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60.2013.335

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG

Ticino · 2013-10-24 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.10.2013 60.2013.335

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG

Incarto n. 60.2013.335 Lugano 24 ottobre 2013 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 23.09./9.10.2013 presentata da IS 1 domicilio/residenza non noti a questa Corte, patr. da: PR 1 tendente ad ottenere informazioni, tra l’altro, sui procedimenti penali archiviati nei confronti di una persona; premesso che la richiesta datata 13.09.2013, spedita il 23.09.2013, è giunta al Ministero pubblico il 26.09.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2013, senza formulare osservazioni in merito; ritenuto l’esito della presente decisione, questa Corte ha deciso di non interpellare PI 2 per presentare eventuali osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, informazioni inerenti a procedimenti penali promossi nei confronti di PI 2 (__________), nonché a provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Ministero pubblico; che a sostegno della sua richiesta precisa di patrocinare IS 1 nell’ambito di un procedimento penale da lei promosso nei confronti di PI 2 per il delitto di sottrazione di minore (senza tuttavia allegare la relativa procura), sostenendo parimenti di necessitare di queste informazioni per produrne gli esiti dinanzi all’autorità giudiziaria italiana (doc. 1.a); che l ’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che, a giudizio di questa Corte, il fatto che la qui istante (cittadina __________?) abbia promosso, in __________, un non meglio precisato procedimento penale nei confronti di (un certo) PI 2 [(ex) marito? compagno?], cittadino __________, per titolo di sottrazione di minore (concerne il loro figlio/la loro figlia?) e che per questi motivi essa necessiterebbe di informazioni sui procedimenti penali nel frattempo archiviati (per quanto interessa la competenza di questa Corte) a carico di quest’ultimo, non può essere considerato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2; che, stante la natura della richiesta e del procedimento penale pendente in __________, spetterebbe tutt’al più alle competenti autorità giudiziarie __________ raccogliere informazioni in tal senso facendo capo ai canali ufficiali dell’assistenza internazionale in materia penale; che di conseguenza l’istanza deve essere respinta; che, vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è respinta.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La cancelliera