Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.01.2013 60.2013.8
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
Incarto n. 60.2013.8 Lugano 11 gennaio 2013 /dr In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 21.12.2012/8.01.2013 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato; premesso che la richiesta datata 21.12.2012 è giunta al Ministero pubblico il 24.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani
– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7/8.01.2013, segnalando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che a seguito della denuncia/querela sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 per titolo di " aggressione " in relazione ai fatti accaduti a __________ il 7.12.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 4.05.2012 mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici di lieve entità giusta l’art. 123 cifra 1 seconda frase CP " per avere, a __________, il 07.12.2011, con l’intento di spintonarla, colpito al volto con una mano IS 1, procurandogli (recte: procurandole) le lesioni attestate dal certificato medico del 07.12.2011 del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ (…) " ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 250.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatrice privata IS 1 al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________); che il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.06.2012; che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione della documentazione inerente al DA __________ allo scopo di valutare l’eventualità di avviare una vertenza civile (doc. 1.a); che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta; che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori A1 – AI 4 dell’incarto MP __________ e del decreto di accusa 4.05.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DA __________ ha rinviato la qui istante al competente foro civile per far valere eventuali pretese: essa necessita dunque della documentazione richiesta allo scopo di valutare se avviare nei confronti di PI 2 un procedimento civile; che di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera