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60.2012.365

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Ticino · 2012-10-04 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.10.2012 60.2012.365

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Incarto n. 60.2012.365 Lugano 4 ottobre 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 20/21.09.2012 presentata da IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione di due decisioni (passate in giudicato); letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il 28/30.01.2008 __________ ha sporto denuncia/querela nei confronti di IS 1, il quale è stato suo compagno nel periodo compreso tra il 2004 e la fine del 2007, per titolo di appropriazione indebita, furto, danneggiamento, truffa, diffamazione e calunnia in relazione ai fatti occorsi tra l’11.11.2007 ed il 16.01.2008 quando la denunciante/querelante si trovava all’estero (inc. MP __________); che il 6.05.2009 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato il non luogo a procedere in capo alla suddetta denuncia/querela (NLP __________); che adita dalla denunciante/querelante, in data 2.11.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto la sua istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI, annullando parzialmente il surriferito decreto di non luogo a procedere ai sensi dei considerandi, ordinando parimenti al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari (inc. CRP __________); che esperita la completazione delle informazioni preliminari, in data 3.05.2010 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 400.-- (corrispondente a 5 aliquote da CHF 80.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________; che il suddetto decreto è passato in giudicato il 7.06.2010; che con la presente istanza manoscritta IS 1 chiede in sintesi la trasmissione, in copia, delle citate decisioni che egli dovrà poi consegnare, previa traduzione, al suo avvocato in __________ (cfr., nel dettaglio istanza manoscritta del 20/21.09.2012, doc. 1); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, denunciante/querelante ai sensi del CPP TI nel procedimento penale in questione, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e del decreto di accusa 3.05.2010 (DA __________), poiché entrambe le decisioni l’hanno interessato personalmente in veste di parte e gli sono già a suo tempo state intimate per il tramite del suo allora patrocinatore; che a ciò aggiungasi che egli ha affermato di aver bisogno di queste decisioni per poterle trasmettere al suo avvocato in __________; che di conseguenza la sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e il decreto di accusa 3.05.2010 (__________) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La cancelliera