Reclamo contro la decisione del Presidente della Pretura penale con cui ha sostituito una multa con una pena detentiva nel procedimento penale promosso dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro; richiesto emendamento ma non motivato correttamente e tardivo, reclamo irricevibile
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.08.2018 60.2018.196
Reclamo contro la decisione del Presidente della Pretura penale con cui ha sostituito una multa con una pena detentiva nel procedimento penale promosso dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro; richiesto emendamento ma non motivato correttamente e tardivo, reclamo irricevibile
Incarto n. 60.2018.196 Lugano 30 agosto 2018 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti cancelliera : Elena Tagli Schmid, vicecancelliera sedente per statuire sul reclamo 19/23.7.2018 presentato da RE 1 contro la decisione 2.7.2018 del Presidente della Pretura penale di sostituzione di una multa con una pena detentiva (inc. __________) nel procedimento penale promosso dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (decreti d’accusa __________); letti ed esaminati gli atti; considerato che il 22.3.2016 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha emanato un decreto d’accusa a carico del reclamante (inc. __________), cresciuto in giudicato, mediante il quale l’ha condannato al pagamento di una multa di CHF 2'400.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la multa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 24 giorni; che la multa non ha potuto essere incassata di modo che, con successivo decreto d’accusa del 12.5.2017 (inc. __________), sempre l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha decretato la sostituzione della multa di CHF 2'400.- con una pena detentiva di 24 giorni; che in data 26/29.5.2017 il reclamante ha interposto opposizione a questo decreto d’accusa; che, con decisione 30.8.2017, il Presidente della Pretura penale ha stralciato dai ruoli la procedura, avendo interpretato uno scritto di data 7.7.2017 del reclamante quale ritiro dell’opposizione (inc. __________); che, a seguito del reclamo 18/19.9.2017, con decisione 12.3.2018 questa Corte ha annullato la decisione del presidente della Pretura penale, rinviandogli l’incarto (inc. __________); che, con decisione 2.7.2018 (inc. __________), il Presidente della Pretura penale ha pronunciato la sostituzione della multa di CHF 2'400.- con una pena detentiva di 24 giorni; che il reclamo 19/23.7.2018 presentato da RE 1 non adempiva le condizioni previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, in particolare perché nel testo del medesimo il reclamante si soffermava sul merito della condanna, e non sulla sostituzione della sanzione; che pertanto, con decreto 23.7.2018, il presidente di questa Corte ha invitato il reclamante a emendare il proprio gravame nel termine di 10 giorni, precisando che le contestazioni possibili potevano riguardare unicamente la sostituzione della multa in pena detentiva; che neppure l'allegato 16/17.8.2018, peraltro tardivo, in evasione della richiesta di emendamento, rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che il reclamante si limita nuovamente a prendere posizione sul merito della condanna, e non sulla sostituzione della sanzione; che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione; che, in particolare, il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP); che, in concreto e come detto, con il reclamo possono essere sollevati argomenti e/o contestazioni riferiti alla sostituzione della multa con una pena detentiva, ma non è possibile riesaminare il merito del decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, che ha determinato la condanna del reclamante; che, purtroppo, il reclamo non adempie questi requisiti, e pertanto deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni; che, data la particolare situazione, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e al recupero delle spese; Per questi motivi, visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelavano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera