Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 18.06.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 6.06.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il 7.06.2018 – è tempestivo, oltre che proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
E. 2 Preliminarmente, sulla questione della commutazione in 50 giorni di pena detentiva sostitutiva delle sanzioni rimaste impagate, per fugare ogni dubbio, malgrado ciò sia oggetto della decisione di collocamento 27.04.2018 non impugnata davanti a questa Corte ma comunque ripresa al considerando 3. della qui censurata decisione, si osserva quanto segue. Innanzitutto il giudice dei provvedimenti coercitivi, a lla pena detentiva di 22 mesi inflitta il 20.07.2017 a RE 1 dalla Corte del merito, ha rettamente aggiunto 4 giorni di pena detentiva sostitutiva. Giorni questi derivanti dalla commutazione della multa di CHF 400.- di cui al decreto d’accusa 8.08.2016, che è specificamente stata oggetto di procedura esecutiva ex art. 35 cpv. 3 CPP e sfociata nell’attestato di carenza beni del 20.10.2017. Il magistrato ha dipoi correttamente aggiunto altri 46 giorni di pena detentiva sostitutiva, derivanti dalla commutazione della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere (la cui sospensione condizionale è stata revocata dalla Corte delle assise correzionali) e dalla multa di CHF 100.- (inflitta nel medesimo giudizio giudizio del 20.07.2017 dalla Corte del merito), potendo egli, conformemente agli art. 36 cpv. 1 e 35 cpv. 3 CPP, concludere per l’inefficacia di una nuova procedura esecutiva. Infatti nell’attestato di carenza beni del 20.10.2017, è stato appurato che: “ L’ufficio non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. Senza entrate economiche. Non possiede beni da poter sottoporre a pignoramento ” (Attestato di carenza di beni 20.10.2017, AI 1, inc. GPC __________). Attestato questo, si ricorda, che è stato emesso durante la carcerazione del reclamante (iniziata nel febbraio 2017 e attualmente ancora in corso) in cui egli è al beneficio del solo peculio. Oltre a ciò, su di lui (come accertato nel giudizio di prime cure, p. 9, AI 8, inc. GPC __________) nel maggio 2017 pesavano ulteriori 64 attestati di carenza beni per oltre CHF 36'000.-, e, in aggiunta, per il giudizio di primo e di secondo grado, egli è tenuto a rimborsare allo Stato note d’onorario per la difesa d’ufficio di oltre CHF 20'000.- anticipati dallo Stato, nonché tasse di giustizia e spese di oltre CHF 2'000.-. A prescindere da ciò, come anche ricordato dal giudice dei provvedimenti coercitivi (scritto 25.10.2017 e decisione di collocamento 27.04.2018, consid. 4., AI 2 risp. 4, inc. GPC __________) al qui reclamante permane la possibilità di evitare o rispettivamente ridurre il periodo di detenzione relativo alla pena sostitutiva, provvedendo in ogni momento al pagamento totale o parziale degli importi della pena pecuniaria e delle multe ancora scoperti. Ciò di cui però, da quanto in atti, egli non ha sinora fatto uso.
E. 3.1 In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
E. 3.2 La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines , p. 257, n. 4). La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16). Si tratta dell’ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
E. 3.3 La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3.). Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà , ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_ 198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.). Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
E. 3.4 La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6). La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3). Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.). Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
E. 3.5 Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
E. 4.1 Nel caso in esame è pacificico, e incontestato, che RE 1, avendo raggiunto lo scorso 14.06.2018 il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, adempie il primo presupposto richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.
E. 4.2 L’assenza di sanzioni disciplinari e il buon comportamento tenuto in carcere (dal 23.02.2017) nei confronti dei codetenuti e del personale di custodia, non pongono ostacolo alla concessione del beneficio della liberazione condizionale. La Direzione delle strutture carcerarie, nel rapporto 3.05.2018, ha descritto il reclamante quale persona educata e tranquilla e ha valutato soddisfacente il rendimento del suo lavoro in seno al laboratorio B, precisando che egli esegue correttamente i compiti assegnatigli ed è sempre puntuale (rapporto 3.05.2018, AI 4, inc. GPC __________)
E. 4.3 Contestata in questa sede è la prognosi circa il pericolo di recidiva, che − come visto più sopra − per il giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe sfavorevole, al contrario del qui reclamante che fuga ogni pericolo di ricadere nell’illecito agire grazie alla da lui ventilata situazione di vita più stabile, conseguente al forte legame affettivo con la propria famiglia (moglie e figli residenti in Ticino), alle concrete possibilità di reinserimento sociale e professionale, nonché ai suoi propositi di emendamento già dimostrati durante il periodo di espiazione della pena.
E. 4.3.1 La Direzione delle strutture carcerarie, nel rapporto 3.05.2018, ha formulato un preavviso non sfavorevole quanto alla liberazione condizionale “ dal profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere ”, aggiungendo comunque come sia “ da considerare il rischio di recidiva, la tempistica/modalità dell’allontanamento e abbandono del territorio ” (rapporto 3.05.2018, AI 4, inc. GPC __________).
E. 4.3.2 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa dal canto suo ha ritenuto, a questo stadio, prematuro il giudizio sulla liberazione condizionale, considerato il ricorso ancora pendente davanti al Tribunale federale in materia di espulsione. Negando un pericolo di fuga del reclamante, vista la sua chiara volontà e interesse a rimanere nel nostro paese (concretizzata dall’introduzione del citato ricorso davanti alla massima istanza giudiziaria elvetica sulla questione dell’espulsione), detto ufficio, in relazione al rischio di reiterazione del reato, ha rilevato − sulla base, delle infrazioni commesse e delle relative condanne − come il reclamante, dal suo arrivo in Ticino, durante
E. 4.3.3 Da quanto in atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto nella Repubblica dominicana, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e, a suo dire, il corrispettivo del liceo. Vi avrebbe altresì svolto l’apprendistato di meccanico di precisione (tornitore, fresatore e riparatore di macchine industriali), conseguendo i relativi diplomi. Nel 2010, all’età di 23 anni, è giunto in Ticino per raggiungere la sua compagna, pure di cittadinanza dominicana al beneficio di un permesso di domicilio “C”, con la quale si è unito in matrimonio un mese dopo il suo arrivo e dalla quale ha avuto due figli, nati nel 2011 e nel 2014 (pure entrambi al beneficio del permesso di domicilio “C”). Nel luglio 2010, al suo arrivo in Svizzera, ha svolto alcuni stages quale meccanico di produzione, senza però riuscire ad inserirsi in tale settore. Dal 2011 ha svolto lavori stagionali come magazziniere/aiuto magazziniere per una ditta ortofrutticola, alternandoli a periodi di disoccupazione. Nell’ottobre 2016 è stato assunto in qualità di aiuto magazziniere da una ditta di prodotti farmaceutici ma, essendosi fratturato un braccio cadendo il primo giorno di lavoro, è stato in infortunio al 50 % fino al 31.5.2017. Al momento del suo (ultimo) arresto del 23.02.2017, viveva separato dalla moglie, che aveva lasciato nel dicembre 2016 per una nuova compagna. Durante la sua detenzione, a suo dire all’incirca dal luglio 2017, i due coniugi si sarebbero però riavvicinati con l’intenzione di tornare a vivere insieme, così che la moglie avrebbe chiesto la sospensione della procedura di separazione da lei precedentemente introdotta. Moglie e figli lo visiterebbero regolarmente in carcere. Per quanto attiene ai suoi precedenti penali, si ha che a soli due anni dal suo arrivo in Svizzera egli ha commesso le prime infrazioni al nostro ordinamento giuridico, poi sanzionate dai due decreti d’accusa del 9.12.2014 (per guida in stato d’inattitudine, segnatamente per aver guidato in stato di ubriachezza, AI 8, inc. GPC __________) e dell’8.08.2016 (per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti). In particolare egli, oltre ad averne consumata personalmente, dal 2012 ha venduto cocaina al dettaglio sul nostro territorio. Attività illecita questa che egli ha interrotto soltanto a seguito del suo (primo) arresto avvenuto il 9.05.2016 (per il quale ha sofferto 50 giorni di detenzione preventiva) e che ha subito ripreso dopo il suo rilascio (il 28.06.2016). L’ha quindi continuata fino al suo secondo arresto (avvenuto il 23.02.2017), incorrendo così nella condanna della Corte delle assise correzionali del 20.07.2017 per infrazione aggravata (e contravvenzione) alla LF sugli stupefacenti, per la quale egli si trova ancora oggi in carcere. Tutto ciò, malgrado la vicinanza della moglie (per la maggior parte del tempo), la quale con il suo lavoro di assistente di cura provvedeva (e provvede) in maniera preponderante al mantenimento della famiglia, e nonostante la responsabilità di padre dapprima di uno e poi di due figli ancora in tenera età. Nemmeno il carcere patito dopo il suo primo arresto l’ha trattenuto dal delinquere ancora e più gravemente, per ricercare, come accertato dalla Corte di prime cure, il guadagno facile. Una sua propensione a non volersi attenere alle nostre regole egli l’ha altresì dimostrata in materia di circolazione stradale. Oltre all’infrazione di cui al decreto d’accusa del 9.12.2014, egli è stato oggetto di due decreti dell’Ufficio giuridico della circolazione (del 2015 e del 2017), le cui multe rimaste impagate, sono state commutate in pena detentiva sostitutiva, da aggiungere allo scadere dell’attuale sua carcerazione (AI 12, inc. GPC __________). Nel giudizio del 20.07.2017 egli è altresì stato condannato per aver guidato nel febbraio 2017 un veicolo a motore nonostante gli fosse stata revocata la licenza di condurre per tempo indeterminato. In ambito amministrativo poi, essendo egli in possesso di un permesso “B”, l’Ufficio della migrazione di Bellinzona ha ammonito RE 1 in due occasioni (il 6.05.2016 e il 4.11.2016), rendendolo attento che se avesse ulteriormente peggiorato la sua già grave situazione debitoria e reiterato in reati lesivi dell’ordine pubblico, egli si sarebbe esposto alla revoca di tale permesso (sentenza CARP dell’1.03.2018, consid. 6, AI 7, inc. GPC __________). Col che egli ha dimostrato, sull’arco di sette anni dal suo arrivo in Svizzera, di non essere stato in grado di conformarsi al nostro ordinamento giuridico e di integrarsi nel nostro contesto sociale, dando stabilità al suo modo di vivere e provvedendo al mantenimento di sé stesso e della propria famiglia con un lavoro onesto. Egli invece, malgrado i moniti ricevuti e le condanne pronunciate a suo carico, ha ulteriormente aggravato la sua situazione debitoria e ha perseverato nell’illecito agire. A fronte di ciò i buoni propositi espressi in questa procedura sebbene supportati dal buon comportamento tenuto in carcere, non sono elementi sufficienti a sovvertire la valutazione di una prognosi rimasta negativa circa il pericolo di recidiva. Egli, in caso di liberazione, verrebbe a ritrovarsi in una situazione economica (gravosa) e professionale (incerta) del tutto simile a quella esistente prima del suo ultimo arresto. In effetti la prospettiva lavorativa (peraltro situata fuori cantone) ventilata dal reclamante, limitatosi a richiamare quanto prodotto davanti alla Corte di appello e di revisione penale (che già aveva ritenuto dubbia la fedefacenza della stessa) è, nell’attuale procedura, rimasta allo stadio di mera asserzione, non avendo il reclamante prodotto al proposito alcunché di concreto. A ciò aggiungasi il fatto che, in caso di conferma della misura dell’espulsione da parte della nostra Corte suprema, egli si vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di integrarsi sul nostro territorio, malgrado la presenza della moglie e dei figli. Eventualità questa per la quale, allo stadio attuale, non è stato allestito comunque alcun progetto concreto. In esito a tutte queste considerazioni ben si giustifica quindi la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di non concedere al qui reclamante il beneficio della sospensione condizionale, per l’assenza di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva. 5. Il reclamo è respinto. Vista la particolarità del caso e tenuto conto delle difficili condizioni economiche del reclamante, confermate nei giudizi di merito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazion Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
E. 6 anni, non sia riuscito a integrarsi professionalmente. Ciò nonostante che il suo generale comportamento (in detenzione) sia stato buono e ritenuto che il breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza della Corte di appello e di revisione penale non abbia permesso di finalizzare un progetto per la liberazione (laddove comunque il reclamante non dimostrerebbe interesse per un progetto al di fuori del Ticino).
E. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare allart. 390 CPP per la forma scritta e allart. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o lautorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi dufficio (Commentario CPP M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 18.06.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta lart. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 6.06.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) notificata al reclamante il 7.06.2018 è tempestivo, oltre che proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto allannullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
3.2.
La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi devessere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD,Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid.1.; StGB PK S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta dellultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dellinteressato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto leccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3.).
Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà , ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_ 198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.).
Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
3.4.
La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche limportanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui lautore ha leso la vita o lintegrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dallassistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
3.5.
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2018.152
Lugano
17 agosto 2018/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.06.2018 presentato da
RE 1
contro
preso atto che con scritto 22/25.06.2018 il procuratore pubblico Pamela Pedretti ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamato lo scritto 3/4.07.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare allart. 390 CPP per la forma scritta e allart. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o lautorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi dufficio (Commentario CPP M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 18.06.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta lart. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 6.06.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) notificata al reclamante il 7.06.2018 è tempestivo, oltre che proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto allannullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
3.2.
La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi devessere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD,Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid.1.; StGB PK S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta dellultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dellinteressato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto leccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3.).
Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà , ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_ 198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.).
Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
3.4.
La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche limportanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui lautore ha leso la vita o lintegrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dallassistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
3.5.
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera