Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 e lo stesso denunciante, a confronto (AI 31, inc. MP __________). In data 11.1.2017 il procuratore pubblico ha interrogato due nuove testimoni (AI 40, AI 41, inc. MP __________).
Il 27.6.2017 il magistrato inquirente ha emanato, nei confronti di RE 1, un decreto dabbandono per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (ABB __________) ed un decreto daccusa per i reati di omissione di soccorso ed infrazione alla legge federale sullassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________).
4.2.
Il procuratore pubblico non ha dunqueproceduto nuovamente, dopo aver raccolto ulteriori prove, alla chiusura dellistruzione giusta lart. 318 CPP. Così facendo egli non ha garantito alle parti il loro diritto di essere sentite, trattandosi di una norma, lart. 318 CPP, che ha lo scopo peraltro di tutelare, in fase di procedura preliminare, i diritti procedurali di tutte le parti, sia accusatore privato che imputato.Pertanto, non avendo il magistrato inquirente rispettato le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa (decreto daccusa) è annullata; gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dellart. 318 CPP.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. e 318 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
Di conseguenza:
§. Il decreto daccusa 27.6.2017 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nei confronti di RE 1 (DA __________) è annullato.
§§. Gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dellart. 318 CPP.
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
E. 2.1 Il gravame, inoltrato il 12/13.7.2017 contro l’omissione del procuratore pubblico, è proponibile (con riferimento all’art. 393 cpv. 1 litt. a CPP) e tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP dall’emanazione del decreto d’accusa 27.6.2017).
E. 2.2 RE 1, quale imputata, invoca una violazione dell’art. 318 CPP e, di conseguenza, un’inosservanza del principio di essere sentita, segnatamente di partecipare agli atti procedurali. Facendo dunque valere una violazione di suoi diritti procedurali la reclamante è quindi legittimata ad interporre reclamo in questa sede, avendo peraltro un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio (DTF 133 I 185; DTF 136 IV 41; sentenza TF 2C_638/2007 del 7.4.2008, sentenza TF 1P.82/2000 del 19.7.2000). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il gravame è dunque, in queste particolari circostanze, ricevibile in ordine.
E. 3.1 L'art. 318 CPP dispone che se il procuratore pubblico ritiene che l'istruzione sia completa, emana un decreto d'accusa o notifica alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo egli impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie (cpv. 1). Questa norma, che concreta il principio accusatorio, impone al magistrato inquirente di comunicare alle parti le proprie intenzioni di merito non appena egli ritenga che l'istruzione sia completa ( Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 318 CPP n. 1) . L'istruzione da parte del procuratore pubblico è quindi completa quando egli ritenga d'aver riunito tutti gli elementi e attuato tutte le indagini necessarie per l'accertamento della verità. Spetta quindi a quest’ultimo stabilire, in tutta indipendenza, quando lo stadio dell'istruzione sia giunto a termine. L'avviso alle parti della chiusura dell'istruzione persegue lo scopo di dare loro la possibilità di pronunciarsi sul suo esito e di permettere di presentare, se del caso, istanze probatorie (cfr. sentenza TF 1B_615/2012 del 10.9.2013).
E. 3.2 Se il magistrato inquirente non rispetta le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa nel seguito (rinvio a giudizio rispettivamente abbandono del procedimento) è, quantomeno, annullabile (sentenza TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; sentenza TF 6B_208/2015 del 24.8.2015; PC CPP, art. 318 CPP n. 7 ).
E. 3.3 L'indicazione del procuratore pubblico di promuovere l'accusa o di abbandonare il procedimento non lo vincola nella sua decisione finale (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
2. ed., art. 318 CPP n. 5). Egli può cambiare opinione in seguito all'eventuale assunzione delle ulteriori prove proposte dalle parti, dalle loro osservazioni o sulla base di una nuova valutazione dell'incarto.
E. 3.4.1 L’art. 318 CPP non disciplina il caso in cui il procuratore, dopo l’eventuale assunzione dei mezzi di prova proposti con le istanze probatorie, decide di procedere in modo diverso di quanto aveva prospettato con la comunicazione della chiusura. C’è infatti da chiedersi se il magistrato inquirente possa agire in tal senso senza ulteriori formalità, oppure se debba procedere ad un’ulteriore comunicazione in cui prospettare il differente esito.
E. 3.4.2 Secondo la dottrina il magistrato inquirente, anche se conclude di cambiare la sua ipotesi accusatoria o decide di emanare un decreto d’abbandono diverso da quello preannunciato, deve, in ogni caso, garantire alle parti il principio di essere sentite e procedere nuovamente alla chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP; ciò che assicura anche un’equità ed una correttezza del procedimento (Fairness) (BSK StPO – S. STEINER, 2. ed., art. 318 CPP n. 5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 318 CPP n. 7).
E. 3.4.3 Tale soluzione appare giusta, in ossequio al principio della correttezza ed a quello dell’equità.
E. 3.4.4 Peraltro anche il vecchio Codice di procedura penale ticinese (CPP – TI), a cui il nuovo codice in parte si ispira, all’art. 196 cpv. 4 CPP – TI affermava che “(…) Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi [il procuratore pubblico terminata l’istruzione formale, ne dà avviso alle parti e fissa loro un termine per presentare eventuali istanze di complemento di inchiesta (art. 196 cpv. 1 CPP – TI)] , limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze (…)” .
E. 4.1 Nel caso in esame in data 29.2.2016 il procuratore pubblico ha chiuso l’istruzione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP prospettando a RE 1 un decreto d’abbandono per i reati di omissione di soccorso e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Ha dato inoltre un termine alle parti, scadente il 16.3.2016, per presentare eventuali istanze probatorie (AI 18, inc. MP __________). PI 1, in data 15/16.3.2016, ha presentato istanze probatorie postulando l’audizione a confronto fra di lui ed altre due persone (già precedentemente sentite in sede di polizia), e l’emanazione di due ordini di perquisizione e sequestro presso due fornitori della fattoria (__________SA ed __________ SA), al fine di provare che il denunciante si era recato più volte da questi ultimi per ritirare della merce, firmando, di conseguenza, “(…) svariati bollettini” (AI 20, inc. MP __________). Il magistrato inquirente, dopo aver effettuato un ordine di perquisizione e sequestro sia presso la ditta __________ SA, sia presso la __________ SA, ed aver acquisito agli atti i bollettini di consegna firmati da PI 1 (AI 25, inc. MP __________), ha sentito nuovamente RE 1 e lo stesso denunciante, a confronto (AI 31, inc. MP __________). In data 11.1.2017 il procuratore pubblico ha interrogato due nuove testimoni (AI 40, AI 41, inc. MP __________). Il 27.6.2017 il magistrato inquirente ha emanato, nei confronti di RE 1, un decreto d’abbandono per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (ABB __________) ed un decreto d’accusa per i reati di omissione di soccorso ed infrazione alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________).
E. 4.2 Il procuratore pubblico non ha dunque proceduto nuovamente, dopo aver raccolto ulteriori prove, alla chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP. Così facendo egli non ha garantito alle parti il loro diritto di essere sentite, trattandosi di una norma, l’art. 318 CPP, che ha lo scopo peraltro di tutelare, in fase di procedura preliminare, i diritti procedurali di tutte le parti, sia accusatore privato che imputato. Pertanto, non avendo il magistrato inquirente rispettato le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa (decreto d’accusa) è annullata; gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dell’art. 318 CPP.
E. 5 Il gravame è parzialmente accolto; il decreto d’accusa 27.6.2017 (DA __________) è di conseguenza annullato. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 393 ss. e 318 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza: §. Il decreto d’accusa 27.6.2017 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nei confronti di RE 1 (DA __________) è annullato. §§. Gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dell’art. 318 CPP.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2017.168
Lugano
30 novembre 2017/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.7.2017 presentato da
RE 1
contro
richiamate le osservazioni 21.7.2017 del procuratore pubblico e 7.8.2017 di PI 1;
viste la replica 21/22.8.2017 di RE 1 e la duplica 1/4.9.2017 di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
PI 1 ha poi descritto quanto accaduto in data 4.12.2013:( ) mentre ero intento a riportare questultimo cavallo nel box, __________ si è imbizzarrito ed ha cominciato a correre perché vedeva alcune cavalle galoppare nel recinto accanto al suo box. Accortomi, repentinamente, di tale fatto ho lasciato la lunghina con cui stavo conducendo il cavallo in quanto non avrei potuto in alcun modo arrestare la corsa di __________. Purtroppo, tale laccio si è avvolto alla mia mano e sono stato quindi trascinato dal cavallo per oltre 30 metri. A fine corsa, questultimo mi ha pure inferto un calcio allaltezza delladdome facendomi fare un volo di circa 1.5 metri da terra ( ). ( ). ( ) Nonostante la gravità della situazione, la Signora RE 1 si è categoricamente rifiutata di trasportarmi presso un ospedale in Ticino a causa della irregolarità della mia presenza in Svizzera. Per le stesse ragioni la Signora RE 1 si è pure rifiutata di portarmi sino allospedale di __________ ( )(denuncia penale 2.7.2015,
p. 3, AI 1, inc. MP __________). Riuscito a raggiungere da solo lospedale di __________, egli è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che si è concluso con lasportazione del rene destro.
in diritto
2.2.
RE 1, quale imputata, invoca una violazione dellart. 318 CPP e, di conseguenza, uninosservanza del principio di essere sentita, segnatamente di partecipare agli atti procedurali. Facendo dunque valere una violazione di suoi diritti procedurali la reclamante è quindi legittimata ad interporre reclamo in questa sede, avendo peraltro un interesse giuridicamente protetto allannullamento o alla modifica del giudizio (DTF 133 I 185; DTF 136 IV 41; sentenza TF 2C_638/2007 del 7.4.2008, sentenza TF 1P.82/2000 del 19.7.2000). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il gravame è dunque, in queste particolari circostanze, ricevibile in ordine.
3.2.
Se il magistrato inquirente non rispetta le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa nel seguito (rinvio a giudizio rispettivamente abbandono del procedimento) è, quantomeno, annullabile (sentenza TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; sentenza TF 6B_208/2015 del 24.8.2015;PC CPP, art. 318 CPP n. 7).
3.4.1.
3.4.3.
Tale soluzione appare giusta, in ossequio al principio della correttezza ed a quello dellequità.
3.4.4.
Peraltro anche il vecchio Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), a cui il nuovo codice in parte si ispira, allart. 196 cpv. 4 CPP TI affermava che( ) Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi[il procuratore pubblico terminata listruzione formale, ne dà avviso alle parti e fissa loro un termine per presentare eventuali istanze di complemento di inchiesta (art. 196 cpv. 1 CPP TI)], limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze ( ).
Nel caso in esame in data 29.2.2016 il procuratore pubblico ha chiuso listruzione giusta lart. 318 cpv. 1 CPP prospettando a RE 1 un decreto dabbandono per i reati di omissione di soccorso e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Ha dato inoltre un termine alle parti, scadente il 16.3.2016, per presentare eventuali istanze probatorie (AI 18, inc. MP __________).
PI 1, in data 15/16.3.2016, ha presentato istanze probatorie postulando laudizione a confronto fra di lui ed altre due persone (già precedentemente sentite in sede di polizia), e lemanazione di due ordini di perquisizione e sequestro presso due fornitori della fattoria (__________SA ed __________ SA), al fine di provare che il denunciante si era recato più volte da questi ultimi per ritirare della merce, firmando, di conseguenza,( ) svariati bollettini(AI 20, inc. MP __________).
Il magistrato inquirente, dopo aver effettuato un ordine di perquisizione e sequestro sia presso la ditta __________ SA, sia presso la __________ SA, ed aver acquisito agli atti i bollettini di consegna firmati da PI 1 (AI 25, inc. MP __________), ha sentito nuovamente RE 1 e lo stesso denunciante, a confronto (AI 31, inc. MP __________). In data 11.1.2017 il procuratore pubblico ha interrogato due nuove testimoni (AI 40, AI 41, inc. MP __________).
Il 27.6.2017 il magistrato inquirente ha emanato, nei confronti di RE 1, un decreto dabbandono per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (ABB __________) ed un decreto daccusa per i reati di omissione di soccorso ed infrazione alla legge federale sullassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________).
4.2.
Il procuratore pubblico non ha dunqueproceduto nuovamente, dopo aver raccolto ulteriori prove, alla chiusura dellistruzione giusta lart. 318 CPP. Così facendo egli non ha garantito alle parti il loro diritto di essere sentite, trattandosi di una norma, lart. 318 CPP, che ha lo scopo peraltro di tutelare, in fase di procedura preliminare, i diritti procedurali di tutte le parti, sia accusatore privato che imputato.Pertanto, non avendo il magistrato inquirente rispettato le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa (decreto daccusa) è annullata; gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dellart. 318 CPP.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. e 318 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
Di conseguenza:
§. Il decreto daccusa 27.6.2017 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nei confronti di RE 1 (DA __________) è annullato.
§§. Gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dellart. 318 CPP.
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera