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60.2012.442

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Ticino · 2012-11-13 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 13.11.2012 60.2012.442

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Incarto n. 60.2012.442 Lugano 13 novembre 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 8/12.11.2012 presentata da IS 1 patr. da: MLaw, Studio legale PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale DA __________, nel frattempo archiviato, o perlomeno dei verbali d’interrogatorio; richiamato lo scritto 12.11.2012 del procuratore pubblico Nicola Corti, mediante il quale comunica di non avere nulla da obiettare in caso di visione degli atti da parte del difensore; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale (inc. MP __________) i fatti sono stati sufficientemente chiariti, il 13.08.2012 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup giusta l’art. 19a cifra 1 LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________; che il suddetto decreto è passato in giudicato il 17.09.2012; che con la presente istanza il patrocinatore di IS 1, MLaw __________, chiede di ottenere la trasmissione dell’incarto DA __________, o perlomeno dei verbali d’interrogatorio riguardanti il suo assistito, poiché la proroga del termine per inoltrare le osservazioni alla Sezione della circolazione scade il 13.11.2012; che, come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla richiesta; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto DA __________, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che egli necessita della documentazione richiesta nell’ambito di un procedimento con la Sezione della circolazione che lo concerne personalmente; che di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto DA __________ vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La cancelliera