Istanza di ispezione degli atti. studente universitario quale istante (interesse scientifico e pubblico)
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.05.2012 60.2012.213
Istanza di ispezione degli atti. studente universitario quale istante (interesse scientifico e pubblico)
Incarto n. 60.2012.213 Lugano 31 maggio 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 22/25.05.2012 presentata da IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti di procedimenti penali inerenti a reati finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che IS 1, studentessa di economia politica, chiede di poter visionare gli atti di procedimenti penali riguardanti reati finanziari inerenti agli anni 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI per effettuare un’analisi statistica ed econometrica, ovverossia per redigere un rapporto statistico-descrittivo sull’evoluzione del criminale finanziario " tipo " presso la Sezione Reati economico-finanziari della Polizia cantonale (ove farà uno stage dal 25.06.2012) sotto la supervisione di __________ e per la sua tesi di Master presso l’Università di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 22/25.05.2012 e documentazione ivi annessa); che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nei procedimenti penali finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e nel frattempo archiviati; che considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi inerente al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati; che in siffatte circostanze IS 1 è autorizzata da questa Corte ad accedere agli atti dei procedimenti penali finanziari nel frattempo archiviati inerenti agli anni 2001-2011 mediante il sistema informatico AGITI in uso al Ministero pubblico e, se del caso, in uso al Tribunale penale cantonale, e ad estrapolare i dati necessari per la sua ricerca, e ciò in forma anonimizzata; che nell’ipotesi in cui alcuni documenti non dovessero essere disponibili nel sistema informatico AGITI, per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 sfociati in un processo, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria; che per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 non sfociati in un atto d’accusa, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Ministero pubblico, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria/dei procuratori pubblici; che l’eventuale accesso agli atti – limitato al rilievo dei dati utili ai fini della ricerca – potrà avvenire unicamente presso uffici messi a disposizione dal Tribunale penale cantonale, dal Ministero pubblico o presso il Palazzo di giustizia di Lugano; che IS 1 non potrà estrarre fotocopie, così come non potrà asportare atti/documenti dalla sede dell’esame degli atti; che la trattazione dei dati dovrà essere anonima; che IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio; che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni; che stante lo scopo della presente richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera