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60.2012.465

Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante

Ticino · 2012-12-12 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.12.2012 60.2012.465

Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante

Incarto n. 60.2012.465 Lugano 12 dicembre 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 27.11./3.04.2012 presentata da IS 1 tendente ad ottenere, in copia, le dichiarazioni rilasciate dal di lei ex marito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato; premesso che la richiesta datata 24.11.2012, spedita il 27.11.2012, è giunta al Ministero pubblico il 29.11.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani

– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 30.11./3.12.2012, comunicando che nulla osta da parte sua alla consegna di quanto richiesto; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con scritto datato 25.02.2010 (spedito l’1.03.2010 e ricevuto dal Ministero pubblico il 3.03.2010) IS 1 ha chiesto l’intervento da parte del Ministero pubblico riguardo al comportamento assunto dal di lei ex marito PI 2, sostenendo che si sarebbe creata " (…) una situazione molto pesante, che si è verificata diverse volte, di continue minacce, ingiurie e offese alla mia persona e inoltre violazioni e disturbi sul posto di lavoro del mio attuale marito (…) "; la stessa ha inoltre asserito che i loro due figli adolescenti subirebbero continue violenze psicologiche da parte del padre (querela penale datata 25.02.2010 – inc. MP __________); che il 3.04.2010 entrambe le parti sono state interrogate dinanzi alla polizia (rapporto d’inchiesta di polizia 3.04.2010 – inc. MP __________); che in quell’occasione IS 1 ha dichiarato di ritirare la sua querela (suo verbale d’interrogatorio 3.04.2010 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia 3.04.2010 – inc. MP __________); che il 9.04.2010 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha emanato un decreto di non luogo a procedere interno per recesso di querela (NLP __________); che l’incarto penale MP __________ è stato dunque archiviato; che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere, in copia, le dichiarazioni rilasciate dal di lei ex marito nell’ambito del suddetto procedimento penale da poter consegnare alla Pretura di __________, ove è pendente una causa in cui sono coinvolte entrambe le parti (doc. 1.a); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale in questione e nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di querelante) al medesimo; che, come visto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto del verbale d’interrogatorio 3.04.2010 di PI 2 – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 3.04.2010 (in cui sono contenute le dichiarazioni rilasciate il 3.04.2010 da PI 2 dinanzi alla polizia), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che l’istante necessita del verbale d’interrogatorio 3.04.2010 di PI 2 nell’ambito di una procedura civile pendente dinanzi alla Pretura che coinvolge entrambe le parti; che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 3.04.2010 (inc. MP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La cancelliera