Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
E. 1.3 Preliminarmente si osserva che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando h. siano stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non riguarda la procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.
Si tratta di un problema di accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere sollevato nellambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.
Anzitutto va rilevato che il principionemo teneturnon vieta al magistrato inquirente di porre domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e 169 CPP).
Tuttavia, nella fattispecie concreta il problema non si pone.
Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il 6.11.2011, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato __________(scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).
Anche in questa sede poi, mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le persone coinvolte, quindi lui compreso, si sono annunciate per iscritto in conformità dellart. 28 CP, assumendosi la responsabilità secondo appunto lart. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che lart. 28 CP si applica indiscutibilmente anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).
In siffatte circostanze, la contestazione del reclamante relativa allasserita violazione del principionemo tenutur, è quindi divenuta priva doggetto.
Lunico scritto che è silente in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________ (AI 16), ma daltra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e nemmeno è stata prodotta in questa sede.
Così come agli atti non figura alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle persone interessate.
La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.
Questa Corte non comprende tuttavia quali sarebbero i diversi atti già condotti dal Ministero pubblico nellambito del procedimento penale in questione (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).
Dal verbale di procedimento di cui allinc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI 2), lo scritto del magistrato inquirente allo stesso, mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti andassero identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati (scritto 19.1.2012, AI 3).
A seguito di ciò, a parte la decisione 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e le decisioni 12.6.2012 (AI 8, 9, 10, 11 e 12) del medesimo tenore dellAI 6, non vi è alcuna altra decisione né atto istruttorio compiuti dal Ministero pubblico.
Ora, come detto, ed unicamente per quanto attiene la posizione di __________ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.
Anche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2012.250
Lugano
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato da
RE 1
in relazione
richiamate le osservazioni 28.6.2012 e 25.7.2012 (duplica) del magistrato inquirente, e 25/27.6.2012 e 15/18.7.2012 (duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 9/11.7.2012 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
In data 20/21.2.2012 è stato presentato un memoriale difensivo da __________, RE 1, __________, __________ e __________ (cfr. AI 5). Tale allegato è stato sottoscritto unicamente da RE 1.
RE 1 ritiene infine che vi sarebbe un divieto di venire contra factum proprium, in quanto il Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che implicherebbero - a suo dire il riconoscimento: a)dellinutilità di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di diritto materiale penale della qualifica di reato contro lonore delle affermazioni querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle altre quattro persone (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).
Afferma quindi che queste decisioni non sono state impugnate da parte del querelante e pertanto sono cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario dellobbligo di fairness e di buona fede stabiliti dallart. 3 cpv. 2 CPP (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).
Conclude sostenendo che la questione di fatto è assolutamente chiara, essendosi cinque persone assunte la responsabilità legale, e quindi anche penale. Non rimane quindi altro che procedere alla qualifica giuridica, ossia stabilire se le dichiarazioni oggetto di querela siano o meno censurabili dal profilo penale (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).
Delle osservazioni di PI 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Chiede quindi la sospensione della procedura ricorsuale fintanto che tutti i suddetti documenti siano stati messi a sua disposizione.
Delle ulteriori motivazioni, così come delle dupliche del magistrato inquirente e di PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.
in diritto
1.3.
Preliminarmente si osserva che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando h. siano stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non riguarda la procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.
Si tratta di un problema di accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere sollevato nellambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.
Anzitutto va rilevato che il principionemo teneturnon vieta al magistrato inquirente di porre domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e 169 CPP).
Tuttavia, nella fattispecie concreta il problema non si pone.
Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il 6.11.2011, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato __________(scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).
Anche in questa sede poi, mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le persone coinvolte, quindi lui compreso, si sono annunciate per iscritto in conformità dellart. 28 CP, assumendosi la responsabilità secondo appunto lart. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che lart. 28 CP si applica indiscutibilmente anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).
In siffatte circostanze, la contestazione del reclamante relativa allasserita violazione del principionemo tenutur, è quindi divenuta priva doggetto.
Lunico scritto che è silente in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________ (AI 16), ma daltra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e nemmeno è stata prodotta in questa sede.
Così come agli atti non figura alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle persone interessate.
La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.
Questa Corte non comprende tuttavia quali sarebbero i diversi atti già condotti dal Ministero pubblico nellambito del procedimento penale in questione (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).
Dal verbale di procedimento di cui allinc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI 2), lo scritto del magistrato inquirente allo stesso, mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti andassero identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati (scritto 19.1.2012, AI 3).
A seguito di ciò, a parte la decisione 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e le decisioni 12.6.2012 (AI 8, 9, 10, 11 e 12) del medesimo tenore dellAI 6, non vi è alcuna altra decisione né atto istruttorio compiuti dal Ministero pubblico.
Ora, come detto, ed unicamente per quanto attiene la posizione di __________ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.
Anche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera