Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319 CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
E. 2 Il gravame, presentato il 12/16.8.2016 contro il decreto di abbandono 25.7.2016 del procuratore pubblico, è tempestivo e proponibile ( BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10). RE 1, imputato nei cui confronti è stato decretato l’abbandono del procedimento penale, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 3. del decreto che non gli ha accordato indennizzi, né riparazioni del torto morale (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
E. 3 In merito alla ricevibilità del gravame sotto il profilo della forma e della motivazione occorre osservare quanto segue.
E. 3.1 In applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami contro decisioni comunicate per scritto oppure oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Per tale esigenza di motivazione occorre far riferimento alla norma generale dell’art. 385 cpv. 1 CPP, che richiede al reclamante di indicare con precisione nel gravame i punti della decisione che intende impugnare (lit. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione [che devono essere sostanziati sotto il profilo dei fatti e del diritto (lit. b)] ed i mezzi di prova invocati (lit. c).
E. 3.2 L’art. 385 cpv. 2 CPP stabilisce che, se un atto di ricorso non soddisfa i requisiti posti dal cpv. 1 della medesima norma, la giurisdizione di ricorso (in casu, di reclamo) lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio; se, decorso tale termine il ricorso non soddisfa ancora tali esigenze, l’autorità non entra in materia. Tale norma non permette di rimediare ad un difetto di motivazione, ma intende unicamente proteggere il reclamante da un formalismo eccessivo - una delle forme di diniego di giustizia formale, escluso dall’art. 29 cpv. 1 Cost. (Commentario CPP - M. MINI, art. 385 CPP n. 3) - da parte dell’autorità, quando l’irregolarità è immediatamente riconoscibile [Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1211 (in seguito: Messaggio); decisione TF 6B_363/2014 del 7.1.2015, consid. 2.1.).
E. 3.3 I rimedi di diritto rivolti alle autorità devono soddisfare determinate esigenze (decisione TF 6B_363/2014 del 7.1.2015, consid. 2.1.): in particolare deve emergere per quali ragioni il richiedente impugna una decisione e in quale misura la stessa debba essere modificata o annullata. Non si realizza quindi né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2.). L’assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all’atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato di per sé correttamente presentato da un avvocato, cognito del diritto .
E. 3.4 Quanto surriferito esclude l’emendamento in caso d’invio consapevole di un reclamo carente (di un requisito essenziale) da parte di un giurista. In tal caso, speculare sulla concessione di un termine supplementare assurgerebbe ad abuso di diritto, consentendo surrettiziamente un prolungamento dei termini di reclamo legali (BSK StPO – M. ZIEGLER, op. cit., art. 385 CPP n. 3). Tale limitazione richiede dunque di ponderare, nell’esame del caso concreto, da una parte il divieto di eccesso di formalismo, dall’altra parte il divieto di abuso di diritto.
E. 3.5 Nel caso concreto, il gravame presentato da RE 1, assistito da un legale, è carente per quanto concerne la motivazione. In merito alla possibilità di emendamento, si ritiene inoltre che nella fattispecie, non sono addotte (e nemmeno realizzate), le condizioni che consentirebbero di concedere eccezionalmente un termine supplementare ad un giurista. Si osserva invero che, dopo aver ripreso i fatti relativi al procedimento penale di cui al decreto di abbandono avversato, il reclamante si limita a contestare la conclusione del magistrato inquirente adducendo (unicamente) principi relativi al diritto della difesa basati sull’ordinamento giuridico __________, ciò che non può essere ritenuto – con ogni evidenza – sufficiente. Ora, anche se questa Corte, ai sensi dell’art. 391 CPP, esamina liberamente il fatto ed il diritto, il reclamante non può però essere dispensato dall’obbligo di compiutamente illustrare i motivi a fondamento della sua tesi. In siffatte circostanze, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.
E. 4 A prescindere dall’irricevibilità, il gravame è peraltro da respingere anche nel merito.
E. 4.1 In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Ai sensi dell’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità penale deve pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF 6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 10/31 ). Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
E. 4.2 La pretesa d’indennizzo alla quale ha diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità delle autorità penali ( decisione TF 6B_566/2015 del 18.11.2015 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere della totalità del danno (spese di patrocinio, danno economico e torto morale) cagionato all’imputato. Il suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).
E. 4.3 Come sopra esposto, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto in parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
E. 4.3.1 L’indennità in questione copre in particolar modo gli onorari dell’avvocato, a condizione che il ricorso a quest’ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali. Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio di un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, p. 1231).
E. 4.3.2 La corresponsione di un’indennità per spese di difesa secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitata ai casi di difesa obbligatoria ex art. 130 CPP. L’indennità può essere accordata anche nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appare ragionevole. Nell’ambito di tale valutazione occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).
E. 4.4 Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO. La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale. La gravità oggettiva della lesione della personalità deve essere percepita dall’imputato prosciolto come una sofferenza morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest’ultimo che deve dimostrare che la lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).
E. 5 .1. Ora, nella fattispecie in esame, questa Corte non può che confermare la motivazione addotta dal procuratore pubblico nel decreto di abbandono impugnato.
E. 5.2 Sia la “ fattura pro forma ” 29.4.2016 inviata al magistrato competente (cfr. AI 8), che la “ liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale ” allegata al gravame in questione, non sono dettagliate. Dai citati documenti, non solo non risulta la tariffa oraria applicata, ma neppure - precisamente - i singoli atti eseguiti dal legale. Non si comprende infatti a cosa si riferiscano le varie fasi indicate nel documento allegato al reclamo, segnatamente “ Fase di studio della controversia ” per Euro 810.-, ” Fase introduttiva del giudizio ” per Euro 720.-, ” Fase istruttoria e/o dibattimentale ” per Euro 990.-, ” Fase decisionale ” per Euro 1’350.-, per un totale di Euro 3'870.- relativo a “ Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3 ”. Oltre al suddetto “ compenso tabellare (...) ”, vengono indicate “ Spese generali (15% sul compenso totale) ” per Euro 580.50, “ Cassa Avvocati (4%) ” per Euro 178.02, nonché l’IVA, per un totale complessivo di Euro 5.646.79. Come sopra menzionato, tutte le poste indicate non sono specificate e messe in relazione con uno specificato atto, di modo che risultano essere non provate.
E. 5.3 Inoltre, anche a voler prescindere dal mancato dettaglio della suddetta fattura, dagli atti risulta che – come effettivamente sostenuto dal procuratore pubblico – non si è trattato di un caso complesso, che comportava dunque un grande impegno (in termini di tempo e studio della fattispecie): di modo che il ricorso ad un avvocato non appare ragionevole. Dalle tavole processuali si evince infatti che l’unico verbale di interrogatorio di RE 1, avvenuto il 10.11.2015, ha avuto una durata di 30 minuti (dalle ore 10:00 alle ore 10:30, cfr. in AI 5), nei quali l’imputato si è - sostanzialmente - professato innocente, dichiarandosi (subito) in grado di provare che nella data del noleggio dell’autovettura in questione non si trovava a __________ in quanto era a bordo di una nave da crociera nel __________, precisando - altresì - di essere stato (altre volte) vittima di un furto di identità. A riprova di quanto dichiarato, lo stesso ha prodotto il relativo contratto di viaggio per il periodo in questione. Alla luce di ciò, appaiono ancor meno giustificate le pretese esposte nella fattura di cui sopra, considerato inoltre che come risulta dal suddetto verbale d’interrogatorio, il legale di RE 1 non è neppure intervenuto, non avendo nulla da eccepire.
E. 5.4 Medesimo discorso va fatto per la richiesta di riparazione del torto morale. Infatti, oltre a condividere l’asserzione del procuratore pubblico secondo cui non si può ritenere che RE 1 abbia subìto lesioni particolarmente gravi a causa del suddetto procedimento penale, avendo partecipato ad un unico interrogatorio, peraltro assistito dal suo legale di fiducia, questa Corte non può che osservare che anche per tale ipotizzato danno non sono state apportate prove oggettive a suo sostegno. Il reclamante si limita infatti ad asserire, peraltro in maniera vaga ed astratta, di aver - tra l’altro - “ patito stati ansiosi, rilevati dal medico curante (...), che ne hanno turbato profondamente la serenità personale, familiare, lavorativa ” (reclamo 12/16.8.2016, p. 3), senza tuttavia allegare un certificato medico attestante quanto asserito.
E. 6 In siffatte circostanze il gravame è da dichiarare irricevibile. Il decreto di abbandono 25.7.2016 (ABB __________), emanato dal procuratore pubblico Francesca Lanz è dunque meritevole di tutela. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione: - - Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2016.237
Lugano
11 novembre 2016/mr
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/16.8.2016 presentato da
RE 1
contro
richiamato lo scritto 19.8.2016 del magistrato inquirente, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, postulando la conferma del decreto di abbandono;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Nella medesima decisione, il procuratore pubblico ha respinto le pretese di indennizzo di RE 1, ritenuto che la nota inviata dal suo legale non sarebbe dettagliata, ed in ogni caso apparirebbe manifestamente sproporzionata per rispetto ai fatti, alle accuse ed agli atti disposti. Non si tratterebbe poi di un caso di difesa obbligatoria, essendo una fattispecie non complessa.
Il magistrato inquirente ha altresì respinto la richiesta di torto morale avanzata in quanto il verbale di interrogatorio a cui ha partecipato RE 1 sarebbe stato un atto dovuto, imprescindibile e proporzionato alla fattispecie.
Il reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente, affermando che il diritto alla difesa sarebbe unespressione diretta del precetto contenuto nellart. 24 Costituzione __________. Tale norma farebbe della difesa un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e, si inquadra nella previsione della difesa tecnica come componente indefettibile per tutti gli atti giudiziari che si svolgono, ivi comprese le richieste di cui agli artt. 724 e ss c.p.p., provenienti da altri Stati (reclamo 12/16.8.2016, p 2).
Ritiene che linterrogatorio per rogatoria internazionale, può avere luogo solo alla presenza dellavvocato dufficio o di fiducia, ed i difensori devono essere posti in grado di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge __________.
Sostiene inoltre che la difesa garantita nella fattispecie concreta sia stata complessa, in quanto il caso avrebbe richiesto un attento e dettagliato esame degli atti del procedimento.
Limporto esposto nella fattura non può del resto ritenersi esoso: il Decreto Ministeriale 10.3.2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dellart. 13 comma 6 della Legge 31.12.2012 n. 247), allart. 12 fisserebbe i parametri generali per la determinazione dei compensi.
Al proposito, il respingimento della citata fattura per esosità, non si giustifica, avendo rispettato i parametri di cui sopra.
Il reclamante contesta poi la mancata riparazione del torto morale, sostenendo che, a seguito delliscrizione del procedimento a suo carico, avrebbe subìto conseguenze morali e sociali, motivo per cui anche tale richiesta appare giustificata.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
3.2.
Lart. 385 cpv. 2 CPP stabilisce che, se un atto di ricorso non soddisfa i requisiti posti dal cpv. 1 della medesima norma, la giurisdizione di ricorso (in casu, di reclamo) lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio; se, decorso tale termine il ricorso non soddisfa ancora tali esigenze, lautorità non entra in materia. Tale norma non permette di rimediare ad un difetto di motivazione, ma intende unicamente proteggere il reclamante da un formalismo eccessivo - una delle forme di diniego di giustizia formale, escluso dallart. 29 cpv. 1 Cost. (Commentario CPP - M. MINI, art. 385 CPP n. 3) - da parte dellautorità, quando lirregolarità è immediatamente riconoscibile [Messaggio concernente lunificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1211 (in seguito: Messaggio); decisione TF 6B_363/2014 del 7.1.2015, consid. 2.1.).
I rimedi di diritto rivolti alle autorità devono soddisfare determinate esigenze (decisione TF 6B_363/2014 del 7.1.2015, consid. 2.1.): in particolare deve emergere per quali ragioni il richiedente impugna una decisione e in quale misura la stessa debba essere modificata o annullata. Non si realizza quindi né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2.).
Lassegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire allatto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato di per sé correttamente presentato da un avvocato, cognito del diritto.
3.4.
Quanto surriferito esclude lemendamento in caso dinvio consapevole di un reclamo carente (di un requisito essenziale) da parte di un giurista. In tal caso, speculare sulla concessione di un termine supplementare assurgerebbe ad abuso di diritto, consentendo surrettiziamente un prolungamento dei termini di reclamo legali (BSK StPO M. ZIEGLER, op. cit., art. 385 CPP n. 3).Tale limitazione richiede dunquedi ponderare, nellesame del caso concreto, da una parte il divieto di eccesso di formalismo, dallaltra parte il divieto di abuso di diritto.
3.5.
Nel caso concreto, il gravame presentato da RE 1, assistito da un legale, è carente per quanto concerne la motivazione. In merito alla possibilità di emendamento, si ritiene inoltre che nella fattispecie, non sono addotte (e nemmeno realizzate), le condizioni che consentirebbero di concedere eccezionalmente un termine supplementare ad un giurista.
Si osserva invero che, dopo aver ripreso i fatti relativi al procedimento penale di cui al decreto di abbandono avversato, il reclamante si limita a contestare la conclusione del magistrato inquirente adducendo (unicamente) principi relativi al diritto della difesa basati sullordinamento giuridico __________, ciò che non può essere ritenuto con ogni evidenza sufficiente.
In applicazione dellart. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, limputato ha il diritto a:
a. unindennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. unindennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
Ai sensi dellart. 429 cpv. 2 CPP lautorità penale deve pronunciarsi dufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF 6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.;BSK StPO S. WEHRENBERG /F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Può invitare limputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
4.2.
La pretesa dindennizzo alla quale ha diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità delle autorità penali(decisione TF 6B_566/2015 del 18.11.2015 consid. 2.4.3.;BSK StPO S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato èchiamato a rispondere della totalità del danno (spese di patrocinio, danno economico e torto morale) cagionato allimputato.
Il suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con unassoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid.1.).
4.3.
Come sopra esposto, ai sensi dellart. 429 cpv. 1 lit. a CPP, limputato assolto in parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono ha diritto ad unindennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
4.3.1.
Lindennità in questione copre in particolar modo gli onorari dellavvocato, a condizione che il ricorso a questultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali. Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio di un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza lonorario dellavvocato, erano giustificati (Messaggio, p. 1231).
4.3.2.
La corresponsione di unindennità per spese di difesa secondo lart. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitata ai casi di difesa obbligatoria ex art. 130 CPP.
Lindennità può essere accordata anche nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appare ragionevole. Nellambito di tale valutazione occorre tener conto, oltre che della gravità dellinfrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dellimputato (BSK StPO S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).
4.4.
Ai sensi dellart. 429 cpv. 1 lit. c CPP, limputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di unindennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dellart. 28 cpv. 2 CC o dellart. 49 CO.
La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo lequità, fondata di principio sullapprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso.
Essa deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio allintegrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale.
La gravità oggettiva della lesione della personalità deve essere percepita dallimputato prosciolto come una sofferenza morale (DTF 128 IV 53); è peraltro questultimo che deve dimostrare che la lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).
5.5.1.
Ora, nella fattispecie in esame, questa Corte non può che confermare la motivazione addotta dal procuratore pubblico nel decreto di abbandono impugnato.
5.2.
Sia la fattura pro forma 29.4.2016 inviata al magistrato competente (cfr. AI 8), che la liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale allegata al gravame in questione, non sono dettagliate. Dai citati documenti, non solo non risulta la tariffa oraria applicata, ma neppure - precisamente - i singoli atti eseguiti dal legale.
Non si comprende infatti a cosa si riferiscano le varie fasi indicate nel documento allegato al reclamo, segnatamente Fase di studio della controversia per Euro 810.-, Fase introduttiva del giudizio per Euro 720.-, Fase istruttoria e/o dibattimentale per Euro 990.-, Fase decisionale per Euro 1350.-, per un totale di Euro 3'870.- relativo a Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3.
Oltre al suddetto compenso tabellare (...), vengono indicate Spese generali (15% sul compenso totale) per Euro 580.50, Cassa Avvocati (4%) per Euro 178.02, nonché lIVA, per un totale complessivo di Euro 5.646.79.
Come sopra menzionato, tutte le poste indicate non sono specificate e messe in relazione con uno specificato atto, di modo che risultano essere non provate.
5.3.
Inoltre, anche a voler prescindere dal mancato dettaglio della suddetta fattura, dagli atti risulta che come effettivamente sostenuto dal procuratore pubblico non si è trattato di un caso complesso, che comportava dunque un grande impegno (in termini di tempo e studio della fattispecie): di modo che il ricorso ad un avvocato non appare ragionevole.
Dalle tavole processuali si evince infatti che lunico verbale di interrogatorio di RE 1, avvenuto il 10.11.2015, ha avuto una durata di 30 minuti (dalle ore 10:00 alle ore 10:30, cfr. in AI 5), nei quali limputato si è - sostanzialmente - professato innocente, dichiarandosi (subito) in grado di provare che nella data del noleggio dellautovettura in questione non si trovava a __________ in quanto era a bordo di una nave da crociera nel __________, precisando - altresì - di essere stato (altre volte) vittima di un furto di identità. A riprova di quanto dichiarato, lo stesso ha prodotto il relativo contratto di viaggio per il periodo in questione.
Alla luce di ciò, appaiono ancor meno giustificate le pretese esposte nella fattura di cui sopra, considerato inoltre che come risulta dal suddetto verbale dinterrogatorio, il legale di RE 1 non è neppure intervenuto, non avendo nulla da eccepire.
5.4.
Medesimo discorso va fatto per la richiesta di riparazione del torto morale. Infatti, oltre a condividere lasserzione del procuratore pubblico secondo cui non si può ritenere che RE 1 abbia subìto lesioni particolarmente gravi a causa del suddetto procedimento penale, avendo partecipato ad un unico interrogatorio, peraltro assistito dal suo legale di fiducia, questa Corte non può che osservare che anche per tale ipotizzato danno non sono state apportate prove oggettive a suo sostegno.
Il reclamante si limita infatti ad asserire, peraltro in maniera vaga ed astratta, di aver - tra laltro - patito stati ansiosi, rilevati dal medico curante (...), che ne hanno turbato profondamente la serenità personale, familiare, lavorativa (reclamo 12/16.8.2016, p. 3), senza tuttavia allegare un certificato medico attestante quanto asserito.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera