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60.2012.425

Istanza di ispezione degli atti. Gruppo Carrozzieri Ticinesi USIC quale istante

Ticino · 2013-01-21 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Gruppo Carrozzieri Ticinesi USIC quale istante

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.01.2013 60.2012.425

Istanza di ispezione degli atti. Gruppo Carrozzieri Ticinesi USIC quale istante

Incarto n. 60.2012.425 Lugano 21 gennaio 2013 /dr In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 6/10.12.2012 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere informazioni riguardo a un possibile decreto di accusa emanato a carico di un suo membro; premesso che la richiesta datata 6.12.2012 è giunta al Ministero pubblico il 10.12.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno, allegando due incarti penali; richiamate le osservazioni 17/18.12.2012 di PI 2, concludenti per la reiezione dell’istanza; richiamate inoltre le osservazioni 18/19.12.2012 e 2/3.01.2013 (duplica) del procuratore pubblico Moreno Capella, nonché la replica 24/27.12.2012 dell’istante, di cui si dirà in seguito; rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni di duplica; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – il IS 1, in nome e per conto del suo comitato, chiede informazioni e/o conferma in merito ad un possibile decreto di accusa emanato a carico di PI 2, titolare della __________, con sede a __________, allo scopo di difendere gli interessi professionali dei suoi soci e di valutare il rispetto e l’adempimento del codice etico (doc. 1.a); che con osservazioni 17/18.12.2012 PI 2 motiva la sua mancata presentazione dell’atto di accusa (recte: decreto di accusa) all’istante, essendo un documento personale e da non divulgare, adducendo parimenti che " (…). Questo episodio mi ha sconvolto e segnato la vita in modo indelebile quindi mi appello a lei affinché questo documento resti riservato " e che domanderà al comitato del IS 1 " (…) di essere presente alla prossima riunione di comitato e dare le necessarie informazioni " (doc. 5); che il procuratore pubblico, dal canto suo, evidenzia che l’istante fa valere interessi professionali e ragioni da ricondurre al rispetto del codice etico, il cui contenuto non gli è noto; a prescindere da ciò ritiene che occorre essere prudenti, nonostante la circostanza non appaia priva d’interesse per l’associazione professionale cui il condannato fa apparentemente parte (doc. 6); che con replica 24/27.12.2012 l’istante, a complemento della sua richiesta, ha prodotto copia del codice etico (che ogni associato è tenuto a sottoscrivere al momento della sua adesione all’Associazione __________), gli statuti del IS 1 e la lista dell’anno 2012 delle carrozzerie associate all’__________ in __________ (doc. 8); che con duplica 2/3.01.2013 il procuratore pubblico, preso atto della suddetta comunicazione e del contenuto del codice etico dell’Associazione, in particolare con riferimento alla norma secondo cui il membro __________ si rifiuta di eseguire lavori che lasciano supporre degli scopi illegali, ritiene che sia data la sussistenza di un interesse degno di protezione sufficiente da parte dell’istante (doc. 12); che, come esposto in entrata, PI 2 ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica; che l ’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che dal sito internet risulta in particolare che l’__________, fondata nel __________, inizialmente contava una decina di carrozzerie, che nel __________ si è affiliata all'__________ e che il IS 1 si prefigge di difendere e promuovere gli interessi professionali dei suoi soci e quelli generali del ramo della carrozzeria, cui possono essere associate le persone fisiche o giuridiche iscritte a Registro di commercio che esercitano l'attività di una carrozzeria in modo professionale e dispongono di una valida struttura, attrezzatura ed organizzazione aziendale, secondo la "Definizione dei requisiti di qualità" richiesti per tutte le carrozzerie __________ e nel rispetto di un codice etico sottoscritto da tutti i membri dell'Associazione (__________; cfr. anche lo Statuto del IS 1, doc. 8.c, alla cui lettura si rimanda per brevità); che è stato inoltre precisato che in Ticino le carrozzerie che fanno parte di questo Gruppo sono una cinquantina, le quali sono sinonimo di qualità, serietà, fiducia e competenza (__________) (cfr. anche l’elenco degli associati del 2012 prodotto dall’istante, doc. 8.a); che ogni membro è tenuto a sottoscrivere il Codice etico dell’__________, prodotto dall’istante in sede di replica e scaricabile dal sito internet del IS 1, il quale contiene i principi per un comportamento conforme all’__________ da parte delle aziende certificate (doc. 8.b); che a giudizio di questa Corte di rilevanza nella fattispecie in esame sono in particolare i seguenti principi del predetto codice: " (…) Il rapporto tra la carrozzeria __________ e i suoi clienti è un rapporto di fiducia. Accordi tra le parti che trasgrediscono la fedeltà o la buona fede sono contrari alle regole del codice etico "; " (…) Il membro __________ evita ogni comportamento che potrebbe compromettere la sua fiducia e la sua credibilità, danneggiando nel contempo il buon nome dell’__________ "; " (…) Il membro __________ si rifiuta di eseguire lavori che lasciano supporre scopi illegali "; " (…) Le carrozzerie __________ che contravvengono gravemente alle regole del presente codice etico, possono essere espulse secondo l’art. 11 cpv. 2 dello statuto __________ " (doc. 8.b); che la __________, con sede a __________, di cui è socio e gerente con diritto di firma individuale PI 2, è una carrozzeria affiliata all’__________ (cfr. __________); che il 17.08.2009 il procuratore pubblico Moreno Capella ha in particolare emanato un decreto di accusa a carico di PI 2, nel frattempo passato in giudicato (DA __________); che ciò posto e considerato inoltre il contenuto dell’incarto penale DA __________ (nel frattempo archiviato) riguardante la persona di PI 2 appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di quest’ultimo ad ottenere informazioni riguardo al suo agire per valutare se egli abbia violato o meno il Codice etico in questione, essendo titolare della __________, affiliata all’IS 1; che in siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – un rappresentante del IS 1 è autorizzato a visionare presso questa Corte il decreto di accusa 17.08.2009 (DA __________) emanato a carico di PI 2 (il cui contenuto appare sufficiente agli scopi dell’istante), senza possibilità di fotocopiarlo, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni; che l’istanza è accolta con le limitazioni di cui sopra; che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La cancelliera