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60.2012.250

Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume responabilità di un volantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte

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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

E. 1.3 Preliminarmente si osserva che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando h. siano stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non riguarda la procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.

Si tratta di un problema di accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere sollevato nell’ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.

Anzitutto va rilevato che il principionemo teneturnon vieta al magistrato inquirente di porre domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e 169 CPP).

Tuttavia, nella fattispecie concreta il problema non si pone.

Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il 6.11.2011, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, “la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’(scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).

Anche in questa sede poi, mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le persone coinvolte, quindi lui compreso, “si sono annunciate per iscritto in conformità dell’art. 28 CP”, assumendosi la responsabilità secondo appunto l’art. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che l’art. 28 CP si applica indiscutibilmente anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).

In siffatte circostanze, la contestazione del reclamante relativa all’asserita violazione del principionemo tenutur, è quindi divenuta priva d’oggetto.

L’unico scritto che è silente in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________ (AI 16), ma d’altra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e nemmeno è stata prodotta in questa sede.

Così come agli atti non figura alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle persone interessate.

La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.

Questa Corte non comprende tuttavia quali sarebbero i “diversi atti” già condotti dal Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale in questione (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).

Dal verbale di procedimento di cui all’inc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI 2), lo scritto del magistrato inquirente allo stesso, mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti andassero “identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati” (scritto 19.1.2012, AI 3).

A seguito di ciò, a parte la decisione 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e le decisioni 12.6.2012 (AI 8, 9, 10, 11 e 12) del medesimo tenore dell’AI 6, non vi è alcuna altra decisione né atto istruttorio compiuti dal Ministero pubblico.

Ora, come detto, ed unicamente per quanto attiene la posizione di __________ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.

Anche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2012.250

Lugano

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato da

RE 1

in relazione

richiamate le osservazioni 28.6.2012 e 25.7.2012 (duplica) del magistrato inquirente, e 25/27.6.2012 e 15/18.7.2012 (duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

vista la replica 9/11.7.2012 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

In data 20/21.2.2012 è stato presentato un memoriale difensivo da __________, RE 1, __________, __________ e __________ (cfr. AI 5). Tale allegato è stato sottoscritto unicamente da RE 1.

RE 1 ritiene infine che vi sarebbe un divieto di “venire contra factum proprium”, in quanto il Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che implicherebbero - a suo dire – il riconoscimento: “a)dell’inutilità di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di diritto materiale penale della qualifica di reato contro l’onore delle affermazioni querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle altre quattro persone” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).

Afferma quindi che queste decisioni non sono state impugnate da parte del querelante e pertanto sono cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario “dell’obbligo di fairness e di buona fede stabiliti dall’art. 3 cpv. 2 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).

Conclude sostenendo che la questione di fatto è assolutamente chiara, essendosi cinque persone assunte la responsabilità legale, e quindi anche penale. Non rimane quindi altro che procedere alla qualifica giuridica, “ossia stabilire se le dichiarazioni oggetto di querela siano o meno censurabili dal profilo penale” (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).

Delle osservazioni di PI 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Chiede quindi la sospensione della procedura ricorsuale fintanto che tutti i suddetti documenti siano stati messi a sua disposizione.

Delle ulteriori motivazioni, così come delle dupliche del magistrato inquirente e di PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.

in diritto

1.3.

Preliminarmente si osserva che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando h. siano stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non riguarda la procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.

Si tratta di un problema di accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere sollevato nell’ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.

Anzitutto va rilevato che il principionemo teneturnon vieta al magistrato inquirente di porre domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e 169 CPP).

Tuttavia, nella fattispecie concreta il problema non si pone.

Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il 6.11.2011, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, “la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’(scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).

Anche in questa sede poi, mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le persone coinvolte, quindi lui compreso, “si sono annunciate per iscritto in conformità dell’art. 28 CP”, assumendosi la responsabilità secondo appunto l’art. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che l’art. 28 CP si applica indiscutibilmente anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).

In siffatte circostanze, la contestazione del reclamante relativa all’asserita violazione del principionemo tenutur, è quindi divenuta priva d’oggetto.

L’unico scritto che è silente in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________ (AI 16), ma d’altra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e nemmeno è stata prodotta in questa sede.

Così come agli atti non figura alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle persone interessate.

La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.

Questa Corte non comprende tuttavia quali sarebbero i “diversi atti” già condotti dal Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale in questione (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).

Dal verbale di procedimento di cui all’inc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI 2), lo scritto del magistrato inquirente allo stesso, mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti andassero “identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati” (scritto 19.1.2012, AI 3).

A seguito di ciò, a parte la decisione 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e le decisioni 12.6.2012 (AI 8, 9, 10, 11 e 12) del medesimo tenore dell’AI 6, non vi è alcuna altra decisione né atto istruttorio compiuti dal Ministero pubblico.

Ora, come detto, ed unicamente per quanto attiene la posizione di __________ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.

Anche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera