Istanza di ispezione degli atti. già istante ai sensi dell'art. 186 CPP TI quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.05.2013 60.2013.165
Istanza di ispezione degli atti. già istante ai sensi dell'art. 186 CPP TI quale istante
Incarto n. 60.2013.165 Lugano 28 maggio 2013 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16.05.2013 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, della decisione 3.07.2006 emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il 3.07.2006 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata il 29/30.12.2005 da IS 1 in relazione al decreto di non luogo a procedere 19.12.2005 emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 8/15.12.2005 nei confronti di __________ e di __________ per varie ipotesi di reato (decisione 3.07.2006, inc. CRP __________); che l’incarto CRP __________ è stato archiviato; che con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione della surriferita decisione, poiché la sua cliente non riesce più a reperirla, precisando parimenti di rappresentarla nell’ambito di varie procedure penali nei confronti di __________ e __________, allegando copia della relativa procura; che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di istante) al medesimo; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di istante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della decisione 3.07.2006 (inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali, considerato che il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte e ritenuto inoltre che il suo patrocinatore la rappresenta in varie procedure penali contro __________ e __________ (denunciati/querelati nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________); che di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera