Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.12.2014 60.2014.412
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
Incarto n. 60.2014.412 Lugano 11 dicembre 2014 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 5/9.12.2014 presentata da IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza (passata in giudicato) e di due verbali di dibattimento che lo concernono personalmente; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che in data 3.09.2010 la Corte delle assise correzionali di __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico di IS 1 per vari titoli di reato e lo ha conseguentemente condannato (inc. TPC __________); che con decisione 14.03.2011 la Corte di appello e di revisione penale ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dall’imputato, annullando la summenzionata decisione e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio (inc. CARP __________); che, a seguito del predetto rinvio, il 5.09.2011 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di IS 1 e lo ha in particolare riconosciuto autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata), ripetuta sottrazione di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida senza l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (inc. TPC __________); che con giudizio 2.02.2012 la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente accolto l’appello presentato dall’imputato, riducendo a ventiquattro mesi la pena detentiva, confermando in sostanza la condanna dei summenzionati reati; che con sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del __________); che il 16.12.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto IS 1 autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a decisioni dell’autorità e, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________); che con sentenza 16.04.2014 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'appello dell’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità; riconoscendogli di aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, gli ha in particolare inflitto una pena detentiva di dieci mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto); che il __________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del __________); che con decisione 3.12.2014 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 26/27.11.2014 ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata da IS 1 e gli ha trasmesso copia della sentenza 5.09.2011 (inc. __________) e copia della sentenza 16.12.2013 (inc. __________), come da lui postulato (inc. CRP __________); che con la presente richiesta IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di cui all’incarto TPC __________ e dei verbali del dibattimento degli incarti TPC __________ e TPC __________ (doc. CRP 1); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) ai medesimi; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – nonostante abbia (nuovamente) omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza e dei verbali di dibattimento richiesti, poiché i procedimenti penali, nel frattempo archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte; che di conseguenza la sentenza 3.09.2010 (inc. TPC __________) e il suo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), il verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e il verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________) vengono trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai suddetti procedimenti penali nel frattempo archiviati. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera