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60.2015.94

Reclamo contro il decreto dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che aveva accordato il pagamento rateale di una multa per un importo superiore a quanto richiesto dal reclamante. Irricevibilità per incompetenza della CRP nel quantificare gli importi di rateizzazione

Ticino · 2015-03-30 · Italiano TI
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Incarto n.60.2015.94

Lugano

30 marzo 2015

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 11/12.3.2015 presentato da

RE 1

contro

il decreto di revoca datato 3.3.2015 emanato dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (inc. __________);

ritenuto che, con decisone del 27.1.2015, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha commutato una multa di CHF 1'900.-, inflitta al qui reclamante, in una pena detentiva di 19 giorni;

ritenuto che, in data 12.2.2015, RE 1 ha chiesto di poter pagare la multa in forma rateale, suggerendo un importo mensile di CHF 80.-;

ritenuto che, in data 3.3.2015, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha accordato il pagamento rateale, fissando delle rate mensili superiori, con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento di una sola rata, avrebbe emanato un nuovo decreto di commutazione in pena detentiva sostitutiva;

ritenuto che, in medesima data, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha revocato la sua precedente decisone di commutazione del 27.1.2015, indicando quale via di ricorso il reclamo a questa Corte;

ritenuto che, con scritto 11/12.3.2015 indirizzato a questa Corte, RE 1 argomenta unicamente con riferimento all’ammontare delle rate;

ritenuto che, con scritto 12.3.2015, questa Corte ha chiesto al reclamante di precisare il motivo dell’impugnazione, stante l’intervenuta revoca del decreto di commutazione in una pena detentiva sostitutiva a suo favore;

ritenuto che, con invio del 24.3.2015, RE 1 ha spedito unicamente ancora una copia del suo scritto dell’11/12.3.2015;

ritenuto che il reclamo è pertanto irricevibile;

ritenuto che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese;

visto l'art. 385 cpv. 2 CPP e ogni altra norma applicabile;

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera