Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta respinta poiché riguarda documentazione bancaria e non atti giudiziari (da richiedere direttamente alla banca rsp. alla sua liquidatrice) e poiché non è stato dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2013 60.2013.312
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta respinta poiché riguarda documentazione bancaria e non atti giudiziari (da richiedere direttamente alla banca rsp. alla sua liquidatrice) e poiché non è stato dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n. 60.2013.312 Lugano 7 ottobre 2013 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 27.09.2013 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto di una relazione bancaria; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con scritto 31.08./1.09.2011 l’Ufficio federale di polizia Stato maggiore-MROS ha segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino di aver ricevuto, tra l’altro, una comunicazione in virtù dell’art. 9 LRD da parte del __________, __________, riguardante (anche) la relazione no. __________ riconducibile a IS 1 (AI 1 – inc. MP __________); che il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per l’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro sfociato nel decreto di abbandono 15.05.2013 emanato dal procuratore generale John Noseda (ABB __________); che avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 e 393 ss. CPP; che con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto inerenti al periodo 24.01.2007 - 26.04.2009 della relazione __________; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che la relazione bancaria __________, di cui IS 1 era titolare e ADE (AI 5 – inc. MP __________), è stata aperta e poi chiusa presso il __________, __________, ora __________, sciolta con decisione dell’assemblea generale dell’8.06.2012 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino); che la richiesta riguarda anzitutto e solamente documentazione bancaria e non atti giudiziari; che mal si comprende per quale motivo l’istante non chieda direttamente al predetto istituto bancario rispettivamente alla sua liquidatrice, __________, __________ (cfr. estratto RC del Cantone Ticino), la documentazione bancaria in questione, all’ottenimento della quale ha certo diritto; che a ciò aggiungasi che l’istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta, dimostrando un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG, come da costante prassi di questa Corte; che per questi motivi l’istanza deve essere respinta; che data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera