Istanza di ispezione degli atti. già accusato (ai sensi del previgente CPP TI) quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.09.2014 60.2014.277
Istanza di ispezione degli atti. già accusato (ai sensi del previgente CPP TI) quale istante
Incarto n. 60.2014.277 Lugano 12 settembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 11/19.08.2014 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza, passata in giudicato, emanata a suo carico; premesso che la richiesta datata 11.08.2014 è giunta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza ed evasione diretta, a questa Corte il 19.08.2014, allegando parimenti copia della sentenza __________ [inc. __________]; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il __________ la Corte delle assise criminali ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di tentata rapina aggravata (commessa l’__________), atti preparatori punibili di rapina, violazione della LF sul materiale bellico, violazione della LC sul commercio delle armi e munizioni e sul porto d’arma, violazione della LF sul domicilio e la dimora degli stranieri e furto d’uso, e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione (cui è stato computato il carcere preventivo sofferto), revocando la sospensione condizionale e ordinando l’esecuzione della pena di cinque giorni di detenzione inflittagli con decreto del __________, e meglio come descritto nella relativa sentenza [inc. __________]; che il predetto giudizio è passato in giudicato il __________; che con la presente istanza (trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte) la MLaw __________ chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, la trasmissione della summenzionata decisione, allegando la relativa procura (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale di cui all’incarto penale __________, sfociato nella sentenza di condanna __________, passata in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza emanata a suo carico il __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che egli ha conferito mandato al suo patrocinatore allo scopo di assumere informazioni riguardo al contenuto del giudizio di cui sopra; che di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera