Reclamo contro la decisione 16.01.2017 con cui il procuratore pubblico ha respinto la richiesta del reclamante di adozione del provvedimento della cauzione preventiva
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 1.2 Il gravame, inoltrato il 26/27.01.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 16.01.2017 del procuratore pubblico, con cui ha respinto la richiesta di adozione del provvedimento della cauzione preventiva ex art. 66 CP nell’ambito dell’incarto MP __________, è proponibile (trattandosi di una decisione del procuratore pubblico) e tempestivo (con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP). RE 1, accusatrice privata nel procedimento di cui sopra, destinataria (per il tramite del suo legale) della decisione impugnata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa . Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . Il reclamo è ricevibile in ordine .
E. 2.1 Giusta l’art. 66 cpv. 1 CP “ se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione”. “ Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79)” (art. 66 cpv. 2 CP). “ Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita ” (art. 66 cpv. 3 CP).
E. 2.2 La cauzione preventiva ai sensi dell’art 66 CP è una delle “altre misure” (rispetto a quelle terapeutiche e dell’internamento ex artt. 56 ss. CP) previste dal Codice penale svizzero (artt. 66 – 73 CP) e s i caratterizza per il fatto di essere una misura preventiva, per la cui adozione non è necessaria la commissione di un reato penale. È infatti sufficiente (quale condizione alternativa) che vi sia il forte rischio che colui che ha minacciato di commettere un crimine o un delitto, passi all’azione, oppure che, nel caso di una persona già condannata per un crimine o un delitto, questa manifesti l’intenzione di ripetere l’atto (Petit Commentaire CP, M. DUPUIS / B. GELLER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, ed. 2012, art. 66 CP, n. 4 ss.; Précis de procédure pénale, Y. JEANNERET / A. KUHN, ed. 2013, art. 372 CPP, n. 18002).
E. 2.3 Il Capitolo 5 del Titolo ottavo del Codice di diritto processuale penale svizzero disciplina la procedura indipendente in materia di misure previste dal Codice penale svizzero: tra queste figura anche la cauzione preventiva ex art. 66 CP. Essendo trattata nel Capitolo sulle procedure di natura indipendente, gli artt. 372 e 373 CPP si applicano quando la misura è ordinata non in una procedura penale ordinaria aperta contro un imputato (Précis de procédure pénale, Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., art. 372 CPP, n. 18003; CR CPP, KUHN / JEANNERET, ed. 2011, art. 372 cpv. 1 CPP, n. 13). La procedura indipendente ha caratteristiche diverse ed è sussidiaria rispetto alla procedura preliminare e dibattimentale di natura ordinaria (Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 372 ss CPP, n. 5). La procedura indipendente di cauzione preventiva viene avviata a richiesta della persona minacciata e deve essere trasmessa al pubblico ministero (art. 372 cpv. 3 CPP). Inoltrata la richiesta, il magistrato inquirente procede alla verbalizzazione delle persone coinvolte giusta l’art. 373 cpv. 1 CPP 3 CPP). Al termine dell’istruzione, il procuratore pubblico trasmette l’incarto al Giudice dei provvedimenti coercitivi, Autorità competente per ordinare la misura di cui all’art. 66 CP (art. 373 cpv. 1 CPP). Al contrario, se il procuratore pubblico constata che le condizioni di cui all’art. 66 CP non sono adempiute, chiude la procedura e emana un decreto di abbandono ex art. 319 ss. CPP, contro il quale è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP (Petit Commetaire CPP, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 373 cpv. 1, n. 6; Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 373 cpv. 1 CPP, n. 7).
E. 2.4 La cauzione preventiva può anche essere ordinata quale sanzione (supplementare) al termine di una procedura penale, nel caso in cui, per esempio, l’imputato ha minacciato di commettere altri reati (CR CPP, KUHN / JEANNERET, op. cit., art. 372 cpv. 1 CPP, n. 14; Petit Commetaire CPP, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, ed. 2012, art. 373 cpv. 1, n. 2).
E. 2.5 Se la richiesta di adozione della cauzione preventiva viene invece inoltrata nel corso di una procedura penale pendente, essa rientra nell’ambito delle misure coercitive e non è pertanto decisa con una procedura indipendente prevista agli artt. 372 e seg. CPP (Petit Commentaire CPP, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 372, n. 6). Si applicano le norme generali relative ai provvedimenti coercitivi (art. 196 e segg. CPP). La cauzione dell’art. 66 CP, quale misura preventiva, va messa in relazione anche all’art. 221 cpv. 2 CPP. Rispetto alla carcerazione preventiva o di sicurezza, la cauzione preventiva è meno incidente e quindi può costituire una valida misura sostitutiva della privazione della libertà (Messaggio CPP, p. 1207), non essendo l’elenco dell’art. 237 cpv. 2 CPP esaustivo. In base al testo dell’art 66 cpv. 1 CP, e conformemente all’art. 237 cpv. 1 CPP, la decisione compete a un giudice (BK, J. DOMATS, art. 237 CPP, n. 3). La misura va quindi proposta dal procuratore pubblico, che la preavvisa, e ordinata o meno dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 237 cpv. 4 CPP, che rinvia alle norme sulla carcerazione preventiva e di sicurezza).
E. 3.1 Nel caso concreto, la richiesta di adozione della cauzione preventiva nei confronti di PI 1 è stata presentata dalla reclamante (con scritti del 02.12.2016 e del 04.01.2016) nel quadro della procedura penale pendente di cui all’inc. MP __________, aperta a seguito della sua denuncia del 12.06.2016 nei di lui confronti. La procedura corretta che disciplina la cauzione preventiva a questo stadio procedurale è quindi, come indicato nei precedenti considerandi, quella relativa alle misure coercitive, in particolare alle misure sostitutive alla carcerazione preventiva e di sicurezza, tra cui figura anche il versamento di una cauzione (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP). Trattandosi di una misura più lieve rispetto alla carcerazione, la cauzione preventiva potrebbe infatti essere ordinata quale misura sostitutiva di quest’ultima.
E. 3.2 Visto quanto precede, la valutazione delle condizioni di adozione della cauzione preventiva per il caso di specie, doveva essere effettuata da parte del procuratore pubblico sulla base dei presupposti per la carcerazione preventiva o di sicurezza fissati dall’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP (pericolo di recidiva) e art. 221 cpv. 2 CPP (pericolo di esecuzione della minaccia) - rinvio previsto all’art. 237 cpv. 4 CPP - e non dagli artt. 372 e seg. CPP, come indicato erroneamente anche dalla reclamante nel suo gravame. Nonostante il diverso impatto sulla libertà personale, i presupposti alla base della carcerazione per motivi di sicurezza in caso di pericolo di passaggio all’atto (art. 221 cpv. 2 CPP) sono analoghi a quelli per la cauzione preventiva ex art. 66 CP, la quale, nel corso di una procedura penale, può essere adottata, come detto, in virtù delle norme inerenti le misure sostitutiva della carcerazione stessa, nel rispetto del principio della proporzionalità (CR CPP, KUHN / JEANNERET, op. cit., art. 221 CPP, n. 24).
E. 4 . 4 .1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame è accolto.
E. 4.2 La richiesta di adozione del provvedimento della cauzione preventiva nei confronti dell’imputato nel corso della procedura penale di cui all’inc. MP __________ viene ritornata al procuratore pubblico che la preavviserà, sentita anche la persona interessata (PI 1), e la trasmetterà per decisione al Giudice dei provvedimenti coercitivi quale Autorità competente giusta l’art. 237 cpv. 1 CPP per l’eventuale adozione del provvedimento richiesto (in virtù dell’art. 237 cpv. 2 lett. a CPP e, su rinvio, degli artt. 221 cpv. 1 lett. c CPP e 221 cpv. 2 CPP). Nel preavviso e nella decisione andrà preso in considerazione il divieto reciproco (per RE 1 e per PI 1) emesso il 19.05.2017 dal Pretore di Bellinzona (impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP) di rivolgersi all’altro in qualsiasi modo (parola, gesto o altro modo), di importunarsi in qualsiasi modo e, unicamente per RE 1, di stazionare davanti alle proprietà di PI 1 allorché transita sul sentiero comunale (inc. CRP 60.2017.15, doc. 16).
E. 4.3 Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Alla reclamante spettano congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli artt. 66 CP, 221 cpv. 1 lett. c CPP, 221 cpv. 2 CPP, 237 CPP, 371 e seg. CPP, 379 ss. CPP e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § La decisione 16.01.2017 del procuratore pubblico Chiara Borelli è annullata. §§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________ (__________), CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-, (per sé e per RE 1);
- sede, (con l’inc. MP __________ di ritorno);
-;
- . Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.06.2017 60.2017.25
Reclamo contro la decisione 16.01.2017 con cui il procuratore pubblico ha respinto la richiesta del reclamante di adozione del provvedimento della cauzione preventiva
Incarto n. 60.2017.25 Lugano 23 giugno 2017 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti cancelliera: Giorgia Peverelli, vicecancelliera sedente per statuire sul reclamo 26/27.01.2017 presentato da RE 1 patr. da: PR 1 contro la decisione 16.01.2017 emanata dal procuratore pubblico Chiara Borelli mediante la quale ha respinto la sua richiesta di adozione del provvedimento della cauzione preventiva nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1, __________, per titolo di ingiuria, minaccia, coazione e maltrattamento di animali (inc. MP __________); richiamate le osservazioni 02/03.02.2017 e 22.02.2017 (duplica) del procuratore pubblico – con cui comunica di non avere particolari osservazioni, rimettendosi al giudizio della scrivente Corte – 06.02.2017 di PI 1, __________, 10/13.02.2017 di PI 2, Gudo, nonché 27.02/02.03.2017 (duplica congiunta)
– con cui, esposte le loro considerazioni, chiedono la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata –; vista la replica 20/21.02.2017 e il successivo scritto 06/07.04.2017 di RE 1, __________ (__________); preso atto degli scritti congiunti 20/21.03.2017 e 23.03.2017 (con i relativi allegati) di PI 1 e PI 2, nonché delle ulteriori osservazioni 23/24.03.2017 del procuratore pubblico; visto lo scritto 23.05.2017 di di Marcel Markus Dick ed il relativo allegato; letti ed esaminati gli atti; considerato a . Con esposto 12.07.2016 RE 1 ha denunciato il suo vicino di casa PI 1 per titolo di ingiuria, minaccia, coazione e maltrattamento di animali in relazione agli asseriti comportamenti lesivi messi in atto da quest’ultimo nei suoi confronti in particolare dal giugno 2016. A protezione della sua personalità, rispettivamente per evitare la reiterazione di questi atteggiamenti, la denunciante ha altresì chiesto l’adozione del provvedimento della cauzione preventiva ex art. 66 CP nei confronti di PI 1, obbligandolo a prestare come minimo CHF 20'000.00, “ che perderà qualora dovesse contravvenire al divieto impostogli di rivolgere la parola o avvicinarsi alla denunciante ” (inc. MP __________, AI 1, pag. 10). b . Con i complementi di denuncia del 18.10.2016 e del 31.10.2016 nonché con scritto del 04.01.2016, RE 1 ha sollecitato al magistrato inquirente la richiesta di adozione del provvedimento della cauzione preventiva, fornendo ulteriore prove di nuovi episodi di persecuzioni e aggressioni verbali da parte di PI 1 . c . Con decisione 16.01.2017 il magistrato inquirente ha ritenuto non necessario adottare il provvedimento richiesto, precisando in primis che l’Autorità competente per l’adozione di tale misura è, giusta l’art. 373 CPP, il Giudice dei provvedimenti coercitivi e non il procuratore pubblico, secondariamente che, allo stadio attuale, il “ comportamento eventualmente penalmente rilevante dell’imputato non appare sufficientemente grave da dover intervenire in maniera più incisiva, ritenuto peraltro che RE 1 risiede a __________ ” (inc. MP __________, AI 18). d . Con gravame 26/27.01.2017 RE 1 postula che – in accoglimento dell’impugnativa – sia annullata la decisione 16.01.2017 e che venga di conseguenza chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi (subordinatamente per il tramite del procuratore pubblico, previo ritorno dell’incarto) “ di adottare nei confronti del signor PI 1 il provvedimento della cauzione preventiva ex art. 66 CP ammontante ad almeno CHF 20'000.- che perderà qualora dovesse contravvenire al divieto impostogli di rivolgere la parola o avvicinarsi alla denunciante e/o altro provvedimento analogo adeguato ” (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 8). A detta della reclamante gli episodi aggressivi e minatori descritti e comprovati in denuncia e nei successivi complementi, giustificano il provvedimento citato. Tali episodi continuerebbero a verificarsi ripetutamente, rendendo la situazione “ insostenibile e invivibile al punto da costringere la denunciante a ridurre al minimo le uscite fuori casa per la paura di essere aggredita e insultata ” (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 6). La reclamante ricorda in particolare le ingiurie e le minacce asseritamente espresse il 15.06.2016 nei suoi confronti. In quell’occasione le parti si trovavano su un sentiero pubblico, il denunciante era in compagnia del suo cane di razza dobermann (libero e senza guinzaglio) allo scopo, a dire della reclamante, di intimorirla. RE 1 ha aggiunto che, anche nel corso del suo verbale di interrogatorio di polizia del 28.10.2016 PI 1 si è espresso con toni minatori e ha in particolare asserito che la “ guerra non finirà mai ” (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 5). RE 1 rimprovera al procuratore pubblico di aver sottovalutato i comportamenti del denunciato, rispettivamente di non aver preso in considerazione il fatto che ella vive da sola nella sua abitazione secondaria di __________ e che, per tale ragione, avrebbe bisogno di maggior protezione. Il fatto di risiedere a __________ (__________) non deve, a suo dire, minimizzare la gravità della situazione, poiché essa ritiene di avere il diritto di potersi sentire libera di recarsi come e quando desidera nella sua abitazione di __________. e. Delle ulteriori argomentazioni, della replica, così come delle osservazioni, delle dupliche e dei successivi scritti, si dirà – se necessario – in seguito. in diritto 1. 1.1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 26/27.01.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 16.01.2017 del procuratore pubblico, con cui ha respinto la richiesta di adozione del provvedimento della cauzione preventiva ex art. 66 CP nell’ambito dell’incarto MP __________, è proponibile (trattandosi di una decisione del procuratore pubblico) e tempestivo (con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP). RE 1, accusatrice privata nel procedimento di cui sopra, destinataria (per il tramite del suo legale) della decisione impugnata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa . Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . Il reclamo è ricevibile in ordine . 2. 2.1. Giusta l’art. 66 cpv. 1 CP “ se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione”. “ Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79)” (art. 66 cpv. 2 CP). “ Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita ” (art. 66 cpv. 3 CP). 2.2. La cauzione preventiva ai sensi dell’art 66 CP è una delle “altre misure” (rispetto a quelle terapeutiche e dell’internamento ex artt. 56 ss. CP) previste dal Codice penale svizzero (artt. 66 – 73 CP) e s i caratterizza per il fatto di essere una misura preventiva, per la cui adozione non è necessaria la commissione di un reato penale. È infatti sufficiente (quale condizione alternativa) che vi sia il forte rischio che colui che ha minacciato di commettere un crimine o un delitto, passi all’azione, oppure che, nel caso di una persona già condannata per un crimine o un delitto, questa manifesti l’intenzione di ripetere l’atto (Petit Commentaire CP, M. DUPUIS / B. GELLER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, ed. 2012, art. 66 CP, n. 4 ss.; Précis de procédure pénale, Y. JEANNERET / A. KUHN, ed. 2013, art. 372 CPP, n. 18002). 2.3. Il Capitolo 5 del Titolo ottavo del Codice di diritto processuale penale svizzero disciplina la procedura indipendente in materia di misure previste dal Codice penale svizzero: tra queste figura anche la cauzione preventiva ex art. 66 CP. Essendo trattata nel Capitolo sulle procedure di natura indipendente, gli artt. 372 e 373 CPP si applicano quando la misura è ordinata non in una procedura penale ordinaria aperta contro un imputato (Précis de procédure pénale, Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., art. 372 CPP, n. 18003; CR CPP, KUHN / JEANNERET, ed. 2011, art. 372 cpv. 1 CPP, n. 13). La procedura indipendente ha caratteristiche diverse ed è sussidiaria rispetto alla procedura preliminare e dibattimentale di natura ordinaria (Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 372 ss CPP, n. 5). La procedura indipendente di cauzione preventiva viene avviata a richiesta della persona minacciata e deve essere trasmessa al pubblico ministero (art. 372 cpv. 3 CPP). Inoltrata la richiesta, il magistrato inquirente procede alla verbalizzazione delle persone coinvolte giusta l’art. 373 cpv. 1 CPP 3 CPP). Al termine dell’istruzione, il procuratore pubblico trasmette l’incarto al Giudice dei provvedimenti coercitivi, Autorità competente per ordinare la misura di cui all’art. 66 CP (art. 373 cpv. 1 CPP). Al contrario, se il procuratore pubblico constata che le condizioni di cui all’art. 66 CP non sono adempiute, chiude la procedura e emana un decreto di abbandono ex art. 319 ss. CPP, contro il quale è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP (Petit Commetaire CPP, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 373 cpv. 1, n. 6; Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 373 cpv. 1 CPP, n. 7). 2.4. La cauzione preventiva può anche essere ordinata quale sanzione (supplementare) al termine di una procedura penale, nel caso in cui, per esempio, l’imputato ha minacciato di commettere altri reati (CR CPP, KUHN / JEANNERET, op. cit., art. 372 cpv. 1 CPP, n. 14; Petit Commetaire CPP, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, ed. 2012, art. 373 cpv. 1, n. 2). 2.5. Se la richiesta di adozione della cauzione preventiva viene invece inoltrata nel corso di una procedura penale pendente, essa rientra nell’ambito delle misure coercitive e non è pertanto decisa con una procedura indipendente prevista agli artt. 372 e seg. CPP (Petit Commentaire CPP, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 372, n. 6). Si applicano le norme generali relative ai provvedimenti coercitivi (art. 196 e segg. CPP). La cauzione dell’art. 66 CP, quale misura preventiva, va messa in relazione anche all’art. 221 cpv. 2 CPP. Rispetto alla carcerazione preventiva o di sicurezza, la cauzione preventiva è meno incidente e quindi può costituire una valida misura sostitutiva della privazione della libertà (Messaggio CPP, p. 1207), non essendo l’elenco dell’art. 237 cpv. 2 CPP esaustivo. In base al testo dell’art 66 cpv. 1 CP, e conformemente all’art. 237 cpv. 1 CPP, la decisione compete a un giudice (BK, J. DOMATS, art. 237 CPP, n. 3). La misura va quindi proposta dal procuratore pubblico, che la preavvisa, e ordinata o meno dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 237 cpv. 4 CPP, che rinvia alle norme sulla carcerazione preventiva e di sicurezza). 3. 3.1. Nel caso concreto, la richiesta di adozione della cauzione preventiva nei confronti di PI 1 è stata presentata dalla reclamante (con scritti del 02.12.2016 e del 04.01.2016) nel quadro della procedura penale pendente di cui all’inc. MP __________, aperta a seguito della sua denuncia del 12.06.2016 nei di lui confronti. La procedura corretta che disciplina la cauzione preventiva a questo stadio procedurale è quindi, come indicato nei precedenti considerandi, quella relativa alle misure coercitive, in particolare alle misure sostitutive alla carcerazione preventiva e di sicurezza, tra cui figura anche il versamento di una cauzione (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP). Trattandosi di una misura più lieve rispetto alla carcerazione, la cauzione preventiva potrebbe infatti essere ordinata quale misura sostitutiva di quest’ultima. 3.2. Visto quanto precede, la valutazione delle condizioni di adozione della cauzione preventiva per il caso di specie, doveva essere effettuata da parte del procuratore pubblico sulla base dei presupposti per la carcerazione preventiva o di sicurezza fissati dall’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP (pericolo di recidiva) e art. 221 cpv. 2 CPP (pericolo di esecuzione della minaccia) - rinvio previsto all’art. 237 cpv. 4 CPP - e non dagli artt. 372 e seg. CPP, come indicato erroneamente anche dalla reclamante nel suo gravame. Nonostante il diverso impatto sulla libertà personale, i presupposti alla base della carcerazione per motivi di sicurezza in caso di pericolo di passaggio all’atto (art. 221 cpv. 2 CPP) sono analoghi a quelli per la cauzione preventiva ex art. 66 CP, la quale, nel corso di una procedura penale, può essere adottata, come detto, in virtù delle norme inerenti le misure sostitutiva della carcerazione stessa, nel rispetto del principio della proporzionalità (CR CPP, KUHN / JEANNERET, op. cit., art. 221 CPP, n. 24). 4 . 4 .1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame è accolto. 4.2. La richiesta di adozione del provvedimento della cauzione preventiva nei confronti dell’imputato nel corso della procedura penale di cui all’inc. MP __________ viene ritornata al procuratore pubblico che la preavviserà, sentita anche la persona interessata (PI 1), e la trasmetterà per decisione al Giudice dei provvedimenti coercitivi quale Autorità competente giusta l’art. 237 cpv. 1 CPP per l’eventuale adozione del provvedimento richiesto (in virtù dell’art. 237 cpv. 2 lett. a CPP e, su rinvio, degli artt. 221 cpv. 1 lett. c CPP e 221 cpv. 2 CPP). Nel preavviso e nella decisione andrà preso in considerazione il divieto reciproco (per RE 1 e per PI 1) emesso il 19.05.2017 dal Pretore di Bellinzona (impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP) di rivolgersi all’altro in qualsiasi modo (parola, gesto o altro modo), di importunarsi in qualsiasi modo e, unicamente per RE 1, di stazionare davanti alle proprietà di PI 1 allorché transita sul sentiero comunale (inc. CRP 60.2017.15, doc. 16). 4.3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Alla reclamante spettano congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli artt. 66 CP, 221 cpv. 1 lett. c CPP, 221 cpv. 2 CPP, 237 CPP, 371 e seg. CPP, 379 ss. CPP e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § La decisione 16.01.2017 del procuratore pubblico Chiara Borelli è annullata. §§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________ (__________), CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-, (per sé e per RE 1);
- sede, (con l’inc. MP __________ di ritorno);
-;
- . Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera