Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.11.2012 60.2012.462
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
Incarto n. 60.2012.462 Lugano 27 novembre 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 20/23.11.2012 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere copia della decisione di condanna emanata a suo carico (passata in giudicato); premesso che la richiesta datata 20.11.2012 è giunta al Tribunale penale cantonale il 21.11.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22/23.11.2012, senza formulare osservazioni in merito; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il 7.11.1991 la Corte delle Assise criminali ha ritenuto IS 1 (in detenzione preventiva dal 18.12.1990), unitamente ad un’altra persona, autore colpevole di sequestro di persona e tentata rapina, presa di ostaggio aggravata e lo ha in particolare condannato alla pena di otto anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), a versare alle parti civili la somma di CHF 1.-- a titolo di torto morale e all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni [inc. no. __________ (__________)]; che adita dagli imputati, il 14.04.1992 la (allora) Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto parzialmente il loro ricorso, nel senso che gli stessi sono stati riconosciuti autori colpevoli di tentata estorsione anziché di tentata rapina aggravata e la pena inflitta ad IS 1 è stata ridotta da otto a sette anni di reclusione (ivi compreso il carcere preventivo sofferto) (sentenza CCRP 14.04.1992, p. 20, inc. no. __________); che con decisione 29.01.1993 il Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione 17.04./18.05.1992 presentato dal Ministero pubblico contro la sentenza 14.04.1992 emanata dalla (allora) Corte di cassazione e di revisione penale (decisione TF __________ del 29.01.1993); che con la presente istanza l’avv. PR 1 (in virtù di una subdelega dell’avv. __________, __________), in nome e per conto di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione della sentenza di condanna alla pena definitiva di otto (recte: sette) anni di reclusione in relazione al suo arresto avvenuto il 17.12.1990, non disponendo più di alcun elemento riferibile alla stessa (doc. 1.A e documentazione ivi annessa); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel procedimento penale in questione e nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle decisioni emanate nell’ambito del procedimento penale di cui si è detto poc’anzi, poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che egli necessita delle sentenze emanate a suo carico, non disponendo più di alcun elemento riferibile al procedimento penale nel frattempo archiviato nell’ambito del quale è stato condannato; che dalla procura datata 30.10.2012 annessa alla presente istanza risulta inoltre che IS 1 ha incaricato, con facoltà di subdelega, il suo difensore di fiducia __________, avv. __________, di svolgere le ricerche relative allo stato del procedimento penale per il quale è stato condannato il 7.11.1991 (cfr. copia procura 30.10.2012 annessa all’istanza 20/23.11.2012); che di conseguenza la sentenza 7.11.1991 della Corte delle Assise criminali (inc. no. __________ (__________], la sentenza 14.04.1992 della (allora) Corte di cassazione e di revisione penale (inc. no. __________) e la decisione TF __________ del 29.01.1993 vengono trasmesse, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera