Reclamo contro lo scritto del PP con cui comunica l'intenzione di emanare un decreto d'accusa e alcuni dissequestri: non è una decisione bensì è paragonabile alla comunicazione della chiusura dell'istruzione ex art. 318 CPP, che non è impugnabile; reclamo irricevibile
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.12.2018 60.2018.357
Reclamo contro lo scritto del PP con cui comunica l'intenzione di emanare un decreto d'accusa e alcuni dissequestri: non è una decisione bensì è paragonabile alla comunicazione della chiusura dell'istruzione ex art. 318 CPP, che non è impugnabile; reclamo irricevibile
Incarto n. 60.2018.357 Lugano 27 dicembre 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti cancelliera: Elena Tagli Schmid, vicecancelliera sedente per statuire sul reclamo 18/19.12.2018 presentato da RI 1 patr. da: PR 1 contro lo scritto 13.12.2018 del procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto e in diritto che presso il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale inc. MP __________; che, con scritto 13.12.2018 denominato “decisione”, il procuratore pubblico Andrea Gianini ha comunicato alle parti l’intenzione di emanare un decreto d’accusa a carico di RI 1 (per titolo di appropriazione indebita), nonché l’intenzione di disporre, nella decisione di condanna, dei dissequestri (a favore di RI 1 e della successione fu __________; che con reclamo 18/19.12.2018 RI 1 chiede di annullare il “dispositivo” relativo al prospettato decreto d’accusa a suo carico, e il “dispositivo” relativo al prospettato dissequestro a favore della successione, postulando la concessione dell’effetto sospensivo; che lo scritto impugnato, pur essendo denominato “decisione” e pur utilizzando il termine “decide” prima dei punti da 1 a 4 e ”decisione” nell’indicazione dei mezzi di impugnazione (p. 2), non è una decisione, ma una semplice comunicazione o prospettazione alle parti delle intenzioni del procuratore pubblico circa l’esito dell’istruzione pendente; che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP sono impugnabili con reclamo le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del ministero pubblico e delle autorità penali delle contravvenzioni; che, in particolare, per l’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno, diretti allo svolgimento del procedimento e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP
n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2). che ciò non è il caso per meri scritti che confermano precedenti provvedimenti (senza creare nuovi obblighi e oneri per la parte interessata) oppure che prospettano future decisioni del procuratore pubblico, come nel caso presente; che in effetti lo scritto impugnato, malgrado l’intestazione e l’uso dei termini “decide” o “decisione”, in concreto non decide, come si deduce dall’uso di verbi al futuro, e, più in generale, dal contenuto stesso dello scritto medesimo; che lo scritto impugnato, in quanto prospetta le intenzioni del procuratore pubblico al termine all’istruzione del procedimento, è sostanzialmente paragonabile alla comunicazione della chiusura dell’istruzione prevista dall’art. 318 cpv. 1 CPP, nella quale va indicata l’intenzione di abbandonare o di promuovere l’accusa; che, in quanto nel caso concreto si prospetti l’emanazione di un decreto d’accusa, la comunicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP non sarebbe necessaria; che, in ogni caso, la comunicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP non è impugnabile, come indicato all’art. 318 cpv. 3 CPP; che, per i motivi surriferiti, il ricorso è irricevibile, ciò che consente di non doversi esprimere sulla concessione o meno dell’effetto sospensivo e sul merito; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a RI 1. Per questi motivi, visti gli articoli di legge citati, per la tassa di giustizia e le spese l’art. 25 LTG, nonché ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1 . 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera