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Incarto n.60.2015.94
Lugano
30 marzo 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 11/12.3.2015 presentato da
RE 1
contro
il decreto di revoca datato 3.3.2015 emanato dallUfficio dellispettorato del lavoro (inc. __________);
ritenuto che, con decisone del 27.1.2015, lUfficio dellispettorato del lavoro ha commutato una multa di CHF 1'900.-, inflitta al qui reclamante, in una pena detentiva di 19 giorni;
ritenuto che, in data 12.2.2015, RE 1 ha chiesto di poter pagare la multa in forma rateale, suggerendo un importo mensile di CHF 80.-;
ritenuto che, in data 3.3.2015, lUfficio dellispettorato del lavoro ha accordato il pagamento rateale, fissando delle rate mensili superiori, con lavvertimento che, in caso di mancato pagamento di una sola rata, avrebbe emanato un nuovo decreto di commutazione in pena detentiva sostitutiva;
ritenuto che, in medesima data, lUfficio dellispettorato del lavoro ha revocato la sua precedente decisone di commutazione del 27.1.2015, indicando quale via di ricorso il reclamo a questa Corte;
ritenuto che, con scritto 11/12.3.2015 indirizzato a questa Corte, RE 1 argomenta unicamente con riferimento allammontare delle rate;
ritenuto che, con scritto 12.3.2015, questa Corte ha chiesto al reclamante di precisare il motivo dellimpugnazione, stante lintervenuta revoca del decreto di commutazione in una pena detentiva sostitutiva a suo favore;
ritenuto che, con invio del 24.3.2015, RE 1 ha spedito unicamente ancora una copia del suo scritto dell11/12.3.2015;
ritenuto che il reclamo è pertanto irricevibile;
ritenuto che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese;
visto l'art. 385 cpv. 2 CPP e ogni altra norma applicabile;
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera