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60.2013.442

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante (revoca della licenza di condurre)

Ticino · 2014-01-14 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante (revoca della licenza di condurre)

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.01.2014 60.2013.442

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante (revoca della licenza di condurre)

Incarto n. 60.2013.442 Lugano 14 gennaio 2014 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 11/19.12.2013 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere copia del verbale di dibattimento di un procedimento penale nel frattempo archiviato (inc. __________); premesso che l’istanza datata 11.12.2013 è giunta alla Pretura penale il 13.12.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18/19.12.2013, senza formulare osservazioni in merito; richiamate le osservazioni 27/30.12.2013 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Corte, non opponendosi a che si dia seguito all’istanza; richiamato inoltre lo scritto 7/8.01.2014 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, se non il consenso affinché sia dato seguito al richiamo dell’incarto penale __________ a favore del IS 1; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il __________ il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2, dichiarandolo in particolare autore colpevole d’infrazione lieve alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) (inc. __________); che la summenzionata sentenza è nel frattempo passata in giudicato; che con la presente istanza il IS 1, nell’ambito di un procedimento amministrativo riguardante la revoca della licenza di condurre di PI 2, postula a questa Corte la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento __________ di cui all’incarto penale __________, nel frattempo archiviato; che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico e PI 2 non si oppongono alla richiesta; che l ’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel caso in esame è certamente data una connessione tra il procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna __________ (inc. __________), passata in giudicato, e il procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc. __________), poiché entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie: l’incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio di __________, sull’autostrada __________, il __________; che la richiesta è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo dell’autorità istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sugli interessi personali di PI 2. che di conseguenza, il verbale del dibattimento __________ (inc. __________) viene trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione; che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni; che dato l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La cancelliera