Istanza di ispezione degli atti. terzo (avvocato - studio legale) quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.09.2012 60.2012.353
Istanza di ispezione degli atti. terzo (avvocato - studio legale) quale istante
Incarto n. 60.2012.353 Lugano 24 settembre 2012 /dr In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 7/10.09.2012 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, di un decreto di accusa passato in giudicato; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con la presente istanza l’avv. IS 1 dello Studio legale __________ postula la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________), passato in giudicato il 2.04.2001, emanato dall’allora procuratore generale Luca Marcellini nei confronti di una persona ritenuta colpevole, tra l’altro, di ripetuta corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies CP); che a suffragio della sua richiesta il legale precisa di aver bisogno del surriferito decreto che riguarda l’art. 322septies CP (corruzione di pubblici ufficiali stranieri) essendo intenzionato a pubblicare un " contributo scientifico "; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dell’avvocato istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto richiesto, potendo essere utile per le sue incombenze; che in siffatte circostanze il decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________) viene trasmesso, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi della parte coinvolta nel procedimento penale nel frattempo archiviato), all’istante unitamente alla presente decisione; che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera