Istanza di ispezione degli atti. già rappresentante legale ex art. 106 cpv. 2 CPP quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.02.2014 60.2014.28
Istanza di ispezione degli atti. già rappresentante legale ex art. 106 cpv. 2 CPP quale istante
Incarto n. 60.2014.28 Lugano 19 febbraio 2014 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 31.01./4.02.2014 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto penale ABB __________ nel frattempo archiviato; premesso che la richiesta datata 29.01.2014, spedita il 31.01.2013, è giunta al Ministero pubblico il 3.02.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Moreno Capella
– l’ha trasmessa, per competenza (art. 62 cpv. 4 LOG), a questa Corte il 3/4.02.2014, comunicando di non avere nulla in contrario all’ulteriore visione degli atti, rilevando che IS 1 ha già visionato tutti gli atti del procedimento penale in questione l’1.02.2013, con l’estrazione di copie; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che a seguito di una segnalazione del 27.07.2011 da parte di un medico, è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per le ipotesi di reato di minaccia, atti sessuali con fanciulli, molestie sessuali e violazione del dovere d’assistenza o educazione ai danni dei suoi due figli minorenni __________ e __________ (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono 4.02.2013 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________); che adita da IS 1, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, il 17.06.2013 questa Corte ha respinto il suo reclamo 22/25.02.2013 (inc. CRP __________); che la decisione 17.06.2013 di questa Corte non è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è dunque passata in giudicato; che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1 (cfr., al proposito, copia procura del 9.01.2014 annessa all’istanza 31.01./4.02.2014, doc. CRP 1.a), chiede di ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del surriferito procedimento penale; che a sostegno della sua richiesta precisa di essere intenzionato a domandare la riapertura del procedimento penale in questione, e ciò sulla base di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova e in applicazione dell’art. 323 CPP, apportando le sue motivazioni in merito (cfr., nel dettaglio, istanza 31.01./4.02.2014, doc. CRP 1.a); che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta; che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________ del 4.02.2013 (passato in giudicato), essendo la qui istante stata rappresentante legale ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 CPP dei suoi figli minorenni __________ e __________, presunte vittime dei reati ipotizzati; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di rappresentante legale dei minori __________ e __________ ex art. 106 cpv. 2 CPP) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 rispettivamente del suo nuovo patrocinatore, avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto penale sfociato nell’ABB __________, poiché il procedimento penale, nel frattempo archiviato, ha interessato personalmente i di lei figli in veste di presunte vittime; che a ciò aggiungasi che il patrocinatore della qui istante è intenzionato a richiedere la riapertura del procedimento penale, avendo apparentemente a disposizione nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 323 CPP; che di conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso il Ministero pubblico tutti gli atti istruttori del procedimento penale sfociato nell’ABB __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Moreno Capella, compatibilmente con i suoi impegni; che il legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1, in nome e per conto dei suoi figli minorenni, già stata parte al procedimento penale di cui all’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera