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60.2018.173

Reclamo contro il decreto di nomina del perito. legittimazione. diritto d'essere sentito

Ticino · 2018-10-01 · Italiano TI
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 si aggrava contro il decreto di nomina del procuratore pubblico al prof. __________. Non contesta né il nominativo dello stesso, né i quesiti peritali postigli, che sono i contenuti essenziali di tale atto procedurale. Egli solleva due obiezioni: la prima relativa al fatto che il magistrato inquirente non ha trasmesso al perito due documenti agli atti dell’incarto penale (segnatamente un suo memoriale difensivo, allegato 1 all’AI 87, e vari articoli di natura medico scientifica, allegato 2 all’AI 87); la seconda relativa al fatto che la documentazione trasmessa al perito sia stata tradotta (a suo dire inutilmente) in francese . La ricevibilità del gravame è problematica anzitutto perché impugna una decisione sollevando altri problemi, di fatto non oggetto del dispositivo della decisione stessa, ma riferiti agli “allegati”.

E. 1.1 Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2 In merito alla proponibilità del gravame, la Corte dei reclami penali è l’autorità competente per pronunciarsi sul gravame contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP). Questa Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali (che potrebbero ledere l’imperativo di celerità a’ sensi dell’art. 5 CPP) e perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero (Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1174). La Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve, al contrario, limitarsi a trattare questioni di carattere soltanto procedurale. Questa Corte ha riconosciuto – con la dottrina – la facoltà di impugnare con reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP la decisione [decreto (art. 80 cpv. 3 / 84 cpv. 5 CPP, BSK StPO – M. HEER, 2. ed., art. 184 CPP n. 38)] del procuratore pubblico in merito alla scelta di un determinato perito e al conferimento del mandato (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 38; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 184 CPP n. 3), questioni che precedono la redazione della perizia e che di conseguenza sono ammissibili (sentenza CRP __________ del 17.6.2011 consid. 1.1.). Si tratta infatti di problematiche che non attengono alla valutazione delle risultanze del referto peritale, di spettanza esclusiva del giudice di merito, ma di temi riguardanti determinate scelte procedurali, sindacabili con reclamo davanti a questa Corte.

E. 1.3 Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti (art. 104 s. CPP) che hanno un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento o alla sua modifica. L’interesse giuridicamente protetto (il cosiddetto Beschwer ) implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e attualmente leso dalla decisione impugnata (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 382 CPP n. 2). Solo eccezionalmente il Tribunale federale rinuncia all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura che, come tale, può ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui soluzione presenta un significato fondamentale, e se è dato un interesse pubblico sufficiente ( Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5). L’interesse deve essere attuale e pratico sia al momento dell’inoltro del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza. Qualora l’interesse degno di protezione decada nel corso della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli; quand’esso difettava già al momento dell’inoltro del ricorso, il gravame non può essere esaminato nel merito (decisione TF 1C_369/2011 del 23.4.2012).

E. 1.4 Il gravame in esame è problematico in merito alla sua ricevibilità in ordine, a differenti titoli.

E. 1.4.2 La prima contestazione del reclamante è problematica anche in relazione alla proponibilità del gravame e alla legittimazione del stesso.

E. 1.4.2.1 Alla luce di quanto sopra esposto (cfr. consid. 1.2.), la proponibilità del reclamo sembra dubbia, nella misura in cui censura la mancata trasmissione al perito di determinata documentazione acquisita agli atti dell’inc. MP __________. Astrattamente questa potrebbe sembrare una questione di natura procedurale, quindi sindacabile con gravame, ma in concreto, per determinare l’utilità ai fini della perizia dei citati documenti questa Corte dovrebbe esaminarli nel merito dei contenuti, ciò che non può fare, non potendosi occupare di prove.

E. 1.4.2.2 Riguardo alla censura circa la trasmissione dei documenti, il reclamo manca anche di interesse attuale e pratico. Per un verso i documenti inviati al magistrato inquirente e acquisiti agli atti possono anche essere direttamente inviati al perito ad opera del reclamante e/o del suo patrocinatore. Non vi è infatti una decisione che escluda questo. Per altro verso, i documenti sono come detto acquisiti agli atti, di modo che si può chiedere al procuratore pubblico l’invio degli stessi. Il reclamante ricorre contro un non invio documentale, al quale il magistrato inquirente non si è a priori opposto, e neppure l’ha espressamente negato.

E. 1.4.3 La seconda contestazione del reclamante, relativa alla traduzione dei documenti inviati, anche se non trova riscontro chiaro nel petitum del reclamo, è pure problematica per quanto attiene la legittimazione di RE 1, La censura relativa alla traduzione dall’italiano al francese di parte dei documenti trasmessi dal magistrato inquirente al perito non è (attualmente) sorretta da alcun interesse attuale e pratico, considerato come le traduzioni contestate siano già state effettuate: questa Corte non potrebbe in ogni caso modificare quanto già operato dal procuratore pubblico. Il reclamo su tale aspetto appare per un verso privo di portata pratica, e quindi di interesse attuale, per altro verso può apparire prematuro, potendo RE 1, se del caso, impugnare la decisione di merito del magistrato inquirente, qualora dovesse addossargli le spese relative alle suddette traduzioni.

E. 2 Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 182 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   Il reclamo è irricevibile .

2.   La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, che rifonderà a PI 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                          La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2018.173

Lugano

1 ottobre 2018/mr

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 28.6/2.7.2018 presentato da

RE 1

contro

richiamate le osservazioni 10.7.2018 e lo scritto 20.7.2018 (duplica) del magistrato inquirente, mediante i quali chiede la reiezione del gravame;

considerate le osservazioni 13/16.7.2018 e 20/23.7.2018 di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), con cui postula il respingimento del reclamo;

vista la replica 18/19.7.2018 di RE 1, con cui si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Le risonanze magnetiche, effettuate nei mesi successivi, hanno evidenziato l’assenza di rotture, anche parziali, del sovraspinoso, nemmeno a livello di tendini. Vi era solo una micro-frattura ossea (articolare) [cfr. doc. C, allegato all’esposto penale 26/29.2.2016, AI 1, inc. MP __________].

Il reclamante precisa di non contestare né la nomina del perito prof. __________, né la specificazione delle domande peritali e né l’esecuzione della perizia. Lo stesso contesta di contro che due documenti, già inviati al procuratore pubblico con scritto 2.3.2018, non siano stati trasmessi al perito, considerata l’importanza degli stessi per la stesura della perizia.

Afferma che il perito nominato capirebbe l’italiano, di modo che in un’ottica di contenimento dei costi, “mal si capisce la necessità di aver provveduto a tradurre tutta la corposa e voluminosa documentazione (...) dall’italiano al francese” (reclamo 28.6/2.7.2018, p. 3).

Ribadisce l’invito al magistrato inquirente di effettuare un controllo periodico dei costi durante il mandato.

In merito ai due documenti non trasmessi al perito, segnatamente la ricostruzione dei fatti effettuata dal reclamante stesso (allegato C al reclamo), nonché alcuna documentazione di natura scientifica in lingua inglese atta a corroborare quanto da lui asserito (allegato D al reclamo), RE 1 ritiene gli stessi di estrema importanza per far chiarezza sui fatti, e sono agli atti dal 5.3.2018.

Precisa che al momento del suo interrogatorio, in data 1.9.2016, non aveva con sé né l’iter clinico né alcuna documentazione o alcun atto di natura medica, motivo per cui sarebbe stato difficile spiegare i fatti in maniera minuziosa. Ne deriverebbe quindi una palese violazione del diritto di essere sentito, a maggior ragione trattandosi di una materia di non facile comprensione per i profani.

Ritiene che senza tali documenti, difficilmente il perito potrà farsi un’idea esaustiva in merito all’operazione a cui PI 1 è stata sottoposta. Spetterà poi al perito valutarne l’utilità per il caso in esame.

RE 1 ritiene di primordiale importanza che i citati due documenti vengano trasmessi al perito prima dell’allestimento della perizia e non dopo, ciò indipendentemente dal fatto che d’ufficio o su istanza di parte il procuratore pubblico potrà sempre chiedere una completazione della perizia o prevedere un verbale di delucidazione della stessa.

Conclude affermando che, anche in considerazione del fatto che non vi è una gerarchia delle prove e tutte vengono poste sullo stesso livello e che i due documenti (fondamentali per poter allestire una perizia che sia la più conforme per la ricerca della verità oggettiva) sono agli atti dal 5.3.2018, il procuratore pubblico “ha preso una decisione inadeguata ed arbitraria ed ha abusato del suo potere di apprezzamento non trasmettendo i 2 documenti al perito” (reclamo 28.6/2.7.2018, p. 8).

Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPPsono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti (art. 104 s. CPP) che hanno un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento o alla sua modifica.

L’interesse giuridicamente protetto(il cosiddettoBeschwer)implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e attualmente leso dalla decisione impugnata (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 382 CPP n. 2).Solo eccezionalmente il Tribunale federale rinuncia all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura che, come tale, può ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui soluzione presenta un significato fondamentale, e se è dato un interesse pubblico sufficiente(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse deve essere attuale e pratico sia al momento dell’inoltro del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza. Qualora l’interesse degno di protezione decada nel corso della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli; quand’esso difettava già al momento dell’inoltro del ricorso, il gravame non può essere esaminato nel merito (decisione TF 1C_369/2011 del 23.4.2012).

1.4.

Il gravame in esame è problematico in merito alla sua ricevibilità in ordine, a differenti titoli.

1.4.1.

1.4.2.

La prima contestazione del reclamante è problematica anche in relazione alla proponibilità del gravame e alla legittimazione del stesso.

1.4.2.1.

Alla luce di quanto sopra esposto (cfr. consid. 1.2.), la proponibilità del reclamo sembra dubbia, nella misura in cui censura la mancata trasmissione al perito di determinata documentazione acquisita agli atti dell’inc. MP __________. Astrattamente questa potrebbe sembrare una questione di natura procedurale, quindi sindacabile con gravame, ma in concreto, per determinare l’utilità ai fini della perizia dei citati documenti questa Corte dovrebbe esaminarli nel merito dei contenuti, ciò che non può fare, non potendosi occupare di prove.

Riguardo alla censura circa la trasmissione dei documenti, il reclamo manca anche di interesse attuale e pratico.

Per un verso i documenti inviati al magistrato inquirente e acquisiti agli atti possono anche essere direttamente inviati al perito ad opera del reclamante e/o del suo patrocinatore. Non vi è infatti una decisione che escluda questo.

Per altro verso, i documenti sono come detto acquisiti agli atti, di modo che si può chiedere al procuratore pubblico l’invio degli stessi. Il reclamante ricorre contro un non invio documentale, al quale il magistrato inquirente non si è a priori opposto, e neppure l’ha espressamente negato.

1.4.3.

La seconda contestazione del reclamante, relativa alla traduzione dei documenti inviati, anche se non trova riscontro chiaro nel petitum del reclamo, è pure problematica per quanto attiene la legittimazione di RE 1,

La censura relativa alla traduzione dall’italiano al francese di parte dei documenti trasmessi dal magistrato inquirente al perito non è (attualmente) sorretta da alcun interesse attuale e pratico, considerato come le traduzioni contestate siano già state effettuate: questa Corte non potrebbe in ogni caso modificare quanto già operato dal procuratore pubblico.

Il reclamo su tale aspetto appare per un verso privo di portata pratica, e quindi di interesse attuale, per altro verso può apparire prematuro, potendo RE 1, se del caso, impugnare la decisione di merito del magistrato inquirente, qualora dovesse addossargli le spese relative alle suddette traduzioni.

richiamati gli art. 182 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera