Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.139
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
Incarto n. 60.2012.139 Lugano 23 aprile 2012 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 29.03./06.04.2012 presentata da IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato; premesso che la richiesta datata 29.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 30.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo
– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 5/6.04.2012, senza formulare osservazioni in merito; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il __________, verso le ore __________, a __________, presso il suo appartamento, è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (__________) (inc. MP __________ – NLP __________); che a seguito di quanto accaduto, l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha in particolare ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso; che il 10.10.2010 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero pubblico il 9.11.2010) e il 26.04.2011 il rapporto definitivo (ricevuto dal Ministero pubblico il 4.05.2011), in base ai quali l’incarto penale è stato archiviato (inc. MP __________ – NLP __________); che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 (__________) chiede di poter esaminare il surriferito incarto penale; che a suffragio della sua richiesta precisa in particolare che ┼__________ è stata una sua amica e una persona molto importante nella sua vita e che vorrebbe esaminare l’incarto penale inerente a quest’ultima " (…) per poter finalmente chiudere definitivamente questo percorso doloroso e mettere il cuore in pace ", allegando parimenti una procura sottoscritta dalla madre della defunta, mediante la quale lo autorizza a visionare e, se del caso, a fotocopiare gli atti dell’incarto penale inerente al decesso di sua figlia (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a); che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame – stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato inoltre che egli era presente al momento del ritrovamento di ┼__________ ed è stato interrogato in merito in qualità di teste dalla polizia (cfr., al proposito, rapporto di costatazione 2.12.2010, AI 8) – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________ – NLP __________, poiché è stato indubbiamente toccato personalmente da quanto accaduto; che a ciò aggiungasi che la madre della vittima ha dato il suo consenso affinché IS 1 possa visionare ed eventualmente fotocopiare gli atti dell’incarto penale inerente alla di lei figlia; che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare e, se del caso, a fotocopiare, presso il Ministero pubblico di __________, l’incarto penale MP __________
– NLP __________ inerente a ┼__________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con i suoi impegni; che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni; che stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: per conoscenza: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera