Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2017.253
Lugano
17 ottobre 2017/mr
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo16.10.2017presentato da
procuratore pubblico RE 1, sede,
contro
la decisione 16.10.2017 delle ore 11.48 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GPC 52.2017.04) mediante la quale non ha ordinato la proroga della carcerazione di sicurezza di PI 1 (patr. da: PR 1, __________) nel procedimento penale sfociato nellatto daccusa ACC 2017.101 del 27.6.2017;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che la giurisprudenza del Tribunale federale, in simili situazioni, prevede la possibilità di presentare reclamo (DTF 137 IV 22) mediante un immediato annuncio (decisione TF 1B_158/2015 del 26.5.2015), seguito dallinoltro del testo scritto del gravame sufficientemente motivato e documentato entro tre ore (DTF 138 IV 92), in vista della successiva adozione da parte della direzione del procedimento (ovvero del presidente della giurisdizione di reclamo) di una decisione supercautelare,inaudita altera pars;
che il presente gravame è stato immediatamente annunciato (alle ore 11.56) e tempestivamente presentato dal procuratore pubblico alle ore 14.22 (del 16.10.2017), unitamente allinvio dellincarto, e quindi può essere considerato tempestivo;
che nel reclamo il procuratore pubblico chiede ladozione di provvedimenti cautelari ai sensi dellart. 388 lit. b CPP, in particolare di mantenere la carcerazione di sicurezza, e nel merito chiede di prorogare detta carcerazione fino al 17.11.2017 (data del dibattimento);
che, in ragione dello stadio in cui si trova il procedimento, ovvero dopo lemanazione dellatto daccusa e in attesa del dibattimento (fissato per il 17.11.2017), va prioritariamente esaminata la legittimazione del procuratore pubblico ad impugnare la decisione, che è negata per diverse ragioni.
Nellindicazione dei mezzi di ricorso, la decisione impugnata menziona unicamente il presidente della Corte delle assise criminali, e non il procuratore pubblico.
Listanza di protrazione della carcerazione di sicurezza è stata presentata dal presidente della Corte delle assise criminali, non dal procuratore pubblico. Egli non è istante nella procedura di proroga.
Allo stato attuale del procedimento, la direzione del medesimo compete al presidente del collegio nel tribunale di primo grado (presidente della Corte delle assise criminali) giusta lart. 61 lit. c CPP.
Dopo lemanazione dellatto daccusa, il procuratore pubblico perde la direzione del procedimento (art. 61 lit. a CPP) e diventa parte (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).
Cambiano anche le sue prerogative in materia di carcerazione. Non può chiedere la protrazione della carcerazione di sicurezza. Se i motivi di carcerazione emergono solo dopo lemanazione dellatto daccusa, è chi dirige il procedimento penale nel tribunale di primo grado (e non il procuratore pubblico) che può avviare la procedura di carcerazione di sicurezza (art. 229 cpv. 2 CPP). Il procuratore pubblico neppure può disporre la scarcerazione dellimputato, ma questa dovrebbe esser richiesta a chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado, come indicato allart. 230 cpv. 1 e 2 CPP.
Più in generale, lobbligo di procedere dellart. 7 CPP (in virtù del quale occorre avviare e attuare un procedimento penale se a conoscenza di reati penali o indizi di reato) compete alle autorità penali, ma nellambito delle loro competenze (art. 7 cpv. 1 CPP). Questo compito, a carico del procuratore pubblico nella procedura preliminare, in quella dibattimentale (con lemanazione dellatto daccusa) passa a chi dirige il procedimento presso il tribunale di primo grado.
La possibilità di ricorrere per le autorità penali contro una decisione di non carcerazione o di mancata proroga (della carcerazione preventiva o di sicurezza) non è prevista dalla legge allart. 222 CPP (che menziona solo limputato), ma dalla giurisprudenza del TF.
Il diritto di ricorrere è stato riconosciuto in via giurisprudenziale al procuratore pubblico, oltre che con riferimento allart. 81 cpv. 1 lit. a e b LTF, per linteresse pubblico a una giustizia penale funzionante (in quanto necessario per tutelare le finalità del procedimento penale, per non pregiudicarlo o per non renderlo eccessivamente difficile da perseguire), ritenuto che il procuratore pubblico è responsabile dellinizio e della conduzione dei procedimenti penali, spettandogli inoltre la direzione del procedimento fino alleventuale emanazione di un decreto dabbandono o di un atto daccusa (decisione TF 1B_7/2013 del 14.3.2013, con riferimento alle decisioni DTF 137 IV 22 e 137 IV 230).
Dopo lemanazione dellatto daccusa, e come visto, queste prerogative passano a chi dirige il procedimento penale nel tribunale di primo grado, che solo può pertanto impugnare la decisione di mancata proroga della carcerazione di sicurezza.
Il fatto di essere parte al procedimento, come addotto nel reclamo, non è di per sé sufficiente per legittimare il procuratore pubblico ad impugnare una decisione in materia di carcerazione. Anche laccusatore privato è parte al procedimento penale (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP): non per questo il Tribunale federale gli ha riconosciuto la legittimazione a impugnare una decisione di mancata carcerazione (decisione TF 1B_7/2013 del 14.3.2013).
La legittimazione riconosciuta alla direzione del procedimento penale nel tribunale di primo grado (ad impugnare la decisione di mancata proroga della carcerazione di sicurezza) garantisce peraltro limpugnabilità della decisione censurata, sia presso questa Corte cantonale, sia presso il Tribunale federale, giusta lart. 81 cpv. 1 LTF.
Le direttive emanate da questa Corte (e allegate alla decisione impugnata) fanno ovviamente riferimento al caso usuale in cui legittimato è il procuratore pubblico: al caso attuale, sono applicabili solo per analogia;
che conseguentemente non è possibile adottare la misura cautelare richiesta con il gravame, difettando al procuratore pubblico la legittimazione ad impugnare la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi;
che listanza di misure cautelari va respinta in quanto irricevibile, così come il gravame in quanto tale;
che pertanto risulta inutile prendere in considerazione ed intimare le osservazioni spontanee presentate dal patrocinatore di PI 1 in data 16.10.2017, peraltro riferite al merito della decisione impugnata;
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,
1.2.Il presente decreto è anticipato via fax, unitamente alla copia del reclamo, allimputato (per il tramite del proprio patrocinatore), al giudice dei provvedimenti coercitivi, al presidente della Corte delle assise criminali e alla direzione del Penitenziario cantonale.
1.3.La direzione del Penitenziario cantonale procederà a rilasciare limputato senza indugio (art. 226 cpv. 5 CPP).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera