impronte papillari, non si giustificano quindi neppure per questo motivo.

A questo proposito occorre ricordare che per questi fatti RE 1 in data 30.11/9.12.2021 ha denunciato/querelato tre agenti di polizia per abuso di autorità (inc. MP __________, AI 1) e che l’8.3.2022 il procuratore generale ha emanato un decreto d’abbandono (ABB __________).

Con reclamo 22/23.3.2022, RE 1 ha impugnato il decreto sopraindicato davanti a questa Corte (inc. CRP 60.2022.87). Pertanto, nella presente decisione, ci si può esprimere unicamente sulla correttezza dell’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021 e non sull’operato della polizia.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 260 CP, 110, 260, 309 - 310, 322, 382, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera