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60.2012.328

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante

Ticino · 2012-08-31 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.08.2012 60.2012.328

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante

Incarto n. 60.2012.328 Lugano 31 agosto 2012 /dr In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 10/17.08.2012 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso; premesso che la richiesta datata 10.08.2012 è giunta alla Corte di appello e di revisione penale il 14.08.2012, che – per il tramite del suo presidente Giovanna Roggero-Will – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16/17.08.2012; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che a seguito della denuncia sporta in data 18.06.2001 da un paziente a carico del dr. med. PI 2 per titolo di lesioni colpose gravi, sub. lesioni semplici in relazione all’intervento ambulatoriale cui è stato sottoposto il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti del medico (inc. MP __________); che con sentenza 15.03.2007 la Pretura penale ha prosciolto l’accusato da ogni capo d’imputazione, respingendo parimenti le pretese avanzate dalla parte civile; che il 24.06.2008 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi presentati dal procuratore pubblico e dalla parte civile contro la sentenza di primo grado (inc. CCRP __________); che con sentenza 1.10.2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso (nella misura della sua ammissibilità) inoltrato dal procuratore pubblico (decisione TF __________ dell’__________); che la suddetta decisione è regolarmente passata in giudicato; che con scritto 10/14.08.2012 l’IS 1, per il tramite del suo capo ufficio, ha postulato alla Corte di appello e di revisione penale la trasmissione, in copia, della sentenza definitiva emanata dal Tribunale federale a carico del dr. med. PI 2 allo scopo di poter evadere la pratica in corso, essendo tuttora pendente nei suoi confronti un procedimento amministrativo (doc. 1.a); che ha inoltre prodotto lo scritto 14.01.2005 dell’allora procuratore pubblico Maria Branda, che già a suo tempo aveva autorizzato l’Ufficio istante a consultare gli atti dell’incarto MP __________ inerente al dr. med. PI 2 (doc. 1.b); che il 16/17.08.2012 il presidente della Corte di appello e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will, ha trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte la presente istanza (doc. 1); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il dr. med. PI 2, considerato l’esito del procedimento penale che lo concerne personalmente (nel frattempo archiviato), in cui è stato prosciolto da ogni capo d’imputazione; che a ciò aggiungasi che la sentenza del Tribunale federale richiesta dall’Ufficio istante è stata pubblicata, in forma anonimizzata ma facilmente riconoscibile all’istante sul sito dell’Alta Corte; che l ’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi posti alla base della presente istanza, le competenze dell’Ufficio istante, la LSan e l’esito del procedimento penale a carico del dr. med. PI 2, il quale, come visto, è stato prosciolto da ogni capo d’imputazione – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza del Tribunale federale (peraltro pubblicata, in forma anonimizzata sul apposito sito) richiesta ai fini delle sue incombenze; che in siffatte circostanze questa Corte autorizza il presidente della Corte di appello e di revisione penale a trasmettere all’IS 1 – in copia, in versione integrale e munita di timbro d’intimazione – la sentenza __________ dell’__________ emanata dal Tribunale federale inerente al dr. med. PI 2; che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni; che stante la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LSan ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La cancelliera